CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1144/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - NE - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini N. 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820249005317406/000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400006616000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400006616000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400006616000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400006616000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820170006941706000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820180004729291000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820200007506826000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820210006700335000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820220005307338000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 14/12/2024, Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 008 2024 90053174 06 000, notificata in data 8/11/2024, con riferimento a n.
7 cartelle esattoriali, e segnatamente n. 008 2017 0006941706 000, n. 008 2018 0004729291 000, n. 008
2019 0000398108 000, n. 008 2020 0003611136 000, n. 008 2020 0007506826 000, n. 008 2021 006700335
000 e n. 008 2022 0005307338 000, nonché avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00880 2024 00006616 000, notificata in data 8/11/2024, riferita a n. 4 cartelle di cui sopra.
L'Agenzia delle Entrate - NE si costituiva in giudizio, con le controdeduzioni inviate telematicamente in data 9/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00880 2024 00006616 000, atteso che il suddetto ricorso risulta tardivo, in quanto notificato alla controparte soltanto in data 13/12/2024, ossia oltre il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, decorrente dalla notifica dell'atto de quo avvenuta a mani proprie del contribuente in data 17/6/2024 (e non, come riportato, in data 13/11/2024).
Sempre in via preliminare, dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice tributario riguardo ad alcune delle sottese cartelle, in quanto relative a crediti iscritti a ruolo da parte del Tribunale e della Prefettura;
ci si riferisce, in particolare, alle cartelle n. 008 2019 00000398108 000 e n. 008 2020 0003611136 000, riguardanti, rispettivamente, cassa depositi e prestiti 2019 e contravvenzioni al codice della strada 2018.
Nel merito, il ricorso risulta infondato.
Invero, il ricorrente rileva che l'intimazione di cui sopra si riferisce alle suddette cartelle di pagamento, riguardanti il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 2012/2016, atti prodromici, questi, asseritamente non notificati, tuttavia - come si evince dalla documentazione depositata in giudizio - tali atti prodromici risultano ritualmente notificati, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, al Ricorrente_1 con consegna a mani proprie di quest'ultimo o a soggetto qualificatosi come addetto alla casa (per la tempestività della notifica, in particolare, delle cartelle n. 008 2020 0003611136 000, n. 008 2020 0007506826 000 e n.
008 2021 0006700335 000, si consideri, altresì, la proroga dei termini disposta dal comma 4-bis dell'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. d, del decreto-legge n. 41/2021).
Stando così le cose, atteso che le suddette cartelle non sono state impugnate nei termini, le stesse possono legittimamente costituire titolo per il pagamento delle somme riportate nell'intimazione qui impugnata, né in questa sede potrebbero essere dedotti motivi di lagnanza concernenti il merito della pretesa tributaria, mentre i termini prescrizionali - unica eccezione sostanziale sollevata - risultano interrotti mediante tutti gli atti in precedenza notificati allo stesso contribuente (v. la documentazione prodotta dall'Agenzia resistente, riguardo a preavvisi di fermo e intimazioni di pagamento, considerando sempre la sospensione dei termini per emergenza Covid-19).
In ordine all'ulteriore eccezione formale (per omessa allegazione e esposizione criptica) sollevata dal ricorrente, si osserva che l'intimazione di pagamento, qui impugnata, costituisce un atto di natura squisitamente vincolata, la cui definizione, anche contenutistica, è demandata ad apposito decreto del
Ministero delle Finanze, sicché l'Agente della NE risulta completamente privo di discrezionalità al riguardo.
Ad ogni buon conto, si osserva che l'intimazione di pagamento opposta è unicamente volta a rinnovare l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento che l'hanno preceduta - una volta decorso il termine per la loro impugnazione - per i motivi, le causali e gli importi indicati in seno alle medesime cartelle;
peraltro, nessuna disposizione normativa prevede che la suddetta intimazione debba essere motivata, atteso che deve ritenersi sufficiente che la stessa richiami l'atto prodromico - appunto, le sottese cartelle di pagamento
- indicando la data in cui sono state notificate e gli importi da corrispondere da parte del contribuente (elementi, tutti, correttamente e puntualmente riportati nel caso di specie).
Pertanto, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00880 2024 00006616 000; dichiara il difetto di giurisdizione riguardo alle cartelle n. 008 2019
00000398108 000 e n. 008 2020 0003611136 000; per il resto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1144/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - NE - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini N. 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820249005317406/000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400006616000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400006616000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400006616000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400006616000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820170006941706000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820180004729291000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820200007506826000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820210006700335000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820220005307338000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 14/12/2024, Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 008 2024 90053174 06 000, notificata in data 8/11/2024, con riferimento a n.
7 cartelle esattoriali, e segnatamente n. 008 2017 0006941706 000, n. 008 2018 0004729291 000, n. 008
2019 0000398108 000, n. 008 2020 0003611136 000, n. 008 2020 0007506826 000, n. 008 2021 006700335
000 e n. 008 2022 0005307338 000, nonché avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00880 2024 00006616 000, notificata in data 8/11/2024, riferita a n. 4 cartelle di cui sopra.
L'Agenzia delle Entrate - NE si costituiva in giudizio, con le controdeduzioni inviate telematicamente in data 9/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00880 2024 00006616 000, atteso che il suddetto ricorso risulta tardivo, in quanto notificato alla controparte soltanto in data 13/12/2024, ossia oltre il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, decorrente dalla notifica dell'atto de quo avvenuta a mani proprie del contribuente in data 17/6/2024 (e non, come riportato, in data 13/11/2024).
Sempre in via preliminare, dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice tributario riguardo ad alcune delle sottese cartelle, in quanto relative a crediti iscritti a ruolo da parte del Tribunale e della Prefettura;
ci si riferisce, in particolare, alle cartelle n. 008 2019 00000398108 000 e n. 008 2020 0003611136 000, riguardanti, rispettivamente, cassa depositi e prestiti 2019 e contravvenzioni al codice della strada 2018.
Nel merito, il ricorso risulta infondato.
Invero, il ricorrente rileva che l'intimazione di cui sopra si riferisce alle suddette cartelle di pagamento, riguardanti il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 2012/2016, atti prodromici, questi, asseritamente non notificati, tuttavia - come si evince dalla documentazione depositata in giudizio - tali atti prodromici risultano ritualmente notificati, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, al Ricorrente_1 con consegna a mani proprie di quest'ultimo o a soggetto qualificatosi come addetto alla casa (per la tempestività della notifica, in particolare, delle cartelle n. 008 2020 0003611136 000, n. 008 2020 0007506826 000 e n.
008 2021 0006700335 000, si consideri, altresì, la proroga dei termini disposta dal comma 4-bis dell'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. d, del decreto-legge n. 41/2021).
Stando così le cose, atteso che le suddette cartelle non sono state impugnate nei termini, le stesse possono legittimamente costituire titolo per il pagamento delle somme riportate nell'intimazione qui impugnata, né in questa sede potrebbero essere dedotti motivi di lagnanza concernenti il merito della pretesa tributaria, mentre i termini prescrizionali - unica eccezione sostanziale sollevata - risultano interrotti mediante tutti gli atti in precedenza notificati allo stesso contribuente (v. la documentazione prodotta dall'Agenzia resistente, riguardo a preavvisi di fermo e intimazioni di pagamento, considerando sempre la sospensione dei termini per emergenza Covid-19).
In ordine all'ulteriore eccezione formale (per omessa allegazione e esposizione criptica) sollevata dal ricorrente, si osserva che l'intimazione di pagamento, qui impugnata, costituisce un atto di natura squisitamente vincolata, la cui definizione, anche contenutistica, è demandata ad apposito decreto del
Ministero delle Finanze, sicché l'Agente della NE risulta completamente privo di discrezionalità al riguardo.
Ad ogni buon conto, si osserva che l'intimazione di pagamento opposta è unicamente volta a rinnovare l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento che l'hanno preceduta - una volta decorso il termine per la loro impugnazione - per i motivi, le causali e gli importi indicati in seno alle medesime cartelle;
peraltro, nessuna disposizione normativa prevede che la suddetta intimazione debba essere motivata, atteso che deve ritenersi sufficiente che la stessa richiami l'atto prodromico - appunto, le sottese cartelle di pagamento
- indicando la data in cui sono state notificate e gli importi da corrispondere da parte del contribuente (elementi, tutti, correttamente e puntualmente riportati nel caso di specie).
Pertanto, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00880 2024 00006616 000; dichiara il difetto di giurisdizione riguardo alle cartelle n. 008 2019
00000398108 000 e n. 008 2020 0003611136 000; per il resto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi