CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3350/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Piano Della Croce, 5 83040 Frigento AV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Relativo a:
- sentenza n. 3599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 1 e pubblicata il 09/09/2024
Atti impositivi: - DINIEGO AUTOTUT n. 61972 IMU
- DINIEGO AUTOTUT n. 61972 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5345/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2025 , la Ricorrente_2 Spa,in persona del legale rappr.te p.t. chiedeva l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza n.3599/2024 del 13.05.2024, depositata il
09.09.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez.1 accoglieva il ricorso avverso il diniego dell'autotutela prot. n.61972/2023 del 21.11.2023 ,opposto in riferimento agli avvisi di accertamento IMU che annullava,periodo di imposta dal 2008 al 2015 e 2017, relativi agli immobili siti nel
Comune di Marcianise riportati in catasto al fl.21 n. 5353 sub 1 e sub 2 ; fl.21 n. 5355 sub 1; fl.24 n.
5247 sub 1 ( ex p.lla 105 sub 9) i quali, con provvedimento del 17.12.2018 dell'Agenzia della Entrate, venivano dichiarati collabenti e,quindi , esenti da tassazione Imu a far data del 01.01.2008.
La società contribuente chiedeva che il Comune di Marcianise ottemperasse agli obblighi derivanti dalla sentenza richiamata e,per l'effetto, procedesse all'annullamento degli avvisi di cui innanzi .
Si costituiva il Comune di Marcianise il quale contestava la ricorrenza delle condizioni e dei presupposti perché si potesse procedere alla richiesta ottemperanza .
Alla pubblica udienza del 09.09.2025 ,sulle conclusioni dell'appellata , la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per ottemperanza , ammissibile, va rigettato.
La peculiare natura “attuativa” del giudizio di ottemperanza ed, in particolare di quello tributario presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo .
Ai sensi dell'art. 67 bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n 156/2015, le sentenze delle Corti di
Giustizia Tributarie sono immediatamente esecutive non è necessario,pertanto, dotarle di uno strumento giuridico per rendere effettivo quel comando.
Compiendo dunque , gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza, il potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può ,da un lato, che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. “carattere chiuso del giudizio di ottemperanza”), dall'altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato. La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite dell'oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge;
il giudice dell'ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato .
In sostanza, il giudice dell'ottemperanza può compiere un'attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.
A tale stregua,nella specie, posta la contemporanea pendenza del giudizio di gravame introdotto dal
Comune di Marcianise avverso la sentenza n. 3599/2024 della CGT di I Grado di Caserta , con ricorso iscritto al n.8357/2024 RGA e preso atto che il relativo giudizio si è concluso con l'accoglimento dello stesso ,ne deriva che l'obbligo da esso nascente è venuto meno.
Il ricorso per l'ottemperanza ,per conseguenza, non può trovare accoglimento essendo subordinato alla sorte della sentenza principale.
La riforma di quest'ultima,infatti, fa decadere l'ottemperanza .
Il ricorso,perciò, va rigettato.
La peculiarità del rapporto giuridico controverso comportanti questioni interpretative costituisce motivo di compensazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso .Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 09.09.2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3350/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Piano Della Croce, 5 83040 Frigento AV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Relativo a:
- sentenza n. 3599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 1 e pubblicata il 09/09/2024
Atti impositivi: - DINIEGO AUTOTUT n. 61972 IMU
- DINIEGO AUTOTUT n. 61972 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5345/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2025 , la Ricorrente_2 Spa,in persona del legale rappr.te p.t. chiedeva l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza n.3599/2024 del 13.05.2024, depositata il
09.09.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez.1 accoglieva il ricorso avverso il diniego dell'autotutela prot. n.61972/2023 del 21.11.2023 ,opposto in riferimento agli avvisi di accertamento IMU che annullava,periodo di imposta dal 2008 al 2015 e 2017, relativi agli immobili siti nel
Comune di Marcianise riportati in catasto al fl.21 n. 5353 sub 1 e sub 2 ; fl.21 n. 5355 sub 1; fl.24 n.
5247 sub 1 ( ex p.lla 105 sub 9) i quali, con provvedimento del 17.12.2018 dell'Agenzia della Entrate, venivano dichiarati collabenti e,quindi , esenti da tassazione Imu a far data del 01.01.2008.
La società contribuente chiedeva che il Comune di Marcianise ottemperasse agli obblighi derivanti dalla sentenza richiamata e,per l'effetto, procedesse all'annullamento degli avvisi di cui innanzi .
Si costituiva il Comune di Marcianise il quale contestava la ricorrenza delle condizioni e dei presupposti perché si potesse procedere alla richiesta ottemperanza .
Alla pubblica udienza del 09.09.2025 ,sulle conclusioni dell'appellata , la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per ottemperanza , ammissibile, va rigettato.
La peculiare natura “attuativa” del giudizio di ottemperanza ed, in particolare di quello tributario presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo .
Ai sensi dell'art. 67 bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n 156/2015, le sentenze delle Corti di
Giustizia Tributarie sono immediatamente esecutive non è necessario,pertanto, dotarle di uno strumento giuridico per rendere effettivo quel comando.
Compiendo dunque , gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza, il potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può ,da un lato, che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. “carattere chiuso del giudizio di ottemperanza”), dall'altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato. La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite dell'oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge;
il giudice dell'ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato .
In sostanza, il giudice dell'ottemperanza può compiere un'attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.
A tale stregua,nella specie, posta la contemporanea pendenza del giudizio di gravame introdotto dal
Comune di Marcianise avverso la sentenza n. 3599/2024 della CGT di I Grado di Caserta , con ricorso iscritto al n.8357/2024 RGA e preso atto che il relativo giudizio si è concluso con l'accoglimento dello stesso ,ne deriva che l'obbligo da esso nascente è venuto meno.
Il ricorso per l'ottemperanza ,per conseguenza, non può trovare accoglimento essendo subordinato alla sorte della sentenza principale.
La riforma di quest'ultima,infatti, fa decadere l'ottemperanza .
Il ricorso,perciò, va rigettato.
La peculiarità del rapporto giuridico controverso comportanti questioni interpretative costituisce motivo di compensazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso .Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 09.09.2025
Il Relatore Il Presidente