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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/09/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 348 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
C.F. I ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Tarufo e dall'Avv. Simone Curasi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, Via dell'Elettronica n. 16 e domicilio digitale come da rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Campanile e dall'Avv.
Massimo Ronco, con domicilio digitale come da rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2117/2022 pubblicata in data 6 dicembre 2022 del Tribunale
Ordinario di Padova, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante:
“…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in riforma della sentenza n. 2117/2022 pubbl. il 06/12/2022 nel procedimento iscritto al R.G. n. 5636/2019
(Repert. n. 4283/2022 del 07/12/2022) del Tribunale di Padova, nella persona del giudice onorario Dr.ssa
Laura Carrucciu ed in accoglimento del presente gravame ed, ove occorrente, revocando altresì l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa con provvedimento del 23/10/2020 nel corso del giudizio di primo grado:
- accertare che l'emissione del certificato di pagamento o l'approvazione di un SAL, allorché non è chiusa
l'intera contabilità del contratto di appalto, non conferisce alla fattura emessa dalla opposta ed oggetto del procedimento monitorio, la qualità di piena prova del credito in essa indicato e conseguentemente accertare
l'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare la legittimità del comportamento della nell'aver sospeso il pagamento delle Pt_1 somme portate dalla fattura n. 10 del 31.01.2019 di euro 17.100,00 oltre iva di cui al giudizio monitorio CP_ avendo essa committente già eccepito l'inadempimento della appaltatrice e contestato l'inesistenza, la parziale esistenza e la grave difformità peggiorativa, di parte delle opere eseguite dalla ditta appaltatrice;
- accertata la fondatezza della proposta opposizione per tutti i motivi esposti,
- revocare e/o annullare e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n.
1151/2019 reso dal Tribunale di Padova in data 19/04/2019 nel giudizio R.G. n. 2777/2019 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente Pt_1 alla per le causali di cui al
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
- conseguentemente condannare la alla restituzione della somma di euro 18.457,20 oltre agli CP_1 interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dall'avvenuto pagamento sino alla restituzione – già corrisposte dalla CP_ con bonifico in favore di del 23.09.2019, a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto Pt_1 opposto e del successivo atto di precetto notificato e/o di ogni altra somma corrisposta dalla Parte_1 CP_ alla in virtù del decreto ingiuntivo e/o della sentenza di primo grado.
CP_
- condannare la alla restituzione della somma di euro 411,75 corrisposta dalla su richiesta della Pt_1 CP_
a mezzo bonifico bancario in data 20.12.2019 per la registrazione del Decreto ingiuntivo n. 1151/2019 emesso dal Tribunale di Padova in data 17.04.2019,
CP_
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla in sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che la domanda di pagamento degli interessi moratori CP_ stante l'inadempimento della alla corretta, esatta e completa esecuzione delle opere concesse in appalto per non aver maturato le somme ulteriormente pretese,
CP_
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertati gli inadempimenti della , dichiarare la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 28.02.2018 e dei successivi addendum n. 1 e n. 2, con conseguente condanna della opposta al risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna dell'opera nonché dalla inesistente e/o incompleta e/o inesatta e/o peggiorativa esecuzione delle opere commissionate come rappresentata in atti e documentata nella misura non inferiore ad euro 70.000,00
o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
2 - accertato inoltre l'esatto valore delle opere realizzate in conformità alle obbligazioni contrattualmente assunte ed ai progetti, dichiarare il diritto della alla riduzione del prezzo con conseguente condanna Pt_1 della opposta alla restituzione delle somme versatele a titolo di SAL in eccedenza.
- nella denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale della fondatezza della domanda dell'opposta, accertato il diritto della alla restituzione delle somme corrisposte, e/o alla riduzione del prezzo di Pt_1 appalto e/o al risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata in corso di causa, compensare tali CP_ importi con le somme che dovessero essere ritenute dovute alla ed ancora non corrisposte.
- con vittoria di spese, spese generali, competenze e accessori di legge del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria questa difesa chiede
Ammettersi anche a mezzo di sentenza parziale ove necessario:
1) la produzione documentale depositata da questa difesa in uno con le memorie conclusive in primo grado
(CTU tecnica a firma Ing. nel presente procedimento, anche disponendo la Persona_1 convocazione dell'indicato CTU redattore, Ing. avanti questa Corte d'Appello affinché Persona_1 presti il previsto giuramento di rito e confermi il contenuto della detta relazione tecnica, anche in ragione del principio di economicità del processo (tanto sotto l'aspetto economico quanto sotto il concomitante aspetto temporale, di durata del dibattimento).
2) in via principale e/o meramente gradata qualora non si ritenesse sufficiente la relazione di parte e/o la relazione del CTU all'interno dell'espletato ATP, si reitera qui la già formulata richiesta di ammissione di CTU tecnica (proposta nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ritualmente versta in atti e qui richiamata nonché ribadita in sede conclusionale, tanto nelle memorie conclusive quanto nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione) da espletarsi nella forma della prova delegata aventi il Tribunale di
Velletri (in ragione del fatto che gli edifici oggetto dei lavori sono ubicati in zona ricadente all'interno del detto
Tribunale) che si richiede o in subordine presso questo circondario, finalizzata a:
a) descrivere, esaminati gli atti e previo accesso sui luoghi (capannone industriale sito in Pomezia alla Via
Vaccareccia n. 14), le opere realizzate dalla e se le stesse corrispondono o meno, nelle modalità di CP_1 realizzazione e nella quantità, a quanto previsto nel/i contratto/i inter partes e nella documentazione in atti;
b) quantificare il costo di realizzazione ed il corrispettivo per l'esecuzione delle opere accertate sulla base delle tariffe vigenti all'epoca della realizzazione, anche tenendo conto – se possibile – dei parametri tariffari adottati nella documentazione contabile in atti, specificando la congruità degli stessi;
c) accertare se le opere realizzate sono da considerare terminate o se necessitano di altri (ed eventualmente quali) interventi, specificando se i lavori eseguiti sono stati realizzati a regola d'arte ovvero presentino vizi e le difformità. In tale ultimo caso, accertare l'eventuale proporzionale riduzione del corrispettivo in relazione all'incidenza dei vizi sul valore dei lavori eseguiti;
d) quantificare i costi – alla attualità – eventualmente da sostenere per ultimare le opere eventualmente non eseguite o risultate incomplete e per riparare o rifare quelle eventualmente non correttamente eseguite. In tale ultimo caso verificare se questi interventi ripristinatori incidono – ed eventualmente in quale misura – sulla riduzione proporzionale del corrispettivo di cui al punto sub c);
e) verificare i danni eventualmente verificatisi all'immobile del ricorrente, descrivendoli e specificandone
l'entità e la natura;
3 f) indicare gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e per il ripristino dello stato dei luoghi, verificando nel contempo la congruità e tempestività o meno degli interventi eventualmente già fatti eseguire in passato per il ripristino dello stato dei luoghi e per l'eliminazione delle problematiche emerse;
g) quantificare le spese necessarie per i suddetti interventi e valutare la congruità o meno delle spese eventualmente già sostenute dalla parte ricorrente per il ripristino dello stato dei luoghi;
h) accertare se i vizi acclarati nella realizzazione delle opere appaltate alla siano stati o meno CP_1 contestati dalla resistente Direzione dei Lavori: in particolare, verifichi la correttezza dell'attività svolta dal
Direttore Lavori, la conformità di questa al ruolo assunto e all'incarico ricevuto, l'adeguatezza, completezza
e rispondenza alla normativa della documentazione tecnico amministrativa dal medesimo presentata;
i) determinare il CTU analiticamente i rapporti di dare/avere all'attualità, in relazione alle risultanze dei punti precedenti.
- Si precisa che le questioni attinenti alla progettazione delle opere e/o alla direzione dei lavori sono state proposte e/o evidenziate e/o richieste in questa sede per due specifici fini:
1) dimostrare la falsa rappresentazione dei fatti contenuta nel doc. 16 di controparte (fine delle opere appaltate falsamente attestata dalla Direzione Lavori, in modo retrodatato, nel giorno 28.1.2019 con atto sottoscritto nel maggio 2019) già debitamente contestato da questa difesa (si è già fatto ampiamente notare CP_ che la stessa attestava, nel medesimo periodo temporale, che le opere non erano ancora finite e che la detta dichiarazione di fine lavori è improvvisamente comparsa solamente dopo le contestazioni espressamente proposte dalla in quanto – evidentemente – la direzione lavori nell'emettere Parte_1 tale documento era preoccupata di coprire i propri inadempimenti, in concorso con la società esecutrice;
2) dimostrare, quanto meno, l'assoluta inattendibilità della testimonianza resa dal teste Arch. Tes_1
(ove non anche integrante gli estremi della falsa testimonianza, ma lasciamo al Collegio ogni
[...] considerazione sul punto), escusso quale teste nel corso dell'udienza del 12/04/2021 nel giudizio di primo grado, in quanto anch'egli asseritamente coinvolto nell'attività di direzione dei lavori pur in assenza di qualsivoglia nomina o delega da parte di collaborante con l'Arch. , titolare dello Parte_1 CP_2 studio 101 e parte convenuta nel procedimento per ATP avanti richiamato.
Chiede altresì
Di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza avversaria per non aver prodotto in atti gli originali dei documenti disconosciuti da parte di e, conseguentemente, di accertare e dichiarare Parte_1
l'intervenuta definitiva decadenza avversaria dalla possibilità di proporre istanza di verificazione anche in ragione del fatto che il detto mezzo istruttorio non è stato reiterato in sede di note conclusive depositate in atti di primo grado.
Chiede concedersi i termini di legge per comparse conclusionali e repliche”.
Per la parte appellata:
"Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello:
Nel merito
- accertata l'assenza di fondatezza dell'impugnazione ex adverso formulata:
- rigettare l'appello proposto da Parte_1
- confermare la sentenza n. 2117 emessa e pubblicata dal Tribunale di Padova il 6.12.2022;
4 - condannare controparte alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
In via istruttoria
- ci si oppone alle richieste formulate da controparte quanto:
- all'ammissione dell'elaborato tecnico redatto dall'Ing. nel procedimento ex art. 696 c.p.c. svoltosi Per_1 davanti al Tribunale di Velletri;
- all'ammissione di specifica consulenza tecnica e alla sua esecuzione mediante il ricorso alla prova delegata;
- alla pronunzia di intervenuta decadenza dall'istanza di verificazione proposta dalla società Parte_2
, qualora ritenuto indispensabile da Codesta Ecc.ma Corte di Appello, per la verificazione, ai sensi e per
[...] gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c., delle sottoscrizioni disconosciute da controparte in relazione al documento
21 di parte appellata, offrendosi all'uopo le relative scritture di comparazione in originale già dimesse nel giudizio di primo grado quali documenti doc. 29 e 30;
Chiede che la causa sia trattenuta a sentenza con concessione dei termini per la redazione della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Padova avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento, provvisoriamente esecutivo, n. 1151/2019 emesso in favore di
[...] per l'importo di € 17.100,00 oltre accessori di Controparte_1 legge, interessi come da domanda e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale corrispettivo del contratto di appalto sottoscritto in data 23 febbraio 2018 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di impianti elettrici ed affini, impianti termici, idrosanitari e di riscaldamento da eseguirsi presso uno stabilimento industriale sito in Pomezia (RM), Via
Vaccareccia n. 14 da adibire a sede amministrativa e commerciale della stessa Parte_1
L'ingiungente, in particolare, rappresentava che il complessivo corrispettivo dell'appalto, inizialmente stabilito a misura, veniva in seguito, con apposito addendum del 27 febbraio 2018, modificato a corpo per un importo di definitivi € 440.000,00 oltre iva compresi gli oneri di sicurezza;
la stessa specificava, poi, che con ulteriore scrittura integrativa del 30 marzo 2018, parte del costo delle lavorazioni veniva acquisito dalla società SCS S.R.L. la quale assumeva obblighi di solidarietà nel pagamento dei corrispettivi in suo favore.
La puntualizzava quindi che i pagamenti dovevano avvenire ad emissione degli stati di Controparte_1 avanzamento lavori e dei relativi Certificati di pagamento redatti ed approvati dalla Direzione dei Lavori, come assumeva verificatosi, non mancando di confermare l'avvenuta corresponsione del dovuto da parte della suddetta società coobbligata.
A sostegno dell'atto oppositivo la in particolare, premessa una ricostruzione dei rapporti Parte_1 negoziali tra le parti, deduceva l'irregolarità nella emissione del quarto SAL e dei successivi, a suo dire non sottoposti come convenuto alla approvazione della stessa quale committente;
contestava inoltre la tardività nella consegna delle opere con conseguente pregiudizio economico in ragione di penali contrattuali relative al contratto di locazione di altro stabilimento e che assumeva risultare in essere, non potendo trasferire la propria sede, come previsto, in quello oggetto delle lavorazioni. Aggiungeva, quindi, l'avvenuta emissione del
SAL n. 7 per opere “extra” non richieste e comunque mai accettate e che analogamente doveva ritenersi ingiustificata, per le stesse motivazioni, l'emissione del SAL n. 8 di cui alla fattura azionata monitoriamente.
5 L'ingiunta deduceva altresì di aver conferito incarico a tal Ing. al fine di verificare l'esigibilità degli Pt_3 importi richiesti con la menzionata fattura emessa dalla impresa appaltatrice, posto che nonostante il visto della Direzione Lavori e l'emissione del suddetto certificato, molteplici opere risultavano ancora incompiute.
Da detta indagine tecnica sarebbe emersa, a suo dire, sia una parziale esecuzione di alcune delle opere, sia la difformità di altre, sia una dannosa realizzazione, in violazione dei progetti, fonte di danno.
A fronte di una necessaria verifica della contabilità dell'appalto all'utile fine di apportare una riduzione del prezzo in ragione delle lamentate inadempienze, la richiesta, da parte della convenuta opposta di emissione del decreto ingiuntivo de quo andava pertanto ritenuta illegittima dovendo ritenersi satisfattivo, a saldo, quanto già dalla orrisposto, residuando eventualmente le sole ritenute a garanzia, quantunque Parte_1 non fosse stata dichiarata la fine lavori.
In proposito l'ingiunta sottolineava che la dichiarazione di fine lavori per la data del 28 gennaio 2019 doveva ritenersi essere infedele, come risulterebbe dalla comparazione con le corrispondenze intercorse attestanti la mancata ultimazione delle opere.
Conseguentemente, la stessa, disconosceva la documentazione (inerente ad opere extra) dimessa dalla
Controparte_1
Acquisita una perizia tecnica di parte, l'opponente contestava quindi plurimi inadempimenti della creditrice opposta tra l'altro consistenti nella incompletezza dell'impianto elettrico, nonché delle opere in centrale termica, nella non conforme esecuzione del sistema di pendinaggio impianto elettrico/meccanico, dell'impianto di climatizzazione dell'Edifico B, dell'impianto di climatizzazione dell'edificio capannone A, degli elaborati as-built, dell'impianto di motorizzazione delle finestre, lamentando inoltre l'incompleta e comunque non conforme realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Detta opponente ha quindi concluso per la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto con accertamento della insussistenza di pretese creditorie della ingiungente e, in via di riconvenzione, stante il ritenuto inadempimento di quest'ultima, per la risoluzione del contratto di appalto intercorso con consequenziale risarcimento del danno e la riduzione del prezzo con restituzione delle eccedenze, previo accertamento delle opere rimaste ineseguite.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta contestava ogni avverso assunto argomentando dettagliatamente in merito e dunque instando per la conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore ovvero per il riconoscimento della propria pretesa creditoria.
La stessa a sua volta formulava domanda riconvenzionale, premessane la dipendenza con il titolo già dedotto in causa, per la condanna della opponente alla restituzione della c.d. ritenuta a garanzia di importo pari al 5% dell'importo contabilizzato al lordo dell'anticipo di € 16.995,92.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed emessa ordinanza anticipatoria di condanna a mente dell'art. 186 ter c.p.c. in favore della
[...] in relazione alla suddetta domanda riconvenzionale dalla Controparte_1 stessa spiegata in giudizio, la causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed assunzione di prove testimoniali.
A seguito del disconoscimento di alcuni documenti dimessi in atti dalla convenuta opposta, la stessa proponeva istanza di verificazione producendo in comparazione scritture originali.
Con sentenza n. 2117/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, così statuiva:
6 “… Respinge l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
1151/2019 Ing. n. 2777/2019 R.G. emesso dal Tribunale di Padova.
Conferma l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c. in data 23.12.2020 in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_4
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_4 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.835,00 oltre ad accessori ove dovuti”.
[...]
Il Giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto validamente sottoscritti dalla direzione dei lavori i documenti disconosciuti dall'opponente posti a suffragio della pretesa creditoria valorizzando le deposizioni testimoniali quanto alla conformità ed alla effettiva esecuzione delle opere oggetto di appalto;
ha conseguentemente riconosciuto il diritto allo svincolo delle ritenute in garanzia avuto riguardo alla ultimazione delle opere sancita per il 28 gennaio 2019.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea ripartizione dell'onere probatorio da attribuire alla
[...]
(primo motivo); Controparte_1
• Errata declaratoria di decadenza della opponente dalla formulazione di contestazioni delle opere in quanto ritenuta effettuata tardivamente, stante peraltro la mancata consegna e collaudo dei lavori
(secondo motivo);
• Incoerente rigetto della richiesta di CTU (terzo motivo);
• Erronea individuazione della rappresentanza del committente in capo al direttore dei lavori –con conseguente difetto di prova del credito da parte della convenuta opposta – mancata consegna delle opere (quarto e quinto motivo);
• Erronea affermazione di avvenuta approvazione delle opere extracontratto e/o della loro modifica, erronea valutazione del disconoscimento di documenti da parte della opponente (sesto motivo);
• Erronea declaratoria di ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta opposta (settimo ed ottavo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio Controparte_1 per resistere all'avverso appello, insistendo per la conferma della
[...] sentenza appellata.
La causa, tenutasi con modalità cartolare, respinta l'istanza per una trattazione in presenza, all'udienza del
17 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, la Corte, indipendentemente dalle valutazioni di merito (di cui si dirà in seguito) relative all'attuato disconoscimento di alcuni documenti prodotti dalla odierna appellata, sancisce il rigetto della eccezione proposta dalla difesa di attinente alla decadenza della Parte_1 [...]
[..
[...]
[...] dalla istanza per l'introduzione del sub procedimento di Controparte_3 verificazione in questa sede reiterata, stante la asserita tardività della costituzione in giudizio di quest'ultima.
A riguardo, come anche da ultimo ribadito dai Giudici di legittimità (cfr. Cass. sentenza n. 19024 dell'11 luglio
2024), nella fattispecie non risulta operare la preclusione prevista per la proposizione dell'appello incidentale
(Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019), da intendersi invero esclusivamente riferita alla riproposizione in appello di domande ed eccezioni non esaminate nel giudizio di primo grado.
In questa prospettiva, attraverso l'istanza di verificazione prudenzialmente ribadita nel presente grado del processo dall'appellata e fatto salvo il giudizio di rilevanza del quale si dirà infra, non viene ampliato l'oggetto del giudizio avendo essa natura e finalità di carattere istruttorio, in quanto preordinata alla utilizzazione della prova documentale dimessa in atti e non già quale elemento confutativo delle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado.
Ciò perché l'istanza di verificazione non può equipararsi alla proposizione di un gravame incidentale, avendo piuttosto un rilievo (interinale) strumentale rispetto al disconoscimento operato dalla controparte, allo scopo di consentire l'utilizzazione a fini decisori del documento disconosciuto.
La difesa della del resto, ha reso Controparte_1 giudizialmente intellegibile l'avvenuto rispetto in primo grado della rigida scansione dei previsti termini processuali per la rituale formulazione dell'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento di documenti.
Privo di pregio, conseguentemente, risulta essere l'ulteriore rilievo di parte appellante circa l'inutilizzabilità degli originali dimessi in atti dalla difesa della odierna appellata (docc. 14,15,21,29 e 30) con il deposito della comparsa conclusionale in appello, essendo stati essi già oggetto di diretto esame da parte del Decidente di prime cure.
Ad ogni buon conto si evidenzia come l'argomentazione difensiva afferente l'assenza degli originali si ponga in netto contrasto con i coefficienti interpretativi anche da ultimo delineati della Suprema Corte di Cassazione
(cfr. n. 5629 del 28 febbraio 2020), secondo i quali nessuna norma prescrive, ai fini dell'ammissibilità del sub- procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che vengano prodotti gli originali delle scritture di comparazione, limitandosi l'art. 216 c.p.c. comma 1, a prevedere che la parte che avanza l'istanza di verificazione proponga i mezzi di prova che ritiene utili e produca o indichi le scritture che possano servire di comparazione, senza imporre che si tratti dell'originale.
Rilevato quanto precede, la ripercorsa lettura degli atti di causa non consente di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Declinando congiuntamente i motivi di impugnazione, in quanto avvinti da evidenti ragioni di ordine logico e giuridico ed essendo tra loro sequenziali, ancorché interamente devolutivi della res litigiosa, si ha motivo per sancirne la generale infondatezza.
Il compendio probatorio, sottoposto ad un'attenta analisi critica di questo Collegio, consente in effetti di individuare l'avvenuta regolare esecuzione delle opere commissionate alla
[...]
la richiesta di una loro modifica da parte delle committenti, Controparte_1
8 la previsione di ulteriori opere nonché l'esatta quantificazione, come debitamente risultante dalla contabilità di cantiere.
La convenuta opposta, nel pieno rispetto dell'onere che si assume erroneamente ripartito, ha quindi fornito piena prova del credito azionato laddove i lamentati inadempimenti sono risultati privi di efficienti riscontri istruttori.
In particolare non può omettersi di valorizzare ai fini della formazione del convincimento raggiunto come tutte le contestazioni sollevate dalla iano pervenute, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte_1 stessa, allorquando l'appaltatrice ha rivendicato il pagamento dei propri compensi laddove alcuna doglianza veniva proposta al momento della fine lavori.
Tale circostanza risulta incontrovertibilmente desumibile dall'affidamento dell'incarico al tecnico fiduciario
Ing. er la verifica delle asserite mancanze ascritte all'appaltatrice avvenuto soltanto nel luglio 2019 Pt_3
(cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante), ovvero successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo emesso il 18 aprile 2019 e notificato il 10 giugno 2019.
Le ragioni creditorie complessivamente fatte valere trovano dunque concreto e documentale riscontro nei consuntivi delle opere extra-contratto (docc. 14 e 15 fascicolo di primo grado di parte appellata), recanti sottoscrizioni oggettivamente riferibili alla Direzione dei Lavori come da quest'ultima ammesso in sede testimoniale.
Le stesse, elemento di non poco rilievo, risultano essere le medesime sottoscrizioni apposte anche ai SAL non contestati dalla committente.
Il Tribunale ha quindi adeguatamente motivato le ragioni, qui condivise in quanto coerenti e logiche, della valorizzazione fornita alle deposizioni rese dai testi , e in relazione a tutti i vizi delle Tes_2 Tes_3 Tes_4 opere lamentati dalla ovvero all'impianto elettrico, alle lampade di emergenza, ai corpi Parte_1 illuminanti, al sistema di pendinaggio, al progetto esecutivo, al sistema di riscaldamento, essendo stati i testi sottoposti ad un opportuno riscontro di credibilità soggettiva ed oggettiva.
A tale conclusione si perviene attuatane una valutazione non atomistica, bensì comparata al copioso materiale documentale.
L'ing. professionista di fiducia della stessa parte appellante ed i già citati testi , e Pt_3 Tes_2 Tes_3 hanno di fatto specificato le ragioni del mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico, Tes_4 riconducendolo alla stessa committente, nonché affermato una diretta ingerenza di quest'ultima circa il posizionamento di esso.
Tutti i documenti prodotti dalla appaltatrice a giustificazione della avvenuta regolare esecuzione delle opere risultano quindi riferibili alla odierna appellante peraltro recando i timbri della stessa che nulla ha allegato a confutazione della loro avvenuta apposizione.
Nondimeno privo di pregio si manifesta l'assunto di parte appellante secondo il quale, quanto alla sancita decadenza dalla denuncia dei vizi, sopperirebbe l'art. 1667 secondo comma c.c. stante l'asserito riconoscimento attribuibile alla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Dalla lettura della stessa appare in effetti riscontrabile non solo e non tanto la natura palese delle problematiche rappresentate (che quindi avrebbe imposto una immediata contestazione della committente) quanto la loro formale smentita (cfr. doc. 23 fascicolo di primo grado di parte appellata), quindi incompatibile con un riconoscimento;
ciò in disparte la genericità della contestazione rispetto alla analitica elencazione dei vizi poi riportata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
9 Da una diversa prospettiva, inoltre, la sottoscrizione della fine lavori datata 28 gennaio 2019 da parte della
Direzione dei Lavori (Doc. 16 fascicolo di primo grado di parte appellata), come peraltro confermato dalle acquisite deposizioni testimoniali, induce a condividere l'argomentazione decisoria di primo grado secondo la quale la committenza con essa abbia sostanzialmente abdicato alla effettuazione del collaudo delle opere avendo accettato le stesse e conseguentemente fatto sorgere l'obbligo di pagamento del corrispettivo.
La richiesta “postuma” di collaudo ben può quindi consentire l'individuazione della volontà della committenza di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni.
La motivazione adottata risulta dunque essere immune dalle prospettate censure dovendo essere condiviso lo specifico snodo motivazionale secondo il quale il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito tecnico, con poteri di ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori.
Infondata è inoltre la critica sollevata alla sentenza di primo grado per non aver il Giudice acquisito la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in ambito di accertamento tecnico preventivo proposto dalla dinanzi al Tribunale Ordinario di Velletri nei confronti del Direttore dei Lavori, per il quale Parte_1 la stessa ricorrente non ha comunque inteso estendere il contraddittorio nei confronti della odierna appellata.
Tale relazione risulta in effetti dimessa in atti di primo grado soltanto con la comparsa conclusionale, di talché correttamente il Giudice di primo grado non ne ha consentito l'ingresso in giudizio;
né a tale tardività può sopperire il richiesto intervento di questa Corte, in disparte ogni valutazione sulla rilevanza della consulenza e sul perimetro della indagine demandata al CTU Ing. Per_1
Priva di pregio è anche la censura attinente al contestuale diniego di CTU posto che essa non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere (come sembrerebbe in effetti ricorrere nella fattispecie anche dalla semplice lettura dei quesiti suggeriti da porre all'ausiliare) una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Né, da una diversa prospettiva, appare ammissibile la richiesta CTU, come sembrerebbe prospettare la parte appellante, al fine di acclarare asserite false testimonianze.
Infondato è anche il rilievo di parte appellante secondo il quale il disconoscimento delle sottoscrizioni, in particolare del documento 21 denominato “Revisione 3”, risulterebbe idoneo a paralizzare la pretesa creditoria attestando il mancato riconoscimento delle varianti eseguite dalla impresa appaltatrice.
Da una complessiva valutazione degli elementi di causa è in effetti possibile riscontrare che lo stesso, come detto, reca il timbro riferibile alla committente, circostanza non sottoposta a critica dalla che Parte_1
è pervenuto alla per il tramite Controparte_1 Controparte_1 della Direzione dei Lavori e, soprattutto, reca sottoscrizioni pienamente aderenti a quelle risultanti dal contratto di appalto così da non potersene revocare in dubbio la riferibilità alla committente.
Le prove già acquisite in atti e la complessiva situazione processuale inducono pertanto la Corte a confermare la superfluità del procedimento di verificazione.
10 Immune dalle proposte censure, da ultimo, si manifesta l'assunto di parte appellante secondo il quale il
Tribunale avrebbe erroneamente concesso l'ordinanza ingiuntiva in favore della
[...] stante l'inammissibilità della domanda dalla stessa Controparte_1 promossa in via di riconvenzione, atteso il ruolo rivestito di convenuta opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto si osserva come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. n. 26727 del 15 ottobre
2024) abbiano attuato un revirement della precedente ottica ermeneutica abilitando la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di costituzione e risposta finanche di domande alternative a quella introdotta in via monitoria laddove, come si apprezza nella fattispecie, esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il provvedimento anticipatorio di condanna, poi consacrato nella sentenza impugnata, ha dunque, per quanto sin qui argomentato, trovato legittimo riconoscimento negli atti di causa dei quali si è innanzi argomentato.
La sentenza gravata, per l'effetto, deve conclusivamente essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al valore dichiarato in atti (€ 70.000,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 9.991,00 per compensi professionali (€ 2.977,00 fase di studio, € 1.911,00 fase introduttiva, € 5.103,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
348/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 Controparte_1 vverso la sentenza n. 2117/2022 pubblicata in data 6 dicembre 2022 del
[...]
Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 9.991,00 per compenso professionale oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
11 Il Giudice Ausiliario estensore
(Dott. Pierluigi Galella)
Il Presidente
(Dott. Alessandro Rizzieri)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 348 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
C.F. I ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Tarufo e dall'Avv. Simone Curasi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, Via dell'Elettronica n. 16 e domicilio digitale come da rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Campanile e dall'Avv.
Massimo Ronco, con domicilio digitale come da rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2117/2022 pubblicata in data 6 dicembre 2022 del Tribunale
Ordinario di Padova, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante:
“…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in riforma della sentenza n. 2117/2022 pubbl. il 06/12/2022 nel procedimento iscritto al R.G. n. 5636/2019
(Repert. n. 4283/2022 del 07/12/2022) del Tribunale di Padova, nella persona del giudice onorario Dr.ssa
Laura Carrucciu ed in accoglimento del presente gravame ed, ove occorrente, revocando altresì l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa con provvedimento del 23/10/2020 nel corso del giudizio di primo grado:
- accertare che l'emissione del certificato di pagamento o l'approvazione di un SAL, allorché non è chiusa
l'intera contabilità del contratto di appalto, non conferisce alla fattura emessa dalla opposta ed oggetto del procedimento monitorio, la qualità di piena prova del credito in essa indicato e conseguentemente accertare
l'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare la legittimità del comportamento della nell'aver sospeso il pagamento delle Pt_1 somme portate dalla fattura n. 10 del 31.01.2019 di euro 17.100,00 oltre iva di cui al giudizio monitorio CP_ avendo essa committente già eccepito l'inadempimento della appaltatrice e contestato l'inesistenza, la parziale esistenza e la grave difformità peggiorativa, di parte delle opere eseguite dalla ditta appaltatrice;
- accertata la fondatezza della proposta opposizione per tutti i motivi esposti,
- revocare e/o annullare e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n.
1151/2019 reso dal Tribunale di Padova in data 19/04/2019 nel giudizio R.G. n. 2777/2019 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente Pt_1 alla per le causali di cui al
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
- conseguentemente condannare la alla restituzione della somma di euro 18.457,20 oltre agli CP_1 interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dall'avvenuto pagamento sino alla restituzione – già corrisposte dalla CP_ con bonifico in favore di del 23.09.2019, a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto Pt_1 opposto e del successivo atto di precetto notificato e/o di ogni altra somma corrisposta dalla Parte_1 CP_ alla in virtù del decreto ingiuntivo e/o della sentenza di primo grado.
CP_
- condannare la alla restituzione della somma di euro 411,75 corrisposta dalla su richiesta della Pt_1 CP_
a mezzo bonifico bancario in data 20.12.2019 per la registrazione del Decreto ingiuntivo n. 1151/2019 emesso dal Tribunale di Padova in data 17.04.2019,
CP_
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla in sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che la domanda di pagamento degli interessi moratori CP_ stante l'inadempimento della alla corretta, esatta e completa esecuzione delle opere concesse in appalto per non aver maturato le somme ulteriormente pretese,
CP_
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertati gli inadempimenti della , dichiarare la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 28.02.2018 e dei successivi addendum n. 1 e n. 2, con conseguente condanna della opposta al risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna dell'opera nonché dalla inesistente e/o incompleta e/o inesatta e/o peggiorativa esecuzione delle opere commissionate come rappresentata in atti e documentata nella misura non inferiore ad euro 70.000,00
o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
2 - accertato inoltre l'esatto valore delle opere realizzate in conformità alle obbligazioni contrattualmente assunte ed ai progetti, dichiarare il diritto della alla riduzione del prezzo con conseguente condanna Pt_1 della opposta alla restituzione delle somme versatele a titolo di SAL in eccedenza.
- nella denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale della fondatezza della domanda dell'opposta, accertato il diritto della alla restituzione delle somme corrisposte, e/o alla riduzione del prezzo di Pt_1 appalto e/o al risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata in corso di causa, compensare tali CP_ importi con le somme che dovessero essere ritenute dovute alla ed ancora non corrisposte.
- con vittoria di spese, spese generali, competenze e accessori di legge del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria questa difesa chiede
Ammettersi anche a mezzo di sentenza parziale ove necessario:
1) la produzione documentale depositata da questa difesa in uno con le memorie conclusive in primo grado
(CTU tecnica a firma Ing. nel presente procedimento, anche disponendo la Persona_1 convocazione dell'indicato CTU redattore, Ing. avanti questa Corte d'Appello affinché Persona_1 presti il previsto giuramento di rito e confermi il contenuto della detta relazione tecnica, anche in ragione del principio di economicità del processo (tanto sotto l'aspetto economico quanto sotto il concomitante aspetto temporale, di durata del dibattimento).
2) in via principale e/o meramente gradata qualora non si ritenesse sufficiente la relazione di parte e/o la relazione del CTU all'interno dell'espletato ATP, si reitera qui la già formulata richiesta di ammissione di CTU tecnica (proposta nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ritualmente versta in atti e qui richiamata nonché ribadita in sede conclusionale, tanto nelle memorie conclusive quanto nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione) da espletarsi nella forma della prova delegata aventi il Tribunale di
Velletri (in ragione del fatto che gli edifici oggetto dei lavori sono ubicati in zona ricadente all'interno del detto
Tribunale) che si richiede o in subordine presso questo circondario, finalizzata a:
a) descrivere, esaminati gli atti e previo accesso sui luoghi (capannone industriale sito in Pomezia alla Via
Vaccareccia n. 14), le opere realizzate dalla e se le stesse corrispondono o meno, nelle modalità di CP_1 realizzazione e nella quantità, a quanto previsto nel/i contratto/i inter partes e nella documentazione in atti;
b) quantificare il costo di realizzazione ed il corrispettivo per l'esecuzione delle opere accertate sulla base delle tariffe vigenti all'epoca della realizzazione, anche tenendo conto – se possibile – dei parametri tariffari adottati nella documentazione contabile in atti, specificando la congruità degli stessi;
c) accertare se le opere realizzate sono da considerare terminate o se necessitano di altri (ed eventualmente quali) interventi, specificando se i lavori eseguiti sono stati realizzati a regola d'arte ovvero presentino vizi e le difformità. In tale ultimo caso, accertare l'eventuale proporzionale riduzione del corrispettivo in relazione all'incidenza dei vizi sul valore dei lavori eseguiti;
d) quantificare i costi – alla attualità – eventualmente da sostenere per ultimare le opere eventualmente non eseguite o risultate incomplete e per riparare o rifare quelle eventualmente non correttamente eseguite. In tale ultimo caso verificare se questi interventi ripristinatori incidono – ed eventualmente in quale misura – sulla riduzione proporzionale del corrispettivo di cui al punto sub c);
e) verificare i danni eventualmente verificatisi all'immobile del ricorrente, descrivendoli e specificandone
l'entità e la natura;
3 f) indicare gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e per il ripristino dello stato dei luoghi, verificando nel contempo la congruità e tempestività o meno degli interventi eventualmente già fatti eseguire in passato per il ripristino dello stato dei luoghi e per l'eliminazione delle problematiche emerse;
g) quantificare le spese necessarie per i suddetti interventi e valutare la congruità o meno delle spese eventualmente già sostenute dalla parte ricorrente per il ripristino dello stato dei luoghi;
h) accertare se i vizi acclarati nella realizzazione delle opere appaltate alla siano stati o meno CP_1 contestati dalla resistente Direzione dei Lavori: in particolare, verifichi la correttezza dell'attività svolta dal
Direttore Lavori, la conformità di questa al ruolo assunto e all'incarico ricevuto, l'adeguatezza, completezza
e rispondenza alla normativa della documentazione tecnico amministrativa dal medesimo presentata;
i) determinare il CTU analiticamente i rapporti di dare/avere all'attualità, in relazione alle risultanze dei punti precedenti.
- Si precisa che le questioni attinenti alla progettazione delle opere e/o alla direzione dei lavori sono state proposte e/o evidenziate e/o richieste in questa sede per due specifici fini:
1) dimostrare la falsa rappresentazione dei fatti contenuta nel doc. 16 di controparte (fine delle opere appaltate falsamente attestata dalla Direzione Lavori, in modo retrodatato, nel giorno 28.1.2019 con atto sottoscritto nel maggio 2019) già debitamente contestato da questa difesa (si è già fatto ampiamente notare CP_ che la stessa attestava, nel medesimo periodo temporale, che le opere non erano ancora finite e che la detta dichiarazione di fine lavori è improvvisamente comparsa solamente dopo le contestazioni espressamente proposte dalla in quanto – evidentemente – la direzione lavori nell'emettere Parte_1 tale documento era preoccupata di coprire i propri inadempimenti, in concorso con la società esecutrice;
2) dimostrare, quanto meno, l'assoluta inattendibilità della testimonianza resa dal teste Arch. Tes_1
(ove non anche integrante gli estremi della falsa testimonianza, ma lasciamo al Collegio ogni
[...] considerazione sul punto), escusso quale teste nel corso dell'udienza del 12/04/2021 nel giudizio di primo grado, in quanto anch'egli asseritamente coinvolto nell'attività di direzione dei lavori pur in assenza di qualsivoglia nomina o delega da parte di collaborante con l'Arch. , titolare dello Parte_1 CP_2 studio 101 e parte convenuta nel procedimento per ATP avanti richiamato.
Chiede altresì
Di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza avversaria per non aver prodotto in atti gli originali dei documenti disconosciuti da parte di e, conseguentemente, di accertare e dichiarare Parte_1
l'intervenuta definitiva decadenza avversaria dalla possibilità di proporre istanza di verificazione anche in ragione del fatto che il detto mezzo istruttorio non è stato reiterato in sede di note conclusive depositate in atti di primo grado.
Chiede concedersi i termini di legge per comparse conclusionali e repliche”.
Per la parte appellata:
"Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello:
Nel merito
- accertata l'assenza di fondatezza dell'impugnazione ex adverso formulata:
- rigettare l'appello proposto da Parte_1
- confermare la sentenza n. 2117 emessa e pubblicata dal Tribunale di Padova il 6.12.2022;
4 - condannare controparte alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
In via istruttoria
- ci si oppone alle richieste formulate da controparte quanto:
- all'ammissione dell'elaborato tecnico redatto dall'Ing. nel procedimento ex art. 696 c.p.c. svoltosi Per_1 davanti al Tribunale di Velletri;
- all'ammissione di specifica consulenza tecnica e alla sua esecuzione mediante il ricorso alla prova delegata;
- alla pronunzia di intervenuta decadenza dall'istanza di verificazione proposta dalla società Parte_2
, qualora ritenuto indispensabile da Codesta Ecc.ma Corte di Appello, per la verificazione, ai sensi e per
[...] gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c., delle sottoscrizioni disconosciute da controparte in relazione al documento
21 di parte appellata, offrendosi all'uopo le relative scritture di comparazione in originale già dimesse nel giudizio di primo grado quali documenti doc. 29 e 30;
Chiede che la causa sia trattenuta a sentenza con concessione dei termini per la redazione della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Padova avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento, provvisoriamente esecutivo, n. 1151/2019 emesso in favore di
[...] per l'importo di € 17.100,00 oltre accessori di Controparte_1 legge, interessi come da domanda e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale corrispettivo del contratto di appalto sottoscritto in data 23 febbraio 2018 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di impianti elettrici ed affini, impianti termici, idrosanitari e di riscaldamento da eseguirsi presso uno stabilimento industriale sito in Pomezia (RM), Via
Vaccareccia n. 14 da adibire a sede amministrativa e commerciale della stessa Parte_1
L'ingiungente, in particolare, rappresentava che il complessivo corrispettivo dell'appalto, inizialmente stabilito a misura, veniva in seguito, con apposito addendum del 27 febbraio 2018, modificato a corpo per un importo di definitivi € 440.000,00 oltre iva compresi gli oneri di sicurezza;
la stessa specificava, poi, che con ulteriore scrittura integrativa del 30 marzo 2018, parte del costo delle lavorazioni veniva acquisito dalla società SCS S.R.L. la quale assumeva obblighi di solidarietà nel pagamento dei corrispettivi in suo favore.
La puntualizzava quindi che i pagamenti dovevano avvenire ad emissione degli stati di Controparte_1 avanzamento lavori e dei relativi Certificati di pagamento redatti ed approvati dalla Direzione dei Lavori, come assumeva verificatosi, non mancando di confermare l'avvenuta corresponsione del dovuto da parte della suddetta società coobbligata.
A sostegno dell'atto oppositivo la in particolare, premessa una ricostruzione dei rapporti Parte_1 negoziali tra le parti, deduceva l'irregolarità nella emissione del quarto SAL e dei successivi, a suo dire non sottoposti come convenuto alla approvazione della stessa quale committente;
contestava inoltre la tardività nella consegna delle opere con conseguente pregiudizio economico in ragione di penali contrattuali relative al contratto di locazione di altro stabilimento e che assumeva risultare in essere, non potendo trasferire la propria sede, come previsto, in quello oggetto delle lavorazioni. Aggiungeva, quindi, l'avvenuta emissione del
SAL n. 7 per opere “extra” non richieste e comunque mai accettate e che analogamente doveva ritenersi ingiustificata, per le stesse motivazioni, l'emissione del SAL n. 8 di cui alla fattura azionata monitoriamente.
5 L'ingiunta deduceva altresì di aver conferito incarico a tal Ing. al fine di verificare l'esigibilità degli Pt_3 importi richiesti con la menzionata fattura emessa dalla impresa appaltatrice, posto che nonostante il visto della Direzione Lavori e l'emissione del suddetto certificato, molteplici opere risultavano ancora incompiute.
Da detta indagine tecnica sarebbe emersa, a suo dire, sia una parziale esecuzione di alcune delle opere, sia la difformità di altre, sia una dannosa realizzazione, in violazione dei progetti, fonte di danno.
A fronte di una necessaria verifica della contabilità dell'appalto all'utile fine di apportare una riduzione del prezzo in ragione delle lamentate inadempienze, la richiesta, da parte della convenuta opposta di emissione del decreto ingiuntivo de quo andava pertanto ritenuta illegittima dovendo ritenersi satisfattivo, a saldo, quanto già dalla orrisposto, residuando eventualmente le sole ritenute a garanzia, quantunque Parte_1 non fosse stata dichiarata la fine lavori.
In proposito l'ingiunta sottolineava che la dichiarazione di fine lavori per la data del 28 gennaio 2019 doveva ritenersi essere infedele, come risulterebbe dalla comparazione con le corrispondenze intercorse attestanti la mancata ultimazione delle opere.
Conseguentemente, la stessa, disconosceva la documentazione (inerente ad opere extra) dimessa dalla
Controparte_1
Acquisita una perizia tecnica di parte, l'opponente contestava quindi plurimi inadempimenti della creditrice opposta tra l'altro consistenti nella incompletezza dell'impianto elettrico, nonché delle opere in centrale termica, nella non conforme esecuzione del sistema di pendinaggio impianto elettrico/meccanico, dell'impianto di climatizzazione dell'Edifico B, dell'impianto di climatizzazione dell'edificio capannone A, degli elaborati as-built, dell'impianto di motorizzazione delle finestre, lamentando inoltre l'incompleta e comunque non conforme realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Detta opponente ha quindi concluso per la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto con accertamento della insussistenza di pretese creditorie della ingiungente e, in via di riconvenzione, stante il ritenuto inadempimento di quest'ultima, per la risoluzione del contratto di appalto intercorso con consequenziale risarcimento del danno e la riduzione del prezzo con restituzione delle eccedenze, previo accertamento delle opere rimaste ineseguite.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta contestava ogni avverso assunto argomentando dettagliatamente in merito e dunque instando per la conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore ovvero per il riconoscimento della propria pretesa creditoria.
La stessa a sua volta formulava domanda riconvenzionale, premessane la dipendenza con il titolo già dedotto in causa, per la condanna della opponente alla restituzione della c.d. ritenuta a garanzia di importo pari al 5% dell'importo contabilizzato al lordo dell'anticipo di € 16.995,92.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed emessa ordinanza anticipatoria di condanna a mente dell'art. 186 ter c.p.c. in favore della
[...] in relazione alla suddetta domanda riconvenzionale dalla Controparte_1 stessa spiegata in giudizio, la causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed assunzione di prove testimoniali.
A seguito del disconoscimento di alcuni documenti dimessi in atti dalla convenuta opposta, la stessa proponeva istanza di verificazione producendo in comparazione scritture originali.
Con sentenza n. 2117/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, così statuiva:
6 “… Respinge l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
1151/2019 Ing. n. 2777/2019 R.G. emesso dal Tribunale di Padova.
Conferma l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c. in data 23.12.2020 in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_4
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_4 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.835,00 oltre ad accessori ove dovuti”.
[...]
Il Giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto validamente sottoscritti dalla direzione dei lavori i documenti disconosciuti dall'opponente posti a suffragio della pretesa creditoria valorizzando le deposizioni testimoniali quanto alla conformità ed alla effettiva esecuzione delle opere oggetto di appalto;
ha conseguentemente riconosciuto il diritto allo svincolo delle ritenute in garanzia avuto riguardo alla ultimazione delle opere sancita per il 28 gennaio 2019.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea ripartizione dell'onere probatorio da attribuire alla
[...]
(primo motivo); Controparte_1
• Errata declaratoria di decadenza della opponente dalla formulazione di contestazioni delle opere in quanto ritenuta effettuata tardivamente, stante peraltro la mancata consegna e collaudo dei lavori
(secondo motivo);
• Incoerente rigetto della richiesta di CTU (terzo motivo);
• Erronea individuazione della rappresentanza del committente in capo al direttore dei lavori –con conseguente difetto di prova del credito da parte della convenuta opposta – mancata consegna delle opere (quarto e quinto motivo);
• Erronea affermazione di avvenuta approvazione delle opere extracontratto e/o della loro modifica, erronea valutazione del disconoscimento di documenti da parte della opponente (sesto motivo);
• Erronea declaratoria di ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta opposta (settimo ed ottavo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio Controparte_1 per resistere all'avverso appello, insistendo per la conferma della
[...] sentenza appellata.
La causa, tenutasi con modalità cartolare, respinta l'istanza per una trattazione in presenza, all'udienza del
17 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, la Corte, indipendentemente dalle valutazioni di merito (di cui si dirà in seguito) relative all'attuato disconoscimento di alcuni documenti prodotti dalla odierna appellata, sancisce il rigetto della eccezione proposta dalla difesa di attinente alla decadenza della Parte_1 [...]
[..
[...]
[...] dalla istanza per l'introduzione del sub procedimento di Controparte_3 verificazione in questa sede reiterata, stante la asserita tardività della costituzione in giudizio di quest'ultima.
A riguardo, come anche da ultimo ribadito dai Giudici di legittimità (cfr. Cass. sentenza n. 19024 dell'11 luglio
2024), nella fattispecie non risulta operare la preclusione prevista per la proposizione dell'appello incidentale
(Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019), da intendersi invero esclusivamente riferita alla riproposizione in appello di domande ed eccezioni non esaminate nel giudizio di primo grado.
In questa prospettiva, attraverso l'istanza di verificazione prudenzialmente ribadita nel presente grado del processo dall'appellata e fatto salvo il giudizio di rilevanza del quale si dirà infra, non viene ampliato l'oggetto del giudizio avendo essa natura e finalità di carattere istruttorio, in quanto preordinata alla utilizzazione della prova documentale dimessa in atti e non già quale elemento confutativo delle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado.
Ciò perché l'istanza di verificazione non può equipararsi alla proposizione di un gravame incidentale, avendo piuttosto un rilievo (interinale) strumentale rispetto al disconoscimento operato dalla controparte, allo scopo di consentire l'utilizzazione a fini decisori del documento disconosciuto.
La difesa della del resto, ha reso Controparte_1 giudizialmente intellegibile l'avvenuto rispetto in primo grado della rigida scansione dei previsti termini processuali per la rituale formulazione dell'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento di documenti.
Privo di pregio, conseguentemente, risulta essere l'ulteriore rilievo di parte appellante circa l'inutilizzabilità degli originali dimessi in atti dalla difesa della odierna appellata (docc. 14,15,21,29 e 30) con il deposito della comparsa conclusionale in appello, essendo stati essi già oggetto di diretto esame da parte del Decidente di prime cure.
Ad ogni buon conto si evidenzia come l'argomentazione difensiva afferente l'assenza degli originali si ponga in netto contrasto con i coefficienti interpretativi anche da ultimo delineati della Suprema Corte di Cassazione
(cfr. n. 5629 del 28 febbraio 2020), secondo i quali nessuna norma prescrive, ai fini dell'ammissibilità del sub- procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che vengano prodotti gli originali delle scritture di comparazione, limitandosi l'art. 216 c.p.c. comma 1, a prevedere che la parte che avanza l'istanza di verificazione proponga i mezzi di prova che ritiene utili e produca o indichi le scritture che possano servire di comparazione, senza imporre che si tratti dell'originale.
Rilevato quanto precede, la ripercorsa lettura degli atti di causa non consente di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Declinando congiuntamente i motivi di impugnazione, in quanto avvinti da evidenti ragioni di ordine logico e giuridico ed essendo tra loro sequenziali, ancorché interamente devolutivi della res litigiosa, si ha motivo per sancirne la generale infondatezza.
Il compendio probatorio, sottoposto ad un'attenta analisi critica di questo Collegio, consente in effetti di individuare l'avvenuta regolare esecuzione delle opere commissionate alla
[...]
la richiesta di una loro modifica da parte delle committenti, Controparte_1
8 la previsione di ulteriori opere nonché l'esatta quantificazione, come debitamente risultante dalla contabilità di cantiere.
La convenuta opposta, nel pieno rispetto dell'onere che si assume erroneamente ripartito, ha quindi fornito piena prova del credito azionato laddove i lamentati inadempimenti sono risultati privi di efficienti riscontri istruttori.
In particolare non può omettersi di valorizzare ai fini della formazione del convincimento raggiunto come tutte le contestazioni sollevate dalla iano pervenute, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte_1 stessa, allorquando l'appaltatrice ha rivendicato il pagamento dei propri compensi laddove alcuna doglianza veniva proposta al momento della fine lavori.
Tale circostanza risulta incontrovertibilmente desumibile dall'affidamento dell'incarico al tecnico fiduciario
Ing. er la verifica delle asserite mancanze ascritte all'appaltatrice avvenuto soltanto nel luglio 2019 Pt_3
(cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante), ovvero successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo emesso il 18 aprile 2019 e notificato il 10 giugno 2019.
Le ragioni creditorie complessivamente fatte valere trovano dunque concreto e documentale riscontro nei consuntivi delle opere extra-contratto (docc. 14 e 15 fascicolo di primo grado di parte appellata), recanti sottoscrizioni oggettivamente riferibili alla Direzione dei Lavori come da quest'ultima ammesso in sede testimoniale.
Le stesse, elemento di non poco rilievo, risultano essere le medesime sottoscrizioni apposte anche ai SAL non contestati dalla committente.
Il Tribunale ha quindi adeguatamente motivato le ragioni, qui condivise in quanto coerenti e logiche, della valorizzazione fornita alle deposizioni rese dai testi , e in relazione a tutti i vizi delle Tes_2 Tes_3 Tes_4 opere lamentati dalla ovvero all'impianto elettrico, alle lampade di emergenza, ai corpi Parte_1 illuminanti, al sistema di pendinaggio, al progetto esecutivo, al sistema di riscaldamento, essendo stati i testi sottoposti ad un opportuno riscontro di credibilità soggettiva ed oggettiva.
A tale conclusione si perviene attuatane una valutazione non atomistica, bensì comparata al copioso materiale documentale.
L'ing. professionista di fiducia della stessa parte appellante ed i già citati testi , e Pt_3 Tes_2 Tes_3 hanno di fatto specificato le ragioni del mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico, Tes_4 riconducendolo alla stessa committente, nonché affermato una diretta ingerenza di quest'ultima circa il posizionamento di esso.
Tutti i documenti prodotti dalla appaltatrice a giustificazione della avvenuta regolare esecuzione delle opere risultano quindi riferibili alla odierna appellante peraltro recando i timbri della stessa che nulla ha allegato a confutazione della loro avvenuta apposizione.
Nondimeno privo di pregio si manifesta l'assunto di parte appellante secondo il quale, quanto alla sancita decadenza dalla denuncia dei vizi, sopperirebbe l'art. 1667 secondo comma c.c. stante l'asserito riconoscimento attribuibile alla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Dalla lettura della stessa appare in effetti riscontrabile non solo e non tanto la natura palese delle problematiche rappresentate (che quindi avrebbe imposto una immediata contestazione della committente) quanto la loro formale smentita (cfr. doc. 23 fascicolo di primo grado di parte appellata), quindi incompatibile con un riconoscimento;
ciò in disparte la genericità della contestazione rispetto alla analitica elencazione dei vizi poi riportata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
9 Da una diversa prospettiva, inoltre, la sottoscrizione della fine lavori datata 28 gennaio 2019 da parte della
Direzione dei Lavori (Doc. 16 fascicolo di primo grado di parte appellata), come peraltro confermato dalle acquisite deposizioni testimoniali, induce a condividere l'argomentazione decisoria di primo grado secondo la quale la committenza con essa abbia sostanzialmente abdicato alla effettuazione del collaudo delle opere avendo accettato le stesse e conseguentemente fatto sorgere l'obbligo di pagamento del corrispettivo.
La richiesta “postuma” di collaudo ben può quindi consentire l'individuazione della volontà della committenza di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni.
La motivazione adottata risulta dunque essere immune dalle prospettate censure dovendo essere condiviso lo specifico snodo motivazionale secondo il quale il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito tecnico, con poteri di ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori.
Infondata è inoltre la critica sollevata alla sentenza di primo grado per non aver il Giudice acquisito la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in ambito di accertamento tecnico preventivo proposto dalla dinanzi al Tribunale Ordinario di Velletri nei confronti del Direttore dei Lavori, per il quale Parte_1 la stessa ricorrente non ha comunque inteso estendere il contraddittorio nei confronti della odierna appellata.
Tale relazione risulta in effetti dimessa in atti di primo grado soltanto con la comparsa conclusionale, di talché correttamente il Giudice di primo grado non ne ha consentito l'ingresso in giudizio;
né a tale tardività può sopperire il richiesto intervento di questa Corte, in disparte ogni valutazione sulla rilevanza della consulenza e sul perimetro della indagine demandata al CTU Ing. Per_1
Priva di pregio è anche la censura attinente al contestuale diniego di CTU posto che essa non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere (come sembrerebbe in effetti ricorrere nella fattispecie anche dalla semplice lettura dei quesiti suggeriti da porre all'ausiliare) una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Né, da una diversa prospettiva, appare ammissibile la richiesta CTU, come sembrerebbe prospettare la parte appellante, al fine di acclarare asserite false testimonianze.
Infondato è anche il rilievo di parte appellante secondo il quale il disconoscimento delle sottoscrizioni, in particolare del documento 21 denominato “Revisione 3”, risulterebbe idoneo a paralizzare la pretesa creditoria attestando il mancato riconoscimento delle varianti eseguite dalla impresa appaltatrice.
Da una complessiva valutazione degli elementi di causa è in effetti possibile riscontrare che lo stesso, come detto, reca il timbro riferibile alla committente, circostanza non sottoposta a critica dalla che Parte_1
è pervenuto alla per il tramite Controparte_1 Controparte_1 della Direzione dei Lavori e, soprattutto, reca sottoscrizioni pienamente aderenti a quelle risultanti dal contratto di appalto così da non potersene revocare in dubbio la riferibilità alla committente.
Le prove già acquisite in atti e la complessiva situazione processuale inducono pertanto la Corte a confermare la superfluità del procedimento di verificazione.
10 Immune dalle proposte censure, da ultimo, si manifesta l'assunto di parte appellante secondo il quale il
Tribunale avrebbe erroneamente concesso l'ordinanza ingiuntiva in favore della
[...] stante l'inammissibilità della domanda dalla stessa Controparte_1 promossa in via di riconvenzione, atteso il ruolo rivestito di convenuta opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto si osserva come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. n. 26727 del 15 ottobre
2024) abbiano attuato un revirement della precedente ottica ermeneutica abilitando la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di costituzione e risposta finanche di domande alternative a quella introdotta in via monitoria laddove, come si apprezza nella fattispecie, esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il provvedimento anticipatorio di condanna, poi consacrato nella sentenza impugnata, ha dunque, per quanto sin qui argomentato, trovato legittimo riconoscimento negli atti di causa dei quali si è innanzi argomentato.
La sentenza gravata, per l'effetto, deve conclusivamente essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al valore dichiarato in atti (€ 70.000,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 9.991,00 per compensi professionali (€ 2.977,00 fase di studio, € 1.911,00 fase introduttiva, € 5.103,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
348/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 Controparte_1 vverso la sentenza n. 2117/2022 pubblicata in data 6 dicembre 2022 del
[...]
Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 9.991,00 per compenso professionale oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
11 Il Giudice Ausiliario estensore
(Dott. Pierluigi Galella)
Il Presidente
(Dott. Alessandro Rizzieri)
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