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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 09/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 507/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti PANNONE OTTAVIO, PANNONE Parte_1
MARCO; elettivamente domiciliato in CASERTA VIA GENNARO Parte_2
TESCIONE N. 14
Appellante
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to PEPE Controparte_1
GIULIO, elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE VIALE DELLE PUGLIE 15 Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.3.2023, impugnava la sentenza n. 4228/2022 Parte_1 pubblicata il 13.09.2022, con cui veniva rigettato il proprio ricorso, tendente all'accertamento del diritto all'inquadramento, a far data dall' 01/01/2015, nel I livello, o in subordine nel II livello, CCNL Terziario Distribuzione, e veniva, altresì, condannato esso ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante si doleva, con motivo unico di gravame, del malgoverno istruttorio, non essendosi il primo giudice avveduto che in atti fosse stata fornita la prova documentale della fondatezza della pretesa di superiore inquadramento, emergendo che il fosse “firmatario del Parte_1 richiamato piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e
1 lotta agli incendi boschivi. Trattasi, invero, di un documento programmatico triennale che si aggiorna ogni anno e che consta di circa 300 pagine di previsioni normative, organizzative e di una serie di allegati che lo compongono, rispetto ai quali il Dott. si occupa delle Parte_1 sezione “Lotta Attiva”. In particolare, nell'ambito del riferito documento, al Dott. è Parte_1 affidata la redazione di uno specifico settore c.d. “pezzettino” in cui sono indicate: - le attività di prevenzione e previsione degli incendi in ambito regionale;
- le procedure e le linee guida che gli Enti interessati dovranno seguire in caso di pericolo di incendio;
-le disposizioni relative alla gestione e informazione delle centrali operative Provinciali e Regionali;
- inserimento di tutte le indicazioni tecniche in ordine al numero di addetti, dei mezzi a disposizione”.
Aggiungeva l'appellante che anche la prova orale confortava la domanda e che le deposizioni, invece, erano state malvalutate dal giudice, deponendo esse per la natura direttiva dell'attività svolta dal . Parte_1
Pertanto, concludeva per l'integrale riforma della sentenza. Contr Ricostituito il contraddittorio, la resisteva con articolate argomentazioni, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa nei seguenti termini.
***
1. Va, innanzitutto, rilevato che il gravame risulta connotato da una serie di deduzioni in fatto circa il Piano Regionale di prevenzione Incendi (AIB) e le attribuzioni ad esso inerenti del dipendente;
circostanze queste non dedotte nel ricorso di I grado e, come tali, tardive Parte_1 ed inammissibili.
In particolare, mai prima dell'attuale gravame era stata allegata, quale mansione atta a qualificare il profilo del dipendente, quella di esser stato addetto alla elaborazione del predetto
Piano antincendio con i necessari tratti di autonomia e potere decisionale di cui ai livelli rivendicati.
Pertanto, tutte le allegazioni esposte nell'atto di gravame, relative alla redazione di un
“pezzettino” del Piano ad al contenuto di siffatto documento, sono tardive.
Il ricorrente si era, piuttosto, limitato ad asserire di essere stato collocato, con nota del dirigente dott. , in pianta stabile presso la di Napoli a far data del 1 gennaio Parte_3 Pt_4
2015; di aver svolto, mansioni rientranti nel I livello contrattuale, ovvero si occupava, nell'ambito della prevenzione incendi, del servizio di segnalazione incendi alle basi;
ricezione delle segnalazioni dal corpo forestale, dalle squadre regionali e dai comuni cittadini mediante
2 numero verde antincendio;
inoltre, quale responsabile dell'ufficio tecnico – amministrativo, coordinava direttamente il personale attraverso le indicazioni ricevute dai dirigenti ufficio foreste;
di essere stato trasferito in data 17/7/2015 temporaneamente presso la base territoriale di Boscoreale, in assenza del referente , svolgendo, quindi, attività di ricezione Persona_1 delle chiamate di intervento dalla sala operativa, gestione turni della squadra, ed attestazione delle presenze dei dipendenti;
di essere poi stato trasferito dal gennaio 2016 presso la Pt_4 di Napoli.
Null'altro in punto di superiori mansioni qualificanti.
Dunque, nel perimetro delle suddette allegazioni si è correttamente mossa l'indagine giudiziale.
Va escluso, altresì, che il Giudice di prime cure non abbia valutato le risultanze documentali evincibili dal Piano Regionale di prevenzione Incendi, mai neppure depositato agli atti del giudizio, difformemente da quanto dichiarato nell'atto d'appello.
2. Né rilevano a fondare il gravame le risultanze dell'istruttoria orale dalle quali è, invece, trapelata una limitata competenza - non meglio specificata nei rilevanti e determinanti profili sia contenutistici che di autonomia decisionale - del nella elaborazione del Piano Parte_1 antincendio.
Dunque, solo quale emergenza istruttoria, si procederà a valutare la rilevanza di siffata circostanza.
Si riportano le testimonianze assunte dinanzi al Tribunale.
Il teste ha dichiarato “sono dipendente della Regione Campania con mansioni di Tes_1 funzionario antincendio boschivo;
lavoro in Regione dal 1995; conosco il da una Parte_1
Cont decina di anni in quanto è stato distaccato dalla presso la Regione nel mio settore;
il Cont
è il collegamento tra la Regione e la al è affidata una parte del
Parte_1
Parte_1 territorio e lui contatta le amministrazione interessate,le comunità montane per lo sviluppo di piani antincendio;
non ha diretti collaboratori nella Regione, ma li ha nella sua società; sul Cont territorio va poi sia personale della Regione, della ed anche degli enti locali. La squadra viene individuata dal sistema informatico e sono squadre predefinite all'inizio della campagna antincendio. La squadra è di una sola amministrazione, ma nel caso in cui si verifica un incendio vi può personale che può andare a diverse amministrazioni. Il piano antincendio è Cont predisposto dalla Regione Campania unitamente alla ed il ha un pezzettino di
Parte_1 piano da fare che si gestisce autonomamente. Cont Il teste ha affermato: “Ho lavorato per la dal 2001 e lavoro ancora per Testimone_2 essa, svolgo attività di tecnico, con mansioni di secondo livello. Ho lavorato con dal
Parte_1
2015 fino ad ora. Attualmente è un amministrativo e si occupa di tutti i dati e gli atti Parte_1
3 che vengono dagli enti delegati, esterni ed interni. Si occupa di contattare direttamente le amministrazioni interessate.
ADR: io e lui possiamo autonomamente occuparci del piano antincendio boschivo. Parte_1 svolge la sua attività in totale autonomia e non si serve di collaboratori. Dal 2015 ha coordinato delle squadre sempre per quanto riguarda la Campania, in Boscoreale, ed organizzava lui le squadre.
ADR: si occupa dal 2015 del piano antincendio e lo predispone autonomamente per Parte_1 quanto riguarda l'aspetto tecnico-amministrativo. Il piano antincendio è formato da tre capitoli. si occupa della prevenzione, previsione. Il piano viene visionato dalla Parte_1 dirigente e dal funzionario, poi viene pubblicato presso la Regione Campania”.
Il teste , infine, ha dichiarato: “non ho rapporti di parentela con;
Testimone_3 Parte_1
Contr Sono il direttore tecnico della
ADR: era incardinato nella mia struttura dal 2015. dal 2015 veniva Parte_1 Parte_1 trasferito in una base a Boscoreale per alcuni mesi (circa il secondo semestre del 2015) ed era assistente amministrativo nella base operativa. Dava supporto amministrativo alla protezione civile.
ADR: Siamo una Società in house e tra le varie commesse abbiamo anche quella dell'antincendio boschivo, con cui garantiamo supporto amministrativo. Lui era un terzo livello contrattuale. Prima era inquadrato presso il settore caccia e pesca e poi è passato alla protezione civile dal 2017.
ADR: Non mi risulta che coordina dei collaboratori. Per un periodo ha fatto parte Parte_1 di un gruppo coordinato dal dott. . Non gli sono assegnate risorse per gestire squadre. Per_2
E' solo mandato a supporto, non gestisce e coordina risorse. non predispone il piano Parte_1 antincendio, predisposto unicamente dalla Regione Campania. C'è una equipe che si occupa del supporto del piano antincendio di cui fanno parte il geometra dott. , Tes_2 CP_2 dott. .” Per_2
Dall'analisi complessiva delle deposizioni - che, peraltro, su taluni aspetti non concordano – è possibile ricostruire che il ricevesse, dagli enti competenti che all'uopo contattava, Parte_1 determinati dati di tipo tecnico amministrativi, evidentemente quelli relativi alla parte
“prevenzione” del Piano Antincendio rimessa alla sua compilazione, ed ivi si limitasse a trasfonderli.
Dunque, ciò che la prova consente di evincere è che il ricorrente svolgesse un'attività implicante una mera autonomia operativa, che è propria del III livello di inquadramento, riconosciuto al
D'Alessio, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che
4 richiedono particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza nonché i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante ampia preparazione teorica o tecnico-pratica comunque acquisita”.
Nessuna circostanza riferita dai testi consente, invece, di attribuire al ricorrente margini di libera creatività, autonomia decisionale e discrezionalità relative al contenuto del Piano AIB ed alle determinazioni ivi previste. Alcun dato, poi, è utile ad accertare che sul d' gravasse una Pt_1 responsabilità di direzione esecutiva ad alto contenuto professionale.
Peraltro, è emerso che alla stesura del Piano Antincendio dovesse necessariamente seguire la valutazione di un funzionario e di un dirigente, adempimenti preliminari alla pubblicazione ufficiale del predetto documento, che confermano l'assenza di qualunque potere direttivo e decisionale del relativamente al merito dell'atto, alla sua idoneità tecnica ed alla sua Parte_1 attitudine alla definitività.
Detti tratti, invero, appaiono essenziali per l'inquadramento nel I livello rivendicato nel quale rientrano “i lavoratori con funzioni di responsabilità di direzione esecutiva ad alto contenuto professionale che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa, con iniziativa e autonomia operativa nella sfera delle responsabilità delegate”.
Allo stesso modo, non è stato provato il potere di coordinamento delle squadre operative, circostanza genericamente affermata dal teste ma sconfessata da entrambi gli altri Tes_2 testi ed, in particolare, dal teste particolarmente attendibile per essere scevro da ogni Tes_1 ipotetico condizionamento e soggezione nei confronti della S.M.A., essendo egli un dipendente regionale ed, altresì, per avere il teste una conoscenza diretta del funzionamento del settore regionale di appartenenza del lessio.
Dunque, non v'è prova che l'appellante svolgesse nemmeno le mansioni proprie del secondo livello – nel quale si inscrivono i “lavoratori di concetto che svolgono funzioni operativamente autonome e/o di controllo e di coordinamento e il personale che svolge la propria attività con creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
In conclusione, deve ritenersi che nessun errore è ravvisabile nell'operazione sussuntiva della fattispecie concreta nelle previsioni contrattuali, così come compiuta dal giudice di prime cure.
3. Spese secondo soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014
e ss.mm. attesa l'assenza di profili di novità delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello;
5 - Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in euro 2906,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli, il 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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