CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Claudio Baglioni consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 574/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Umberto Graziani e Andrea Lombardi, Parte_1 elettivamente domiciliato nel di loro studio in Roma, Via Alcamo 16, attore appellante
CONTRO
e , rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Carignani, CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliate nel lui studio in Terni, Via Barberini 10, convenute appellate
AVVERSO la sentenza n. 564/2022, pronunciata dal Tribunale di Terni, in persona della Dr.ssa Patrizia
Tilli, pubblicata il 4.7.2022 nel giudizio n. 1366/2020, la quale ha determinato in € 4.976,46 la somma dovuta al coerede a titolo di quota ereditaria di 1/3 di quanto relitto da Parte_1
, oltre interessi legali, ponendo il relativo pagamento a carico di e Persona_1 CP_1
, in ragione della metà indivisa ciascuna, con detrazione pro quota delle Controparte_2
spese vive per imposte e tasse sostenute per le dichiarazioni di successione e la collegata variazione catastale ove non corrisposte, e i costi della definitiva chiusura delle posizioni bancarie, da determinarsi al momento del pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante, come da atto di appello e note di udienza: Piaccia alla Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni
n. 564 del 4/7/2022, condannare la sig. al pagamento in favore del sig. Controparte_2
della somma di € 8.161,14 o quella diversa, maggiore o minore, che sarà Parte_1
1 ritenuta equa e giusta e comunque di giustizia oltre in ogni caso al danno per il diminuito valore del credito ed agli interessi del dovuto al soddisfo. .
Appellate, come da atto di appello e nelle seguenti note: il sottoscritto procuratore, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e concluso nella comparsa di costituzione in appello del 23.11.2022, depositata in data 24.11.2022, contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso in ogni sede dal Sig. appellante, come sopra Parte_1
rappresentato e difeso, insiste nelle conclusioni formulate, chiedendone l'integrale accoglimento. Nella comparsa di costituzione del presente grado ha concluso per il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava davanti al Tribunale di Parte_1
Terni e per ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_2 CP_1
indivisa di alcune somme di denaro relitte dalla madre Persona_1
Assumeva di essere figlio dei defunti sigg.ri (dec. 25.10.11) e Persona_2 Persona_1
(dec. il 24.12.12) e di essere erede dei medesimi per la quota di 1/3, mentre le restanti quote erano di competenza delle sorelle e per un terzo ciascuna. CP_1 Controparte_2
Allegava che il 22.6.2011 aveva affidato in custodia alla figlia la Persona_1 Controparte_2
somme rivenienti da alcuni libretti di risparmio, da utilizzare per l'assistenza e la cura della medesima e del coniuge Persona_1 Persona_2
Successivamente per entrambi i genitori era stata presentata istanza per Amministrazione di sostegno al Tribunale di Terni. Essendo il padre deceduto prima della fissazione della Per_2
udienza di comparizione, l'ADS era stato nominato la madre , morta il Persona_1
24.12.2012.
Con lettera del 22.11.11 aveva comunicato a di essere depositaria delle Controparte_2 Pt_1
somme di , che il 22.6.2011 ammontavano a € 64.167,84, senza tuttavia fornire Persona_1
alcun rendiconto delle spese successive.
Al momento dell'apertura della AdS di Carolina Belluti, nel Febbraio 2012, era emerso che il patrimonio di costei si era ridotto a euro 40.133,07, con una differenza di € 24.030,79 rispetto al 22.6.2011, di cui 1/3, pari a € 8.010,26, spettava a ciascun erede.
Estinta la Amministrazione di sostegno di dal rendiconto di chiusura della Persona_1 amministratrice residuavano € 15.150,09, con una quota di 1/3 di pertinenza di CP_1
ciascun coerede, pari a € 5.050,09.
2 allegava di avere accettato ai sensi dell'art. 476 c.c. l'eredità di Parte_1 [...]
, e , come risultava dalla sentenza n. 226/2018 del Per_3 Persona_2 Persona_1
Tribunale di Terni versata in atti.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale adito a) di condannare la Sig.ra al CP_1
pagamento in favore dell'istante della somma di euro 5.050,29 o quella diversa, maggiore o minore di giustizia, oltre al danno per il diminuito valore del credito ed agli interessi dal
1/01/2013 al saldo;
b) di condannare e in solido tra loro, CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore dell'istante della ulteriore somma di €. 8.010,26 o quella diversa, maggiore o minore di giustizia, oltre al danno per il diminuito valore del credito ed agli interessi dal 2/07/2011 al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
e si costituivano nel procedimento, iscritto al n.r.g. 1366- Controparte_2 CP_1
2020, allegando di avere assistito nell'ultimo periodo di vita i genitori rimasto Persona_2
vittima di ictus, e Persona_1
Quest'ultima, minata nel fisico ma in pieno possesso delle proprie facoltà mentali, aveva consegnato alla figlia in data 22.6.11 i libretti e le somme per un totale di € 64.167,84 affinché fossero impiegate per far fronte alle necessità di vita e di malattia del marito (poi deceduto) e sue proprie. Nel corso della procedura di ADS il Tribunale aveva approvato i rendiconti depositati. Analogamente, le somme spese prima della apertura della procedura di amministrazione di sostegno erano state destinate alla cura e assistenza di e Persona_1
quindi erano dello stesso tipo di quelle approvate nel corso della procedura di ADS.
Osservavano che a causa delle ulteriori spese incontrate dopo il deposito del rendiconto finale dell'AdS, il patrimonio residuo dopo la morte della madre ammontava a euro Persona_1
6.251,52, un terzo del quale, pari a euro 2.083,84, doveva essere riconosciuto al fratello
Producevano parte dei rendiconti mensili dal 22.6.2011 al Gennaio 2011 con i Parte_1
relativi documenti giustificativi.
Concludevano per l'accoglimento della divisione di tale importo, e per il rigetto delle ulteriori pretese attoree.
Il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 cpc, nel corso delle quali le convenute completavano la produzione dei rendiconti mensili e i documenti giustificativi del periodo dal 22.06.2011 alla nomina dell'amministratore di sostegno di . Il Persona_1 procedimento veniva quindi istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta.
Assunta la causa in decisione, il Tribunale pronunciava la sentenza gravata, con la quale determinava in € 4.976,46 la quota di un terzo dovuta a , oltre interessi legali Parte_1
3 ponendo il pagamento a carico di e , con detrazione delle CP_1 Controparte_2 spese vive per imposte e tasse per le dichiarazioni di successione e le variazioni catastali ove non corrisposte e i costi di chiusura delle posizioni bancarie. Compensava le spese di lite.
Ad avviso del Tribunale al momento della richiesta della nomina dell'amministratore di sostegno e al momento della scrittura privata del 22.6.2011, i genitori erano in grado di gestire il loro patrimonio.
Inoltre, se gli esborsi successivi alla nomina dell'ADS per erano stati vagliati dal Persona_1
Giudice tutelare, che aveva approvato i rendiconti dell'amministratore di sostegno
[...]
anche per il periodo precedente la nomina dell'ADS, dal 22.6.2011 al Gennaio 2012, CP_1 non ricorreva alcuna mala gestio da parte delle convenute e Controparte_2 CP_1
Pertanto sul totale rendicontato per tale periodo non vi erano quote ereditarie da calcolare.
Pertanto l'unica somma su cui calcolare la quota ereditaria di un terzo spettante a Pt_1
era quella che residuava dopo la morte di pari a euro 5.050,03, da cui
[...] Persona_1
andava sottratta la quota di 1/3 di ulteriori euro 662,16 per spese vive (euro 220,72), nonché le spese vive per successione degli immobili, da estrapolare dalle spese di successione e revisioni catastali, comprensive degli onorari degli esperti. La somma dovuta era quindi pari a euro 4.976,46, da cui dovevano essere detratte le spese vive menzionate e i costi della definitiva chiusura delle posizioni bancarie. ha interposto appello, sulla base dei seguenti motivi: 1) insufficienza e Parte_1
contraddittorieta' della motivazione in ordine alla interpretazione e valutazione del contenuto della dichiarazione del 22/6/2011. 2) omessa motivazione in ordine alla mancata presenza alla mediazione – illegittima compensazione delle spese di lite.
Dopo la iscrizione a ruolo della impugnazione con il n.r.g. 574/2022, e Controparte_2 si sono costituite in giudizio, contestando i motivi di impugnazione e CP_1
concludendo per il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 21.3.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata per le ragioni in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla interpretazione e valutazione del contenuto della dichiarazione del 22.6.2011 e al superamento dei limiti del mandato.
4 Nel primo motivo l'appellante lamenta in primo luogo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che quando sottoscrisse la scrittura del 22.6.2011, i due coniugi Persona_1 fossero presumibilmente in grado di gestire il proprio patrimonio.
Con la scrittura del 22.6.2011 aveva consegnato in deposito a Persona_1 Controparte_2
la somma di € 64.617,54 dichiarando: “di lasciare la piena facoltà di utilizzo dei soldi
[...]
contanti e dei libretti sopra descritti per l'assistenza e la cura di me medesima e di mio marito
che si trova in ospedale affetto da ictus e necessita di tutto ciò che ne Persona_2
concerne la permanenza in loco e post degenza”. Posto che si tratterebbe di un contratto misto di deposito (art. 1766 e ss. c.c.) e di mandato (art. 1703 c.c.), in quanto la somma doveva essere utilizzata per uno scopo determinato, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere presuntivamente che i due coniugi fossero in grado di gestire il loro patrimonio.
Se i due coniugi fossero stati in grado di decidere come impiegare le proprie sostanze patrimoniali non avrebbero incaricato la figlia di gestirle, tanto più considerato che Per_2
era ricoverato in ospedale in quanto colpito da ictus. Parimenti sfornita di prova è
[...]
l'affermazione secondo cui la avrebbe gestito il patrimonio del figlio premorto. Per_1
Circa l'effettivo impiego delle somme per le finalità della scrittura del 22.6.2011 (la cura e l'assistenza di e , il primo giudice ha confrontato le spese Persona_1 Persona_2
effettuate tra Luglio 2011 e Gennaio 2012 con le spese successive rendicontate nel corso dell'Amministrazione di sostegno, pervenendo a risultati errati.
Infatti, considerato che le somme ricevute in custodia il 22.6.2011 da Controparte_2
ammontavano ad € 64.617,54 mentre quelle depositate nella procedura di AdS erano pari ad €
40.133,07, non sarebbe credibile che in sette mesi le necessità di abbiano Persona_1 comportato spese per euro 24.403,43. Pertanto tali spese esulavano dal contenuto della scrittura del 22.6.2011.
Il Tribunale non avrebbe infatti risposto alle contestazioni mosse dall'appellante nella memoria n. 3 art. 183 cpc, nella quale aveva dedotto che nel periodo 22/6/2011- 6/2/2012 le ricevute prodotte erano generiche e non si riferivano alle spese sostenute per conto di Persona_2
e della sig.ra ed alcune di esse sono riferite a persone diverse. Nessuna delle Persona_1
spese documentate sarebbe servita alla cura e all'assistenza di e Persona_1 Per_2
come previsto nel documento del 22/6/2011. A tutto concedere, dalla rendicontazione
[...] del GT risulterebbe che la somma mensile utilizzata è pari ad € 1.800,00 mensili, ampiamente coperta dal trattamento pensionistico percepito nei sette mesi di riferimento (22/6/2011-
6/2/2012) anch'esso utilizzato per la cura e l'assistenza della sig.ra Per_1
5 Anche seguendo la rendicontazione presentata al Giudice tutelare, le spese per l'assistenza e la cura di ammonterebbero mediamente a circa euro 1.800,00 mensili per euro Persona_1
21.600,00 annue. A tale importo si arriverebbe detraendo da una serie di spese straordinarie, per un totale di euro 17.126,00: € 3.397,60 per spese legali per l'amministratore di sostegno;
€
3.429,00 per spese legali di;
€ 2.474,00 per la causa € 1.200,00 per Per_3 Parte_1
spese sostituzione badante;
€ 1.038,00 per spese causa badante;
€ 5.500,00 per spese funerale di € 1.348,00 per fornitura gasolio. Persona_1
In particolare, detraendo da euro 40.133,00 (depositate nella procedura di ADS) euro
17.136,00 (spese eccezionali) e euro 15.150,00 (residuo) si otterrebbero euro 7.857,00. A tale importo deve essere aggiunta la pensione mensile di euro 14.400,00, ottenendo l'importo di euro 22.257,00, che, diviso per dodici mensilità, darebbe un risultato di euro 1.854,00 mensili, che nulla ha a che vedere con l'importo di circa euro 5.000,00 mensili speso prima della apertura della procedura di AdS.
Conclude pertanto chiedendo la attribuzione della quota di euro 8.161,14 o quella diversa, maggiore o minore di giustizia.
Malgrado la motivazione della sentenza gravata debba essere integrata, il motivo non è suscettibile di accoglimento.
1.1 Per quanto rileva in questa sede, va chiarito che quando ha sottoscritto il mandato del
22.6.2011 con come pure nel delegare a effettuare Controparte_2 CP_1
operazioni nel proprio conto corrente della Cassa di Risparmio di Orvieto, era Persona_1
capace di autodeterminarsi liberamente. La consapevolezza della de cuius della impossibilità di assistere il marito, colto da ictus, e della necessità, dovuta all'età avanzata, di ricorrere all'aiuto delle figlie, costituiscono il più chiaro indicatore della lucidità di di in quel Persona_1 difficile momento.
1.2 La scrittura privata del 22.6.2011 tra e deve essere Persona_1 Controparte_2
ricondotta in prevalenza alla fattispecie del mandato, in quanto i libretti e le somme affidate a poi confluite il 14.10.2011 nel conto corrente della Cassa di Risparmio Controparte_2
di Orvieto intestato a (con delega a , dovevano essere impiegate Persona_1 CP_1
per la cura e l'assistenza della stessa e del marito Persona_2
Dopo l'apertura il 14.10.2011 del conto corrente n. 0100037 della Cassa di Risparmio di
Orvieto, intestato a all'originario rapporto di mandato del 22.6.2011 conferito Persona_1
a si è aggiunto pertanto un ulteriore mandato, conferito a Controparte_2 CP_1
6 di impiego degli importi presenti in tale conto, esteriorizzato nella delega alle CP_2 operazioni effettuate sul conto corrente.
Il contenuto di tale contratto non risulta determinato contrattualmente, ma è agevole comprendere come, stante l'età avanzata di esso comprendesse, oltre alla Persona_1
cura e assistenza di e di tutto quanto fosse necessario ad Persona_1 Persona_2
affrontare le evenienze che avrebbero coinvolto la famiglia.
1.3 Dall'esame della documentazione in atti (rendiconti e documenti giustificativi) emerge che nel periodo dal Luglio 2011 al Gennaio 2012 le somme appartenenti a sono Persona_1 state impiegate non solo per l'acquisto di alimenti, vestiario, medicinali, e per il pagamento dello stipendio della badante, ma anche per il pagamento: i) delle spese funerarie di Per_3
e degli adempimenti della successione di e
[...] Persona_2 Per_3 Per_2
e di alcuni debiti di . Si tratta di obbligazioni gravanti su tutti i coeredi, che
[...] Per_3
rispetto a erano Persona_3 CP_1 Controparte_2 Persona_2
e rispetto a erano Persona_1 Parte_1 Persona_2 CP_1 [...]
e ii) degli atti necessari alla apertura della Controparte_2 Persona_1 Parte_1 procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno di e , Persona_2 Persona_1 quando essi erano in vita.
1.4 La S. C. è costante nell'affermare che le spese funerarie rientrino fra i pesi ereditari – cioè fra gli oneri che nascono in seguito all'apertura della successione e che gravano sugli eredi, e che il soggetto che ha anticipato tali spese ha diritto al rimborso da parte dei successori (Cass.
Civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2022 n. 28; Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 agosto 1977 n. 3489).
Per quanto attiene ai debiti ereditari il principio della ripartizione tra gli eredi risulta espresso a chiare lettere dall'art. 752 c.c., secondo cui i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Circa la ripartizione del carico fiscale l'art. 5 c. 1 del T. U. n. 346 del 31.10.1990 afferma che l'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi. Dalla solidarietà della responsabilità per tale pagamento deriva che l può chiedere l'integrale pagamento a una Controparte_3
persona qualsiasi degli eredi, anche se questa ha ricevuto una quota minima, e che colui che paga per tutti può poi rivalersi nei confronti degli altri in relazione alla rispettiva quota.
Pertanto, nel caso che occupa, quanto ai pesi e ai debiti gravanti sugli eredi, Controparte_2
e coeredi insieme a di e
[...] CP_1 Parte_1 Persona_3 Per_2
7 hanno utilizzato il denaro di un'altra coerede, per estinguere CP_2 Persona_1 obbligazioni gravanti su tutti i coeredi, compreso , giovando anche alla sua Parte_1 posizione.
Quanto alle spese per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno di Per_2
e le somme sono state legittimamente prelevate dal patrimonio di
[...] Persona_1
interessata essa stessa alla nomina dell'amministratore di sostegno per sé e Persona_1
per il coniuge. Gli esborsi destinati alla apertura della procedura amministrata costituiscono la modalità (giuridica) con cui che si è occupata della procedura avvalendosi di un CP_1 avvocato, ha adempiuto alle prestazioni di cura e assistenza di e Persona_2 Per_1 quando le loro condizioni di salute lo hanno reso necessario.
[...]
1.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono la Corte ritiene che l'impiego del patrimonio di per tali ulteriori finalità non determini il superamento o la Persona_1
violazione dei limiti del mandato conferito a e a dalla Controparte_2 CP_1
madre . Persona_1
E' infatti del tutto evidente che la delega di alla figlia a operare Persona_1 CP_1 sul conto corrente comprendesse tutte le spese necessarie a fare fronte non solo alla cura e assistenza, ma anche ad evenienze straordinarie, come quelle derivanti dalla morte del figlio e del marito o quelle derivanti dalla necessità di apertura Persona_3 Persona_2
della procedura della amministrazione di sostegno.
In ogni caso, anche ad escludere la loro sussunzione nel mandato conferito, i pagamenti effettuati trovano un adeguato inquadramento nella gestione di affari altrui (art. 2028 e ss.
c.c.).
L'impiego del denaro di per il pagamento dei pesi e dei debiti ereditari di Persona_1
e costituisce infatti una interposizione gestoria Parte_2 Persona_2
spontaneamente svolta da e con l'impiego del denaro di una Controparte_2 CP_1
coerede ( a favore anche degli altri coeredi coobbligati, compreso Persona_1 Pt_1
[...]
La gestione delle passività gravanti sugli eredi dopo la morte di e si è Per_3 Per_2
articolata infatti in una pluralità di atti coordinati verso uno scopo unitario (sull'argomento si veda Cass. n. 3336 del 4.10.1956), quello di pagare le spese funebri, adempiere alle operazioni della successione pagando le relative imposte, e estinguere i debiti e riscuotere i crediti del de cuius . Per_3
8 Con particolare riferimento alla quota di debito gravante su e Parte_1 Persona_1 sussiste il requisito della absentia domini. Infatti per un verso per l'età Persona_1 avanzata e le precarie condizioni di salute, non sarebbe stata in grado di attendere agli incombenti gravanti su di essa pro quota. Per altro verso risulta pacifico che il coerede Pt_1
non abbia risposto agli inviti di e per disbrigo dei vari
[...] CP_1 Controparte_2
incombenti burocratici (cfr. pag. 8 comparsa costitutiva e ), in Controparte_2 CP_1
quanto nella prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc la difesa dell'appellante ha affermato esclusivamente di non essere stata invitata a ritirare le somme residue. Prova ne sia il fatto che la lettera del 4.10.2019 dell'Avv. Massimo Carignani (Doc. 10 nella quale si Parte_1 faceva presente che per la rottamazione di tre autovetture dei de quibus occorreva il consenso di tutti gli eredi, era rimasta senza risposta. Si consideri poi che fino al 31.08.2011
[...]
aveva ospitato presso la propria abitazione , sia alle necessità di CP_2 Persona_1
definizione dei debiti e dei pesi ereditari.
In proposito giova rilevare che il requisito della absentia domini non deve intendersi in modo rigoroso e ricorre, oltre che nella ipotesi della impossibilità del dominus, anche in assenza della prohibitio domini (Cass. n. 12304/2011; Cass. n. 12280 del 2007; Cass. n. Cass. n. 35 del 1970).
Si veda anche Cass. 9 aprile 2008 n. 9269: “L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor”.
Il medesimo ragionamento vale per la attivazione delle procedure della amministrazione di sostegno di e in riferimento alle quali risultano evidenti Persona_2 Persona_1
l'impossibilità di autodeterminarsi liberamente di colpito da ictus, e l'assenza Persona_2
di una prohibitio domini di Persona_1
Infine sussiste l'utilità iniziale della gestione, in quanto, a fronte dell'età avanzata e dell'aggravamento delle condizioni di salute di e venuto meno l'apporto del Persona_1
figlio , l'apertura della procedura dell'amministrazione di sostegno risultava Per_3
chiaramente finalizzata a garantire ad entrambi i de quibus la cura e la assistenza adeguate e congrue sotto il controllo del giudice tutelare.
1.6 In merito alla congruità e alla documentazione di tali spese la Corte osserva come il ricorso all'opera di professionisti esperti da parte delle due sorelle (rimaste da sole ad assistere gli
9 anziani genitori) non abbia nulla di irragionevole, in quanto gli adempimenti e le scadenze conseguenti agli eventi luttuosi accaduti nei sette mesi da Luglio 2011 a Gennaio 2011 (la morte di e del padre ) avevano complicato non poco una situazione che Per_3 Per_2 poco prima era apparsa, tutto sommato, gestibile con il mandato conferito a il Controparte_2
22.6.2011 e il mandato a operare sul conto corrente conferito a . CP_1
Pertanto i corrispettivi versati, oltre che documentalmente provati con la produzione delle quietanze rilasciate, delle fatture e di copia fotostatica degli assegni versati sottoscritti per quietanza, sono ritenuti congrui dal Collegio, in quanto in linea con le necessità dei coeredi e con i compiti affidati ai professionisti incaricati.
Ciò vale in particolare per i seguenti esborsi.
A) Spese funebri e successioni e ricorsi per la nomina Persona_3 Persona_2
dell'amministratore di sostegno.
Risulta congruo il pagamento di euro 3.800,00, pagato il 9.8.2011 per il funerale Per_3
all'Impresa Funebre Sciloffi-Mizzella, documentate dalla Fattura n. 132 del 09.08.2011,
[...]
recante per quietanza la locuzione pagato e la sottoscrizione del titolare dell'impresa.
Risulta congruo il pagamento di euro 6.800,00 il 10.11.2011 (n. 119 Doc. 5 e Controparte_2
) per il funerale di e l'acquisto delle lapidi di e CP_1 Persona_2 Per_2
, documentate dalla quietanza di pagamento della Impresa funeraria Per_3 Persona_4
e nella fattura n. 193/A del 2.12.2011 (n. 119), e di Euro 1.545,00 il 11.11.2011 (120 A) relative al pagamento del loculo cimiteriale di , pagati con assegno la cui matrice 2573898 è Per_3
riportata nella quietanza dell'11.11.2011 della I.T. Impianti Tecnologici.
Il totale è di euro 12.145,00.
B) spese per adempimenti successivi alla morte di e e alla Persona_2 Persona_3 apertura delle procedure di amministrazione di sostegno di e Persona_2 Persona_1
in parte anticipati da e e rimborsati dal conto di CP_1 P_ Persona_1
B1) Deve ritenersi congruo l'importo di euro 1.200,00 pagato il 10.11.2011 all'Avv. Massimo
Minciarelli con assegno bancario tratto sulla Cassa di Risparmio di Orvieto da per CP_1
l'assistenza professionale nella successione di da riferire alla dichiarazione di Persona_2
successione e ulteriori incombenti (volture catastali, pagamento imposte).
B2) Deve ritenersi congruo l'importo di Euro 3.505,00, per l'assistenza professionale del legale e i pagamenti dovuti per la successione di la verifica dei rapporti di credito Persona_3
e debito pendenti, e il deposito dei ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno di e . E' dunque priva di pregio l'affermazione dell'appellante Persona_2 Persona_1
10 secondo cui il pagamento tale importo si riferirebbe a un giudizio di divisione mai introdotto
(pag. 3 memoria 183 c. 6 n. 2 . Parte_1
I pagamenti indicati sono stati effettuati da o da con assegni tratti CP_1 P_ dal proprio conto corrente della Banca popolare di Spoleto, e quindi rimborsati con prelievo dal conto di . Persona_1
Nel dettaglio le somme anticipate da riguardano i seguenti pagamenti: CP_1
- euro 1.000,00 pagati il 22.09.2011 all'Avv. Massimo Minciarelli da con assegno CP_1
bancario tratto sulla Banca Popolare di Spoleto, quale acconto dei ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno di e , l'intervento presso Poste Persona_2 Persona_1 italiane, lo svincolo somme di , la verifica dei finanziamenti e l'intervento Persona_3
presso la società datrice di lavoro di , cointestataria con del conto Per_3 P_
corrente di traenza della Banca Popolare di Spoleto, con quietanza firmata dall'Avv. Minciarelli.
- euro 1.000,00 pagati all'Avv. Massimo Minciarelli con assegno bancario da , P_
cointestatario con del conto corrente della Banca Popolare di Spoleto, quale CP_1
acconto dei ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno di e Persona_2 Per_1
, per la denuncia di successione di e per la ricostruzione della
[...] Persona_3 posizione finanziaria dei defunti, la verifica dei finanziamenti e l'intervento presso il datore di lavoro di , con quietanza firmata dall'Avv. Massimo Minciarelli. Per_3
- euro 900,00 pagati il 27.10.2011 all'Avv. Massimo Minciarelli con assegno bancario da P_
, cointestatario con del conto corrente della Banca Popolare di Spoleto,
[...] CP_1
con quietanza firmata dall'Avv. Massimo Minciarelli, a saldo dell'intervento contro la CP
[...
, datrice di lavoro di . Per_3
- Euro 69,62 per le volture catastali del Fabbricato in località Penna in Teverina, relative alla successione di Persona_3
Euro 457,27 pagate il 20.09.2011 per l'imposta della successione di e Persona_3
documentate dall'estratto conto della Banca Popolare di Spoleto, sulla quale era aperto il conto corrente di e P_ CP_1
Il totale pagato è stato rimborsato da a e il Controparte_2 CP_1 P_
29.11.2011, come da distinta bancaria del 29.10.2011, attestante il rientro di euro 3.505,00 nel conto corrente della Banca popolare di Spoleto cointestato a e P_ CP_1
Ulteriori pagamenti sono stati effettuati da con assegni del conto corrente della CP_1
Cassa di Risparmio di Orvieto intestato a Persona_1
11 B3) Euro 1.800,00, riportati nel rendiconto di Dicembre 2011 data 1.12.2011, pagati in pari data all'Avv. Massimo Minciarelli da con assegno bancario tratto su Cassa di CP_1 risparmio di Orvieto, per la integrazione delle spese delle successioni di e . Per_2 Per_3
B4) Euro 1.887,00, riportati nel rendiconto di Dicembre 2011 data 5.12.2011, pagati in pari data all'Ing. da con assegno bancario tratto su Cassa di risparmio Parte_3 CP_1
di Orvieto, per la variazione catastale della abitazione di , posta in Penna in Persona_1
Teverina, come da fattura allegata.
B5) Debiti Giampiero.
Euro 2.000,00, di cui alla fattura n. 599 del 31.10.2011 della CI , Controparte_6 relativi all'acquisto del motore usato, dell'olio e del liquido refrigerante per l'autovettura OP
RS , documentati nella quietanza apposta sull'assegno bancario di euro CP_7
2.000,00 pagato da (doc 108, pag 38-39). CP_1
Il totale dei versamenti è di euro 22.537,00.
C) Ulteriori spese contestate da parte appellante.
La ricevuta per la spuma per capelli (doc. 104), contestata dall'appellante, è verosimile che sia stata acquistata da per la madre . Controparte_2 Per_1
La somma di euro 3.250,00 del 22/6/2011, non è un prelievo ma una entrata, derivante dalla dazione di euro 3.250,00 da parte di a per provvedere ai bisogni dei Per_3 Controparte_2
genitori. Il saldo del mese tiene conto di tale entrata e delle spese.
Le somme di euro 2.600,00 l'8/7/2011, 1.900,00 il 2.8.2011, 2.600,00 il 2.9.2011 e 1.905,00 il
3/10/2011, sono entrate costituite dalla riscossione della pensione di , confluita Persona_1
nel conto corrente n. 100037 a partire dal 14.10.2011.
Euro 100,00, pagate a il 20.10.2011 riguardano un acconto alla badante CP_8 Per_5
, come si evince dalle buste paga versate in atti.
[...]
1.7 Ne discende che la quota dell'asse ereditario di rivendicata da Persona_1 Pt_1
in quanto corrispondente alla quota debitoria gravante sugli eredi (compreso
[...] Pt_1
per il pagamento dei debiti e dei pesi ereditari correlati alla morte di
[...] Persona_2
e o alle spese necessarie alla apertura della procedura di amministrazione Persona_3
di sostegno di e non gli può essere riconosciuta. Persona_2 Persona_1
Il primo motivo deve essere pertanto rigettato.
2. Il secondo motivo di appello. L'assenza al primo incontro della mediazione e la regolazione delle spese di lite del primo grado.
12 Il secondo motivo di appello censura la sentenza in quanto ha omesso di fornire una adeguata motivazione in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite.
La compensazione delle spese di lite sarebbe illegittima, sia in quanto non vi è stata una soccombenza reciproca ma un accoglimento parziale della domanda avanzata da Pt_1
sia in quanto le convenute appellate non sono comparse al procedimento di
[...]
mediazione.
Il motivo è infondato.
2.1 Sulla mancata partecipazione delle convenute appellate al procedimento di mediazione, di cui all'art. 8 comma 4 bis del D.lgs.
4.3.2010 n. 28, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie che occupa, osserva il Collegio che non trattasi di un motivo d'appello, ma di un incombenza da valutare dall'Ufficio circa i presupposti dell'applicabilità della sanzione. La S. C.
(Sez. III, sentenza 27.3.2019 n. 8437) ha infatti assunto una chiara posizione statuendo l'obbligo della partecipazione personale delle parti alla mediazione, modalità di conferimento della procura ad un soggetto terzo ed adempimenti che devono essere espletati nel primo incontro per ritenere acquisita la condizione di procedibilità. Ne consegue che anche quando la controparte ritenga erronea, in tutto o in parte, la tesi della parte che l'ha convocata in mediazione e, pertanto, inutile la sua partecipazione all'esperimento di mediazione non è per ciò solo validamente dispensata dal comparirvi.
Nel caso che occupa la mancata comparizione delle coeredi alla procedura di mediazione ha indotto a instaurare la presente causa di scioglimento della comunione, mentre Parte_1
la mediazione avrebbe consentito di sondare le possibilità di una composizione della lite.
Ritenuto quindi che le convenute in primo grado e non Controparte_2 CP_1 hanno partecipato alla mediazione in primo grado senza una valida giustificazione, ed atteso che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio” la Corte le condanna al pagamento dell'importo pari al contributo unificato versato in primo grado a favore dell'Erario.
2.2 Circa le spese di lite, è bene chiarire che la mancata presenza alla mediazione non ha alcun riflesso automatico sull'esito della controversia sulla valutazione della soccombenza delle parti in lite. La S. C. ha infatti ribadito di recente che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione porta le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4 bis, del
13 d.lgs. n. 28 del 2010, ma non obbliga il giudice alla compensazione delle spese processuali
(Cass. Civ. ordinanza n. 3184 del 02.02.2023).
Ciò premesso, costituisce jus receptum che nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite a eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte (Cass. Civ. n. 1635 del 24/01/2020; Cass. Civ.n.
22903 del 08/10/2013; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 13/02/2006, n. 3083: nella specie, relativa a divisione giudiziale, il convenuto aveva manifestato opposizione alla divisione solo in quanto finalizzata al frazionamento in natura del fondo comune di cui era coltivatore diretto, ma aveva concordato nel chiedere l'assegnazione della quota, di proprietà degli altri condividenti, di un fondo agricolo;
la S.C., in applicazione del principio richiamato, ha cassato la sentenza di merito che aveva parzialmente addebitato le spese al convenuto, benchè la posizione assunta non costituisse opposizione alla domanda di divisione).
2.3 Contestualizzando tale principio al caso di specie, le convenute appellate non hanno adottato alcuna strategia processuale ostruzionistica rispetto allo scioglimento delle comunione.
Alla prova dei fatti la contestazione da parte di e della Controparte_2 CP_1
pretesa di inerente la sussistenza di una quota ereditaria da ripartire per il Parte_1
periodo Luglio 2011-Febbraio 2012, anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno di si è rivelata fondata e non pretestuosa. Persona_1
Quanto al patrimonio residuato dopo la morte della madre , in primo grado le Per_1 convenute non si erano opposte alla relativa divisione, argomentando però, condivisibilmente, che a causa delle ulteriori spese incontrate dopo il deposito del rendiconto finale, avevano incontrato ulteriori spese connesse con il decesso della madre, comunque debitamente documentate. Pertanto, poichè nel mese di luglio 2013 lo stesso ammontava ad €. 6.251,52, avevano riconosciuto al fratello la quota di un terzo del totale di euro 6.251,52, Parte_1
pari a euro 2.083,84. Dunque il dibattito verteva quindi esclusivamente sulla determinazione della quota. Tale circostanza è stata opportunamente vagliata dal Tribunale, che ha infatti posto a carico di e il pagamento della porzione di eredità CP_1 Controparte_2
spettante a pari a un terzo del totale di euro 15.050,09, e liquidata in euro Parte_1
4.976,46, prevedendo la detrazione pro quota delle spese vive per imposte e tasse sostenute
14 per le dichiarazioni di successione e la collegata variazione catastale ove non già corrisposte e dei costi della definitiva chiusura delle posizioni bancarie, da determinarsi al momento del pagamento.
La compensazione integrale delle spese di lite statuita dal Tribunale di Terni in primo grado va quindi esente da censure e viene confermata dal Collegio.
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite del presente grado.
L'impugnazione di deve essere respinta, con conseguente conferma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Poichè quanto al primo motivo di impugnazione vale il principio generale espresso dalla S. C., per cui la soccombenza è ravvisabile in presenza di pretese eccessive o di resistenze pretestuose, la soccombenza del convenuto sussiste in ordine al secondo motivo di appello, inerente la regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
Egli deve essere pertanto condannato alla refusione in favore di e CP_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado, applicando i parametri introdotti dal d.m.
[...]
13.8.2022 n. 147 (scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 corrispondente alla quota divisionale attribuita in primo grado di euro 4.976,46).
I compensi professionali vengono quindi liquidati in euro 2.000,00 di cui 400 per la fase di studio, 400 per la fase introduttiva, 600 per la fase istruttoria e 600 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
PER QUESTE RAGIONI la Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 564/2022 del
Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna alla refusione in favore di e Parte_1 CP_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
3) Condanna e al versamento all'Erario, a titolo di CP_1 Controparte_2
sanzione, di un importo pari a quello versato per il contributo unificato del giudizio di primo grado.
4) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di
15 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
16
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Claudio Baglioni consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 574/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Umberto Graziani e Andrea Lombardi, Parte_1 elettivamente domiciliato nel di loro studio in Roma, Via Alcamo 16, attore appellante
CONTRO
e , rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Carignani, CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliate nel lui studio in Terni, Via Barberini 10, convenute appellate
AVVERSO la sentenza n. 564/2022, pronunciata dal Tribunale di Terni, in persona della Dr.ssa Patrizia
Tilli, pubblicata il 4.7.2022 nel giudizio n. 1366/2020, la quale ha determinato in € 4.976,46 la somma dovuta al coerede a titolo di quota ereditaria di 1/3 di quanto relitto da Parte_1
, oltre interessi legali, ponendo il relativo pagamento a carico di e Persona_1 CP_1
, in ragione della metà indivisa ciascuna, con detrazione pro quota delle Controparte_2
spese vive per imposte e tasse sostenute per le dichiarazioni di successione e la collegata variazione catastale ove non corrisposte, e i costi della definitiva chiusura delle posizioni bancarie, da determinarsi al momento del pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante, come da atto di appello e note di udienza: Piaccia alla Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni
n. 564 del 4/7/2022, condannare la sig. al pagamento in favore del sig. Controparte_2
della somma di € 8.161,14 o quella diversa, maggiore o minore, che sarà Parte_1
1 ritenuta equa e giusta e comunque di giustizia oltre in ogni caso al danno per il diminuito valore del credito ed agli interessi del dovuto al soddisfo. .
Appellate, come da atto di appello e nelle seguenti note: il sottoscritto procuratore, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e concluso nella comparsa di costituzione in appello del 23.11.2022, depositata in data 24.11.2022, contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso in ogni sede dal Sig. appellante, come sopra Parte_1
rappresentato e difeso, insiste nelle conclusioni formulate, chiedendone l'integrale accoglimento. Nella comparsa di costituzione del presente grado ha concluso per il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava davanti al Tribunale di Parte_1
Terni e per ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_2 CP_1
indivisa di alcune somme di denaro relitte dalla madre Persona_1
Assumeva di essere figlio dei defunti sigg.ri (dec. 25.10.11) e Persona_2 Persona_1
(dec. il 24.12.12) e di essere erede dei medesimi per la quota di 1/3, mentre le restanti quote erano di competenza delle sorelle e per un terzo ciascuna. CP_1 Controparte_2
Allegava che il 22.6.2011 aveva affidato in custodia alla figlia la Persona_1 Controparte_2
somme rivenienti da alcuni libretti di risparmio, da utilizzare per l'assistenza e la cura della medesima e del coniuge Persona_1 Persona_2
Successivamente per entrambi i genitori era stata presentata istanza per Amministrazione di sostegno al Tribunale di Terni. Essendo il padre deceduto prima della fissazione della Per_2
udienza di comparizione, l'ADS era stato nominato la madre , morta il Persona_1
24.12.2012.
Con lettera del 22.11.11 aveva comunicato a di essere depositaria delle Controparte_2 Pt_1
somme di , che il 22.6.2011 ammontavano a € 64.167,84, senza tuttavia fornire Persona_1
alcun rendiconto delle spese successive.
Al momento dell'apertura della AdS di Carolina Belluti, nel Febbraio 2012, era emerso che il patrimonio di costei si era ridotto a euro 40.133,07, con una differenza di € 24.030,79 rispetto al 22.6.2011, di cui 1/3, pari a € 8.010,26, spettava a ciascun erede.
Estinta la Amministrazione di sostegno di dal rendiconto di chiusura della Persona_1 amministratrice residuavano € 15.150,09, con una quota di 1/3 di pertinenza di CP_1
ciascun coerede, pari a € 5.050,09.
2 allegava di avere accettato ai sensi dell'art. 476 c.c. l'eredità di Parte_1 [...]
, e , come risultava dalla sentenza n. 226/2018 del Per_3 Persona_2 Persona_1
Tribunale di Terni versata in atti.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale adito a) di condannare la Sig.ra al CP_1
pagamento in favore dell'istante della somma di euro 5.050,29 o quella diversa, maggiore o minore di giustizia, oltre al danno per il diminuito valore del credito ed agli interessi dal
1/01/2013 al saldo;
b) di condannare e in solido tra loro, CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore dell'istante della ulteriore somma di €. 8.010,26 o quella diversa, maggiore o minore di giustizia, oltre al danno per il diminuito valore del credito ed agli interessi dal 2/07/2011 al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
e si costituivano nel procedimento, iscritto al n.r.g. 1366- Controparte_2 CP_1
2020, allegando di avere assistito nell'ultimo periodo di vita i genitori rimasto Persona_2
vittima di ictus, e Persona_1
Quest'ultima, minata nel fisico ma in pieno possesso delle proprie facoltà mentali, aveva consegnato alla figlia in data 22.6.11 i libretti e le somme per un totale di € 64.167,84 affinché fossero impiegate per far fronte alle necessità di vita e di malattia del marito (poi deceduto) e sue proprie. Nel corso della procedura di ADS il Tribunale aveva approvato i rendiconti depositati. Analogamente, le somme spese prima della apertura della procedura di amministrazione di sostegno erano state destinate alla cura e assistenza di e Persona_1
quindi erano dello stesso tipo di quelle approvate nel corso della procedura di ADS.
Osservavano che a causa delle ulteriori spese incontrate dopo il deposito del rendiconto finale dell'AdS, il patrimonio residuo dopo la morte della madre ammontava a euro Persona_1
6.251,52, un terzo del quale, pari a euro 2.083,84, doveva essere riconosciuto al fratello
Producevano parte dei rendiconti mensili dal 22.6.2011 al Gennaio 2011 con i Parte_1
relativi documenti giustificativi.
Concludevano per l'accoglimento della divisione di tale importo, e per il rigetto delle ulteriori pretese attoree.
Il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 cpc, nel corso delle quali le convenute completavano la produzione dei rendiconti mensili e i documenti giustificativi del periodo dal 22.06.2011 alla nomina dell'amministratore di sostegno di . Il Persona_1 procedimento veniva quindi istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta.
Assunta la causa in decisione, il Tribunale pronunciava la sentenza gravata, con la quale determinava in € 4.976,46 la quota di un terzo dovuta a , oltre interessi legali Parte_1
3 ponendo il pagamento a carico di e , con detrazione delle CP_1 Controparte_2 spese vive per imposte e tasse per le dichiarazioni di successione e le variazioni catastali ove non corrisposte e i costi di chiusura delle posizioni bancarie. Compensava le spese di lite.
Ad avviso del Tribunale al momento della richiesta della nomina dell'amministratore di sostegno e al momento della scrittura privata del 22.6.2011, i genitori erano in grado di gestire il loro patrimonio.
Inoltre, se gli esborsi successivi alla nomina dell'ADS per erano stati vagliati dal Persona_1
Giudice tutelare, che aveva approvato i rendiconti dell'amministratore di sostegno
[...]
anche per il periodo precedente la nomina dell'ADS, dal 22.6.2011 al Gennaio 2012, CP_1 non ricorreva alcuna mala gestio da parte delle convenute e Controparte_2 CP_1
Pertanto sul totale rendicontato per tale periodo non vi erano quote ereditarie da calcolare.
Pertanto l'unica somma su cui calcolare la quota ereditaria di un terzo spettante a Pt_1
era quella che residuava dopo la morte di pari a euro 5.050,03, da cui
[...] Persona_1
andava sottratta la quota di 1/3 di ulteriori euro 662,16 per spese vive (euro 220,72), nonché le spese vive per successione degli immobili, da estrapolare dalle spese di successione e revisioni catastali, comprensive degli onorari degli esperti. La somma dovuta era quindi pari a euro 4.976,46, da cui dovevano essere detratte le spese vive menzionate e i costi della definitiva chiusura delle posizioni bancarie. ha interposto appello, sulla base dei seguenti motivi: 1) insufficienza e Parte_1
contraddittorieta' della motivazione in ordine alla interpretazione e valutazione del contenuto della dichiarazione del 22/6/2011. 2) omessa motivazione in ordine alla mancata presenza alla mediazione – illegittima compensazione delle spese di lite.
Dopo la iscrizione a ruolo della impugnazione con il n.r.g. 574/2022, e Controparte_2 si sono costituite in giudizio, contestando i motivi di impugnazione e CP_1
concludendo per il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 21.3.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata per le ragioni in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla interpretazione e valutazione del contenuto della dichiarazione del 22.6.2011 e al superamento dei limiti del mandato.
4 Nel primo motivo l'appellante lamenta in primo luogo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che quando sottoscrisse la scrittura del 22.6.2011, i due coniugi Persona_1 fossero presumibilmente in grado di gestire il proprio patrimonio.
Con la scrittura del 22.6.2011 aveva consegnato in deposito a Persona_1 Controparte_2
la somma di € 64.617,54 dichiarando: “di lasciare la piena facoltà di utilizzo dei soldi
[...]
contanti e dei libretti sopra descritti per l'assistenza e la cura di me medesima e di mio marito
che si trova in ospedale affetto da ictus e necessita di tutto ciò che ne Persona_2
concerne la permanenza in loco e post degenza”. Posto che si tratterebbe di un contratto misto di deposito (art. 1766 e ss. c.c.) e di mandato (art. 1703 c.c.), in quanto la somma doveva essere utilizzata per uno scopo determinato, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere presuntivamente che i due coniugi fossero in grado di gestire il loro patrimonio.
Se i due coniugi fossero stati in grado di decidere come impiegare le proprie sostanze patrimoniali non avrebbero incaricato la figlia di gestirle, tanto più considerato che Per_2
era ricoverato in ospedale in quanto colpito da ictus. Parimenti sfornita di prova è
[...]
l'affermazione secondo cui la avrebbe gestito il patrimonio del figlio premorto. Per_1
Circa l'effettivo impiego delle somme per le finalità della scrittura del 22.6.2011 (la cura e l'assistenza di e , il primo giudice ha confrontato le spese Persona_1 Persona_2
effettuate tra Luglio 2011 e Gennaio 2012 con le spese successive rendicontate nel corso dell'Amministrazione di sostegno, pervenendo a risultati errati.
Infatti, considerato che le somme ricevute in custodia il 22.6.2011 da Controparte_2
ammontavano ad € 64.617,54 mentre quelle depositate nella procedura di AdS erano pari ad €
40.133,07, non sarebbe credibile che in sette mesi le necessità di abbiano Persona_1 comportato spese per euro 24.403,43. Pertanto tali spese esulavano dal contenuto della scrittura del 22.6.2011.
Il Tribunale non avrebbe infatti risposto alle contestazioni mosse dall'appellante nella memoria n. 3 art. 183 cpc, nella quale aveva dedotto che nel periodo 22/6/2011- 6/2/2012 le ricevute prodotte erano generiche e non si riferivano alle spese sostenute per conto di Persona_2
e della sig.ra ed alcune di esse sono riferite a persone diverse. Nessuna delle Persona_1
spese documentate sarebbe servita alla cura e all'assistenza di e Persona_1 Per_2
come previsto nel documento del 22/6/2011. A tutto concedere, dalla rendicontazione
[...] del GT risulterebbe che la somma mensile utilizzata è pari ad € 1.800,00 mensili, ampiamente coperta dal trattamento pensionistico percepito nei sette mesi di riferimento (22/6/2011-
6/2/2012) anch'esso utilizzato per la cura e l'assistenza della sig.ra Per_1
5 Anche seguendo la rendicontazione presentata al Giudice tutelare, le spese per l'assistenza e la cura di ammonterebbero mediamente a circa euro 1.800,00 mensili per euro Persona_1
21.600,00 annue. A tale importo si arriverebbe detraendo da una serie di spese straordinarie, per un totale di euro 17.126,00: € 3.397,60 per spese legali per l'amministratore di sostegno;
€
3.429,00 per spese legali di;
€ 2.474,00 per la causa € 1.200,00 per Per_3 Parte_1
spese sostituzione badante;
€ 1.038,00 per spese causa badante;
€ 5.500,00 per spese funerale di € 1.348,00 per fornitura gasolio. Persona_1
In particolare, detraendo da euro 40.133,00 (depositate nella procedura di ADS) euro
17.136,00 (spese eccezionali) e euro 15.150,00 (residuo) si otterrebbero euro 7.857,00. A tale importo deve essere aggiunta la pensione mensile di euro 14.400,00, ottenendo l'importo di euro 22.257,00, che, diviso per dodici mensilità, darebbe un risultato di euro 1.854,00 mensili, che nulla ha a che vedere con l'importo di circa euro 5.000,00 mensili speso prima della apertura della procedura di AdS.
Conclude pertanto chiedendo la attribuzione della quota di euro 8.161,14 o quella diversa, maggiore o minore di giustizia.
Malgrado la motivazione della sentenza gravata debba essere integrata, il motivo non è suscettibile di accoglimento.
1.1 Per quanto rileva in questa sede, va chiarito che quando ha sottoscritto il mandato del
22.6.2011 con come pure nel delegare a effettuare Controparte_2 CP_1
operazioni nel proprio conto corrente della Cassa di Risparmio di Orvieto, era Persona_1
capace di autodeterminarsi liberamente. La consapevolezza della de cuius della impossibilità di assistere il marito, colto da ictus, e della necessità, dovuta all'età avanzata, di ricorrere all'aiuto delle figlie, costituiscono il più chiaro indicatore della lucidità di di in quel Persona_1 difficile momento.
1.2 La scrittura privata del 22.6.2011 tra e deve essere Persona_1 Controparte_2
ricondotta in prevalenza alla fattispecie del mandato, in quanto i libretti e le somme affidate a poi confluite il 14.10.2011 nel conto corrente della Cassa di Risparmio Controparte_2
di Orvieto intestato a (con delega a , dovevano essere impiegate Persona_1 CP_1
per la cura e l'assistenza della stessa e del marito Persona_2
Dopo l'apertura il 14.10.2011 del conto corrente n. 0100037 della Cassa di Risparmio di
Orvieto, intestato a all'originario rapporto di mandato del 22.6.2011 conferito Persona_1
a si è aggiunto pertanto un ulteriore mandato, conferito a Controparte_2 CP_1
6 di impiego degli importi presenti in tale conto, esteriorizzato nella delega alle CP_2 operazioni effettuate sul conto corrente.
Il contenuto di tale contratto non risulta determinato contrattualmente, ma è agevole comprendere come, stante l'età avanzata di esso comprendesse, oltre alla Persona_1
cura e assistenza di e di tutto quanto fosse necessario ad Persona_1 Persona_2
affrontare le evenienze che avrebbero coinvolto la famiglia.
1.3 Dall'esame della documentazione in atti (rendiconti e documenti giustificativi) emerge che nel periodo dal Luglio 2011 al Gennaio 2012 le somme appartenenti a sono Persona_1 state impiegate non solo per l'acquisto di alimenti, vestiario, medicinali, e per il pagamento dello stipendio della badante, ma anche per il pagamento: i) delle spese funerarie di Per_3
e degli adempimenti della successione di e
[...] Persona_2 Per_3 Per_2
e di alcuni debiti di . Si tratta di obbligazioni gravanti su tutti i coeredi, che
[...] Per_3
rispetto a erano Persona_3 CP_1 Controparte_2 Persona_2
e rispetto a erano Persona_1 Parte_1 Persona_2 CP_1 [...]
e ii) degli atti necessari alla apertura della Controparte_2 Persona_1 Parte_1 procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno di e , Persona_2 Persona_1 quando essi erano in vita.
1.4 La S. C. è costante nell'affermare che le spese funerarie rientrino fra i pesi ereditari – cioè fra gli oneri che nascono in seguito all'apertura della successione e che gravano sugli eredi, e che il soggetto che ha anticipato tali spese ha diritto al rimborso da parte dei successori (Cass.
Civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2022 n. 28; Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 agosto 1977 n. 3489).
Per quanto attiene ai debiti ereditari il principio della ripartizione tra gli eredi risulta espresso a chiare lettere dall'art. 752 c.c., secondo cui i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Circa la ripartizione del carico fiscale l'art. 5 c. 1 del T. U. n. 346 del 31.10.1990 afferma che l'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi. Dalla solidarietà della responsabilità per tale pagamento deriva che l può chiedere l'integrale pagamento a una Controparte_3
persona qualsiasi degli eredi, anche se questa ha ricevuto una quota minima, e che colui che paga per tutti può poi rivalersi nei confronti degli altri in relazione alla rispettiva quota.
Pertanto, nel caso che occupa, quanto ai pesi e ai debiti gravanti sugli eredi, Controparte_2
e coeredi insieme a di e
[...] CP_1 Parte_1 Persona_3 Per_2
7 hanno utilizzato il denaro di un'altra coerede, per estinguere CP_2 Persona_1 obbligazioni gravanti su tutti i coeredi, compreso , giovando anche alla sua Parte_1 posizione.
Quanto alle spese per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno di Per_2
e le somme sono state legittimamente prelevate dal patrimonio di
[...] Persona_1
interessata essa stessa alla nomina dell'amministratore di sostegno per sé e Persona_1
per il coniuge. Gli esborsi destinati alla apertura della procedura amministrata costituiscono la modalità (giuridica) con cui che si è occupata della procedura avvalendosi di un CP_1 avvocato, ha adempiuto alle prestazioni di cura e assistenza di e Persona_2 Per_1 quando le loro condizioni di salute lo hanno reso necessario.
[...]
1.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono la Corte ritiene che l'impiego del patrimonio di per tali ulteriori finalità non determini il superamento o la Persona_1
violazione dei limiti del mandato conferito a e a dalla Controparte_2 CP_1
madre . Persona_1
E' infatti del tutto evidente che la delega di alla figlia a operare Persona_1 CP_1 sul conto corrente comprendesse tutte le spese necessarie a fare fronte non solo alla cura e assistenza, ma anche ad evenienze straordinarie, come quelle derivanti dalla morte del figlio e del marito o quelle derivanti dalla necessità di apertura Persona_3 Persona_2
della procedura della amministrazione di sostegno.
In ogni caso, anche ad escludere la loro sussunzione nel mandato conferito, i pagamenti effettuati trovano un adeguato inquadramento nella gestione di affari altrui (art. 2028 e ss.
c.c.).
L'impiego del denaro di per il pagamento dei pesi e dei debiti ereditari di Persona_1
e costituisce infatti una interposizione gestoria Parte_2 Persona_2
spontaneamente svolta da e con l'impiego del denaro di una Controparte_2 CP_1
coerede ( a favore anche degli altri coeredi coobbligati, compreso Persona_1 Pt_1
[...]
La gestione delle passività gravanti sugli eredi dopo la morte di e si è Per_3 Per_2
articolata infatti in una pluralità di atti coordinati verso uno scopo unitario (sull'argomento si veda Cass. n. 3336 del 4.10.1956), quello di pagare le spese funebri, adempiere alle operazioni della successione pagando le relative imposte, e estinguere i debiti e riscuotere i crediti del de cuius . Per_3
8 Con particolare riferimento alla quota di debito gravante su e Parte_1 Persona_1 sussiste il requisito della absentia domini. Infatti per un verso per l'età Persona_1 avanzata e le precarie condizioni di salute, non sarebbe stata in grado di attendere agli incombenti gravanti su di essa pro quota. Per altro verso risulta pacifico che il coerede Pt_1
non abbia risposto agli inviti di e per disbrigo dei vari
[...] CP_1 Controparte_2
incombenti burocratici (cfr. pag. 8 comparsa costitutiva e ), in Controparte_2 CP_1
quanto nella prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc la difesa dell'appellante ha affermato esclusivamente di non essere stata invitata a ritirare le somme residue. Prova ne sia il fatto che la lettera del 4.10.2019 dell'Avv. Massimo Carignani (Doc. 10 nella quale si Parte_1 faceva presente che per la rottamazione di tre autovetture dei de quibus occorreva il consenso di tutti gli eredi, era rimasta senza risposta. Si consideri poi che fino al 31.08.2011
[...]
aveva ospitato presso la propria abitazione , sia alle necessità di CP_2 Persona_1
definizione dei debiti e dei pesi ereditari.
In proposito giova rilevare che il requisito della absentia domini non deve intendersi in modo rigoroso e ricorre, oltre che nella ipotesi della impossibilità del dominus, anche in assenza della prohibitio domini (Cass. n. 12304/2011; Cass. n. 12280 del 2007; Cass. n. Cass. n. 35 del 1970).
Si veda anche Cass. 9 aprile 2008 n. 9269: “L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor”.
Il medesimo ragionamento vale per la attivazione delle procedure della amministrazione di sostegno di e in riferimento alle quali risultano evidenti Persona_2 Persona_1
l'impossibilità di autodeterminarsi liberamente di colpito da ictus, e l'assenza Persona_2
di una prohibitio domini di Persona_1
Infine sussiste l'utilità iniziale della gestione, in quanto, a fronte dell'età avanzata e dell'aggravamento delle condizioni di salute di e venuto meno l'apporto del Persona_1
figlio , l'apertura della procedura dell'amministrazione di sostegno risultava Per_3
chiaramente finalizzata a garantire ad entrambi i de quibus la cura e la assistenza adeguate e congrue sotto il controllo del giudice tutelare.
1.6 In merito alla congruità e alla documentazione di tali spese la Corte osserva come il ricorso all'opera di professionisti esperti da parte delle due sorelle (rimaste da sole ad assistere gli
9 anziani genitori) non abbia nulla di irragionevole, in quanto gli adempimenti e le scadenze conseguenti agli eventi luttuosi accaduti nei sette mesi da Luglio 2011 a Gennaio 2011 (la morte di e del padre ) avevano complicato non poco una situazione che Per_3 Per_2 poco prima era apparsa, tutto sommato, gestibile con il mandato conferito a il Controparte_2
22.6.2011 e il mandato a operare sul conto corrente conferito a . CP_1
Pertanto i corrispettivi versati, oltre che documentalmente provati con la produzione delle quietanze rilasciate, delle fatture e di copia fotostatica degli assegni versati sottoscritti per quietanza, sono ritenuti congrui dal Collegio, in quanto in linea con le necessità dei coeredi e con i compiti affidati ai professionisti incaricati.
Ciò vale in particolare per i seguenti esborsi.
A) Spese funebri e successioni e ricorsi per la nomina Persona_3 Persona_2
dell'amministratore di sostegno.
Risulta congruo il pagamento di euro 3.800,00, pagato il 9.8.2011 per il funerale Per_3
all'Impresa Funebre Sciloffi-Mizzella, documentate dalla Fattura n. 132 del 09.08.2011,
[...]
recante per quietanza la locuzione pagato e la sottoscrizione del titolare dell'impresa.
Risulta congruo il pagamento di euro 6.800,00 il 10.11.2011 (n. 119 Doc. 5 e Controparte_2
) per il funerale di e l'acquisto delle lapidi di e CP_1 Persona_2 Per_2
, documentate dalla quietanza di pagamento della Impresa funeraria Per_3 Persona_4
e nella fattura n. 193/A del 2.12.2011 (n. 119), e di Euro 1.545,00 il 11.11.2011 (120 A) relative al pagamento del loculo cimiteriale di , pagati con assegno la cui matrice 2573898 è Per_3
riportata nella quietanza dell'11.11.2011 della I.T. Impianti Tecnologici.
Il totale è di euro 12.145,00.
B) spese per adempimenti successivi alla morte di e e alla Persona_2 Persona_3 apertura delle procedure di amministrazione di sostegno di e Persona_2 Persona_1
in parte anticipati da e e rimborsati dal conto di CP_1 P_ Persona_1
B1) Deve ritenersi congruo l'importo di euro 1.200,00 pagato il 10.11.2011 all'Avv. Massimo
Minciarelli con assegno bancario tratto sulla Cassa di Risparmio di Orvieto da per CP_1
l'assistenza professionale nella successione di da riferire alla dichiarazione di Persona_2
successione e ulteriori incombenti (volture catastali, pagamento imposte).
B2) Deve ritenersi congruo l'importo di Euro 3.505,00, per l'assistenza professionale del legale e i pagamenti dovuti per la successione di la verifica dei rapporti di credito Persona_3
e debito pendenti, e il deposito dei ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno di e . E' dunque priva di pregio l'affermazione dell'appellante Persona_2 Persona_1
10 secondo cui il pagamento tale importo si riferirebbe a un giudizio di divisione mai introdotto
(pag. 3 memoria 183 c. 6 n. 2 . Parte_1
I pagamenti indicati sono stati effettuati da o da con assegni tratti CP_1 P_ dal proprio conto corrente della Banca popolare di Spoleto, e quindi rimborsati con prelievo dal conto di . Persona_1
Nel dettaglio le somme anticipate da riguardano i seguenti pagamenti: CP_1
- euro 1.000,00 pagati il 22.09.2011 all'Avv. Massimo Minciarelli da con assegno CP_1
bancario tratto sulla Banca Popolare di Spoleto, quale acconto dei ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno di e , l'intervento presso Poste Persona_2 Persona_1 italiane, lo svincolo somme di , la verifica dei finanziamenti e l'intervento Persona_3
presso la società datrice di lavoro di , cointestataria con del conto Per_3 P_
corrente di traenza della Banca Popolare di Spoleto, con quietanza firmata dall'Avv. Minciarelli.
- euro 1.000,00 pagati all'Avv. Massimo Minciarelli con assegno bancario da , P_
cointestatario con del conto corrente della Banca Popolare di Spoleto, quale CP_1
acconto dei ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno di e Persona_2 Per_1
, per la denuncia di successione di e per la ricostruzione della
[...] Persona_3 posizione finanziaria dei defunti, la verifica dei finanziamenti e l'intervento presso il datore di lavoro di , con quietanza firmata dall'Avv. Massimo Minciarelli. Per_3
- euro 900,00 pagati il 27.10.2011 all'Avv. Massimo Minciarelli con assegno bancario da P_
, cointestatario con del conto corrente della Banca Popolare di Spoleto,
[...] CP_1
con quietanza firmata dall'Avv. Massimo Minciarelli, a saldo dell'intervento contro la CP
[...
, datrice di lavoro di . Per_3
- Euro 69,62 per le volture catastali del Fabbricato in località Penna in Teverina, relative alla successione di Persona_3
Euro 457,27 pagate il 20.09.2011 per l'imposta della successione di e Persona_3
documentate dall'estratto conto della Banca Popolare di Spoleto, sulla quale era aperto il conto corrente di e P_ CP_1
Il totale pagato è stato rimborsato da a e il Controparte_2 CP_1 P_
29.11.2011, come da distinta bancaria del 29.10.2011, attestante il rientro di euro 3.505,00 nel conto corrente della Banca popolare di Spoleto cointestato a e P_ CP_1
Ulteriori pagamenti sono stati effettuati da con assegni del conto corrente della CP_1
Cassa di Risparmio di Orvieto intestato a Persona_1
11 B3) Euro 1.800,00, riportati nel rendiconto di Dicembre 2011 data 1.12.2011, pagati in pari data all'Avv. Massimo Minciarelli da con assegno bancario tratto su Cassa di CP_1 risparmio di Orvieto, per la integrazione delle spese delle successioni di e . Per_2 Per_3
B4) Euro 1.887,00, riportati nel rendiconto di Dicembre 2011 data 5.12.2011, pagati in pari data all'Ing. da con assegno bancario tratto su Cassa di risparmio Parte_3 CP_1
di Orvieto, per la variazione catastale della abitazione di , posta in Penna in Persona_1
Teverina, come da fattura allegata.
B5) Debiti Giampiero.
Euro 2.000,00, di cui alla fattura n. 599 del 31.10.2011 della CI , Controparte_6 relativi all'acquisto del motore usato, dell'olio e del liquido refrigerante per l'autovettura OP
RS , documentati nella quietanza apposta sull'assegno bancario di euro CP_7
2.000,00 pagato da (doc 108, pag 38-39). CP_1
Il totale dei versamenti è di euro 22.537,00.
C) Ulteriori spese contestate da parte appellante.
La ricevuta per la spuma per capelli (doc. 104), contestata dall'appellante, è verosimile che sia stata acquistata da per la madre . Controparte_2 Per_1
La somma di euro 3.250,00 del 22/6/2011, non è un prelievo ma una entrata, derivante dalla dazione di euro 3.250,00 da parte di a per provvedere ai bisogni dei Per_3 Controparte_2
genitori. Il saldo del mese tiene conto di tale entrata e delle spese.
Le somme di euro 2.600,00 l'8/7/2011, 1.900,00 il 2.8.2011, 2.600,00 il 2.9.2011 e 1.905,00 il
3/10/2011, sono entrate costituite dalla riscossione della pensione di , confluita Persona_1
nel conto corrente n. 100037 a partire dal 14.10.2011.
Euro 100,00, pagate a il 20.10.2011 riguardano un acconto alla badante CP_8 Per_5
, come si evince dalle buste paga versate in atti.
[...]
1.7 Ne discende che la quota dell'asse ereditario di rivendicata da Persona_1 Pt_1
in quanto corrispondente alla quota debitoria gravante sugli eredi (compreso
[...] Pt_1
per il pagamento dei debiti e dei pesi ereditari correlati alla morte di
[...] Persona_2
e o alle spese necessarie alla apertura della procedura di amministrazione Persona_3
di sostegno di e non gli può essere riconosciuta. Persona_2 Persona_1
Il primo motivo deve essere pertanto rigettato.
2. Il secondo motivo di appello. L'assenza al primo incontro della mediazione e la regolazione delle spese di lite del primo grado.
12 Il secondo motivo di appello censura la sentenza in quanto ha omesso di fornire una adeguata motivazione in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite.
La compensazione delle spese di lite sarebbe illegittima, sia in quanto non vi è stata una soccombenza reciproca ma un accoglimento parziale della domanda avanzata da Pt_1
sia in quanto le convenute appellate non sono comparse al procedimento di
[...]
mediazione.
Il motivo è infondato.
2.1 Sulla mancata partecipazione delle convenute appellate al procedimento di mediazione, di cui all'art. 8 comma 4 bis del D.lgs.
4.3.2010 n. 28, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie che occupa, osserva il Collegio che non trattasi di un motivo d'appello, ma di un incombenza da valutare dall'Ufficio circa i presupposti dell'applicabilità della sanzione. La S. C.
(Sez. III, sentenza 27.3.2019 n. 8437) ha infatti assunto una chiara posizione statuendo l'obbligo della partecipazione personale delle parti alla mediazione, modalità di conferimento della procura ad un soggetto terzo ed adempimenti che devono essere espletati nel primo incontro per ritenere acquisita la condizione di procedibilità. Ne consegue che anche quando la controparte ritenga erronea, in tutto o in parte, la tesi della parte che l'ha convocata in mediazione e, pertanto, inutile la sua partecipazione all'esperimento di mediazione non è per ciò solo validamente dispensata dal comparirvi.
Nel caso che occupa la mancata comparizione delle coeredi alla procedura di mediazione ha indotto a instaurare la presente causa di scioglimento della comunione, mentre Parte_1
la mediazione avrebbe consentito di sondare le possibilità di una composizione della lite.
Ritenuto quindi che le convenute in primo grado e non Controparte_2 CP_1 hanno partecipato alla mediazione in primo grado senza una valida giustificazione, ed atteso che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio” la Corte le condanna al pagamento dell'importo pari al contributo unificato versato in primo grado a favore dell'Erario.
2.2 Circa le spese di lite, è bene chiarire che la mancata presenza alla mediazione non ha alcun riflesso automatico sull'esito della controversia sulla valutazione della soccombenza delle parti in lite. La S. C. ha infatti ribadito di recente che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione porta le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4 bis, del
13 d.lgs. n. 28 del 2010, ma non obbliga il giudice alla compensazione delle spese processuali
(Cass. Civ. ordinanza n. 3184 del 02.02.2023).
Ciò premesso, costituisce jus receptum che nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite a eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte (Cass. Civ. n. 1635 del 24/01/2020; Cass. Civ.n.
22903 del 08/10/2013; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 13/02/2006, n. 3083: nella specie, relativa a divisione giudiziale, il convenuto aveva manifestato opposizione alla divisione solo in quanto finalizzata al frazionamento in natura del fondo comune di cui era coltivatore diretto, ma aveva concordato nel chiedere l'assegnazione della quota, di proprietà degli altri condividenti, di un fondo agricolo;
la S.C., in applicazione del principio richiamato, ha cassato la sentenza di merito che aveva parzialmente addebitato le spese al convenuto, benchè la posizione assunta non costituisse opposizione alla domanda di divisione).
2.3 Contestualizzando tale principio al caso di specie, le convenute appellate non hanno adottato alcuna strategia processuale ostruzionistica rispetto allo scioglimento delle comunione.
Alla prova dei fatti la contestazione da parte di e della Controparte_2 CP_1
pretesa di inerente la sussistenza di una quota ereditaria da ripartire per il Parte_1
periodo Luglio 2011-Febbraio 2012, anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno di si è rivelata fondata e non pretestuosa. Persona_1
Quanto al patrimonio residuato dopo la morte della madre , in primo grado le Per_1 convenute non si erano opposte alla relativa divisione, argomentando però, condivisibilmente, che a causa delle ulteriori spese incontrate dopo il deposito del rendiconto finale, avevano incontrato ulteriori spese connesse con il decesso della madre, comunque debitamente documentate. Pertanto, poichè nel mese di luglio 2013 lo stesso ammontava ad €. 6.251,52, avevano riconosciuto al fratello la quota di un terzo del totale di euro 6.251,52, Parte_1
pari a euro 2.083,84. Dunque il dibattito verteva quindi esclusivamente sulla determinazione della quota. Tale circostanza è stata opportunamente vagliata dal Tribunale, che ha infatti posto a carico di e il pagamento della porzione di eredità CP_1 Controparte_2
spettante a pari a un terzo del totale di euro 15.050,09, e liquidata in euro Parte_1
4.976,46, prevedendo la detrazione pro quota delle spese vive per imposte e tasse sostenute
14 per le dichiarazioni di successione e la collegata variazione catastale ove non già corrisposte e dei costi della definitiva chiusura delle posizioni bancarie, da determinarsi al momento del pagamento.
La compensazione integrale delle spese di lite statuita dal Tribunale di Terni in primo grado va quindi esente da censure e viene confermata dal Collegio.
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite del presente grado.
L'impugnazione di deve essere respinta, con conseguente conferma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Poichè quanto al primo motivo di impugnazione vale il principio generale espresso dalla S. C., per cui la soccombenza è ravvisabile in presenza di pretese eccessive o di resistenze pretestuose, la soccombenza del convenuto sussiste in ordine al secondo motivo di appello, inerente la regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
Egli deve essere pertanto condannato alla refusione in favore di e CP_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado, applicando i parametri introdotti dal d.m.
[...]
13.8.2022 n. 147 (scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 corrispondente alla quota divisionale attribuita in primo grado di euro 4.976,46).
I compensi professionali vengono quindi liquidati in euro 2.000,00 di cui 400 per la fase di studio, 400 per la fase introduttiva, 600 per la fase istruttoria e 600 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
PER QUESTE RAGIONI la Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 564/2022 del
Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna alla refusione in favore di e Parte_1 CP_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
3) Condanna e al versamento all'Erario, a titolo di CP_1 Controparte_2
sanzione, di un importo pari a quello versato per il contributo unificato del giudizio di primo grado.
4) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di
15 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
16