Articolo 2504 quater del Codice civile
Articolo 2504 terArticolo 2504 quinquies
Versione
7 febbraio 1991
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2504-quater.

(( (Invalidita' della fusione).)) ((Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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