Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2025, proposto da La Marinella di CA ES & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Guarracino, con domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via S.Giovanni 10;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. 07 del 30.01.2025 prot. 2369 notificata il 04.02.2025, emessa dall’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano avente ad oggetto diffida al ripristino dello stato dei luoghi per opere edili asseritamente abusive eseguite su suolo demaniale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresa la relazione di sopralluogo del 20.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. IC Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente ha allegato e dedotto che: gestisce lo stabilimento balneare denominato “La Marinella”, comprensivo, altresì, di bar – ristorante, situato sulla Spiaggia di Fornillo, in Positano, in virtù di concessione demaniale n. 17 del 23.05.2003, attualmente in vigore; al pari dei gestori degli altri tre stabilimenti balneari operanti sulla Spiaggia di Fornillo, al termine della stagione estiva 2024 e della chiusura dello stabilimento, ha ricoverato i materiali derivati dallo smontaggio del proprio lido presso un adiacente piazzale pavimentato denominato “Montone” ed in concessione demaniale al Comune; ha posto in essere tale condotta perché consentito dall’ordinanza sindacale n. 6/2024, prot. 15551 ,del 17.10.2024, con cui tale area è stata destinata dal Comune di Positano, per il periodo invernale 1° novembre – 30 aprile al ricovero e deposito delle strutture derivanti dallo smontaggio dei quattro stabilimenti balneari e al tiro a secco delle unità da diporto ad uso non commerciale; dunque, non ha realizzato alcuna struttura, trattandosi di un mero accantonamento dei materiali derivanti dallo smontaggio dello stabilimento, protetti dai teloni data la nota portata corrosiva della salsedine; tuttavia, tale accantonamento di materiali è stato considerato alla stregua di opera abusiva realizzata su suolo demaniale, in seguito al sopralluogo effettuato sulla predetta area in data 06.11.2024, da parte del tecnico comunale, del personale del locale Comando di Polizia Municipale e della Locamare di Positano; pertanto, con il provvedimento impugnato, è stata diffidata, ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 380/2001, al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati in forza delle seguenti doglianze in diritto:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 6 COMMA 1 LETT. E-BIS D.P.R. 380/2001 – D.M. 2/3/2018 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE EMESSO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 D.LGS. N. 222/2016; ART. 149 D.LGS. 42/2004) – ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO DI POTERE – ERRONEITÀ DELLE VALUTAZIONI – CARENZA DI ISTRUTTORIA - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ).
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha lamentato la insussistenza, nella specie, di un’opera edilizia.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 3 L. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (sviamento di potere – erroneità delle valutazioni – carenza di istruttoria - erroneità dei presupposti – travisamento dei fatti – arbitrarietà - illogicità).
Con il motivo di ricorso in esame, la ricorrente ha lamento che l’impugnata diffida al ripristino dello stato dei luoghi si fonderebbe su una motivazione contraddittoria e illogica, in quanto, da un lato, il provvedimento farebbe riferimento ad un intervento stagionale – nel caso di specie l’accantonamento dei materiali derivanti dallo smontaggio dello stabilimento della ricorrente – dall’atro, tuttavia, ne ingiungerebbe la rimozione.
3.Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’accoglimento della domanda.
4. Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune di Positano.
5. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato e, pertanto deve essere accolto.
7. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, contrariamente a quanto rilevato dalla Pubblica Amministrazione, nella fattispecie in esame, non viene in questione alcuna opera edilizia o altro genere di manufatto trattandosi di mero accantonamento di materiali derivati dallo smontaggio dello stabilimento balneare, coperti da teloni di plastica al fine di proteggere i materiali dagli agenti atmosferici, consentito dall’ordinanza sindacale n. 6/2024 prot. 15551 del 17.10.2024.
Con l’ordinanza da ultimo richiamata è stata destinata dal Comune di Positano, per il periodo invernale 1° novembre – 30 aprile, al ricovero e deposito delle strutture derivanti dallo smontaggio dei quattro stabilimenti balneari (tra cui quello dalla ricorrente) e al tiro a secco delle unità da diporto ad uso non commerciale.
Tanto emerge sia dai rilievi fotografici relativi allo stato dei luoghi rilevato al momento del sopralluogo ed allegate alla relazione del tecnico comunale prot. 17409/24 del 20.11.2024, sia dai rilievi fotografici prodotti dalla parte.
Del resto, come rappresentato nello stesso provvedimento comunale, tale accantonamento di materiali non era infisso al suolo, ma semplicemente poggiato, privo di muratura, protetto e contenuto da pannellature in legno e plastica ricavate dallo smontaggio dello stabilimento balneare della società ricorrente.
Pertanto, deve ritenersi che, come rimarcato dalla parte ricorrente, gli agenti accertatori hanno desunto da tale accatastamento un manufatto, senza tuttavia effettuare alcuna verifica, la quale avrebbe consentito di accertare che al disotto dei teloni di plastica vi erano i materiali provenienti dallo smontaggio dello stabilimento balneare e, dunque, non un’opera edilizia.
8. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso merita accoglimento.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 07 del 30.01.2025, prot. 2369, notificata il 04.02.2025 emessa dal Comune di Positano.
Condanna il Comune di Positano al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di TI, Referendario, Estensore
LA Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO