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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice EA CE, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 8428/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, pendente
TRA
(P.IVA: ), con sede legale in Eboli, Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla citazione, dall'avvocato Idelma
Di MA (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
Caposele, alla C.da San Vito
-attrice-
E
Carbone S.r.l. (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
con sede legale in Palomonte, alla via Pantaglione snc, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Giovanni ZO Arena
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Postiglione, C.F._2
alla via I traversa Martiri Postiglionesi n. 5
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 9 ottobre 2020, Carbone S.r.l. chiese al Tribunale di Salerno ingiungere, con decreto dotato di immediata efficacia esecutiva, a il Parte_1
pagamento di € 12.780,00, pari al saldo dei trasporti eseguiti su richiesta di controparte, di cui alle fatture elettroniche n. 21/B del 29.02.2020 di € 3.580,70, n. 44/B del 31.03.2020 di
€ 3.519,70, n. 52/B del 30.04.2020 di € 1.915,40 e n. 58/B del 31.05.2020 di € 9.143,90,
oltre gli interessi di mora ex art. 2 della legge n. 231/2002.
Con decreto n. 2235/2020 il giudice designato del Tribunale di Salerno ingiunse a di pagare a Carbone S.r.l. la somma di € 12.780,00, oltre interessi Parte_1
come richiesti e le spese del procedimento, liquidate in € 145,00 per esborsi ed € 540,00
per compensi professionali, oltre gli accessori di legge.
Con citazione notificata il 13 dicembre 2020 evocò in giudizio Parte_1
dinanzi a questo tribunale carbone S.r.l., proponendo rituale opposizione all'indicato decreto ingiuntivo, notificatole il 22 ottobre precedente. L'attrice eccepì: la “inesistenza della prova
del credito ingiunto”, non essendo sufficienti i documenti prodotti in sede monitoria e non essendo l'istanza preceduta da rituale messa in mora;
la “inesistenza ed infondatezza della
pretesa”, non avendo mai commissionato i trasporti oggetto delle avverse rivendicazioni ed avendo pagato quanto dovuto per le fatture n. 21/B e n. 44/B con assegno n. 5042857288-
01, comprensivo di un acconto per la fattura n. 52/B, quest'ultima compensata con la fattura n. 310 del 30.04.2020, ed avendo saldato il residuo debito di € 322,80 con bonifico bancario del 18.09.2020; la “compensazione” del suo debito con il suo credito, nascente dalle fatture n. 310/2020, n. 372/2020 e n. 381/2020; il pagamento del saldo con bonifici del 30.06.2020
e del 18.09.2020; la responsabilità aggravata dell'opposta, ex art. 96 c.p.c. L'opponente,
quindi, chiese: “A. Preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in
difetto dei requisiti di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c. per come sopra dedotto;
B. Nel merito
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta per le ragioni dedotte in atto,
oltre che accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo
opposto n°2235/2020 del 21/10/2020 54/014, adottando ogni ed altro provvedimento
conseguente; C. Condannare parte avversa al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa;
D. Condannare la società opposta
al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, contributo
previdenziale avvocati ed IVA, come per legge E. Nella denegata e non creduta ipotesi di
parziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, compensare le somme richieste con
quelle dovute all'opponente come emerge dalle fatture allegate e tenuto conto altresì dei
versamenti effettuati ed allegati”.
Costituendosi, Carbone S.r.l. eccepì l'infondatezza delle avverse deduzioni,
puntualmente contestandole e reclamando la fondatezza della azionata pretesa creditoria,
e chiese: “• in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; • nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in
fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2235/2020, emesso,
in data 15.10.2020, dal Tribunale di Salerno per l'importo di € 12.780,00, oltre gli interessi
moratori ex D.Lgs. n. 231/02, la società in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della CARBONE S.R.L., in persona del legale
rapp.te p.t., della somma di € 12.780,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle
somme rivalutate ex art. 2 del D.lgs. 231/02, nonché le spese del procedimento monitorio,
siccome liquidate ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
causa, sempre, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate ex art. 2
del D.lgs. 231/02, nonché le spese del procedimento monitorio;
• sempre nel merito,
rigettare la domanda di condanna della società opposta per lite temeraria perché
inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto;
• condannare
la società opponente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese
processuali da liquidare direttamente all'avvocato antistatario.”
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non ammessi i mezzi di prova orale articolati dalle parti, attinenti circostanze di fatto documentali, la causa, ripetutamente rinviata, è stata riassegnata a questo giudice in forza di provvedimento di ridistribuzione adottato dal Presidente del Tribunale, e all'udienza del 17 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente ripetitive di quelle formulate con gli scritti introduttivi e con le memorie istruttorie, è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali
è scaduto il 17 settembre 2025.
2.- Contrariamente a quanto lamentato dall'opponente, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso, sussistendo la prova scritta richiesta dall'art. 634 c.p.c. del credito azionato, comprovato da fatture, ordini di trasporti riferibili alla committente e relativi documenti di trasporto, oltre che preceduta da sollecito di pagamento consegnato con mail del 17 agosto 2020 alla casella di posta elettronica della odierna attrice, che non ne ha negato la ricezione.
3.- È noto che, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore deve solo allegare l'inadempimento della controparte, provando la fonte del suo diritto e il termine di scadenza:
la prova del corretto adempimento spetta al debitore, che deve dimostrare di aver adempiuto o che la mancata esecuzione sia a lui non imputabile.
Nel caso di specie, la prova del fatto costitutivo della pretesa di pagamento azionata da Carbone S.r.l., riferita al prezzo dei servizi di trasporto su strada commissionatile da controparte, è offerta dagli ordini di trasporto di – predisposti su Parte_1
moduli ad essa intestati e recanti timbro e firma di accettazione della vettrice, documenti la cui riferibilità a sé l'attrice non ha mai contestato – e dai correlati documenti di trasporto,
oltre che dalle relative fatture elettroniche.
Le eccezioni dell'attrice si sostanziano nella deduzione dell'integrale pagamento del suo debito, con diversi mezzi solutori, senza contestazione della effettività dei servizi resi dall'opposta.
Con l'assegno n. 5042857288-01 tratto su UBI Banca il 10.06.2020, dell'importo di €
7.900,00, l'attrice afferma di avere saldato il debito portato dalle fatture n. 21/B di € 3.580,70
e n. 44/B di € 3.519,70; con detto assegno sarebbe stato anche corrisposto un acconto di €
799,60 sulla fattura n. 52/B di € 1.915,40, compensata per € 739,00 con la sua fattura n. 310 di € 793,00 e saldata nel residuo importo di € 322,80 col bonifico del 18.09.2020.
Va, tuttavia, rilevato che detto assegno, titolo astratto, non è corredato da una specifica imputazione: la firma in calce alla dicitura “PAGATA VS FT N° 21/B DEL 29/2/20
+ VS FT N° 44/B DEL 31/3/20 + ACCONTO DI € 799,00 SU VS FT N° 52/B DEL 30/4/20”
apposta in calce alla copia dell'assegno versata in atti, che l'attrice attribuisce alla convenuta, è stata oggetto di puntuale e specifico disconoscimento, riferita alla conformità
della copia all'originale ed estesa all'autenticità della sottoscrizione ed alla sua riferibilità al legale rappresentante e a qualsiasi altro soggetto operante all'interno della società (v. a pagina 6 della comparsa di costituzione), cui ha fatto seguito l'attribuzione, da parte dell'opponente, della paternità di detta firma a (v. a pagina 2 delle note Parte_2
d'udienza del 24 febbraio 2021, soggetto che, tuttavia, non ha poteri rappresentativi della società Carbone S.r.l. e non poteva impegnarne la volontà (e tanto ha reso superflua l'istanza di verificazione avanzata dall'attrice, ché anche l'attribuzione della detta sottoscrizione al precitato non avrebbe avuto effetti sui rapporti inter Parte_2
partes). Se, poi, l'importo del titolo (€ 7.900,00) non coincide con la sommatoria delle somme portate dalle due fatture che, nella tesi dell'attrice, avrebbe estinto (€ 3.580,70 ed €
3.519,70), è peculiare il pagamento anticipato della seconda fattura (che sarebbe scaduta il 14 luglio 2020, con modalità di pagamento diverse da quella prevista (assegno in luogo di bonifico bancario), così come il versamento di un acconto, di € 799,00, sulla fattura n. 52/B.
Ancora, il saldo di tale fattura, che secondo la ricostruzione dell'attrice (a pagina 3
della citazione) ammonterebbe a € 322,80 (= € 1.915,40 - € 799,60 di acconto - € 793,00
per compensazione con fattura n. 310), non sarebbe potuto essere saldato col bonifico bancario del 18.09.2020 di € 3.958,90, posto che tale somma sarebbe stata sufficiente ad estinguere il solo debito portato dalla fattura n. 58/B di € 9.143,90, quantunque già in parte compensata con le fatture n. 372 di € 4.880,00 e n. 381 di € 305,00 (€ 9.143,90 - € 3.958,90
- € 4.880,00 - € 305,00 = 0).
Pur ascrivendo a mero refuso l'attribuzione al bonifico del 18 settembre 2020 del saldo della fattura n. 52/B, coincidendo l'importo del bonifico del 30.06.2020 con la differenza di € 322,80 che si assume ancora dovuta, la tesi dell'attrice presuppone l'operatività della invocata compensazione dei suoi debiti con i crediti vantati nei confronti di controparte in ragione delle prestazioni fatturate con i documenti n. 310 del 30.04.2020 per
€ 793,00 (relativo a trasporti da Ravenna a Cava de' Tirreni), n. 372 del 22.05.2020 di €
4.880,00 (relativo alla vendita dell'automezzo Iveco BA3C CA12 AS440T/P) e n. 381 del
31.05.2020 di € 305,00 (relativo a trasporti da Ravenna a Parma). Tuttavia, la contestazione di parte opposta rende detti crediti incerti e non esigibili, quindi non opponibili in compensazione (oltre che, allo stato e ai limitati fini che ci occupano, non adeguatamente comprovato, posto che la documentazione versata in atti dall'opposta – bonifico bancario effettuato da a Carbone S.r.l. di € 4.880,00 per estinzione della Parte_1
fattura n. 6/C del 09.06.2020, ad oggetto proprio la retrocessione del veicolo e del relativo costo – dimostra la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione del prezzo).
4.- In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato,
conseguendone l'efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
5.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente, soccombente, e,
direttamente attribuite all'avvocato Giovanni ZO Arena per dichiarata anticipazione,
vanno liquidate in € 800,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00
per la fase di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisionale, tenuto conto del valore della lite, parametrata al decisum, della natura delle questioni trattate, dell'attività professionale effettivamente svolta e delle vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2235/2020, al quale attribuisce efficacia esecutiva;
2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta Carbone S.r.l. le Parte_1 spese del giudizio, che liquida in € 4.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e
CPA come dovuta per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Giovanni
ZO Arena.
Salerno, 26 settembre 2025. Il giudice
EA CE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice EA CE, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 8428/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, pendente
TRA
(P.IVA: ), con sede legale in Eboli, Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla citazione, dall'avvocato Idelma
Di MA (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
Caposele, alla C.da San Vito
-attrice-
E
Carbone S.r.l. (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
con sede legale in Palomonte, alla via Pantaglione snc, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Giovanni ZO Arena
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Postiglione, C.F._2
alla via I traversa Martiri Postiglionesi n. 5
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 9 ottobre 2020, Carbone S.r.l. chiese al Tribunale di Salerno ingiungere, con decreto dotato di immediata efficacia esecutiva, a il Parte_1
pagamento di € 12.780,00, pari al saldo dei trasporti eseguiti su richiesta di controparte, di cui alle fatture elettroniche n. 21/B del 29.02.2020 di € 3.580,70, n. 44/B del 31.03.2020 di
€ 3.519,70, n. 52/B del 30.04.2020 di € 1.915,40 e n. 58/B del 31.05.2020 di € 9.143,90,
oltre gli interessi di mora ex art. 2 della legge n. 231/2002.
Con decreto n. 2235/2020 il giudice designato del Tribunale di Salerno ingiunse a di pagare a Carbone S.r.l. la somma di € 12.780,00, oltre interessi Parte_1
come richiesti e le spese del procedimento, liquidate in € 145,00 per esborsi ed € 540,00
per compensi professionali, oltre gli accessori di legge.
Con citazione notificata il 13 dicembre 2020 evocò in giudizio Parte_1
dinanzi a questo tribunale carbone S.r.l., proponendo rituale opposizione all'indicato decreto ingiuntivo, notificatole il 22 ottobre precedente. L'attrice eccepì: la “inesistenza della prova
del credito ingiunto”, non essendo sufficienti i documenti prodotti in sede monitoria e non essendo l'istanza preceduta da rituale messa in mora;
la “inesistenza ed infondatezza della
pretesa”, non avendo mai commissionato i trasporti oggetto delle avverse rivendicazioni ed avendo pagato quanto dovuto per le fatture n. 21/B e n. 44/B con assegno n. 5042857288-
01, comprensivo di un acconto per la fattura n. 52/B, quest'ultima compensata con la fattura n. 310 del 30.04.2020, ed avendo saldato il residuo debito di € 322,80 con bonifico bancario del 18.09.2020; la “compensazione” del suo debito con il suo credito, nascente dalle fatture n. 310/2020, n. 372/2020 e n. 381/2020; il pagamento del saldo con bonifici del 30.06.2020
e del 18.09.2020; la responsabilità aggravata dell'opposta, ex art. 96 c.p.c. L'opponente,
quindi, chiese: “A. Preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in
difetto dei requisiti di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c. per come sopra dedotto;
B. Nel merito
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta per le ragioni dedotte in atto,
oltre che accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo
opposto n°2235/2020 del 21/10/2020 54/014, adottando ogni ed altro provvedimento
conseguente; C. Condannare parte avversa al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa;
D. Condannare la società opposta
al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, contributo
previdenziale avvocati ed IVA, come per legge E. Nella denegata e non creduta ipotesi di
parziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, compensare le somme richieste con
quelle dovute all'opponente come emerge dalle fatture allegate e tenuto conto altresì dei
versamenti effettuati ed allegati”.
Costituendosi, Carbone S.r.l. eccepì l'infondatezza delle avverse deduzioni,
puntualmente contestandole e reclamando la fondatezza della azionata pretesa creditoria,
e chiese: “• in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; • nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in
fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2235/2020, emesso,
in data 15.10.2020, dal Tribunale di Salerno per l'importo di € 12.780,00, oltre gli interessi
moratori ex D.Lgs. n. 231/02, la società in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della CARBONE S.R.L., in persona del legale
rapp.te p.t., della somma di € 12.780,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle
somme rivalutate ex art. 2 del D.lgs. 231/02, nonché le spese del procedimento monitorio,
siccome liquidate ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
causa, sempre, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate ex art. 2
del D.lgs. 231/02, nonché le spese del procedimento monitorio;
• sempre nel merito,
rigettare la domanda di condanna della società opposta per lite temeraria perché
inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto;
• condannare
la società opponente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese
processuali da liquidare direttamente all'avvocato antistatario.”
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non ammessi i mezzi di prova orale articolati dalle parti, attinenti circostanze di fatto documentali, la causa, ripetutamente rinviata, è stata riassegnata a questo giudice in forza di provvedimento di ridistribuzione adottato dal Presidente del Tribunale, e all'udienza del 17 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente ripetitive di quelle formulate con gli scritti introduttivi e con le memorie istruttorie, è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali
è scaduto il 17 settembre 2025.
2.- Contrariamente a quanto lamentato dall'opponente, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso, sussistendo la prova scritta richiesta dall'art. 634 c.p.c. del credito azionato, comprovato da fatture, ordini di trasporti riferibili alla committente e relativi documenti di trasporto, oltre che preceduta da sollecito di pagamento consegnato con mail del 17 agosto 2020 alla casella di posta elettronica della odierna attrice, che non ne ha negato la ricezione.
3.- È noto che, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore deve solo allegare l'inadempimento della controparte, provando la fonte del suo diritto e il termine di scadenza:
la prova del corretto adempimento spetta al debitore, che deve dimostrare di aver adempiuto o che la mancata esecuzione sia a lui non imputabile.
Nel caso di specie, la prova del fatto costitutivo della pretesa di pagamento azionata da Carbone S.r.l., riferita al prezzo dei servizi di trasporto su strada commissionatile da controparte, è offerta dagli ordini di trasporto di – predisposti su Parte_1
moduli ad essa intestati e recanti timbro e firma di accettazione della vettrice, documenti la cui riferibilità a sé l'attrice non ha mai contestato – e dai correlati documenti di trasporto,
oltre che dalle relative fatture elettroniche.
Le eccezioni dell'attrice si sostanziano nella deduzione dell'integrale pagamento del suo debito, con diversi mezzi solutori, senza contestazione della effettività dei servizi resi dall'opposta.
Con l'assegno n. 5042857288-01 tratto su UBI Banca il 10.06.2020, dell'importo di €
7.900,00, l'attrice afferma di avere saldato il debito portato dalle fatture n. 21/B di € 3.580,70
e n. 44/B di € 3.519,70; con detto assegno sarebbe stato anche corrisposto un acconto di €
799,60 sulla fattura n. 52/B di € 1.915,40, compensata per € 739,00 con la sua fattura n. 310 di € 793,00 e saldata nel residuo importo di € 322,80 col bonifico del 18.09.2020.
Va, tuttavia, rilevato che detto assegno, titolo astratto, non è corredato da una specifica imputazione: la firma in calce alla dicitura “PAGATA VS FT N° 21/B DEL 29/2/20
+ VS FT N° 44/B DEL 31/3/20 + ACCONTO DI € 799,00 SU VS FT N° 52/B DEL 30/4/20”
apposta in calce alla copia dell'assegno versata in atti, che l'attrice attribuisce alla convenuta, è stata oggetto di puntuale e specifico disconoscimento, riferita alla conformità
della copia all'originale ed estesa all'autenticità della sottoscrizione ed alla sua riferibilità al legale rappresentante e a qualsiasi altro soggetto operante all'interno della società (v. a pagina 6 della comparsa di costituzione), cui ha fatto seguito l'attribuzione, da parte dell'opponente, della paternità di detta firma a (v. a pagina 2 delle note Parte_2
d'udienza del 24 febbraio 2021, soggetto che, tuttavia, non ha poteri rappresentativi della società Carbone S.r.l. e non poteva impegnarne la volontà (e tanto ha reso superflua l'istanza di verificazione avanzata dall'attrice, ché anche l'attribuzione della detta sottoscrizione al precitato non avrebbe avuto effetti sui rapporti inter Parte_2
partes). Se, poi, l'importo del titolo (€ 7.900,00) non coincide con la sommatoria delle somme portate dalle due fatture che, nella tesi dell'attrice, avrebbe estinto (€ 3.580,70 ed €
3.519,70), è peculiare il pagamento anticipato della seconda fattura (che sarebbe scaduta il 14 luglio 2020, con modalità di pagamento diverse da quella prevista (assegno in luogo di bonifico bancario), così come il versamento di un acconto, di € 799,00, sulla fattura n. 52/B.
Ancora, il saldo di tale fattura, che secondo la ricostruzione dell'attrice (a pagina 3
della citazione) ammonterebbe a € 322,80 (= € 1.915,40 - € 799,60 di acconto - € 793,00
per compensazione con fattura n. 310), non sarebbe potuto essere saldato col bonifico bancario del 18.09.2020 di € 3.958,90, posto che tale somma sarebbe stata sufficiente ad estinguere il solo debito portato dalla fattura n. 58/B di € 9.143,90, quantunque già in parte compensata con le fatture n. 372 di € 4.880,00 e n. 381 di € 305,00 (€ 9.143,90 - € 3.958,90
- € 4.880,00 - € 305,00 = 0).
Pur ascrivendo a mero refuso l'attribuzione al bonifico del 18 settembre 2020 del saldo della fattura n. 52/B, coincidendo l'importo del bonifico del 30.06.2020 con la differenza di € 322,80 che si assume ancora dovuta, la tesi dell'attrice presuppone l'operatività della invocata compensazione dei suoi debiti con i crediti vantati nei confronti di controparte in ragione delle prestazioni fatturate con i documenti n. 310 del 30.04.2020 per
€ 793,00 (relativo a trasporti da Ravenna a Cava de' Tirreni), n. 372 del 22.05.2020 di €
4.880,00 (relativo alla vendita dell'automezzo Iveco BA3C CA12 AS440T/P) e n. 381 del
31.05.2020 di € 305,00 (relativo a trasporti da Ravenna a Parma). Tuttavia, la contestazione di parte opposta rende detti crediti incerti e non esigibili, quindi non opponibili in compensazione (oltre che, allo stato e ai limitati fini che ci occupano, non adeguatamente comprovato, posto che la documentazione versata in atti dall'opposta – bonifico bancario effettuato da a Carbone S.r.l. di € 4.880,00 per estinzione della Parte_1
fattura n. 6/C del 09.06.2020, ad oggetto proprio la retrocessione del veicolo e del relativo costo – dimostra la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione del prezzo).
4.- In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato,
conseguendone l'efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
5.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente, soccombente, e,
direttamente attribuite all'avvocato Giovanni ZO Arena per dichiarata anticipazione,
vanno liquidate in € 800,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00
per la fase di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisionale, tenuto conto del valore della lite, parametrata al decisum, della natura delle questioni trattate, dell'attività professionale effettivamente svolta e delle vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2235/2020, al quale attribuisce efficacia esecutiva;
2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta Carbone S.r.l. le Parte_1 spese del giudizio, che liquida in € 4.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e
CPA come dovuta per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Giovanni
ZO Arena.
Salerno, 26 settembre 2025. Il giudice
EA CE