Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/05/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1658/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Avezzano in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1658 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28.2.2022 vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Quadrato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Celano, via Fossaceca, 58 giusta procura in calce al ricorso avverso la cartella di pagamento;
ATTORE
CONTRO
, Controparte_1
(C.F. e P. IVA , in persona della l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano P.IVA_1
Boschetti ed elettivamente domiciliato in Roma, via Fosso del Dragoncello n. 116, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
(C.F. , Parte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi ex lege Parte_3 P.IVA_3 dall'Avvocatura dello Stato di ed elettivamente domiciliati presso il Complesso Pt_3
Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., Pt_3
CONVENUTE
OGGETTO: ricorso avverso cartella di pagamento n. 05420190004386990/001
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio e successivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato a unitamente al decreto di Controparte_2 fissazione dell'udienza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella Parte_1
di pagamento n. 05420190004386990000 di euro 20.090,88 notificata in data 9.10.2019, ha domandato pronunciarsi l'annullamento della stessa o, in subordine, la condanna della ricorrente al
1
Si è costituita in giudizio Controparte_3 chiedendo anzitutto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_4
e, in via subordinata, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
In seguito a ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. disposto dal giudice all'esito dell'udienza del 27.5.2020 nei confronti dell'Ente impositore, si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo rigettarsi la domanda di parte ricorrente poiché infondata in fatto e in diritto, Parte_2
in particolare contestando la presentazione del ricorso da parte della e, in ogni caso, Pt_1
l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.
Con provvedimento del 28.10.2020 è stata sospesa l'esecuzione del verbale di contestazione opposto e, in seguito a vari rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.2.2022 con la lettura del dispositivo che segue.
2. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, giova rammentare che il procedimento di opposizione avverso le violazioni amministrative previste dal Codice della Strada è disciplinato dall'art. 203 C.d.S. il quale espressamente prevede che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione chiarendo che, in assenza di ricorso nei termini previsti dagli artt. 203 e 204 bis c.d.s., il verbale costituisce titolo esecutivo.
La norma in esame dispone, altresì, che decorsi i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 dell'art. 204, espressamente qualificati come perentori, senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti è, in effetti, emerso che la ricorrente ha presentato ricorso in opposizione avverso il verbale n. 436139117 elevato dai Carabinieri della
Stazione Lucoli in data 25.5.2017, e che lo stesso risulta regolarmente notificato alla Prefettura in data 30.5.2017.
Appare, inoltre, fatto pacifico che a tale ricorso non è seguito alcun provvedimento della Parte_3 nel termine di 120 giorni dalla ricezione degli atti;
dunque, ai sensi dell'art. 204 comma 1 bis c.d.s., il ricorso deve intendersi accolto.
2 3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avezzano, nella causa di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 05420190004386990/001, emessa dall' nei confronti di ogni Controparte_5 Parte_1
contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Annulla la cartella di pagamento opposta;
- Condanna la e il in persona del ministro p.t. alla Controparte_6 Parte_2
rifusione in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida per ciascuno in euro 1.618,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Avezzano, 28.2.2022
Il giudice dott. Mario Cervellino
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