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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/07/2024, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5581/2021 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Chieffallo - ricorrente Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa Serenella Rosaria Zanfini
- resistente
Oggetto: titolo abilitante, inserimento in graduatoria.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto illegittima,
accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale del Vecchio Ordinamento a ciclo unico in Lettere
congiuntamente ai 24 CFU per l'accesso alle classi di concorso A012 e A022 e, per l'effetto,
ordinare al MIUR - U.S.R. Calabria - A.T.P. di Cosenza di inserirla nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per le predetti classi di concorso, nella posizione e
1 secondo il punteggio spettante e maturato come per legge. - Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. Rigettare integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto;
2. Condannare
parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da liquidare ai sensi dell'art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come inserito dalla Legge 12 novembre
2011, n. 183 …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in possesso di Laurea Magistrale in lettere conseguita nel 1998, unitamente ai 24 Cfu nelle discipline psico-antro-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche rilasciati dall'Università Telematica E-Campus
in data 27.9.2018; che, sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020, era stata esclusa dall'inserimento nella prima fascia della graduatoria provinciale delle supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Cosenza, in quanto non in possesso di abilitazione;
che era stata inserita nella seconda fascia delle GPS
e nella terza fascia delle graduatorie di Istituto;
che il conseguimento dei 24 Cfu costituiva titolo di accesso per i concorsi per il reclutamento docenti ex art. 5 D. Lgs 59/2017, in maniera tale che era equivalente all'abilitazione; che l'Ordinanza n. 60/2020 era dunque illegittima ed andava disapplicata;
che l'inserimento chiesto era conseguente anche alla
Direttiva 2005/37/CE. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Ha agito in giudizio anche, in maniera generica ed inammissibile, nei confronti di tutti i docenti iscritti nella prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto,
dovendosi rilevare che, nei loro confronti, non è ravvisabile la legittimazione passiva, che potrebbe riconoscersi solo per la posizione dei soggetti per i quali la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza di una situazione giuridica
2 complessa ma unitaria, mentre, nel caso in esame, non può dirsi sussistente un interesse giuridicamente valutabile a contraddire in ordine a tale domanda, atteso che l'interesse degli altri docenti si configura, sostanzialmente, solo nei termini generici di avere meno competitori per l'assegnazione degli incarichi, mentre non può dirsi sussistente un bene giuridico che essi perdono immediatamente in caso di accoglimento della domanda.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando la legittimità dell'azione amministrativa, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.6.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Si richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., i principi affermati dalla sentenza n.
244/2022 della Corte di Appello - Sez. Lav. di Perugia: “… La distinzione tra i titoli valevoli per l'accesso al concorso e quelli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie è giustificata dal diverso fine cui le due procedure tendono: una cosa è il titolo per la partecipazione al concorso, altra cosa è la valutazione dei diversi titoli richiesti ai fini della formazione della graduatoria per le supplenze, secondo un ordine di preferenza stabilito ex ante e in via generale dal provvedimento dell'autorità amministrativa. Come ha correttamente rilevato l'amministrazione appellata, "un conto è prevedere che un determinato requisito consenta l'accesso a una prova selettiva, dove la preparazione del candidato sarà comunque oggetto di un vaglio della commissione d'esame, mentre diverso è prevedere che tale titolo consenta un automatico accesso alla 2^ fascia delle graduatorie d'istituto e, dunque, ad incarichi di supplenza". In altre parole, non c'è
contraddizione tra il permettere l'accesso al concorso per il reclutamento anche a soggetti che non
3 abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, e il preferire, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze e, quindi, per il concreto esercizio dell'insegnamento, seppure a tempo determinato,
i soggetti in possesso dell'abilitazione. Questa costituisce titolo di legittima precedenza nelle supplenze, ottenibile attraverso il superamento di un concorso o di un corso abilitativo. Il possesso dell'abilitazione certifica, in sostanza, l'idoneità del titolare a esercitare la professione di docente,
che non è, invece, attestata dal titolo accademico costituito dalla laurea, seppure unito ai ventiquattro CFU …”; da Trib. Teramo Sez. Lav. 175/2023: “Il possesso di 24 CFU,
unitamente al titolo di laurea, non equivale all'abilitazione specifica sulla classe di concorso e non costituisce requisito di ammissione alle procedure dirette alla formazione della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze annuali e assimilate”; da Trib. Rieti Sez. Lav. n.
14/2022 “Il possesso dei 24 crediti formativi non è condizione sufficiente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, cui possono accedere i soli docenti in possesso di abilitazione. Infatti tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, v'è una netta differenza tra titoli abilitanti e mero possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 crediti formativi;
l'equiparazione è infatti prevista ai soli fini della partecipazione al concorso”; da Trib.
Reggio Emilia Sez. Lav. 47/2021: “Nell'ordinamento scolastico v'è differenza tra titolo di studio
(che consente di accedere all'insegnamento solo per supplenze brevi e saltuarie,
previo inserimento nelle graduatorie di III fascia) ed abilitazione all'insegnamento necessaria ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia (che consente di ottenere incarichi di supplenza a tempo determinato nonché la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato). Nessuna norma di rango primario o secondario dispone l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza che Il possesso del titolo di laurea e dei 24 CFU non equivale al possesso dell'abilitazione all'insegnamento”; da T.A.R. Roma, Sez.
III, n. 1386/2022 che ribadisce che il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo
4 svolgimento di 36 mesi di attività non è equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Si richiamano, poi, i principi espressi dalla Suprema Corte, che - sulla premessa della ontologica diversità fra titolo di abilitazione e titolo di studio, con esclusione dell'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali - ha affermato: “In tema di supplenze temporanee,
nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del
13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie” (Cass. Sez. Lav. 7084/2024; cfr. Cass. Sez. Lav. 12146/2024; Cass.
Sez. Lav. 15838/2024).
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti contrari determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 1.7.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5581/2021 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Chieffallo - ricorrente Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa Serenella Rosaria Zanfini
- resistente
Oggetto: titolo abilitante, inserimento in graduatoria.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto illegittima,
accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale del Vecchio Ordinamento a ciclo unico in Lettere
congiuntamente ai 24 CFU per l'accesso alle classi di concorso A012 e A022 e, per l'effetto,
ordinare al MIUR - U.S.R. Calabria - A.T.P. di Cosenza di inserirla nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per le predetti classi di concorso, nella posizione e
1 secondo il punteggio spettante e maturato come per legge. - Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. Rigettare integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto;
2. Condannare
parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da liquidare ai sensi dell'art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come inserito dalla Legge 12 novembre
2011, n. 183 …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in possesso di Laurea Magistrale in lettere conseguita nel 1998, unitamente ai 24 Cfu nelle discipline psico-antro-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche rilasciati dall'Università Telematica E-Campus
in data 27.9.2018; che, sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020, era stata esclusa dall'inserimento nella prima fascia della graduatoria provinciale delle supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Cosenza, in quanto non in possesso di abilitazione;
che era stata inserita nella seconda fascia delle GPS
e nella terza fascia delle graduatorie di Istituto;
che il conseguimento dei 24 Cfu costituiva titolo di accesso per i concorsi per il reclutamento docenti ex art. 5 D. Lgs 59/2017, in maniera tale che era equivalente all'abilitazione; che l'Ordinanza n. 60/2020 era dunque illegittima ed andava disapplicata;
che l'inserimento chiesto era conseguente anche alla
Direttiva 2005/37/CE. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Ha agito in giudizio anche, in maniera generica ed inammissibile, nei confronti di tutti i docenti iscritti nella prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto,
dovendosi rilevare che, nei loro confronti, non è ravvisabile la legittimazione passiva, che potrebbe riconoscersi solo per la posizione dei soggetti per i quali la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza di una situazione giuridica
2 complessa ma unitaria, mentre, nel caso in esame, non può dirsi sussistente un interesse giuridicamente valutabile a contraddire in ordine a tale domanda, atteso che l'interesse degli altri docenti si configura, sostanzialmente, solo nei termini generici di avere meno competitori per l'assegnazione degli incarichi, mentre non può dirsi sussistente un bene giuridico che essi perdono immediatamente in caso di accoglimento della domanda.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando la legittimità dell'azione amministrativa, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.6.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Si richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., i principi affermati dalla sentenza n.
244/2022 della Corte di Appello - Sez. Lav. di Perugia: “… La distinzione tra i titoli valevoli per l'accesso al concorso e quelli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie è giustificata dal diverso fine cui le due procedure tendono: una cosa è il titolo per la partecipazione al concorso, altra cosa è la valutazione dei diversi titoli richiesti ai fini della formazione della graduatoria per le supplenze, secondo un ordine di preferenza stabilito ex ante e in via generale dal provvedimento dell'autorità amministrativa. Come ha correttamente rilevato l'amministrazione appellata, "un conto è prevedere che un determinato requisito consenta l'accesso a una prova selettiva, dove la preparazione del candidato sarà comunque oggetto di un vaglio della commissione d'esame, mentre diverso è prevedere che tale titolo consenta un automatico accesso alla 2^ fascia delle graduatorie d'istituto e, dunque, ad incarichi di supplenza". In altre parole, non c'è
contraddizione tra il permettere l'accesso al concorso per il reclutamento anche a soggetti che non
3 abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, e il preferire, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze e, quindi, per il concreto esercizio dell'insegnamento, seppure a tempo determinato,
i soggetti in possesso dell'abilitazione. Questa costituisce titolo di legittima precedenza nelle supplenze, ottenibile attraverso il superamento di un concorso o di un corso abilitativo. Il possesso dell'abilitazione certifica, in sostanza, l'idoneità del titolare a esercitare la professione di docente,
che non è, invece, attestata dal titolo accademico costituito dalla laurea, seppure unito ai ventiquattro CFU …”; da Trib. Teramo Sez. Lav. 175/2023: “Il possesso di 24 CFU,
unitamente al titolo di laurea, non equivale all'abilitazione specifica sulla classe di concorso e non costituisce requisito di ammissione alle procedure dirette alla formazione della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze annuali e assimilate”; da Trib. Rieti Sez. Lav. n.
14/2022 “Il possesso dei 24 crediti formativi non è condizione sufficiente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, cui possono accedere i soli docenti in possesso di abilitazione. Infatti tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, v'è una netta differenza tra titoli abilitanti e mero possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 crediti formativi;
l'equiparazione è infatti prevista ai soli fini della partecipazione al concorso”; da Trib.
Reggio Emilia Sez. Lav. 47/2021: “Nell'ordinamento scolastico v'è differenza tra titolo di studio
(che consente di accedere all'insegnamento solo per supplenze brevi e saltuarie,
previo inserimento nelle graduatorie di III fascia) ed abilitazione all'insegnamento necessaria ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia (che consente di ottenere incarichi di supplenza a tempo determinato nonché la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato). Nessuna norma di rango primario o secondario dispone l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza che Il possesso del titolo di laurea e dei 24 CFU non equivale al possesso dell'abilitazione all'insegnamento”; da T.A.R. Roma, Sez.
III, n. 1386/2022 che ribadisce che il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo
4 svolgimento di 36 mesi di attività non è equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Si richiamano, poi, i principi espressi dalla Suprema Corte, che - sulla premessa della ontologica diversità fra titolo di abilitazione e titolo di studio, con esclusione dell'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali - ha affermato: “In tema di supplenze temporanee,
nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del
13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie” (Cass. Sez. Lav. 7084/2024; cfr. Cass. Sez. Lav. 12146/2024; Cass.
Sez. Lav. 15838/2024).
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti contrari determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 1.7.2024
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