Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16314 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello in materia di mutuo
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Iuzzolino
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Peluso
APPELLATA
NONCHE'
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clorinda Rosciano
APPELLATA
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Corradi
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione;
la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ridotti di gg. 20 + 20 previsti dall'art. 190, vecchio testo, cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti di Parte_1
, e avverso la sentenza n. 270/2021 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 dell'11-01-2021 del Giudice di Pace di OL con la quale era stata rigettata la domanda proposta da essa originaria parte attrice con sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle originarie parti convenute.
L'appellante ha articolato motivi di gravame che si esamineranno specificamente nella parte motiva del presente provvedimento.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle trascritte conclusioni, la causa veniva spedita a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Con articolati motivi di gravame l'appellante lamenta innanzitutto la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di accogliere l'eccezione di giudicato (esterno) sollevata dalle originarie parti convenute così nemmeno entrando nel merito della pretesa creditoria azionata dalla originaria parte istante.
Invero con precedente atto di citazione davanti al GdP di OL aveva Parte_1
richiesto, nei confronti delle medesime parti oggi appellate e convenute nel primo grado del presente giudizio, la restituzione, ai sensi dell'art. 125 comma 2 TUB, dei costi non maturati (commissioni bancarie, commissioni accessorie, spese varie e costi assicurativi) relativi al contratto di mutuo stipulato in data 22-06-2009 ed estinto anticipatamente allorchè residuavano ancora 39 rate a scadere.
L'adito GdP di OL, con sentenza n. 38614/2017 (in atti), passata in cosa giudicata, accoglieva integralmente la domanda attorea condannando la sola convenuta CP_1
al pagamento in favore del della somma di Euro 1.031,20 oltre interessi al
[...] Pt_1
tasso legale dalla data di estinzione del contratto al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali e compensando le spese nei confronti delle alte parti convenute.
Con successivo atto di citazione davanti al GdP di OL (introduttivo del primo grado del presente giudizio) il medesimo deducendo la sussistenza di un tasso usurario Pt_1
relativamente al medesimo contratto (sul presupposto che per la determinazione di tale tasso occorreva considerare anche il costo per la polizza assicurativa stipulata), ha chiesto la condanna delle medesime parti convenute nel primo giudizio, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 cc, alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti nonché di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi corrisposti, detratti quelli già oggetto della precedente sentenza n. 38614/2017 del GdP di OL.
Deve ritenersi che correttamente il primo giudice ha accolto l'eccezione di giudicato sollevata dalle originarie parti convenute.
Invero con la precedente domanda (accolta con sentenza passata in giudicato) con la quale si è limitato a chiedere la restituzione di tutti i costi del credito (up front e recurring) non maturati all'esito della estinzione anticipata del finanziamento (tra cui i costi assicurativi posti, nel successivo giudizio, a base della richiesta di accertamento di usurarietà originaria del tasso di interessi) il ha implicitamente riconosciuto la validità sotto Pt_1
il profilo della violazione della normativa antiusura, del tasso di interessi applicato, limitandosi a richiedere soltanto la restituzione dei costi del credito anticipatamente corrisposti ma non maturati per l'effetto dell'estinzione anticipata così sostanzialmente rinunciando alla integrale restituzione in applicazione dell'art. 1815 comma 2 cc degli interessi e di tutti i costi corrisposti.
In effetti, come ritenuto dal primo giudice, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto e pertanto non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azioni o di eccezioni, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (cfr. Cass. n. 2380/2021; cfr. anche Cass. n.
5486/2019). Nel caso di specie, come ritenuto dal primo giudice nella sentenza qui appellata, la prima domanda (accolta con sentenza passata in giudicato) avente ad oggetto la restituzione dei costi non maturati all'esito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo presuppone la validità (anche sotto il profilo della non usurarietà che è questione rilevabile di ufficio dal giudice) della pattuizione di tali costi (compresi gli interessi) con la conseguenza che la successiva domanda (oggetto del presente giudizio) si pone come incompatibile con l'accertamento implicito di cui alla sentenza n. 38614/2017 passata in cosa giudicata.
La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
pone carico dell'appellante ed a favore dell'Erario importo pari al contributo versato
Così deciso in OL lì 21-01-2025
dott. Giovanni Tedesco