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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa NT Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1072/2025 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Angelo Guerriero e dall'Avv. Lucia Bonavita;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Di Vito e Gianluca Animoso;
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni concordate in corso di causa. In data 29.4.2025 il PM in sede apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.4.2025, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in data 22.10.2003 in Pozzuoli, alle condizioni di cui al ricorso.
[...]
Instaurato il contraddittorio, in data 7.7.2025 si costituiva in giudizio la quale, Controparte_1 pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava autonome istanze in ordine alle condizioni accessorie.
Depositate le memorie integrative, all'udienza di comparizione celebrata in data 8.10.2025 le parti, ribadita la volontà di non riconciliarsi, dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice in ordine alle condizioni del divorzio e chiedevano pronunciarsi il divorzio alle predette condizioni.
Il Giudice assegnava, quindi, la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Avellino pubblicato in data 9.4.2018, come successivamente corretto in data 8.5.2018.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla l. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2018 sino ad oggi senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate nel verbale di udienza dell'8.10.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione.
La domanda avanzata dalle parti va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
PQM
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Pozzuoli (NA) il 22.10.2003, alle condizioni concordate come riportate nel Controparte_1 verbale di udienza dell'8.10.2025;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Avellino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2003 atto n.
110 parte II serie B, ufficio 1 e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa NT Pierri dott. Raffaele Califano