Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 09/03/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. ER AM EL IO Presidente dr. Federico ZI Consigliere - relatore dr. Giuseppe Vella Primo Referendario ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24021 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 58866, reso da LL LE, in qualità di di beni mobili AO di JE (AN) esercizio finanziario 2022;
visti gli atti e documenti di causa;
la segretaria dott.ssa Antonella Chiarenza, il relatore dott. Federico ZI e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; non comparso il LL, che ha inviato memoria per iscritto.
FATTO
1. Il presente giudizio concerne il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a Sentenza n. 68/2026 LE, in qualità di consegnatario di beni mobili del Comune di San AO di JE.
2. Con la riferito che il conto in oggetto è stato depositato presso questa Sezione, , in data 1/6/2023.
Il conto risulta firmato dal consegnatario LL LE in data 31/1/2023 e reca il visto di regolarità, apposto dal sindaco Sandro Barcaglioni, quale Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Dopo aver delineato il quadro normativo relativo a della magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti del T.U.E.L. sancisce il dovere di resa del conto giudiziale tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che s ingeriscano negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.
Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez.
Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).
Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la conto giudiziale alla Corte dei conti (sent. n. 17/2014 della Sez. FriuliVenezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).
4. Esaminando il conto, dopo aver rilevato che esso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n.
194/1996), il magistrato istruttore ha evidenziato la mancanza dei relativi presupposti di ammissibilità, considerato che il consegnatario di pertinenza, rimasti sostanzialmente invariati .
Non si ravvisano gli operazioni di carico/scarico ad esso connesse, ossia dei presupposti che obbligano alla resa del conto il consegnatario di beni con debito di custodia come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza (sentenze: n. 313/2020 della Sez. Calabria, n. 217/2018 della Sez. Veneto, n. 102/2015 della Sez.
Abruzzo e molte altre).
5. In data 19/1/2026 LL LE ha depositato memoria, con la quale, preso atto di quanto rilevato dal magistrato istruttore, ha chiesto che il conto sia dichiarato improcedibile per carenza dei relativi presupposti, essendo egli consegnatario per mero debito di vigilanza e non di custodia di beni ordinariamente in uso al Servizio di sua pertinenza.
6. ha concluso per la dichiarazione
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il conto reso da LL LE, in 22.
2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è come agente contabile.
In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o tituire le scorte consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale lla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati ione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle correlate periodicità di approvvigionamento.
Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).
finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con 3. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati ne elenco (listanon già custoditi in un deposito per essere distribuiti.
Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.
Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sul consegnatario LL venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Per quanto esposto, il presente giudizio di improcedibile.
D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, pronunzia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunz di conto riguardante LL LE, consegnatario di beni mobili in servizio presso il Comune di San AO di JE (AN)
finanziario 2022.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente Federico ZI ER AM EL IO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria in data 09/03/2026 Il Funzionario Dott.ssa Antonella Chiarenza (f.to digitalmente)