Articolo 13 della Legge 7 marzo 1986, n. 65
Articolo 12Articolo 14
Versione
30 marzo 1986
Art. 13. Decorrenza dell'indennita' prevista dall'articolo 10

L'indennita' prevista dall'articolo 10 della presente legge sara' corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 30 marzo 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente