TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6096/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6096 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 31/10/2024.
TRA
SE.TI.S.A.S. (CF: , di nato a [...] il 25 aprile P.IVA_1 Parte_1
1953, con sede in Campagna (SA) via Provinciale per Galdo n.17, rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Inno nel cui studio in Salerno alla via Palestro 15 è elettivamente domiciliata, giusta mandato allegato all'atto introduttivo.
ATTRICE
CONTRO
(CF ), nato in [...] il 24 Controparte_1 C.F._1
aprile 1956 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura alle pagina 1 di 6 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lina Mastia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Battipaglia (SA), alla via Trieste
n.7; indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Contratti e obbligazioni varie (Contratto d'opera).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 13/07/2021, la società Parte_2
citava in giudizio deducendo che la società attrice aveva svolto
[...] Controparte_1
attività di consulenza finanziaria e aziendale negli anni 2011 e 2012 in favore della ditta individuale del convenuto, per tale attività venivano emesse regolarmente fatture per il complessivo importo di euro 28.310,00.
Parte attrice lamentava il mancato pagamento delle fatture emesse perciò adiva il
Tribunale di Salerno al fine di sentir “condannare al pagamento in Controparte_1
favore della delle competenze relative alle prestazioni offerte come Parte_2
specificato in premessa per i complessivi euro 28.310,00 comprensivi di IVA oltre interessi dalla data delle prestazioni al saldo e oltre alle spese, competenze e onorari del presente procedimento, nonché al rimborso delle spese forfettarie del 15% di diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”.
In data 9/11/2021 si costituiva in giudizio che resisteva all'avversa Controparte_1
pretesa, eccependo preliminarmente il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 3 del Decreto-legge n.132/2014 convertito in Legge n.162/2014, trattandosi di un pagina 2 di 6 giudizio avente ad oggetto una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti ad euro 50.000,00.
Eccepiva inoltre la nullità della procura alle liti, la nullità dell'atto di citazione, la prescrizione del diritto di credito vantato e in ogni caso ne contestava l'ammontare dovuto, pari ad euro 4.110,00.
Il giudicante, rilevata la fondatezza dell'eccezione relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita come condizione di procedibilità, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per poter soddisfare detta condizione e stipulare la convenzione e rinviava, per l'eventuale prosieguo, all'udienza del 28/06/2022.
Il tentativo di negoziazione non aveva esito positivo, il giudizio proseguiva con la celebrazione della prima udienza di trattazione e la concessione dei termini ex art 183, sesto comma.
Il giudicante, con decreto del 2/10/2023, riteneva superflua ai fini della decisione l'ammissione della prova testimoniale come richiesta da parte attrice ed essendo la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 29/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 31/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare si rileva che la reiterata eccezione formulata dal convenuto
, relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, è CP_1
stata superata con l'ordine da parte del giudicante di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda attorea;
tuttavia, il tentativo non ha avuto esito positivo.
Con riferimento alla lamentata nullità della procura e dell'atto di citazione, si rileva che, sebbene il codice fiscale della società fosse riportato in modo errato per effetto di un errore materiale, il vizio risulta sanato ex tunc mediante la costituzione in giudizio del convenuto. Infatti, un siffatto difetto rientra nei cd. vizi della vocatio in ius, che possono pagina 3 di 6 essere sanati, alternativamente, dalla rinnovazione della citazione entro un termine perentorio, oppure dalla costituzione del convenuto che sana retroattivamente i vizi della citazione e fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale: ciò in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio.
Riguardo alla sollevata eccezione di prescrizione, presuntiva, del credito, si osserva che, sebbene il credito ricada nell'ambito applicativo dell'art. 2956 c.c. ( a tal proposito, la giurisprudenza ritiene che “Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta”)
(Cass. civ. n. 11145/2012), l'eccezione medesima, esaminata unitamente alle altre difese formulate dalla parte convenuta, deve essere rigettata (“La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30058 del 14 dicembre 2017).
Il rapporto di prestazione d'opera intercorrente tra e la Parte_3
ditta individuale di non è supportato da un contratto scritto, un Controparte_1
conferimento d'incarico o da contratto di consulenza, ma risulta provato dalle fatture emesse dalla società e dalle scritture contabili della medesima parte Parte_2
convenuta (ove risultano nel registro acquisti le prestazioni prefessionali rese dalla pagina 4 di 6 società odierna attrice). In un simile contesto, ricadendo l'onere della prova dell'avvenuto adempimento del debito sul convenuto , non soddisfano tale CP_1
onere gli undici assegni prodotti in giudizio a favore di , in quanto si Parte_1
riferiscono ai rapporti personali intercorrenti con il titolare della società, non invece al rapporto con la società che ha emesso le fatture da saldare. Parte_2
Deve essere – di contro – accolta l'eccezione di prescrizione ordinaria, relativamente alle somme portate dalle fatture: n.1 datata 28/02/2011, n.2 datata 20/04/2011 e n.3 datata 30/06/2011, attesa l'assenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica dell'atto di citazione, effettuata in data 13.07.2021, per un totale di euro
10.800,00 (al riguardo si deve rilevare che non risulta depositata agli atti del fascicolo telematico alcuna pec di interruzione della prescrizione, benchè tale allegato (sub 5) compaia nell'indice della parte attrice).
La domanda di pagamento, come formulata dlla società attrice deve, dunque, essere accolta per la somma di euro, 17.510,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna il convenuto al pagamento in favore della Controparte_1
in persona del legale rapp. te p.t., delle competenze relative alle Parte_2
prestazioni offerte come specificato in atti per complessivi euro 17.510,00, oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
- Condanna alla refusione delle spese di giudizio, da liquidarsi Controparte_1
in euro 545,00 per esborsi ed euro 4237,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge per compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Andrea Inno.
Così deciso in Salerno, lì 13 febbraio 2025
pagina 5 di 6 Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6096 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 31/10/2024.
TRA
SE.TI.S.A.S. (CF: , di nato a [...] il 25 aprile P.IVA_1 Parte_1
1953, con sede in Campagna (SA) via Provinciale per Galdo n.17, rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Inno nel cui studio in Salerno alla via Palestro 15 è elettivamente domiciliata, giusta mandato allegato all'atto introduttivo.
ATTRICE
CONTRO
(CF ), nato in [...] il 24 Controparte_1 C.F._1
aprile 1956 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura alle pagina 1 di 6 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lina Mastia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Battipaglia (SA), alla via Trieste
n.7; indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Contratti e obbligazioni varie (Contratto d'opera).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 13/07/2021, la società Parte_2
citava in giudizio deducendo che la società attrice aveva svolto
[...] Controparte_1
attività di consulenza finanziaria e aziendale negli anni 2011 e 2012 in favore della ditta individuale del convenuto, per tale attività venivano emesse regolarmente fatture per il complessivo importo di euro 28.310,00.
Parte attrice lamentava il mancato pagamento delle fatture emesse perciò adiva il
Tribunale di Salerno al fine di sentir “condannare al pagamento in Controparte_1
favore della delle competenze relative alle prestazioni offerte come Parte_2
specificato in premessa per i complessivi euro 28.310,00 comprensivi di IVA oltre interessi dalla data delle prestazioni al saldo e oltre alle spese, competenze e onorari del presente procedimento, nonché al rimborso delle spese forfettarie del 15% di diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”.
In data 9/11/2021 si costituiva in giudizio che resisteva all'avversa Controparte_1
pretesa, eccependo preliminarmente il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 3 del Decreto-legge n.132/2014 convertito in Legge n.162/2014, trattandosi di un pagina 2 di 6 giudizio avente ad oggetto una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti ad euro 50.000,00.
Eccepiva inoltre la nullità della procura alle liti, la nullità dell'atto di citazione, la prescrizione del diritto di credito vantato e in ogni caso ne contestava l'ammontare dovuto, pari ad euro 4.110,00.
Il giudicante, rilevata la fondatezza dell'eccezione relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita come condizione di procedibilità, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per poter soddisfare detta condizione e stipulare la convenzione e rinviava, per l'eventuale prosieguo, all'udienza del 28/06/2022.
Il tentativo di negoziazione non aveva esito positivo, il giudizio proseguiva con la celebrazione della prima udienza di trattazione e la concessione dei termini ex art 183, sesto comma.
Il giudicante, con decreto del 2/10/2023, riteneva superflua ai fini della decisione l'ammissione della prova testimoniale come richiesta da parte attrice ed essendo la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 29/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 31/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare si rileva che la reiterata eccezione formulata dal convenuto
, relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, è CP_1
stata superata con l'ordine da parte del giudicante di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda attorea;
tuttavia, il tentativo non ha avuto esito positivo.
Con riferimento alla lamentata nullità della procura e dell'atto di citazione, si rileva che, sebbene il codice fiscale della società fosse riportato in modo errato per effetto di un errore materiale, il vizio risulta sanato ex tunc mediante la costituzione in giudizio del convenuto. Infatti, un siffatto difetto rientra nei cd. vizi della vocatio in ius, che possono pagina 3 di 6 essere sanati, alternativamente, dalla rinnovazione della citazione entro un termine perentorio, oppure dalla costituzione del convenuto che sana retroattivamente i vizi della citazione e fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale: ciò in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio.
Riguardo alla sollevata eccezione di prescrizione, presuntiva, del credito, si osserva che, sebbene il credito ricada nell'ambito applicativo dell'art. 2956 c.c. ( a tal proposito, la giurisprudenza ritiene che “Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta”)
(Cass. civ. n. 11145/2012), l'eccezione medesima, esaminata unitamente alle altre difese formulate dalla parte convenuta, deve essere rigettata (“La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30058 del 14 dicembre 2017).
Il rapporto di prestazione d'opera intercorrente tra e la Parte_3
ditta individuale di non è supportato da un contratto scritto, un Controparte_1
conferimento d'incarico o da contratto di consulenza, ma risulta provato dalle fatture emesse dalla società e dalle scritture contabili della medesima parte Parte_2
convenuta (ove risultano nel registro acquisti le prestazioni prefessionali rese dalla pagina 4 di 6 società odierna attrice). In un simile contesto, ricadendo l'onere della prova dell'avvenuto adempimento del debito sul convenuto , non soddisfano tale CP_1
onere gli undici assegni prodotti in giudizio a favore di , in quanto si Parte_1
riferiscono ai rapporti personali intercorrenti con il titolare della società, non invece al rapporto con la società che ha emesso le fatture da saldare. Parte_2
Deve essere – di contro – accolta l'eccezione di prescrizione ordinaria, relativamente alle somme portate dalle fatture: n.1 datata 28/02/2011, n.2 datata 20/04/2011 e n.3 datata 30/06/2011, attesa l'assenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica dell'atto di citazione, effettuata in data 13.07.2021, per un totale di euro
10.800,00 (al riguardo si deve rilevare che non risulta depositata agli atti del fascicolo telematico alcuna pec di interruzione della prescrizione, benchè tale allegato (sub 5) compaia nell'indice della parte attrice).
La domanda di pagamento, come formulata dlla società attrice deve, dunque, essere accolta per la somma di euro, 17.510,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna il convenuto al pagamento in favore della Controparte_1
in persona del legale rapp. te p.t., delle competenze relative alle Parte_2
prestazioni offerte come specificato in atti per complessivi euro 17.510,00, oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
- Condanna alla refusione delle spese di giudizio, da liquidarsi Controparte_1
in euro 545,00 per esborsi ed euro 4237,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge per compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Andrea Inno.
Così deciso in Salerno, lì 13 febbraio 2025
pagina 5 di 6 Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 6 di 6