Articolo 9 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60
Articolo 8Articolo 10
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27 marzo 1999
Art. 9. Apparecchi da divertimento e intrattenimento 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1.
Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta e' assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.
2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo.
3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e' stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.".
Entrata in vigore il 27 marzo 1999
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