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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel. 1
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 33/2023
promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Olgantonietta Ciminati ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Campo di Marte 2/L, presso e nello studio del procuratore
appellante
contro c.f. , in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Perugia presso i cui uffici si
è domiciliata in Perugia, via degli Offici n. 14
appellata
e contro
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di
Perugia presso i cui uffici si è domiciliata in Perugia, via degli Offici n. 14
appellata
Oggetto: impugnazione dell'intimazione di pagamento e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per l'accertamento dell'inesistenza delle cartelle di pagamento.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 25.9.2024. 2
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha interposto gravame avverso la sentenza n. 1653/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Perugia in data 25.11.2022, depositata in pari data, con la quale era stata respinta l'opposizione da lui spiegata.
Col primo motivo di gravame ha censurato la sentenza per errata valutazione circa l'inesistenza o nullità delle cartelle esattoriali sorrette dalla intimazione di pagamento perché a lui mai notificate in quanto residente in luogo diverso da quello ove era stata effettuata la notifica.
Il secondo motivo si è incentrato sull'omessa motivazione in merito alla nullità delle cartelle nn. 080200900276624554000 e 08020100036153344000 (notificate nel corso delle annualità 2009 e 2011), in quanto non sarebbero state precedute dalla notifica dell'avviso bonario. Col terzo motivo ha contestato la debenza degli oneri di procedura per € 4.991,74, di cui all'intimazione di pagamento, deducendo un vizio di omessa pronuncia.
Con comparse di costituzione e appello incidentale del 9.3.2023 si sono costituite in giudizio volgendo difese, anche in via incidentale, del tutto speculari. CP_3 CP_4
In particolare, le Amministrazioni appellate hanno dedotte che: le cartelle esattoriali erano state correttamente notificate e tale assunto era anche confermato da (duplice) giudicato esterno (Sent. Tribunale di Perugia n. 2525/2014, e Sent. Corte di Appello di
Perugia n. 116/2016), oltre che dalle istanze in autotutela e di rateizzazione degli stessi atti impositivi presentati dal contribuente;
già con la sentenza di primo grado (ma il rilievo si rinverrebbe pure nella più antica sentenza del Tribunale del 2014, emessa in seguito ad opposizione al pignoramento esattoriale) il Tribunale aveva statuito, incidenter tantum, il proprio difetto di giurisdizione per avere ad oggetto la pretesa debiti di natura tributaria.
Hanno formulato appello incidentale chiedendo la riforma della regolamentazione delle spese di lite, compensate, nel senso di imputarle alla parte soccombente. 3
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni nelle note predisposte per l'udienza del 25.9.2024, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei rituali termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
All'esame dei motivi di appello va premesso che la lite sorge dall'impugnazione da parte di , ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l'atto di intimazione Parte_1 di pagamento di € 25.268,57 (comprensivi delle spese di procedura per € 4.991,74) pretesa portata unitamente alla cartella esattoriale n. 08020179011629616000, con l'analitico riepilogo dei debiti tributari maturati in forza di quattro cartelle di pagamento in precedenza già notificate al contribuente, ovvero due nel corso dell'annualità 2008, una nel corso dell'annualità 2009, e l'ultima nel corso dell'annualità 2011). L'opponente all'esecuzione (e agli atti esecutivi) aveva anche mosso contestazioni lamentando che il credito azionato fosse prescritto, indicando quale data di notifica della pretesa tributaria il 18.4.2008 mentre quella più risalente sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2007, ovvero entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione del contribuente relativa all'anno 2003.
Con note del 25.11.2024, l'appellante ha rinunciato all'azione avendo aderito, quanto alla pretesa tributaria oggetto di causa, alla c.d. procedura di rottamazione, accettata dall' . Tale rinuncia, mera dichiarazione depositata in limine Controparte_5 rispetto la scadenza per il rituale deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., non pare idonea a provocare la sostanziale cessazione della materia del contendere, anche considerato che nella procura ad litem del 28.12.2022, rilasciata al difensore non è stato conferito il potere di rinunciare all'azione, che, peraltro, non sarebbe stato sufficiente occorrendo all'uopo un mandato “ad hoc” (cfr. Cass. 16.5.2024 n. 13636; Cass. 19.2.2019
n. 4837; Cass. 17.12.2013 n. 28146; Cass. 24.9.2013 n. 21848).
Ma, a prescindere da ciò l'effetto finale sul giudizio non muta in ragione della reiezione delle pretese dell'appellante. Invero, posto che la rinuncia all'azione investe direttamente il rapporto sostanziale e non ha natura meramente processuale la Corte non ha il potere di intervenire per difetto di giurisdizione, trattandosi di materia riservata al 4
Giudice speciale ex art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Se ne trae che la pronuncia sulle spese non può trovare fondamento nel principio della c.d. soccombenza virtuale ma, più correttamente, nel comportamento che ha dato causa al processo od alla sua prosecuzione, divenendo gli effetti della rinuncia all'azione non dissimili da quelli di una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.
A tal punto è dirimente la constatazione dell'effetto del giudicato, anticamente portato dal provvedimento n. 2525/14, reso dal Tribunale di Perugia e confermato dalla sentenza di questa Corte (n.116/2016), oltre che ribadito dalla sentenza gravata, che ha fatto luce sul perfezionamento della notifica delle (tre) cartelle esattoriali riepilogate con l'intimazione di pagamento (atti impositivi notificati nelle annualità 2008 e 2009, consegnate alla madre ed alla compagna del contribuente destinatario) con la precisazione che la cartella esattoriale più risalente veniva notificata correttamente, ex art. 140 c.p.c., con affissione dell'avviso nella casa comunale e informando il contribuente dell'adempimento con raccomandata a/r n. 132470203513, notificazione non contestata.
Venivano invece contestate la cartella di pagamento notificata per ultima (la n. 08020100036153344000), e la penultima (la n. 080200900276624554000) perché non precedute dalla notifica di avviso bonario, ciò che comprova l'avvenuta conoscenza delle pretese impositive.
La valenza di tali giudicati esterni, come detto, è stata recepita anche dalla sentenza appellata che, oltre a ribadire quanto già affermato da questa Corte ha anche affermato, seppur in via incidentale, il proprio difetto di giurisdizione, eccepito all'unisono dall'Amministrazione appellata e dal concessionario incaricato per la riscossione, statuizione che diviene motivo assorbente di ogni doglianza dell'appellante e, insieme, ragione più liquida per addivenire alla decisione della controversia.
E' appena il caso di accennare, in via incidentale, che l'intimazione di pagamento era divenuta definitiva per mancata impugnazione delle cartelle esattoriali (la cui notificazione era già stata acclarata come perfezionata prima dell'incardinamento dell'opposizione) con la conseguenza che, in base all'art. 19, c. 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. E il Giudice di prime cure ha riconosciuto che l'impugnazione 5 avrebbe dovuto essere proposta entro sessanta giorni che sarebbero decorsi dalla notificazione di ogni singola pretesa tributaria, e non, invece, dal termine della notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 21, d.lgs. n. 546/1992.
Tale convincimento è supportato da ciò, che il contribuente aveva effettivamente presentato - a riprova della avvenuta ricezione delle cartelle di pagamento in questione - tre istanze di rateazione accolte dall'Amministrazione (nn. 6463 del 9.12.2010, 128343 del
13.9.2016, e 129432 del 4.10.2016) che sono, all'evidenza, il riconoscimento di debito rispetto le pretese dell'Intendenza fiscale. Non solo ciò è incontestato, ma il contribuente ha anche presentato istanze di annullamento in autotutela avverso i medesimi atti impositivi (riscontrate dall'Amministrazione) ed ha anche ammesso, in questa sede, la resipiscenza dall'azione intrapresa per aver aderito alla rottamazione fiscale, senza fornire troppi dettagli in merito. Dunque, gli elementi sono univoci nel deporre per l'inammissibilità dell'azione spiegata già dagli albori del primo giudizio. E allora, se il ragionamento è sorretto dalle statuizioni dei richiamati giudicati esterni,
e dal descritto comportamento del contribuente complessivamente inteso, non può sottacersi che diviene addirittura conclamato per l'assoluto difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore del Giudice tributario in quanto tutte le cartelle esattoriali di cui si è informato il destinatario sono sorrette da debiti fiscali per mancato versamento di
EF (art. 36, d.P.R. n.600/1973). Infatti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, con la conseguenza che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quale la cartella esattoriale con avviso di mora (o l'intimazione di pagamento, ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto (cfr.
Cass. S.U. n. 8279/2008: n. 23832/2007: n. 10958/2005. S.U. n. 1865/2011, e Cass. n.
11794/2016). E testualmente, per le entrate tributarie elencate all'art. 2, d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 57, dP.R. n. 602/1973: “Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del Codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Codice di procedura civile 6 relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. S.U. n.
19071/2016).
Non può dunque salvarsi l'irrituale censura dell'intimazione di pagamento - essendo mancata l'impugnazione delle cartelle esattoriali la cui notifica risultava perfettamente regolare, ed essendo consolidato il giudicato esterno -, mediante il rimedio della fusione dele due azioni ex art. 615 e 617 c.p.c., dimenticando che quando la pretesa impositiva sia di natura tributaria la giurisdizione spetta al Giudice tributario, come anche rilevato in motivazione dal primo Giudice. E neppure con un'azione di accertamento negativo, implicitamente intentata dall'appellante, può accettarsi che la pretesa fiscale finisca con l'essere sindacata dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, conservando pur sempre giurisdizione l'autorità chiamata a esprimersi sul diritto sostanziale che sorregge la pretesa.
In conclusione, l'intervenuto giudicato sulla pronuncia, seppure implicita, del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, non censurata con alcuno dei motivi di appello, rende l'appello inammissibile (argomentando da Cass. SS.UU. 22.2.2023 n. 5513 e da Cass.
SS.UU.
7.12.2022 n. 36005; v. anche Cass.
4.4.2023 n. 9324).
In ogni caso, il difetto di giurisdizione, fondato sulle ragioni esposte, sarebbe rilevabile ex officio anche in questo grado del giudizio.
Vanno invece accolti gli appelli incidentali formulati da e CP_3 CP_4 relativamente alla disposta compensazione delle spese processuali perché sulla scorta di quanto si è argomentato in ordine al principio di causalità, ovvero su chi ha dato causa ingiustificatamente al giudizio, nonché tenendo conto della soccombenza, esistono giuste ragioni per porle per entrambi i gradi a carico dell'appellante. Vengono liquidate in dispositivo, applicando ad entrambi i gradi di giudizio i parametri di cui al d.m. n.
55/2014, d.m. n. 37/2018, e del d.m. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile alla controversia, secondo i parametri minimi di riferimento in ragione del limitato impegno richiesto e l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, aumentato il compenso per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, e detratta la fase istruttoria per il primo e per il presente grado di giudizio. 7
L'appellante è tenuto ex art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al co.
1-bis d.P.R.
115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1653/2022 emessa dal Tribunale di Perugia in data 25.11.2022;
accoglie gli appelli incidentali proposti da in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 da in persona del l.r.p.t., e per l'effetto condanna Controparte_2
l'appellante a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio alle Parte_1 appellate , e , liquidate per il Controparte_1 Controparte_2 primo grado in € 2.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge, e per il secondo grado in € 3.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto, ex art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115 del 2002, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del co.
1- bis d.P.R. 115 del 2002.
Perugia, 17.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni Dott.ssa Claudia Matteini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel. 1
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 33/2023
promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Olgantonietta Ciminati ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Campo di Marte 2/L, presso e nello studio del procuratore
appellante
contro c.f. , in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Perugia presso i cui uffici si
è domiciliata in Perugia, via degli Offici n. 14
appellata
e contro
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di
Perugia presso i cui uffici si è domiciliata in Perugia, via degli Offici n. 14
appellata
Oggetto: impugnazione dell'intimazione di pagamento e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per l'accertamento dell'inesistenza delle cartelle di pagamento.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 25.9.2024. 2
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha interposto gravame avverso la sentenza n. 1653/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Perugia in data 25.11.2022, depositata in pari data, con la quale era stata respinta l'opposizione da lui spiegata.
Col primo motivo di gravame ha censurato la sentenza per errata valutazione circa l'inesistenza o nullità delle cartelle esattoriali sorrette dalla intimazione di pagamento perché a lui mai notificate in quanto residente in luogo diverso da quello ove era stata effettuata la notifica.
Il secondo motivo si è incentrato sull'omessa motivazione in merito alla nullità delle cartelle nn. 080200900276624554000 e 08020100036153344000 (notificate nel corso delle annualità 2009 e 2011), in quanto non sarebbero state precedute dalla notifica dell'avviso bonario. Col terzo motivo ha contestato la debenza degli oneri di procedura per € 4.991,74, di cui all'intimazione di pagamento, deducendo un vizio di omessa pronuncia.
Con comparse di costituzione e appello incidentale del 9.3.2023 si sono costituite in giudizio volgendo difese, anche in via incidentale, del tutto speculari. CP_3 CP_4
In particolare, le Amministrazioni appellate hanno dedotte che: le cartelle esattoriali erano state correttamente notificate e tale assunto era anche confermato da (duplice) giudicato esterno (Sent. Tribunale di Perugia n. 2525/2014, e Sent. Corte di Appello di
Perugia n. 116/2016), oltre che dalle istanze in autotutela e di rateizzazione degli stessi atti impositivi presentati dal contribuente;
già con la sentenza di primo grado (ma il rilievo si rinverrebbe pure nella più antica sentenza del Tribunale del 2014, emessa in seguito ad opposizione al pignoramento esattoriale) il Tribunale aveva statuito, incidenter tantum, il proprio difetto di giurisdizione per avere ad oggetto la pretesa debiti di natura tributaria.
Hanno formulato appello incidentale chiedendo la riforma della regolamentazione delle spese di lite, compensate, nel senso di imputarle alla parte soccombente. 3
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni nelle note predisposte per l'udienza del 25.9.2024, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei rituali termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
All'esame dei motivi di appello va premesso che la lite sorge dall'impugnazione da parte di , ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l'atto di intimazione Parte_1 di pagamento di € 25.268,57 (comprensivi delle spese di procedura per € 4.991,74) pretesa portata unitamente alla cartella esattoriale n. 08020179011629616000, con l'analitico riepilogo dei debiti tributari maturati in forza di quattro cartelle di pagamento in precedenza già notificate al contribuente, ovvero due nel corso dell'annualità 2008, una nel corso dell'annualità 2009, e l'ultima nel corso dell'annualità 2011). L'opponente all'esecuzione (e agli atti esecutivi) aveva anche mosso contestazioni lamentando che il credito azionato fosse prescritto, indicando quale data di notifica della pretesa tributaria il 18.4.2008 mentre quella più risalente sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2007, ovvero entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione del contribuente relativa all'anno 2003.
Con note del 25.11.2024, l'appellante ha rinunciato all'azione avendo aderito, quanto alla pretesa tributaria oggetto di causa, alla c.d. procedura di rottamazione, accettata dall' . Tale rinuncia, mera dichiarazione depositata in limine Controparte_5 rispetto la scadenza per il rituale deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., non pare idonea a provocare la sostanziale cessazione della materia del contendere, anche considerato che nella procura ad litem del 28.12.2022, rilasciata al difensore non è stato conferito il potere di rinunciare all'azione, che, peraltro, non sarebbe stato sufficiente occorrendo all'uopo un mandato “ad hoc” (cfr. Cass. 16.5.2024 n. 13636; Cass. 19.2.2019
n. 4837; Cass. 17.12.2013 n. 28146; Cass. 24.9.2013 n. 21848).
Ma, a prescindere da ciò l'effetto finale sul giudizio non muta in ragione della reiezione delle pretese dell'appellante. Invero, posto che la rinuncia all'azione investe direttamente il rapporto sostanziale e non ha natura meramente processuale la Corte non ha il potere di intervenire per difetto di giurisdizione, trattandosi di materia riservata al 4
Giudice speciale ex art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Se ne trae che la pronuncia sulle spese non può trovare fondamento nel principio della c.d. soccombenza virtuale ma, più correttamente, nel comportamento che ha dato causa al processo od alla sua prosecuzione, divenendo gli effetti della rinuncia all'azione non dissimili da quelli di una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.
A tal punto è dirimente la constatazione dell'effetto del giudicato, anticamente portato dal provvedimento n. 2525/14, reso dal Tribunale di Perugia e confermato dalla sentenza di questa Corte (n.116/2016), oltre che ribadito dalla sentenza gravata, che ha fatto luce sul perfezionamento della notifica delle (tre) cartelle esattoriali riepilogate con l'intimazione di pagamento (atti impositivi notificati nelle annualità 2008 e 2009, consegnate alla madre ed alla compagna del contribuente destinatario) con la precisazione che la cartella esattoriale più risalente veniva notificata correttamente, ex art. 140 c.p.c., con affissione dell'avviso nella casa comunale e informando il contribuente dell'adempimento con raccomandata a/r n. 132470203513, notificazione non contestata.
Venivano invece contestate la cartella di pagamento notificata per ultima (la n. 08020100036153344000), e la penultima (la n. 080200900276624554000) perché non precedute dalla notifica di avviso bonario, ciò che comprova l'avvenuta conoscenza delle pretese impositive.
La valenza di tali giudicati esterni, come detto, è stata recepita anche dalla sentenza appellata che, oltre a ribadire quanto già affermato da questa Corte ha anche affermato, seppur in via incidentale, il proprio difetto di giurisdizione, eccepito all'unisono dall'Amministrazione appellata e dal concessionario incaricato per la riscossione, statuizione che diviene motivo assorbente di ogni doglianza dell'appellante e, insieme, ragione più liquida per addivenire alla decisione della controversia.
E' appena il caso di accennare, in via incidentale, che l'intimazione di pagamento era divenuta definitiva per mancata impugnazione delle cartelle esattoriali (la cui notificazione era già stata acclarata come perfezionata prima dell'incardinamento dell'opposizione) con la conseguenza che, in base all'art. 19, c. 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. E il Giudice di prime cure ha riconosciuto che l'impugnazione 5 avrebbe dovuto essere proposta entro sessanta giorni che sarebbero decorsi dalla notificazione di ogni singola pretesa tributaria, e non, invece, dal termine della notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 21, d.lgs. n. 546/1992.
Tale convincimento è supportato da ciò, che il contribuente aveva effettivamente presentato - a riprova della avvenuta ricezione delle cartelle di pagamento in questione - tre istanze di rateazione accolte dall'Amministrazione (nn. 6463 del 9.12.2010, 128343 del
13.9.2016, e 129432 del 4.10.2016) che sono, all'evidenza, il riconoscimento di debito rispetto le pretese dell'Intendenza fiscale. Non solo ciò è incontestato, ma il contribuente ha anche presentato istanze di annullamento in autotutela avverso i medesimi atti impositivi (riscontrate dall'Amministrazione) ed ha anche ammesso, in questa sede, la resipiscenza dall'azione intrapresa per aver aderito alla rottamazione fiscale, senza fornire troppi dettagli in merito. Dunque, gli elementi sono univoci nel deporre per l'inammissibilità dell'azione spiegata già dagli albori del primo giudizio. E allora, se il ragionamento è sorretto dalle statuizioni dei richiamati giudicati esterni,
e dal descritto comportamento del contribuente complessivamente inteso, non può sottacersi che diviene addirittura conclamato per l'assoluto difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore del Giudice tributario in quanto tutte le cartelle esattoriali di cui si è informato il destinatario sono sorrette da debiti fiscali per mancato versamento di
EF (art. 36, d.P.R. n.600/1973). Infatti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, con la conseguenza che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quale la cartella esattoriale con avviso di mora (o l'intimazione di pagamento, ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto (cfr.
Cass. S.U. n. 8279/2008: n. 23832/2007: n. 10958/2005. S.U. n. 1865/2011, e Cass. n.
11794/2016). E testualmente, per le entrate tributarie elencate all'art. 2, d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 57, dP.R. n. 602/1973: “Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del Codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Codice di procedura civile 6 relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. S.U. n.
19071/2016).
Non può dunque salvarsi l'irrituale censura dell'intimazione di pagamento - essendo mancata l'impugnazione delle cartelle esattoriali la cui notifica risultava perfettamente regolare, ed essendo consolidato il giudicato esterno -, mediante il rimedio della fusione dele due azioni ex art. 615 e 617 c.p.c., dimenticando che quando la pretesa impositiva sia di natura tributaria la giurisdizione spetta al Giudice tributario, come anche rilevato in motivazione dal primo Giudice. E neppure con un'azione di accertamento negativo, implicitamente intentata dall'appellante, può accettarsi che la pretesa fiscale finisca con l'essere sindacata dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, conservando pur sempre giurisdizione l'autorità chiamata a esprimersi sul diritto sostanziale che sorregge la pretesa.
In conclusione, l'intervenuto giudicato sulla pronuncia, seppure implicita, del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, non censurata con alcuno dei motivi di appello, rende l'appello inammissibile (argomentando da Cass. SS.UU. 22.2.2023 n. 5513 e da Cass.
SS.UU.
7.12.2022 n. 36005; v. anche Cass.
4.4.2023 n. 9324).
In ogni caso, il difetto di giurisdizione, fondato sulle ragioni esposte, sarebbe rilevabile ex officio anche in questo grado del giudizio.
Vanno invece accolti gli appelli incidentali formulati da e CP_3 CP_4 relativamente alla disposta compensazione delle spese processuali perché sulla scorta di quanto si è argomentato in ordine al principio di causalità, ovvero su chi ha dato causa ingiustificatamente al giudizio, nonché tenendo conto della soccombenza, esistono giuste ragioni per porle per entrambi i gradi a carico dell'appellante. Vengono liquidate in dispositivo, applicando ad entrambi i gradi di giudizio i parametri di cui al d.m. n.
55/2014, d.m. n. 37/2018, e del d.m. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile alla controversia, secondo i parametri minimi di riferimento in ragione del limitato impegno richiesto e l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, aumentato il compenso per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, e detratta la fase istruttoria per il primo e per il presente grado di giudizio. 7
L'appellante è tenuto ex art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al co.
1-bis d.P.R.
115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1653/2022 emessa dal Tribunale di Perugia in data 25.11.2022;
accoglie gli appelli incidentali proposti da in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 da in persona del l.r.p.t., e per l'effetto condanna Controparte_2
l'appellante a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio alle Parte_1 appellate , e , liquidate per il Controparte_1 Controparte_2 primo grado in € 2.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge, e per il secondo grado in € 3.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto, ex art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115 del 2002, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del co.
1- bis d.P.R. 115 del 2002.
Perugia, 17.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni Dott.ssa Claudia Matteini
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