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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Elena VITUCCI Parte_1
- Ricorrente -
contro
rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Controparte_1
BERTAZZO
- Resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2
settembre 2017 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con residenza presso Per_1 Per_2
il padre adottando il calendario di permanenza dei figli indicato nella CTU che di seguito si riporta:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenic Settiman M P
M P P P P a 1
+ notte
+ notte
+notte
+ notte
+ notte
+ notte
+ notte M P P P M M M Pt_2
a 2
+ notte
+ notte
+ notte
+ notte
+ notte
+ notte
+ notte si dà atto che detto calendario è stato adottato anche in relazione agli impegni sportivi dei minori, impegni ai quali assolverà il padre, pertanto nell'ipotesi in cui gli orari /
giornate dei suddetti impegni sportivi dovessero mutare, i genitori si impegnano a concordare un calendario che tenga conto di tali modifiche sopravvenute;
- sette giorni durante le vacanze natalizie alternando tra i coniugi il periodo compreso tra il 23 dicembre al 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre ed il sette gennaio;
i genitori concordano che comunque, indipendentemente dal periodo di spettanza la giornata di Natale sia divisa tra i genitori (pranzo di Natale e cena di
Natale) previo accordo i genitori;
2 - il giorno di Pasqua o Pasquetta a rotazione annuale;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (nel periodo da concordarsi tra i coniugi entro il trenta maggio di ogni anno);
- il giorno del compleanno del papà e della festa del papà, mentre resteranno con la madre il giorno del compleanno della mamma e della festa della mamma;
- le restanti festività (ponti) verranno equamente divisi tra i genitori;
3) dare atto che i genitori si impegnano a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità da attuarsi mediante incontri da svolgere presso il Consultorio Familiare
territorialmente competente almeno una volta al mese per almeno 8 mesi, al fine di favorire la miglior attuazione del calendario delle frequentazioni con i figli;
4) dare atto che i genitori si impegnano ad attivare il percorso di psicoterapia per Per_1
suggerito dalla CTU;
5) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nel tempo di permanenza rispettiva presso di loro, e divideranno al 50% le spese della mensa scolastica per
; oltre a ciò divideranno le spese straordinarie al 50% secondo il protocollo Per_2
in uso presso l'adito Tribunale, ad eccezione delle spese straordinarie di iscrizione alle attività sportive per i figli e del materiale necessario, che saranno integralmente a carico del sig. Parte_1
6) l'assegno unico per i due figli verrà diviso al 50% tra i coniugi, dando atto che il sig.
quale genitore presso cui i minori avranno la residenza, si impegna Parte_1
anche nell'interesse della sig.ra a presentare tempestivamente ogni anno la CP_1
certificazione Isee all'INPS al fine di percepire la misura massima consentita del predetto contributo;
3 7) spese di causa e di CTU interamente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.3.2023 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 2.9.2017; che Controparte_1
dall'unione erano nati due figli, entrambi ancora minorenni;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che con decreto in data 31.1.2020 il Tribunale di Vicenza
aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 14.7.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a
[...]
condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 26.10.2023 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 26.10.2023 il Giudice in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti della separazione.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata una CTU psicologica affidata alla dott.ssa . Persona_3
All'esito del deposito della CTU, le parti raggiungevano un accordo e precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in
4 quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 31.1.2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minori ed ai tempi di permanenza degli stessi presso i due genitori, che ricalcano le indicazioni della CTU dott.ssa Per_3
;
[...]
-come suggerito dal CTU, i genitori seguiranno, per almeno 8 mesi, un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare territorialmente competente;
-neppure vi è motivo di disattendere l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento ordinario e straordinario dei due figli;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti;
5 -le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti al
50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e Natascia in Laghi di Cittadella il 2.9.2017 alle
[...] Controparte_1
condizioni riportate in epigrafe;
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.39 , parte II, serie A, anno 2017;
c)compensa le spese;
d)pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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