Articolo 1 della Legge 9 giugno 1977, n. 333
Versione
6 luglio 1977
Art. 1. Articolo unico

Dopo il primo comma dell'articolo 317 del codice della navigazione e' inserito il seguente comma:
"Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilita' di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, puo' consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti dei titolo immediatamente inferiore a quello prescritto".

Entrata in vigore il 6 luglio 1977