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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De
Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 316 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, proposto da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Eva Guadagno (c.f. e Baldassarre C.F._2
CE (c.f. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.2025, , premesso di trovarsi in una Parte_1
situazione di sovraindebitamento, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. D.lgs. n. 14/2019 con l'ausilio dell'o.c.c. dott.ssa
, chiedendone l'omologazione. Persona_1
Acquisita un'integrazione del piano in data 17.09.2025, con decreto del 26.11.2025 è stata disposta la pubblicazione del ricorso e del piano, così come integrato, sul sito Internet del
Tribunale di Napoli nord, mandando l'o.c.c. per le comunicazioni ai creditori ex art. 70
D.lgs. n. 14/2019.
Nel termine previsto non sono pervenute osservazioni, come relazionato dall'o.c.c. in data
19.12.2025. Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da è ammissibile e fattibile, Parte_1
e deve essere omologato.
Va, anzitutto, rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 67 II comma D.lgs. n. 14/2019, nonché la relazione redatta dall'o.c.c. dott.ssa Persona_1
ai sensi dell'art. 68, comma 2, D.lgs. cit.
[...]
Va, inoltre, affermata la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Casavatore.
Il ricorrente riveste la qualità di consumatore, poiché i debiti posti alla base del piano risultano contratti per scopi estranei all'attività professionale.
È, altresì, dimostrato lo stato di sovraindebitamento, dal momento che, a fronte di un reddito medio mensile di euro 1.370,00, al netto della quota pignorata, è Parte_1
gravato da una debitoria complessiva (al netto degli oneri relativi al presente procedimento) pari ad euro 46.172,18.
Le spese correnti mensili sono state quantificate in euro 1065,00, somma, quest'ultima, che appare congrua, per come dettagliata nelle varie sue componenti ed in ragione del nucleo familiare formato dal ricorrente e dal coniuge, anche alla luce dei dati Istat, secondo l'analisi dell'o.c.c.
Da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato determinato dall'istante con colpa grave, tenuto conto dell'importo dei tre finanziamenti contratti, nonché della situazione familiare esposta.
Il piano proposto prevede il pagamento di n. 41 rate mensili, ciascuna di €. 350,00 e 1 rata di €. 35,34 per un importo complessivo destinato alla procedura di €. 14.385,34. È previsto il pagamento integrale delle spese prededucibili, nonché dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, ed il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 10%. Il tutto secondo quanto previsto dal seguente prospetto: Risulta, in particolare, rispettata la previsione di cui all'art. 67, comma 4, D.lgs. 14/2019 quanto alla tempistica dei pagamenti in favore dei creditori privilegiati, i quali verranno integralmente soddisfatti entro il biennio successivo all'omologazione.
Quanto al compenso dell'o.c.c., deve precisarsi che, in ossequio a quanto statuito dall'art. 71 comma 4 del CCII, le relative somme dovranno accantonate su di un conto corrente intestato alla procedura, mediante versamenti mensili di euro 175,00 ciascuno dalla tredicesima mensilità, una volta soddisfatti i creditori privilegiati. La liquidazione del compenso all'o.c.c., con svincolo delle somme, sarà effettuata dal Giudice delegato al termine della fase esecutiva, salvo il riconoscimento di acconti.
Nel piano integrato al 17.09.2025 si è dato atto della rinuncia al compenso da parte dei professionisti legali. Il gestore ha attestato la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori, ed ha provveduto a comunicare ai creditori il piano come modificato.
Non sono pervenute osservazioni.
Per le ragioni tutte che precedono, il piano deve essere omologato.
PQM
omologa il piano del consumatore proposto da;
Parte_1
dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, osservato quanto precisato in parte motiva quanto al compenso del gestore, e che l'o.c.c. provveda ad accantonare le somme destinate al pagamento del suo compenso;
dichiara chiusa la procedura;
dispone che il presente provvedimento ed il piano, come modificato in data 17.09.2025, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Napoli nord a cura della cancelleria, e comunicati a tutti i creditori a cura dell'o.c.c a norma dell'art. 70, comma 8, D.lgs. 14/2019.
Aversa, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De
Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 316 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, proposto da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Eva Guadagno (c.f. e Baldassarre C.F._2
CE (c.f. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.2025, , premesso di trovarsi in una Parte_1
situazione di sovraindebitamento, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. D.lgs. n. 14/2019 con l'ausilio dell'o.c.c. dott.ssa
, chiedendone l'omologazione. Persona_1
Acquisita un'integrazione del piano in data 17.09.2025, con decreto del 26.11.2025 è stata disposta la pubblicazione del ricorso e del piano, così come integrato, sul sito Internet del
Tribunale di Napoli nord, mandando l'o.c.c. per le comunicazioni ai creditori ex art. 70
D.lgs. n. 14/2019.
Nel termine previsto non sono pervenute osservazioni, come relazionato dall'o.c.c. in data
19.12.2025. Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da è ammissibile e fattibile, Parte_1
e deve essere omologato.
Va, anzitutto, rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 67 II comma D.lgs. n. 14/2019, nonché la relazione redatta dall'o.c.c. dott.ssa Persona_1
ai sensi dell'art. 68, comma 2, D.lgs. cit.
[...]
Va, inoltre, affermata la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Casavatore.
Il ricorrente riveste la qualità di consumatore, poiché i debiti posti alla base del piano risultano contratti per scopi estranei all'attività professionale.
È, altresì, dimostrato lo stato di sovraindebitamento, dal momento che, a fronte di un reddito medio mensile di euro 1.370,00, al netto della quota pignorata, è Parte_1
gravato da una debitoria complessiva (al netto degli oneri relativi al presente procedimento) pari ad euro 46.172,18.
Le spese correnti mensili sono state quantificate in euro 1065,00, somma, quest'ultima, che appare congrua, per come dettagliata nelle varie sue componenti ed in ragione del nucleo familiare formato dal ricorrente e dal coniuge, anche alla luce dei dati Istat, secondo l'analisi dell'o.c.c.
Da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato determinato dall'istante con colpa grave, tenuto conto dell'importo dei tre finanziamenti contratti, nonché della situazione familiare esposta.
Il piano proposto prevede il pagamento di n. 41 rate mensili, ciascuna di €. 350,00 e 1 rata di €. 35,34 per un importo complessivo destinato alla procedura di €. 14.385,34. È previsto il pagamento integrale delle spese prededucibili, nonché dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, ed il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 10%. Il tutto secondo quanto previsto dal seguente prospetto: Risulta, in particolare, rispettata la previsione di cui all'art. 67, comma 4, D.lgs. 14/2019 quanto alla tempistica dei pagamenti in favore dei creditori privilegiati, i quali verranno integralmente soddisfatti entro il biennio successivo all'omologazione.
Quanto al compenso dell'o.c.c., deve precisarsi che, in ossequio a quanto statuito dall'art. 71 comma 4 del CCII, le relative somme dovranno accantonate su di un conto corrente intestato alla procedura, mediante versamenti mensili di euro 175,00 ciascuno dalla tredicesima mensilità, una volta soddisfatti i creditori privilegiati. La liquidazione del compenso all'o.c.c., con svincolo delle somme, sarà effettuata dal Giudice delegato al termine della fase esecutiva, salvo il riconoscimento di acconti.
Nel piano integrato al 17.09.2025 si è dato atto della rinuncia al compenso da parte dei professionisti legali. Il gestore ha attestato la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori, ed ha provveduto a comunicare ai creditori il piano come modificato.
Non sono pervenute osservazioni.
Per le ragioni tutte che precedono, il piano deve essere omologato.
PQM
omologa il piano del consumatore proposto da;
Parte_1
dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, osservato quanto precisato in parte motiva quanto al compenso del gestore, e che l'o.c.c. provveda ad accantonare le somme destinate al pagamento del suo compenso;
dichiara chiusa la procedura;
dispone che il presente provvedimento ed il piano, come modificato in data 17.09.2025, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Napoli nord a cura della cancelleria, e comunicati a tutti i creditori a cura dell'o.c.c a norma dell'art. 70, comma 8, D.lgs. 14/2019.
Aversa, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo