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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani Giudice Onorario Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 26/01/1972, , nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Castellammare di Stabia (NA) il 16/03/1969, C.F. Parte_3 nato a [...] il [...], C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Calogero Caruso, elettivamente domiciliati presso lo Studio del predetto legale in Falconara Marittima (AN) alla Piazza Mazzini n. 5
APPELLANTI
CONTRO
CF e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giulio Sargentoni ed elettivamente domiciliata in Ancona al Corso Mazzini n. 156, presso e nello studio del sottoscritto Avv. Giulio Sargentoni
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1365 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 25/10/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione promossa da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 1075/2022 ottenuto da in data Controparte_2
10.08.2022, per il pagamento della somma di €. 445.014,88 a titolo di rate insolute del contratto di mutuo ipotecario rep. n. 177697 stipulato con atto a rogito Dott.
[...]
Notaio in Ancona in data 27.09.2007, Repertorio 177697 Raccolta 17.894 fra Per_1 la mutuataria D'Auria Group srl e la allora mutuante Cassa di Risparmio di Fabriano
e Cupramontana s.p.a., per la quale gli opponenti avevano prestato fideiussione omnibus in data 23.06.2004.
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo limitatamente a e ha respinto l'opposizione promossa da Parte_1 Pt_2
e
[...] [...]
[...]
, e impugnavano la predetta Parte_4 Parte_3 Parte_1
sentenza e proponeva le doglianze in seguito enunciate.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Questa Corte territoriale avanzava proposta conciliativa in data 28.11.2024 (rinuncia al gravame e spese del grado compensate) che veniva rifiutata dalla sola parte appellante.
L'appellante critica in primo luogo la sentenza gravata ritenendo priva di Parte_1 riscontro la statuizione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
ricorda che il giudizio da essa instaurato, estintosi per inattività delle parti ex art. 309 c.p.c.,
pag. 2/14 non riguardava il credito azionato dalla banca, ma la validità della fideiussione rilasciata.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. l'estinzione del processo non estingue l'azione, con conseguente possibilità della parte di riproporre la medesima domanda in sede giudiziaria, salvo il maturare della prescrizione ovvero della decadenza in conformità con il diritto sostanziale, e con la precisazione che la norma trova applicazione solo nel casi estinzione del giudizio di primo grado;
l'estinzione del giudizio ha effetti solamente processuali, sicchè la parte di un giudizio estinto vede fatta salva la possibilità di esercitare la medesima azione in un nuovo processo.
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti tornano ad eccepire la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 23/06/2004 da Parte_1 Pt_2
e , richiamando le difese svolte in sede di citazione in
[...] Parte_3
opposizione a D.I.; argomentano che la fideiussione de quo rientra nel modello ABI colpito dal provvedimento n. 55/2005 Banca d'Italia; eccepiscono la nullità assoluta della garanzia rilasciata, nei cui confronti invocano anche l'applicazione del codice del consumo e l'inefficacia delle clausole abusive;
affermano che dei tre garanti,
è moglie di e è padre di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e che solo quest'ultimo era socio di D'Auria Group s.r.l., sicchè ad Parte_2
Par eccezione di gli altri garanti vanno qualificati come consumatori;
Parte_2 deducono la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione dalla garanzia prestata, in conseguenza della condotta della banca che, esercitato il recesso dai rapporti bancari e revocate le aperture di credito, non ha proposto le azioni nei sei mesi successivi.
.
Il motivo è infondato.
pag. 3/14 Deve innanzitutto essere rigettata la contestazione sollevata dalla appellata secondo cui la garanzia oggetto del presente giudizio rappresenterebbe un contratto autonomo di garanzia e non già una fideiussione.
Ebbene, osserva il Collegio che nel caso di specie la garanzia prestata non può qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia di distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione ex art. 1945 c.c. (Cass. civ. n.
16213/2015).
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'uso di espressioni quali “a prima richiesta” e consimili non sono decisive ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. civ. n. 4661/2007), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. civ. SS.UU. n. 3947/2020). Affinché possa qualificarsi un negozio in termini di contratto autonomo di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relative ai vizi del rapporto principale;
sicché occorre valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (Cass. civ. SS.UU.
3947/2010; Cass. civ. n. 4717/2019).
Nel caso di specie, il contratto si qualifica come fideiussione, non rinvenendosi indici a sostegno dell'autonomia e in particolare:
- il contratto non prevede in alcuna parte la rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni in capo al garante, atteso che, si ribadisce, detta rinuncia non può ritenersi implicitamente contenuta nella previsione dell'obbligo giuridico di pagamento “a semplice richiesta scritta” o “immediatamente”, trattandosi di espressione volta semplicemente a stabilire che il pagamento del fideiussore debba avvenire a prima chiesta, non occorrendo il consenso del debitore;
pag. 4/14 - la previsione di cui all'art. 7, comma 3, sulla estensione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), è segno della mancanza di autonomia e separatezza tra l'obbligazione principale e l'obbligazione del garante;
- l'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul garantito, emergente dalla clausola di cui all'art. 1 secondo cui “il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale, per capitale interessi, anche moratori, ed ogni altro accessorio nonché ogni spesa, anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, ove le obbligazioni assunte dal gravante vengono, per l'appunto, modellate su quella della debitrice principale, con rinvio direttamente in quanto dovuto da quest'ultima "per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”;
- da ultimo, il nomen iuris attribuito all'atto negoziale in questione, circostanza questa che, pur non essendo di per sé decisiva (dovendosi prendere in considerazione soprattutto il contenuto del contratto che, per quanto appena esposto, depone nel senso dell'assenza dell'autonomia), costituisce pur sempre un elemento di interpretazione (in un caso analogo: Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1045/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n.
1295/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1035/2024; Corte di
Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1071/2024; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1032/2024).
Gli appellanti assumono in primo luogo la nullità della fideiussione da essi prestata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 in quanto riproducente lo schema ABI, come da provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, insistendo per la nullità assoluta della garanzia.
Con la sentenza a Sezioni unite n. 41994 del 30.12.2021 la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
pag. 5/14 contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte territoriale, l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust presuppone:
- l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 prodotto nei termini preclusivi per le produzioni documentali;
- la natura della fideiussione, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus e non già specifiche;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione, poiché il provvedimento di Banca
d'Italia non costituisce idonea prova dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'anno 2005; pertanto, per il periodo successivo è onere di chi lamenta tale provare l'intesa anticoncorrenziale;
- il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità ossia l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia e la compresenza delle stesse;
- gli effetti della nullità delle clausole contrattuali quale ad esempio la decadenza ex art. 1957 c.c. quest'ultima eccepita tempestivamente essendo una eccezione in senso stretto.
Tali requisiti sono stati confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha di recente enunciato il secondo principio per cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]
pag. 6/14 i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto
o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art.
1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione
pag. 7/14 fondata sulla stessa.” (Cass. civile, sez. I, 25/1/2025, n. 1851; Cass. civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cass. civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cass. civile, sez. III,
19/12/2024, n. 33472).
Nel caso di specie, gli opponenti fideiussori hanno sottoscritto una fideiussione omnibus
(“per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite
[…]”) in data 23.06.2004.
La fideiussione è pertanto nulla limitatamente agli articoli riproduttivi delle clausole nn.
2, 6 e 8 del c.d. schema Abi.
Non può essere accolta la tesi difensiva, secondo cui la violazione della normativa antitrust travolge l'intera garanzia.
Nello specifico la Cassazione ha avuto modo di osservare che “avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. ss., e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c. - come deve avvenire nel caso di specie - laddove
l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (Cfr. Cass. sez.un. n. 41994 del 2021; n. 3556 del 2020; Cass. n. 24044 del
2019).
Da ciò se ne deve necessariamente inferire che la nullità delle clausole in questione non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, senza l'allegazione – assente nel caso di specie - che quell'accordo in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Infatti, ferme restanti le conclusioni raggiunte, vero è che non può escludersi a priori che il vizio si propaghi all'intero contratto ove si alleghi e si dimostri che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
pag. 8/14 Del resto è del tutto ragionevole ritenere, ai sensi dell'art. 1419 c.c., che, anche in assenza delle clausole in questione, gli opponenti, odierni appellanti avrebbero avuto comunque interesse a rilasciare la garanzia, onde permettere alla società correntista di ottenere la concessione di credito dalla banca.
Con riguardo alla posizione della Banca appellata, va osservato che le clausole nulle hanno efficacia rafforzativa della posizione contrattuale della Banca garantita, che pertanto è la sola parte contrattuale ad avere interesse al mantenimento delle intese illecite e che può dolersi della loro espunzione;
ebbene , è evidente che la Banca abbia interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole ad essa favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti: in altri termini per la banca il rilascio della fideiussione, sia pure a condizioni diverse, ha comunque un'utilità maggiore che non la sua assenza totale.
La nullità della clausola n. 6, corrispondente all'art. 7 della fideiussione, comporta la reviviscenza della norma codicistica di cui all'art. 1957 c.c. secondo cui “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Senonché, nel caso di specie, la banca non è intercorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
La Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. N. 22346 del
26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo
pag. 9/14 necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto va richiama Cass. 7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”
(conf Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742);
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima
pag. 10/14 richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
La banca ha esercitato la risoluzione per inadempimento del finanziamento con lettera raccomandata del 30.09.2010 regolarmente notificata ai garanti ed alla debitrice principale srl, chiedendo con tale missiva il pagamento del saldo debitore e questa condotta impedisce la decadenza;
è poi intervenuta nell'esecuzione immobiliare a carico della parti terze datrici di ipoteca con atto depositato in data 01.10.2012; ha infine richiesto il decreto ingiuntivo sul residuo in data 10.10.2022.
Né a diversa soluzione si perviene in considerazione della qualifica di consumatore della garante (anche risulta socio della Srl Parte_1 Parte_3 debitrice principale all'epoca del rilascio delle garanzie: v. visura camerale della
D'Auria Group Srl prodotta come doc 5 fascicolo parte appellata).
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è nulla in quanto abusiva ex art. 33 comma II lett.t) e 36 Codice del Consumo, ove preveda la rinuncia al termine semestrale di decadenza, in mancanza di prova di specifica trattativa;
non incorre invece in nullità la previsione della richiesta stragiudiziale di pagamento come condizione sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia ove eseguita nel termine semestrale ex art. 1957
c.c., trattandosi di semplice regolamentazione delle modalità di esercizio della pretesa di credito avverso il debitore principale, non ravvisandosi in essa decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
pag. 11/14 Gli appellanti sollecitano infine la rimessione della domanda di declaratoria della nullità della fideiussione al Tribunale delle Imprese di Roma, funzionalmente competente, e, premesso di avere ivi incardinato il relativo giudizio, iscritto al RG
27262/2023, sollecitano la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c..
Tuttavia al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è consentito conoscere della nullità della fideiussione omnibus, atteso che secondo Cass. Ord. 02.03.2023 n. 6222:
“Nel caso in cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - promossa innanzi all'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto presso il quale non vi sia la sezione specializzata in materia di imprese - la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata fatta valere dall'opponente non in via di azione, ma in via di eccezione è da escludere la competenza del tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, atteso che la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato”..
Va quindi ritenuta l'insussistenza della pregiudizialità con il giudizio iscritto al n.
27262/2023 presso il Tribunale di Roma sez. Impresa, per i motivi appena esposti: del resto la nullità delle fideiussione è pacificamente una nullità parziale, il che non fa venire meno la garanzia azionata dalla Banca.
L'appello è pertanto infondato e va quindi rigettato, sia pure emendando la motivazione ed il dispositivo con riferimento alla posizione processuale di con Parte_1 la diversa, corretta formula di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
Va inoltre disposta la condanna degli appellanti, ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma pari alle spese liquidate in favore della società appellata costituita, per l'immotivato rifiuto della proposta conciliativa, formulata da questa Corte distrettuale nei termini di rinuncia appello a fronte della compensazione delle spese di lite del grado, espressiva di un contegno degli appellanti intesa a resistere "in giudizio pag. 12/14 con mala fede o colpa grave". Infatti indubbio è il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa, il carattere pretestuoso della mancata adesione alla indicata proposta conciliativa, basata su consolidati orientamenti giurisprudenziali, la negligenza nella ulteriore coltivazione del giudizio;
quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente alla protrazione del processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo state le altre parti costrette ad ulteriore attività processuale.
La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III
c.p.c., l'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] avverso l'impugnata sentenza, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello di e;
Parte_2 Parte_3
- rigetta l'appello di previa modifica della sentenza gravata Parte_1
come in motivazione;
- condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...] che si liquidano in € 4.389,00 + € 2.552,00 + € Controparte_1
7.298,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- condanna e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1
pag. 13/14 risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c., della somma pari all'importo delle spese di lite liquidate a titolo di compensi oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 27.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani Giudice Onorario Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 26/01/1972, , nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Castellammare di Stabia (NA) il 16/03/1969, C.F. Parte_3 nato a [...] il [...], C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Calogero Caruso, elettivamente domiciliati presso lo Studio del predetto legale in Falconara Marittima (AN) alla Piazza Mazzini n. 5
APPELLANTI
CONTRO
CF e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giulio Sargentoni ed elettivamente domiciliata in Ancona al Corso Mazzini n. 156, presso e nello studio del sottoscritto Avv. Giulio Sargentoni
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1365 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 25/10/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione promossa da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 1075/2022 ottenuto da in data Controparte_2
10.08.2022, per il pagamento della somma di €. 445.014,88 a titolo di rate insolute del contratto di mutuo ipotecario rep. n. 177697 stipulato con atto a rogito Dott.
[...]
Notaio in Ancona in data 27.09.2007, Repertorio 177697 Raccolta 17.894 fra Per_1 la mutuataria D'Auria Group srl e la allora mutuante Cassa di Risparmio di Fabriano
e Cupramontana s.p.a., per la quale gli opponenti avevano prestato fideiussione omnibus in data 23.06.2004.
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo limitatamente a e ha respinto l'opposizione promossa da Parte_1 Pt_2
e
[...] [...]
[...]
, e impugnavano la predetta Parte_4 Parte_3 Parte_1
sentenza e proponeva le doglianze in seguito enunciate.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Questa Corte territoriale avanzava proposta conciliativa in data 28.11.2024 (rinuncia al gravame e spese del grado compensate) che veniva rifiutata dalla sola parte appellante.
L'appellante critica in primo luogo la sentenza gravata ritenendo priva di Parte_1 riscontro la statuizione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
ricorda che il giudizio da essa instaurato, estintosi per inattività delle parti ex art. 309 c.p.c.,
pag. 2/14 non riguardava il credito azionato dalla banca, ma la validità della fideiussione rilasciata.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. l'estinzione del processo non estingue l'azione, con conseguente possibilità della parte di riproporre la medesima domanda in sede giudiziaria, salvo il maturare della prescrizione ovvero della decadenza in conformità con il diritto sostanziale, e con la precisazione che la norma trova applicazione solo nel casi estinzione del giudizio di primo grado;
l'estinzione del giudizio ha effetti solamente processuali, sicchè la parte di un giudizio estinto vede fatta salva la possibilità di esercitare la medesima azione in un nuovo processo.
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti tornano ad eccepire la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 23/06/2004 da Parte_1 Pt_2
e , richiamando le difese svolte in sede di citazione in
[...] Parte_3
opposizione a D.I.; argomentano che la fideiussione de quo rientra nel modello ABI colpito dal provvedimento n. 55/2005 Banca d'Italia; eccepiscono la nullità assoluta della garanzia rilasciata, nei cui confronti invocano anche l'applicazione del codice del consumo e l'inefficacia delle clausole abusive;
affermano che dei tre garanti,
è moglie di e è padre di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e che solo quest'ultimo era socio di D'Auria Group s.r.l., sicchè ad Parte_2
Par eccezione di gli altri garanti vanno qualificati come consumatori;
Parte_2 deducono la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione dalla garanzia prestata, in conseguenza della condotta della banca che, esercitato il recesso dai rapporti bancari e revocate le aperture di credito, non ha proposto le azioni nei sei mesi successivi.
.
Il motivo è infondato.
pag. 3/14 Deve innanzitutto essere rigettata la contestazione sollevata dalla appellata secondo cui la garanzia oggetto del presente giudizio rappresenterebbe un contratto autonomo di garanzia e non già una fideiussione.
Ebbene, osserva il Collegio che nel caso di specie la garanzia prestata non può qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia di distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione ex art. 1945 c.c. (Cass. civ. n.
16213/2015).
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'uso di espressioni quali “a prima richiesta” e consimili non sono decisive ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. civ. n. 4661/2007), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. civ. SS.UU. n. 3947/2020). Affinché possa qualificarsi un negozio in termini di contratto autonomo di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relative ai vizi del rapporto principale;
sicché occorre valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (Cass. civ. SS.UU.
3947/2010; Cass. civ. n. 4717/2019).
Nel caso di specie, il contratto si qualifica come fideiussione, non rinvenendosi indici a sostegno dell'autonomia e in particolare:
- il contratto non prevede in alcuna parte la rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni in capo al garante, atteso che, si ribadisce, detta rinuncia non può ritenersi implicitamente contenuta nella previsione dell'obbligo giuridico di pagamento “a semplice richiesta scritta” o “immediatamente”, trattandosi di espressione volta semplicemente a stabilire che il pagamento del fideiussore debba avvenire a prima chiesta, non occorrendo il consenso del debitore;
pag. 4/14 - la previsione di cui all'art. 7, comma 3, sulla estensione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), è segno della mancanza di autonomia e separatezza tra l'obbligazione principale e l'obbligazione del garante;
- l'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul garantito, emergente dalla clausola di cui all'art. 1 secondo cui “il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale, per capitale interessi, anche moratori, ed ogni altro accessorio nonché ogni spesa, anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, ove le obbligazioni assunte dal gravante vengono, per l'appunto, modellate su quella della debitrice principale, con rinvio direttamente in quanto dovuto da quest'ultima "per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”;
- da ultimo, il nomen iuris attribuito all'atto negoziale in questione, circostanza questa che, pur non essendo di per sé decisiva (dovendosi prendere in considerazione soprattutto il contenuto del contratto che, per quanto appena esposto, depone nel senso dell'assenza dell'autonomia), costituisce pur sempre un elemento di interpretazione (in un caso analogo: Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1045/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n.
1295/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1035/2024; Corte di
Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1071/2024; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1032/2024).
Gli appellanti assumono in primo luogo la nullità della fideiussione da essi prestata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 in quanto riproducente lo schema ABI, come da provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, insistendo per la nullità assoluta della garanzia.
Con la sentenza a Sezioni unite n. 41994 del 30.12.2021 la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
pag. 5/14 contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte territoriale, l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust presuppone:
- l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 prodotto nei termini preclusivi per le produzioni documentali;
- la natura della fideiussione, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus e non già specifiche;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione, poiché il provvedimento di Banca
d'Italia non costituisce idonea prova dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'anno 2005; pertanto, per il periodo successivo è onere di chi lamenta tale provare l'intesa anticoncorrenziale;
- il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità ossia l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia e la compresenza delle stesse;
- gli effetti della nullità delle clausole contrattuali quale ad esempio la decadenza ex art. 1957 c.c. quest'ultima eccepita tempestivamente essendo una eccezione in senso stretto.
Tali requisiti sono stati confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha di recente enunciato il secondo principio per cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]
pag. 6/14 i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto
o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art.
1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione
pag. 7/14 fondata sulla stessa.” (Cass. civile, sez. I, 25/1/2025, n. 1851; Cass. civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cass. civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cass. civile, sez. III,
19/12/2024, n. 33472).
Nel caso di specie, gli opponenti fideiussori hanno sottoscritto una fideiussione omnibus
(“per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite
[…]”) in data 23.06.2004.
La fideiussione è pertanto nulla limitatamente agli articoli riproduttivi delle clausole nn.
2, 6 e 8 del c.d. schema Abi.
Non può essere accolta la tesi difensiva, secondo cui la violazione della normativa antitrust travolge l'intera garanzia.
Nello specifico la Cassazione ha avuto modo di osservare che “avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. ss., e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c. - come deve avvenire nel caso di specie - laddove
l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (Cfr. Cass. sez.un. n. 41994 del 2021; n. 3556 del 2020; Cass. n. 24044 del
2019).
Da ciò se ne deve necessariamente inferire che la nullità delle clausole in questione non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, senza l'allegazione – assente nel caso di specie - che quell'accordo in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Infatti, ferme restanti le conclusioni raggiunte, vero è che non può escludersi a priori che il vizio si propaghi all'intero contratto ove si alleghi e si dimostri che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
pag. 8/14 Del resto è del tutto ragionevole ritenere, ai sensi dell'art. 1419 c.c., che, anche in assenza delle clausole in questione, gli opponenti, odierni appellanti avrebbero avuto comunque interesse a rilasciare la garanzia, onde permettere alla società correntista di ottenere la concessione di credito dalla banca.
Con riguardo alla posizione della Banca appellata, va osservato che le clausole nulle hanno efficacia rafforzativa della posizione contrattuale della Banca garantita, che pertanto è la sola parte contrattuale ad avere interesse al mantenimento delle intese illecite e che può dolersi della loro espunzione;
ebbene , è evidente che la Banca abbia interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole ad essa favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti: in altri termini per la banca il rilascio della fideiussione, sia pure a condizioni diverse, ha comunque un'utilità maggiore che non la sua assenza totale.
La nullità della clausola n. 6, corrispondente all'art. 7 della fideiussione, comporta la reviviscenza della norma codicistica di cui all'art. 1957 c.c. secondo cui “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Senonché, nel caso di specie, la banca non è intercorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
La Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. N. 22346 del
26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo
pag. 9/14 necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto va richiama Cass. 7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”
(conf Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742);
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima
pag. 10/14 richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
La banca ha esercitato la risoluzione per inadempimento del finanziamento con lettera raccomandata del 30.09.2010 regolarmente notificata ai garanti ed alla debitrice principale srl, chiedendo con tale missiva il pagamento del saldo debitore e questa condotta impedisce la decadenza;
è poi intervenuta nell'esecuzione immobiliare a carico della parti terze datrici di ipoteca con atto depositato in data 01.10.2012; ha infine richiesto il decreto ingiuntivo sul residuo in data 10.10.2022.
Né a diversa soluzione si perviene in considerazione della qualifica di consumatore della garante (anche risulta socio della Srl Parte_1 Parte_3 debitrice principale all'epoca del rilascio delle garanzie: v. visura camerale della
D'Auria Group Srl prodotta come doc 5 fascicolo parte appellata).
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è nulla in quanto abusiva ex art. 33 comma II lett.t) e 36 Codice del Consumo, ove preveda la rinuncia al termine semestrale di decadenza, in mancanza di prova di specifica trattativa;
non incorre invece in nullità la previsione della richiesta stragiudiziale di pagamento come condizione sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia ove eseguita nel termine semestrale ex art. 1957
c.c., trattandosi di semplice regolamentazione delle modalità di esercizio della pretesa di credito avverso il debitore principale, non ravvisandosi in essa decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
pag. 11/14 Gli appellanti sollecitano infine la rimessione della domanda di declaratoria della nullità della fideiussione al Tribunale delle Imprese di Roma, funzionalmente competente, e, premesso di avere ivi incardinato il relativo giudizio, iscritto al RG
27262/2023, sollecitano la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c..
Tuttavia al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è consentito conoscere della nullità della fideiussione omnibus, atteso che secondo Cass. Ord. 02.03.2023 n. 6222:
“Nel caso in cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - promossa innanzi all'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto presso il quale non vi sia la sezione specializzata in materia di imprese - la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata fatta valere dall'opponente non in via di azione, ma in via di eccezione è da escludere la competenza del tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, atteso che la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato”..
Va quindi ritenuta l'insussistenza della pregiudizialità con il giudizio iscritto al n.
27262/2023 presso il Tribunale di Roma sez. Impresa, per i motivi appena esposti: del resto la nullità delle fideiussione è pacificamente una nullità parziale, il che non fa venire meno la garanzia azionata dalla Banca.
L'appello è pertanto infondato e va quindi rigettato, sia pure emendando la motivazione ed il dispositivo con riferimento alla posizione processuale di con Parte_1 la diversa, corretta formula di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
Va inoltre disposta la condanna degli appellanti, ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma pari alle spese liquidate in favore della società appellata costituita, per l'immotivato rifiuto della proposta conciliativa, formulata da questa Corte distrettuale nei termini di rinuncia appello a fronte della compensazione delle spese di lite del grado, espressiva di un contegno degli appellanti intesa a resistere "in giudizio pag. 12/14 con mala fede o colpa grave". Infatti indubbio è il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa, il carattere pretestuoso della mancata adesione alla indicata proposta conciliativa, basata su consolidati orientamenti giurisprudenziali, la negligenza nella ulteriore coltivazione del giudizio;
quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente alla protrazione del processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo state le altre parti costrette ad ulteriore attività processuale.
La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III
c.p.c., l'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] avverso l'impugnata sentenza, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello di e;
Parte_2 Parte_3
- rigetta l'appello di previa modifica della sentenza gravata Parte_1
come in motivazione;
- condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...] che si liquidano in € 4.389,00 + € 2.552,00 + € Controparte_1
7.298,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- condanna e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1
pag. 13/14 risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c., della somma pari all'importo delle spese di lite liquidate a titolo di compensi oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 27.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 14/14