Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4416/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati
dott. Pietro Lupi Presidente rel. e est.
dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio Giudice
riunito in camera di conIGlio, ha pronunZIto la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 4416/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 13 gennaio 2025
TRA
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15.9.1964 e residente in [...], elett.te dom.to in
Napoli alla via Diomede Carafa n.58, presso lo studio dell'Avv. Luigi Vittorio
elett.te dom.to in Napoli alla Via Diomede Carafa, n. 58, presso lo studio dell'Avv. Luigi Vittorio (c.f.: ) dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso in virtù di procura allegata dal deposito telematico dell'atto di citazione
- ATTORE
E
Pag. 1
11.08.1962 e residente in [...], e Pt_2
c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi
[...] CodiceFiscale_4
residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati in Napoli
alla Via Alcide De Gasperi, n. 55, presso lo studio degli Avv.ti Mariaelena
Pasquarella (c.f.: , (c.f.: CodiceFiscale_5 Parte_3 [...]
) e (c.f.: C.F._6 Parte_4 C.F._7
), dai quali sono rappresentati e difesi anche disgiuntamente giusta
[...]
procura allegata in sede di deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
Oggetto: altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni: nel termine fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore dell'attore ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori e della CTU ed ha concluso
“chiedendo l'accoglimento delle richieste di cui all'atto di citazione, che
abbiansi quivi per ritrascritte, così come precisate anche nelle successive
note ex art. 183, con rigetto di tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto,
prodotto ed eccepito e con vittoria di spese e competenze”.
L'Avv. Mariaelena Pasquarella, difensore dei convenuti, “si riporta a
tutti gli atti e verbali di causa, nessuno escluso, da aversi qui per
integralmente riportati e trascritti ed insiste per il rigetto della domanda.
Ribadisce l'impugnativa degli atti di citazione e delle memorie 183 di parte
attrice nonché di tutta la documentazione depositata in quanto assolutamente
irrilevante ed ininfluente nonché priva di autenticità e, comunque, tardiva e,
Pag. 2 dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio rispetto a
domande ed eccezioni nuove, conclude per l'adito Tribunale di Napoli - in
funzione Collegiale - Voglia cosi provvedere: 1) in via preliminare,
dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2) sempre in via preliminare,
dichiarare l'inammissibilità della domanda per mancanza di prova da parte
dell'attore della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, per tutte le
ragioni esposte nelle comparse di costituzione del 28.04.2023 e del
23.11.2023 e nelle memorie 183 cpc da aversi qui per integralmente riportate
e trascritte;
3) nel merito, rigettare la domanda per tutte le ragioni esposte
negli scritti difensivi, da aversi qui tutti per integralmente riportati e
trascritti, con ogni altro provvedimento consequenZIle di legge anche in
ordine alle spese del giudizio, in uno alla condanna ex art 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande sono improcedibili.
ha convenuto in giudizio innanzi a questo tribunale Parte_1
i suoi due germani e esponendo: Pt_2 CP_1
- di essere “erede del patrimonio dei propri genitori, dott. Per_1
, … deceduto in Pozzuoli in data 28.8.2015, ove aveva ultimo
[...]
domicilio alla via Miliscola n. 854 e della dott.ssa , Persona_2
… deceduta in Napoli in data 15.4.2021 ove aveva ultimo domicilio presso il
Convitto Suore Betlemite di Via Bernardo Cavallino n.51”;
- che gli altri chiamati all'eredità del padre erano i Persona_1
fratelli e e la mamma Pt_2 Controparte_1 Persona_2
coniuge del de cuius, “i quali provvedevano di comune accordo, a disporre di
tutti i beni del de cuius e successivamente con atto Notarile alla rinuncia
Pag. 3 all'eredità, come da documentazione allegata”;
- che “i de cuius, sempre come si evince da documentazione allegata,
in vita, aveva provveduto a donazioni ai propri figli, elargendo somme di
denaro utilizzate a vari fini non ultimo l'acquisto di immobili”;
- che i due de cuius in vita avevano elargito in vita, come si evince da estratti conto allegati, donazioni ai propri figli e, precisamente,
1) € 46.566,50, alla figlia;
Controparte_1
2) € 95.181,88, al figlio;
Parte_2
3) € 13.550,00 al figlio;
Parte_1
- che con atto del Notaio di Napoli del 23 luglio 2003, rep. n. Per_3
1586, la sorella aveva acquistato la piena proprietà di un CP_1
appartamento in Pozzuoli alla Via Girone n. 17 al prezzo di euro 25.700,00
con somma di denaro a lei donata dai genitori, non avendo la stessa un lavoro stabile;
- che i due fratelli convenuti al decesso della ZI Persona_4
sorella della RE, “gestivano l'eredità devoluta alla stessa, comunicando al
la cifra a lui spettante in euro 9.000,00 meno 1.000,00 Parte_1
quali spese e rifiutavano ogni controllo negando i movimenti di conto
corrente dal 2015 alla data del decesso”;
- che “dall'esame degli estratti conto fino al 2015, poi, si evince
pienamente che i IGg.ri e hanno fatto ampio Controparte_1 Pt_2
utilizzo del denaro di proprietà dei dottori e , senza Pt_1 Per_2
reintegrarlo ed avendo rinunciato all'eredità, tali somme che siano state
conferite a titolo di donazione o di prestito devono essere reintegrate nel
patrimonio ereditario di cui il IG. è unico erede”; Parte_1
Pag.
4 - che “dal decesso della dott.ssa , inoltre, Persona_2
nulla è dato sapere della cifra che costituiva l'accantonamento della stessa
dal 2015, come da verbale di volontaria giurisdizione, che si dichiarano in
circa 20.000,00 euro”.
Dopo avere esposto in fatto quanto appena trascritto, l'attore premette che “la presente controversia ha ad oggetto somme di denaro che a vario
titolo sono stati elargiti dai de cuius e Persona_1 Persona_2
ai propri figli” e, quindi, deduce la “lesione della quota di legittima”,
[...]
e chiede ricostruirsi il patrimonio del padre al momento dell'apertura della successione, come si desume dalla dichiarazione di successione dalla quale emerge che il genitore al momento del decesso non era titolare di beni immobili ma solo di un patrimonio di beni mobili e mobili registrati pari ad euro 12.500,00 a fronte di un valore di beni donati di euro 468.200,00.
Sulla base di queste considerazioni l'attore ha stimato in euro 240.350,00 la quota riservata all'unico figlio erede mentre il relictum è di soli euro
12.500,00 evidenZIndo la lesione della sua quota.
L'attore ha, inoltre, dedotto la nullità delle donazioni in denaro per
violazione della forma prevista dall'art. 782 c.c. ed ha chiesto, quindi, la restituzione di tutte le somme ricevute dai donatari e ciò indipendentemente dalla lesione di legittima.
Ancora, l'attore ha sostenuto che “In ogni caso, anche a mancare
nell'individuazione del titolo alla base del trasferimento di denaro, esso
costituisce un arricchimento senza causa da parte dei convenuti con obbligo,
quindi, per gli stessi di restituire a titolo di indennità quanto indebitamente
corrisposto dall'istante” ed ha richiamato al riguardo l'art. 2041 c.c.
Pag. 5 sostenendo che “La domanda di arricchimento senza causa, come da giurisprudenza consolidata, può anche essere inserita quale domanda subordinata in un giudizio come quello presente, in cui al di là del titolo, si è
creato un depauperamento del patrimonio dell'istante a favore di altra persona”.
ha, quindi, concluso chiedendo: “a) accertati i Parte_1
trasferimenti di denaro a favore dei convenuti, accertata la natura donativa
degli stessi, ed accertata la lesione di legittima a danno dell'unico erede, IG.
, condanni gli stessi alla restituzione della somma pari ad € Parte_1
227.500,00, secondo quanto effettivamente ricevuto in vita dai de cuius;
b) in via subordinata, sempre accertati i trasferimenti di denaro a
favore dei convenuti, accertata la natura donativa degli stessi, ed accertata la
lesione di legittima a danno dell'unico erede, IG. , Parte_1
condanni gli stessi alla restituzione di quella somma maggiore o minore, che
emergerà dai fatti di causa, sempre secondo quanto effettivamente ricevuto in
vita dai de cuius;
c) in via subordinata, accertati i trasferimenti di denaro a favore dei
convenuti, accertata la natura donativa degli stessi, venga dichiarata la loro
nullità per carenza di forma, ai sensi dell'art. 783 c.c.;
d) in via ulteriormente subordinata, accertati i trasferimenti di denaro
e nel caso non emerga la natura donativa degli stessi, condanni gli stessi, ai
sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento di un'indennità di € 468.200,00 a
favore dell'Ing. ; Parte_1
e) sempre in via ulteriormente subordinata, accertati i trasferimenti di
denaro e nel caso non emerga la natura donativa degli stessi, condanni gli
Pag. 6 stessi, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento di un'indennità differente,
maggiore o minore, che emergerà dai fatti di causa, a favore dell'Ing.
; Parte_1
f) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze
del presente giudizio”.
Si sono tempestivamente costituiti in causa i convenuti eccependo che l'attore si qualifica erede del padre “ ma, dalla Persona_1
documentazione dallo stesso depositata (cfr. verbale di udienza volontaria
giurisdizione, rinuncia all'eredità e denuncia di successione) risulta, in
realtà, che lo stesso ha rinunciato all'eredità del padre e che per
rappresentazione la stessa è stata accettata dal figlio Controparte_2
, con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione
[...]
attiva”. Né può ritenersi intervenuta una revoca implicita, a seguito della costituzione in giudizio, sia perché la revoca deve rivestire la stessa forma della rinuncia sia perché quest'ultima è possibile sino a che l'eredità non è
stata da altri chiamati. In ordine , invece, alla successione della RE hanno eccepito che l'attore “se è pur vero che l'attore si qualifica erede della stessa,
nel proprio scritto difensivo al fine di dimostrare la lesione della sua quota di
legittima si è limitato semplicemente a ricostruire, in modo comunque non
corretto, arbitrario ed artatamente strumentale alle proprie tesi difensive,
unicamente il patrimonio del IG. al momento Persona_1
dell'apertura della successione (cfr. pag. 4 atto di citazione “ A tal proposito
si ricostruisca il patrimonio del IG. al momento Persona_1
dell'apertura della successione”) limitandosi, semplicemente, con riferimento
alla posizione della IG.ra ad affermare che al decesso della stessa Per_2
Pag. 7 nulla ha saputo in merito alla cifra “che costituiva l'accantonamento della
stessa dal 2015, come da verbale di volontaria giurisdizione, che si
dichiarano in euro 20.000””, mentre alla data di comparizione in sede di volontaria giurisdizione dal relativo verbale emerge che sul conto della comune RE vi erano 2.000,00 euro e non 20.000,00.
I convenuti hanno, inoltre, eccepito che l'attore non ha precisato l'ordine cronologico delle donazioni né ha fornito prova delle stesse e che,
comunque, il fratello aveva ricevuto numerosi bonifici, alcuni dei quali con cadenza mensile;
hanno, comunque, negato di avere mai percepito le somme indicate in citazione mentre “gli appartamenti di cui sono proprietari sono
stati acquistati dalla IG.ra facendo uso di una somma Controparte_1
ricevuta a titolo di donazione dalla ZI , mentre Persona_4
l'appartamento di proprietà del IG. ove vive gli è Parte_2
pervenuto da donazione sempre della ZI IG.ra , cosi come Persona_4
risulta da documentazione in atti”.
I convenuti hanno concluso chiedendo al tribunale “Voglia dichiarare
inammissibile, improcedibile ovvero rigettare nel merito la domanda
proposta dal IG. per tutte le ragioni innanzi esposte da Parte_1
aversi qui per integralmente riportate e trascritte, con ogni altro
provvedimento consequenZIle di legge anche in ordine alle spese del
presente giudizio in uno alla condanna ex art 96 c.p.c.”.
Alla prima udienza del 25 maggio 2023 il Giudice ha dichiarato la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163, nn. 3 e 4, e 164 c.p.c. nella formulazione previgente e ne ha ordinato l'integrazione entro e non oltre il 31
luglio 2023 rinviando all'udienza del 14 dicembre 2023.
Pag. 8 In data 31 luglio 2023 l'attore ha depositato “atto di citazione in
integrazione” nel quale, dopo avere trascritto nuovamente il contenuto della citazione, riportato quello della comparsa di costituzione e dell'ordinanza del
25 maggio 2023, per quello che qui rileva, ha dedotto di avere revocato la rinunZI all'eredità paterna con dichiarazione resa innanzi al Cancelliere di questo tribunale in data 31 maggio 2023.
Nell'atto di integrazione l'attore ha esposto che a seguito della sua precedente rinuncia del 4 agosto 2016 il figlio Controparte_2
(nato il [...] e, quindi, ancora minore), tramite il suo “tutore legale”, la RE, aveva presentato denuncia di successione all'AgenZI delle
Entrate compilando i campi delle attività e delle passività ed aveva richiesto agli zii e “invito a predisporre i beni in loro possesso” Pt_2 CP_1
sebbene rinunZInti alla successione paterna.
L'attore ha, poi, aggiunto che dalla documentazione contabile acquisita emerge che dal conto corrente cointestato ai genitori e ai due fratelli n. 1000/81000, sul quale venivano accreditate le sole pensioni di entrambi i due genitori, avevano effettuato nel tempo numerosi prelievi con Pt_2
carte di debito per Euro 44.507 dal 2005 al 2015, nello stesso periodo aveva effettuato ricevuto bonifici per euro 19.901,00, CP_1 Pt_2
aveva ricevuto 9.015,00, emissione di assegni per euro 22.578,00 per spese nell'interesse di Inoltre, da quel conto risultava pagato il fitto del CP_1
locale ove effettuava attività commerciale e per il pagamento Pt_2
dell'assicurazione dell'auto per complessivi euro 15.838,80; inoltre sul conto dei genitori erano addebitati periodicamente addebiti automatici per finanZImenti, telepass e bonifici per acquisto di un'auto per (30 Pt_2
Pag. 9 maggio 2006) e per (27/12/2006). Controparte_1
Ancora l'attore ha sottolineato che dal 2015 al 2021 dal conto corrente, gestito dal la pensione della RE veniva interamente CP_1
spesa anche attraverso disposizioni in favore della medesima o del fratello
. Pt_2
Inoltre, ha contestato le modalità in cui i fratelli Parte_1
hanno gestito quanto la RE aveva ricevuto in eredità dalla sorella ZI Per_5
delle parti, per l'assenza di ogni conteggio.
Infine, ha dedotto che dal conto corrente della RE sono partiti più
bonifici di euro 1.967,55 per una procedura immobiliare n. 663/2017 r.g.
aperta presso il Tribunale di Napoli.
Dopo tutte queste allegazioni in fatto, l'attore ha reiterato le medesime conclusioni contenute nell'atto di citazione originario.
I convenuti in data 23 novembre 2023 hanno depositato comparsa di risposta eccependo che con l'atto integrativo l'attore non aveva sanato le nullità dell'atto di citazione ma ha solo introdotto argomenti e documentazione nuova. In particolare, i convenuti denunciano che l'attore non ha specificato, come era stato richiesto dal giudice, se il figlio aveva accettato l'eredità del nonno essendosi limitato a dedurre CP_2
che non aveva potuto fare l'inventario; non ha, inoltre, specificato le donazioni di cui intende chiedere la riduzione ed indicato l'ordine cronologico delle stesse. Nel merito i due convenuti hanno negato di avere percepito e,
quindi, di avere utilizzato per scopi personali somme giacenti sul conto corrente. Quanto all'appartamento acquistato da , Controparte_1
quest'ultima ha replicato sostenendo che la provvista fu fornita dai propri
Pag. 10 risparmi e dalla ZI e non dai genitori. Quanto all'eredità della ZI, tutti Per_4
e tre i fratelli hanno percepito la somma di euro 8.000,00. I convenuti hanno,
quindi, insistito per il rigetto di ogni domanda e chiesto la condanna dell'attore al risarcimento danni per responsabilità aggravata.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e disattesa successivamente ogni istanza istruttoria la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024 con la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Occorre dichiarare la nullità della citazione in relazione alla domanda di riduzione delle donazioni per lesione della quota di legittima ed alla domanda di nullità delle donazioni per difetto di forma.
Invero, nonostante nell'ordinanza resa all'udienza del 25 maggio 2023
con la quale il Giudice aveva dichiarato la nullità della citazione ai sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c. per mancanza di una chiara esposizione dei fatti posti a base delle domande, la difesa dell'attore ha ritenuto di non operare integrazioni al riguardo.
Si deve evidenZIre che l'esposizione dei fatti contenuti in citazione non consentiva e non consente di discernere quelle che sarebbero state le donazioni effettuate dal padre all'attore ed ai fratelli da quelle fatte Per_1
dalla RE . Persona_2
Invero, nell'atto di citazione non ci si preoccupa mai operare una distinzione tra le due successioni apertasi l'una il 28 agosto 2015 e l'altra 15
aprile 2021 e si espongono in modo confuso le vicende successorie una volta utilizzando il termine “il de cuius” ed altre volte il plurale “i de cuius”.
Invece, l'azione di riduzione delle donazioni per lesione della quota di
Pag. 11 legittima va proposta con riguardo ad una singola successione perché è in riferimento a ciascuna successione che va operata la riunione fittiZI del
“relictum – debiti + donatum” al fine di determinare la quota disponibile e quella di riserva e di verificare se sussiste una lesione di quest'ultima. Invece,
l'attore ha sempre esposto i fatti e le proprie ragioni - e lo ha fatto anche nell'atto integrativo - senza mai operare distinzioni tra le due successioni.
Nell'ordinanza del 25 maggio 2023 la sola domanda di riduzione per lesione della quota di legittima proposta nei confronti delle donazioni di denaro è stata interpretata come riguardante la sola successione paterna perché a pagina 4 della citazione si chiede la ricostruzione del solo patrimonio del padre al momento dell'apertura della successione e non anche Per_1
di quello della RE. Sul punto specifico, l'attore in sede di integrazione non ha dedotto o replicato alcunché lasciando così intendere che effettivamente il medesimo aveva voluto chiedere e chiede la riduzione delle sole donazioni di denaro effettuate in vita dal padre ai fratelli convenuti e non anche dalla
RE.
Così, quindi, interpretata la domanda, la stessa è del tutto carente sotto il profilo espositivo dei fatti sui quali si fonderebbe perché andavano specificate le singole donazioni che il padre aveva fatto ai propri Per_1
fratelli (e l'imputazione ex se di quelle ricevute dall'attore) ed indicata la cronologia con la quale le medesime erano avvenute al fine di consentire di procedere dapprima alla riunione fittiZI e poi, in caso di accertamento di una lesione della quota di riserva dell'attore, alla riduzione partendo dalla donazione più recente e risalendo poi a ritroso sino alla completa reintegrazione.
Pag. 12 Invece, l'attore si limita ad esporre importi complessivi che ciascuno dei fratelli avrebbe ricevuto nell'arco temporale dal 2005 al 2015 da entrambi i genitori senza chiarire se l'atto dispositivo è stato effettuato dal solo padre e dalla sola RE o da entrambi e mischiando in quest'operazione espositiva anche prelievi per assegni o con carta di debito da parte dei fratelli o operazioni di finanZImento, effettuati sul conto bancario cointestato ai due genitori e ai due convenuti, che al più costituirebbero atti di appropriazione indebita e non donazioni dei propri genitori in favore dei germani.
Anche con riguardo all'acquisto del 23.7.2003 dell'immobile da parte della sorella viene semplicemente dedotto che il prezzo fu pagato CP_1
con somme ricevute in dono dai genitori ma senza alcuna specificazione, ai fini della proposta azione di riduzione, in ordine al contributo economico di ciascun genitore e, in particolare, del padre, circostanza di fatto, questa del dono di denaro da parte dei genitori, che, peraltro, risulta in gran parte smentita dallo stesso attore nella prima memoria istruttoria nella quale ammette, come eccepito tempestivamente dalla sorella, che le somme per l'acquisto venivano in parte dalla ZI Per_4
Inoltre, nell'atto di citazione si opera una sistematica equiparazione tra trasferimenti di denaro in favore dei fratelli e donazioni quando per configurare queste ultime ai fini dell'azione di riduzione occorre anche esporre in fatto elementi dai quali desumere che questi trasferimenti siano stati effettuati con animus donandi cioè con la coscienza del donante del compimento di un'elargizione patrimoniale ai convenuti in assenza di un vincolo giuridico che determini tale comportamento. Invero, lo spirito di liberalità richiamato dall'art. 769 cod. civ. si identifica non con un intento
Pag. 13 benefico o altruistico, ma con lo scopo obbiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè, la gratuita attribuzione del bene al donatario.
Sotto questo ulteriore profilo nulla si rinviene né nell'atto di citazione né nel successivo atto di integrazione.
Questi argomenti impediscono di ritenere sanata anche la nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti con riguardo alla subordinata domanda di accertamento delle nullità delle donazioni di denaro per difetto di forma. L'elencazione delle singole operazioni andava compiuto nell'atto di integrazione depositato nel termine perentorio fissato dal giudice e non nella prima memoria istruttoria dove, peraltro, l'attore non precisa se si tratti di prelievi effettuati dagli stessi convenuti sul conto cointestato (che. per quanto già esposto, sarebbero al più da qualificarsi come appropriazioni indebite) o di trasferimenti di denaro disposti dai genitori ai convenuti con spirito di liberalità e non per obbligo o per eIGenze personali degli stessi disponenti.
Solo per completezza si osserva che la maggior parte dei trasferimenti di denaro hanno ad oggetto importi di denaro molto modesti per i quali andava anche chiarito in punto di diritto perché li si riteneva altrettante donazioni non di modico valore per le quali non occorre la forma solenne.
In relazione alle conseguenze della mancata integrazione delle domande, non può pervenirsi ad una declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti, in quanto espressamente prevista dall'art. 307, comma 3,
c.p.c. soltanto per la diversa ipotesi di mancata rinnovazione della citazione entro il termine perentorio fissato dal Giudice.
Sicché, stante la mancanza di un'espressa previsione normativa che
Pag. 14 disciplini gli effetti della condotta processuale in discorso, si ritiene che il
Collegio debba, con sentenza, dichiarare la nullità ed improcedibilità delle domande proposte (e non integrata nelle dovute forme), dal momento che i convenuti, costituendosi, hanno reso attuale il proprio diritto alla decisione.
Nel caso di specie, all'applicazione delle coordinate interpretative che precedono consegue la declaratoria di nullità ed improcedibilità delle domande di accertamento della lesione di legittima e riduzione delle donazioni in denaro proposta dalla parte attrice in relazione alla successione paterna e di dichiarazione della nullità per difetto di forma delle donazioni in denaro da parte di entrambi i genitori in favore dei convenuti.
La pronuncia in rito sulla domanda di riduzione e su quella di nullità
delle donazioni per difetto di forma impedisce l'esame della domanda di arricchimento senza causa che presuppone per la sua proponibilità, nel rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., una pronuncia di rigetto nel merito delle domande principali per accertata carenza ab origine
del titolo giustificativo dedotto (Cass. ord. 6735/2024; Cass., sez. unite, sent.
n. 33954/2023).
Non sussistono poi i presupposti per una condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. attesa la pronuncia in rito che impedisce di valutare nel concreto l'esistenza di una malafede o di una colpa grave dell'attore nella proposizione delle domande che non sono state scrutinate nel merito.
Alla soccombenza, anche se solo rito, segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, spese che si liquidano in dispositivo.
Pag. 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di e così
[...] Parte_2 Controparte_1
provvede:
1) dichiara la nullità e l'improcedibilità delle domande di riduzione per lesione della quota di riserva e di nullità delle donazioni per difetto di forma;
2) dichiara improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento;
3) condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Pt_2
e delle spese di lite che si liquidano in
[...] Controparte_1
complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%
sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 3/04/2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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