Decreto decisorio 19 dicembre 2012
Decreto decisorio 24 luglio 2015
Sentenza 10 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00007/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2005, proposto da
IN LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Capo della Polizia, Commissione D'Esame Concorso, non costituiti in giudizio;
nei confronti
LI IA, PA NI, Di SA AB, AR RZ, ON LI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto in data 16.2.2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/ 4 bis del B.U. del personale del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2005, concernente l'approvazione della graduatoria relativa al concorso interno, per titoli, a 685 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato; di tutti gli atti preordinati, presupposti e propedeutici ed in particolare del verbale n. 14 redatto in data 4 agosto 2004, dalla Commissione esaminatrice e concernente la valutazione dei titoli di servizio del ricorrente; di tutti gli atti applicativi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. NI Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, all’epoca operatore tecnico scelto della Polizia di Stato, presentava istanza di partecipazione al concorso interno, per titoli, a 685 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 202 riservati ai collaboratori tecnici capo, indetto con D.M. in data 30 dicembre 2003
Con Decreto Ministeriale in data 16 febbraio 2005 è stata approvata la graduatoria di merito del citato concorso. Avverso la suddetta graduatoria il ricorrente, che non si collocava utilmente ai fini dell'accesso all'apposito corso di formazione tecnico-professionale, propone il presente ricorso, contestando la valutazione dei titoli posseduti effettuata dalla Commissione esaminatrice, in particolare asserendo il diritto ad una migliore posizione in graduatoria in considerazione degli incarichi e delle mansioni svolte, e lamentando la mancata valutazione dei corsi professionali· frequentati.
Lamenta, in particolare, l'erronea valutazione degli incarichi conferitigli con riguardo ai "Servizi ed incarichi ricoperti nel biennio 2000- 2001 ", per i quali ha ottenuto 6 punti per ciascun anno, Contesta inoltre la mancata considerazione del Corso annuale di formazione per vice revisore tecnico da lui frequentato in quanto ammesso con riserva, in attesa della definizione nel merito del ricorso n. 843 del 2001. In particolare, il ricorrente è stato ammesso al corso con ordinanza di questo Tar, n.544 del 2001, poi confermata in appello, e il suo ricorso è stato infine accolto con sentenza di questo Tar n. 937 del 2005, passata in giudicato, che ha annullato il concorso interno a n. 1122 posti per l'accesso al ruolo dei vice revisori tecnici della Polizia di Stato, indetto con D.M. in data 4 dicembre 2000. Ancora, un Corso di apprendimento per il sistema radio installato sulle FIAT Marea sarebbe stato valutato in maniera riduttiva, così come gli encomi ricevuti dal ricorrente. Infime, in via subordinata viene contestata la scelta del bando di valutare i servizi e gli incarichi solo per gli anni 2000 e 2001.
In conclusione il ricorrente afferma di avere diritto ad ottenere almeno un punteggio di 31,20 contro quello di 30,10 assegnatogli, con conseguente collocamento tra i vincitori.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza dell’8 giugno 202 il ricorso è stato trattenuto in decisione,
1 Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1,1 Riguardo ai Servizi ed incarichi ricoperti nel biennio 2000- 2001", si tratta in tutta evidenza di una valutazione ampiamente discrezionale. Sul punto si nota che è inibito al giudice amministrativo sindacare, soprattutto in diretto confronto tra gli scrutinandi, il tipo e le qualità degli incarichi espletati. Ciò non toglie però che è compito del giudice amministrativo vagliare, più che le differenze tra gli incarichi in sé, se la disomogeneità della valutazione pervenga a risultati non coerenti né con i dati oggettivi, né con gli stessi criteri di giudizio (si veda Tar Lazio Roma 1 dicembre 2009 n. 12173). Nel caso in esame, il ricorso si limita ad elencare i servizi del ricorrente, affermando che dovevano essere valutati in punti 8 per ciascun anno, in maniera del tutto generica,
1.2 Anche la seconda censura è infondata. Il Corso di formazione per vice revisore tecnico frequentato dal ricorrente in quanto ammesso con riserva, con ordinanza di questo Tar n.544 del 2001 non poteva essere valutato, proprio alla luce del carattere “precario” del titolo, nonostante il successivo annullamento del bando per il concorso interno di cui sopra, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig, IN, assieme ad altri, con sentenza di questo Tar n. 937 del 2005,
1.3 Difatti, al possesso di un titolo non può ritenersi equipollente la sua contestazione in sede giudiziaria (sia pure poi rivelatasi fondata) Ragionare diversamente comporterebbe l'ingovernabilità delle procedure selettive, costringendo ciascun ente non ad attenersi al canone tempus regit actum, il quale impone di applicare il quadro regolatorio (inteso in senso lato) vigente al momento dell'esercizio del potere amministrativo, dovendo prendere in considerazione una situazione futura ed ipotetica (si veda Cons. Stato VI 1 aprile 2021 n. 2728). Conseguentemente l’ammissione in sede cautelare, non ancora consolidatosi alla data della valutazione della Commissione, non poteva essere valutata dall’Amministrazione, come correttamente ritenuto dalla medesima,
2 Riguardo il corso di apprendimento per il sistema radio installato sulle FIAT Marea, l'Amministrazione appare avere regolarmente fatto applicazione dei criteri di valutazione dei titoli specificati con verbali del 18 e del 26 maggio 2004 (in atti) che prevedono una valutazione massima di 0,2 per i corsi di durata inferiore a 20 giorni di tipo non avanzato o specialistico. Per il corso è stato infatti assegnato il punteggio di 0,1, valutazione rientrante nell'ambito della discrezionalità dell'Amministrazione in materia.
2.1 Riguardo la valutazione degli “Speciali riconoscimenti”, dalla scheda di valutazione del ricorrente, depositata in atti, risulta la valutazione dell'attestato di benemerenza conseguito (per il quale i criteri prevedono un punteggio di 0,3), mentre la medaglia di bronzo conseguita non è stata ritenuta equipollente ai titoli di cui era prevista la valutazione (che infatti prevedono solo la medaglia di bronzo al Valor Civile).
2.2 Infine è infondata la censura, espressa in subordine, relativa alla disposizione del bando di concorso che limita la valutazione del servizio agli anni 2000 e 2001. Tale decisione è pienamente discrezionale e non viziata da profili di irrazionalità da parte dell’Amministrazione procedente, che limita la valutazione al servizio più recente e quindi più rilevante.
3 Per quanto sopra la valutazione dei titoli effettuata dall’Amministrazione è esente dai vizi dedotti dal ricorrente, per cui il ricorso deve essere respinto.
31 La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
NI Ruiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Ruiu | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO