Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1968, n. 70
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Sentenza 11 gennaio 1968

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La norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1960, n.1521, va interpretata nel senso di escludere dalla cessazione del regime di proroga solo gli immobili impiegati in piccole imprese commerciali od artigiane e non anche le imprese organizzate sotto la Forma di societa di capitali,perche la loro tipica organizzazione contrasta con quella a base familiare, fondata sul lavoro proprio e dei componenti della famiglia, cui il legislatore ha fatto riferimento per accordare una speciale tutela. ( Cfr. 878-65, Conf. 1454-64).*

E valida la comunicazione di un provvedimento del giudice, anche se eseguita in modo diverso da una delle tre forme previste dall'art. 136 cod.proc.civ., purche risulti sicuramente che essa abbia raggiunto scopo, come quando il cancelliere, in virtu del suo potere certificante, attesta che il provvedimento e stato, con certezza, portato a conoscenza delle parti. ( Conf. 2239-64, 1609-64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1968, n. 70
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 70
    Data del deposito : 11 gennaio 1968

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