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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2110/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MELFI VITO;
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGALA Controparte_1 C.F._1
ALESSANDRO; ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo (procedimento monitorio n. 965/21 R.G.) n. 486/21, con il quale il
Tribunale di Ragusa ha ingiunto al di pagare in favore di Parte_1 la somma di € 9.636,56, oltre interessi per prestazioni professionali rese quale Controparte_1 fotografo tra il 2005 e il 2017.
Decreto ingiuntivo notificato il 16.4.2021.
Citazione in opposizione notificata il 26.5.2021.
CONCLUSIONI
Parte opponente: revocare il decreto ingiuntivo parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 L'opposizione non può trovare accoglimento.
Il provvedimento monitorio si basa sulle seguenti allegazioni.
tra il 2005 ed il 2014, ha collaborato come fotoreporter con il Controparte_1 Parte_1
; per detta attività l'ente riconosceva all'opposto un compenso professionale pari
[...] ad € 6.600,00, come da promessa di pagamento del 18/01/2015 sottoscritta dall'allora presidente del
, allegata in atti. Nella suddetta scrittura era previsto che il Parte_2 Parte_1 avrebbe provveduto a saldare l'importo di € 6.600,00 all'opposto entro il 30/06/2019, promessa, tuttavia, rimasta disattesa.
L inoltre, effettuava per conto del tre distinti CP_1 Parte_1 reportage fotografici nell'ambito degli eventi del “ChocoModica” 2015, “ChocoModica” 2016 e
“ChocoModica” 2017, per i quali veniva previsto un compenso di € 1.200,00 circa per ciascun evento, come recato dalle fatture n. 3 del 07/03/16, n. 1 del 30/12/19 di e n. 2 del 30/12/19, per un importo complessivo di € 3.600,56. Il pagava all' parte della fattura n. 3 del 07/03/16, relativa Parte_1 CP_1 al servizio fotografico del ChocoModica 2015, ossia un acconto di € 546,00, restando tuttavia debitore della somma residua di € 636,00, oltre che, per l'intero, delle altre due fatture suindicate, relative ai reportage fotografici dei ChocoModica 2016 e 2017, dunque di un importo complessivo di € 3.036,56.
Così stando le cose, l' dopo aver tentato inutilmente di ottenere il pagamento di quanto CP_1 dovutogli in via bonaria, instaurava il procedimento monitorio n. 965/21 R.G., ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 486/21 in oggetto indicato.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito che Parte_1 l non avrebbe svolto in favore dell'ente alcuna prestazione professionale, eccezion fatta per CP_1 quelle descritte nella fattura n. 3/16, il cui importo è tuttavia contestato.
Deduce inoltre l'opponente che la scrittura del 18/01/15, con la quale l'allora presidente del
[...]
aveva riconosciuto all' l'importo di € 6.600,00 a titolo di compenso Parte_2 CP_1 professionale per la collaborazione come fotoreporter prestata tra il 2005 ed il 2014, sarebbe da considerarsi inefficace nei confronti del , perché non ne aveva il potere;
egli in base alle Parte_1 previsioni statutarie aveva, al tempo, il potere di firma ed il potere di rappresentare lo stesso in giudizio, compiendo tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali necessari, informato il consiglio di amministrazione;
gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto consortile spettavano, per statuto, al consiglio di amministrazione.
L'assunto non può condividersi e risulta comunque superato dalla prova offerta dal creditore delle prestazioni fotografiche fornite, senza che, di contro, il debitore ne abbia eccepito, prima ancora che provato, il pagamento.
L' ha svolto servizi fotografici per tutti i 63 eventi elencati in comparsa di costituzione e CP_1 risposta, essendo stato l'opposto il fotografo ufficiale del sin quasi dalla costituzione Parte_1 dell'ente stesso, come confermato dai testi escussi nell'odierno giudizio.
Vds. teste . Parte_2
“V (o no) dal 2005 al 2014 su incarico del nelle Parte_1 persone del Presidente e del Direttore Generale , il sig. Parte_3 Persona_1 CP_1 ha effettuato i servizi fotografici per n. 63 eventi tutti elencati dal n. 1) a 63) a pagg 3-4-5-6-
[...] della comparsa di costituzione e risposta che si esibisce all'interrogando ed, in particolare: 1) conferenza “Eurococholate del 15 marzo 2005 (si dà atto che l'elenco completo viene posto in visione al teste su foglio cartaceo) adr: posso rispondere che era il fotografo del e gli eventi normalmente venivano Parte_1
pagina 2 di 4 fotografati; non c'erano altri fotografi del;
non riesco a ricordare tutti gli eventi elencati Parte_1
“V (o no) che i servizi fotografici di cui all'articolo di prova n. 1 su supporti informatici (CD-DVD) sono stati tutti consegnati, di volta in volta, al sig. o al direttore, ”; Parte_3 Persona_1 adr: è vero che la consegna dei CD avveniva nelle mie mani, che io ricordi mi pare che lo Per_1 non era direttore, quindi la consegna avveniva a me o a qualche collega
“V (o no) che per i servizi fotografici effettuati dal 2005 al 2014 per e nell'interesse
[...]
, quest'ultimo ha corrisposto ad solo acconti di € 100, o € 200 Parte_1 CP_1 l'anno, rimanendo debitore della somma complessiva di € 6.600,00”; adr: è vero il debito maturato, il problema era che i soci non pagavano le quote associative ed io aspettavo quelle entrate per pagare l' o entrate extra, la cifra era più o meno intorno ai 6.000 CP_1 euro, perché € 5000 era il costo dei CD oltre altri servizi”.
Il teste , direttore del dal 2010, ha confermato l'attività di fotografo Persona_1 Parte_1 dell CP_1 adr: posso rispondere dal 2010 in avanti;
è noto a tutti che per tutti gli eventi era lui il fotografo, che ha consegnato i servizi fotografici, però agli atti del non risulta;
per ogni evento mi faceva Parte_1 dono del cd o dvd dei servizi fotografici;
quindi la risposta è che sì di fatto ha consegnato i servizi fotografici, ma dagli atti non risulta un incarico formale….adr: per il periodo di mio interesse non sono a conoscenza di erogazione di acconti;
presumo che sono stati rapporti che hanno riguardato il Presidente, perché ripeto non vi sono atti formali;
posso dire che frequentemente l' si occupava CP_1 degli eventi importanti;
per un anno mi ricordo che vi è stato un impegno formale del , se Parte_1 non sbaglio del 2015, con una fattura dell' (è stato pagato parzialmente, dovrebbe esistere un CP_1 debito residuo di circa € 600,00); con me lui non ha mai pattuito un compenso, però debbo dire che l' collabora con il da molto prima quindi non escludo una prassi consolidata…Adr: CP_1 Parte_1 dalla metà del 2010 in poi riconosco questi servizi che l' ha fatto e di cui mi ha fornito copia ma CP_1 non perché ci fosse una commissione, ricordo che del n. 10 ho ricevuto una copia, è un bel servizio, commissionato da vari enti, , Comune ed altri enti, e di cui si è lamentato con me l' Parte_1 CP_1 che non è stato pagato;
è un bel servizio, una produzione artistica direi…
Va poi rilevato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il , con Parte_1 attività esterna, come previsto dall'art. 26 dello statuto e che secondo l'art. 2615 C.C. “per le obbligazioni assunte in nome del dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi Parte_1 possono far valere i loro diritti sul fondo consortile”; la promessa di pagamento peraltro non riguardava un atto di ordinaria o straordinaria amministrazione riguardante l'oggetto consortile, rientrante nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, ma prestazioni già eseguite dall per le quali il CP_1
Presidente poteva compiere, ai sensi del predetto articolo 26, tutti gli atti stragiudiziali nell'interesse dell'ente.
Per quanto riguarda le fatture per i servizi fotografici svolti in occasione di ChocoModica 2015, 2016 e
2017, va rilevato che anche tali prestazioni risultano provate, e nell'importo di € 1.200,00 per ciascun servizio;
vds. al riguardo la testimonianza dello : Per_1
“V (o no) che su specifico incarico conferito dal , il Parte_1 sig. ha effettuato a favore dello stesso un servizio fotografico dell'evento Choco Modica 2015 CP_1
adr: vero
“V (o no) in occasione dell'evento Choco Modica 2015 il sig. ha effettuato prestazioni e CP_1 servizio fotografico corrispondente al prezzo concordato di € 1200,00 come da fattura n. 3 del 07.03.2016”;
pagina 3 di 4 adr: vero il prezzo concordato, la fattura è stata di meno di € 400,00 perché il Comune di Modica aveva ridotto il finanziamento (a questa fattura mi riferivo per il debito residuo)… è un debito complessivo di € 1.200…
“V (o no) che in occasione degli eventi Choco Modica 2016 e 2017 il Direttore Generale e segretario, ha commissionato, in nome e per conto del CTCM reportage fotografici Persona_1 dei due eventi da inserire nei loro archivi, al prezzo di € 1200,00 per ciascun evento, come da fatture nn. 1 e 2 del 30.12.2019”; adr: per quegli eventi ho indicato l' come fotografo di riferimento a due aziende Gambuzza e CP_1 Creo Service a cui il Comune aveva affidato l'organizzazione di Choco Modica 2016 e 2017; poi l' ha consegnato a me copia dei servizi fotografici come faceva abitualmente (li consegnava CP_1 anche al capo di gabinetto del Sindaco); si tratta di aventi pagati dal però Controparte_2 che l' è sempre stato indicato da noi alle ditte incaricate di organizzare l'evento, che avevano un CP_1 obbligo ad utilizzarne le prestazioni, perché rappresenta la continuità storica delle feste del cioccolato…
Sul punto, va rilevato che l'opponente non ha provato (ed anzi dagli allegati 14, 15 e 16 dell'atto di opposizione deve escludersi;
vds in particolare mail del 6.12.2017, con l'elenco delle attività di gestione dell'evento ChocoModica 2017 affidate alla ) che nell'ambito degli adempimenti CP_3 organizzativi degli eventi 2016 e 2017, demandati a ed a Controparte_4
fosse ricompreso anche il servizio fotografico. Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 486/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Ragusa, 15/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2110/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MELFI VITO;
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGALA Controparte_1 C.F._1
ALESSANDRO; ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo (procedimento monitorio n. 965/21 R.G.) n. 486/21, con il quale il
Tribunale di Ragusa ha ingiunto al di pagare in favore di Parte_1 la somma di € 9.636,56, oltre interessi per prestazioni professionali rese quale Controparte_1 fotografo tra il 2005 e il 2017.
Decreto ingiuntivo notificato il 16.4.2021.
Citazione in opposizione notificata il 26.5.2021.
CONCLUSIONI
Parte opponente: revocare il decreto ingiuntivo parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 L'opposizione non può trovare accoglimento.
Il provvedimento monitorio si basa sulle seguenti allegazioni.
tra il 2005 ed il 2014, ha collaborato come fotoreporter con il Controparte_1 Parte_1
; per detta attività l'ente riconosceva all'opposto un compenso professionale pari
[...] ad € 6.600,00, come da promessa di pagamento del 18/01/2015 sottoscritta dall'allora presidente del
, allegata in atti. Nella suddetta scrittura era previsto che il Parte_2 Parte_1 avrebbe provveduto a saldare l'importo di € 6.600,00 all'opposto entro il 30/06/2019, promessa, tuttavia, rimasta disattesa.
L inoltre, effettuava per conto del tre distinti CP_1 Parte_1 reportage fotografici nell'ambito degli eventi del “ChocoModica” 2015, “ChocoModica” 2016 e
“ChocoModica” 2017, per i quali veniva previsto un compenso di € 1.200,00 circa per ciascun evento, come recato dalle fatture n. 3 del 07/03/16, n. 1 del 30/12/19 di e n. 2 del 30/12/19, per un importo complessivo di € 3.600,56. Il pagava all' parte della fattura n. 3 del 07/03/16, relativa Parte_1 CP_1 al servizio fotografico del ChocoModica 2015, ossia un acconto di € 546,00, restando tuttavia debitore della somma residua di € 636,00, oltre che, per l'intero, delle altre due fatture suindicate, relative ai reportage fotografici dei ChocoModica 2016 e 2017, dunque di un importo complessivo di € 3.036,56.
Così stando le cose, l' dopo aver tentato inutilmente di ottenere il pagamento di quanto CP_1 dovutogli in via bonaria, instaurava il procedimento monitorio n. 965/21 R.G., ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 486/21 in oggetto indicato.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito che Parte_1 l non avrebbe svolto in favore dell'ente alcuna prestazione professionale, eccezion fatta per CP_1 quelle descritte nella fattura n. 3/16, il cui importo è tuttavia contestato.
Deduce inoltre l'opponente che la scrittura del 18/01/15, con la quale l'allora presidente del
[...]
aveva riconosciuto all' l'importo di € 6.600,00 a titolo di compenso Parte_2 CP_1 professionale per la collaborazione come fotoreporter prestata tra il 2005 ed il 2014, sarebbe da considerarsi inefficace nei confronti del , perché non ne aveva il potere;
egli in base alle Parte_1 previsioni statutarie aveva, al tempo, il potere di firma ed il potere di rappresentare lo stesso in giudizio, compiendo tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali necessari, informato il consiglio di amministrazione;
gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto consortile spettavano, per statuto, al consiglio di amministrazione.
L'assunto non può condividersi e risulta comunque superato dalla prova offerta dal creditore delle prestazioni fotografiche fornite, senza che, di contro, il debitore ne abbia eccepito, prima ancora che provato, il pagamento.
L' ha svolto servizi fotografici per tutti i 63 eventi elencati in comparsa di costituzione e CP_1 risposta, essendo stato l'opposto il fotografo ufficiale del sin quasi dalla costituzione Parte_1 dell'ente stesso, come confermato dai testi escussi nell'odierno giudizio.
Vds. teste . Parte_2
“V (o no) dal 2005 al 2014 su incarico del nelle Parte_1 persone del Presidente e del Direttore Generale , il sig. Parte_3 Persona_1 CP_1 ha effettuato i servizi fotografici per n. 63 eventi tutti elencati dal n. 1) a 63) a pagg 3-4-5-6-
[...] della comparsa di costituzione e risposta che si esibisce all'interrogando ed, in particolare: 1) conferenza “Eurococholate del 15 marzo 2005 (si dà atto che l'elenco completo viene posto in visione al teste su foglio cartaceo) adr: posso rispondere che era il fotografo del e gli eventi normalmente venivano Parte_1
pagina 2 di 4 fotografati; non c'erano altri fotografi del;
non riesco a ricordare tutti gli eventi elencati Parte_1
“V (o no) che i servizi fotografici di cui all'articolo di prova n. 1 su supporti informatici (CD-DVD) sono stati tutti consegnati, di volta in volta, al sig. o al direttore, ”; Parte_3 Persona_1 adr: è vero che la consegna dei CD avveniva nelle mie mani, che io ricordi mi pare che lo Per_1 non era direttore, quindi la consegna avveniva a me o a qualche collega
“V (o no) che per i servizi fotografici effettuati dal 2005 al 2014 per e nell'interesse
[...]
, quest'ultimo ha corrisposto ad solo acconti di € 100, o € 200 Parte_1 CP_1 l'anno, rimanendo debitore della somma complessiva di € 6.600,00”; adr: è vero il debito maturato, il problema era che i soci non pagavano le quote associative ed io aspettavo quelle entrate per pagare l' o entrate extra, la cifra era più o meno intorno ai 6.000 CP_1 euro, perché € 5000 era il costo dei CD oltre altri servizi”.
Il teste , direttore del dal 2010, ha confermato l'attività di fotografo Persona_1 Parte_1 dell CP_1 adr: posso rispondere dal 2010 in avanti;
è noto a tutti che per tutti gli eventi era lui il fotografo, che ha consegnato i servizi fotografici, però agli atti del non risulta;
per ogni evento mi faceva Parte_1 dono del cd o dvd dei servizi fotografici;
quindi la risposta è che sì di fatto ha consegnato i servizi fotografici, ma dagli atti non risulta un incarico formale….adr: per il periodo di mio interesse non sono a conoscenza di erogazione di acconti;
presumo che sono stati rapporti che hanno riguardato il Presidente, perché ripeto non vi sono atti formali;
posso dire che frequentemente l' si occupava CP_1 degli eventi importanti;
per un anno mi ricordo che vi è stato un impegno formale del , se Parte_1 non sbaglio del 2015, con una fattura dell' (è stato pagato parzialmente, dovrebbe esistere un CP_1 debito residuo di circa € 600,00); con me lui non ha mai pattuito un compenso, però debbo dire che l' collabora con il da molto prima quindi non escludo una prassi consolidata…Adr: CP_1 Parte_1 dalla metà del 2010 in poi riconosco questi servizi che l' ha fatto e di cui mi ha fornito copia ma CP_1 non perché ci fosse una commissione, ricordo che del n. 10 ho ricevuto una copia, è un bel servizio, commissionato da vari enti, , Comune ed altri enti, e di cui si è lamentato con me l' Parte_1 CP_1 che non è stato pagato;
è un bel servizio, una produzione artistica direi…
Va poi rilevato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il , con Parte_1 attività esterna, come previsto dall'art. 26 dello statuto e che secondo l'art. 2615 C.C. “per le obbligazioni assunte in nome del dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi Parte_1 possono far valere i loro diritti sul fondo consortile”; la promessa di pagamento peraltro non riguardava un atto di ordinaria o straordinaria amministrazione riguardante l'oggetto consortile, rientrante nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, ma prestazioni già eseguite dall per le quali il CP_1
Presidente poteva compiere, ai sensi del predetto articolo 26, tutti gli atti stragiudiziali nell'interesse dell'ente.
Per quanto riguarda le fatture per i servizi fotografici svolti in occasione di ChocoModica 2015, 2016 e
2017, va rilevato che anche tali prestazioni risultano provate, e nell'importo di € 1.200,00 per ciascun servizio;
vds. al riguardo la testimonianza dello : Per_1
“V (o no) che su specifico incarico conferito dal , il Parte_1 sig. ha effettuato a favore dello stesso un servizio fotografico dell'evento Choco Modica 2015 CP_1
adr: vero
“V (o no) in occasione dell'evento Choco Modica 2015 il sig. ha effettuato prestazioni e CP_1 servizio fotografico corrispondente al prezzo concordato di € 1200,00 come da fattura n. 3 del 07.03.2016”;
pagina 3 di 4 adr: vero il prezzo concordato, la fattura è stata di meno di € 400,00 perché il Comune di Modica aveva ridotto il finanziamento (a questa fattura mi riferivo per il debito residuo)… è un debito complessivo di € 1.200…
“V (o no) che in occasione degli eventi Choco Modica 2016 e 2017 il Direttore Generale e segretario, ha commissionato, in nome e per conto del CTCM reportage fotografici Persona_1 dei due eventi da inserire nei loro archivi, al prezzo di € 1200,00 per ciascun evento, come da fatture nn. 1 e 2 del 30.12.2019”; adr: per quegli eventi ho indicato l' come fotografo di riferimento a due aziende Gambuzza e CP_1 Creo Service a cui il Comune aveva affidato l'organizzazione di Choco Modica 2016 e 2017; poi l' ha consegnato a me copia dei servizi fotografici come faceva abitualmente (li consegnava CP_1 anche al capo di gabinetto del Sindaco); si tratta di aventi pagati dal però Controparte_2 che l' è sempre stato indicato da noi alle ditte incaricate di organizzare l'evento, che avevano un CP_1 obbligo ad utilizzarne le prestazioni, perché rappresenta la continuità storica delle feste del cioccolato…
Sul punto, va rilevato che l'opponente non ha provato (ed anzi dagli allegati 14, 15 e 16 dell'atto di opposizione deve escludersi;
vds in particolare mail del 6.12.2017, con l'elenco delle attività di gestione dell'evento ChocoModica 2017 affidate alla ) che nell'ambito degli adempimenti CP_3 organizzativi degli eventi 2016 e 2017, demandati a ed a Controparte_4
fosse ricompreso anche il servizio fotografico. Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 486/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Ragusa, 15/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4