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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 686 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI RA Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FRISINA VALERIA
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/08/2025 e Controparte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/08/2009 in GE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 parte II serie B anno 2009) e che dall'unione è nata la LI (28/06/2015), hanno riferito che con Per_1 provvedimento del 02/10/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano integralmente:
1 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il sig. dovrà trasferire la propria residenza in un luogo diverso da Parte_1 quella attuale;
2) La casa coniugale rimarrà alla sig.ra ; CP_1
3) la LI rimane affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_2 condivisione, pur se collocata presso la madre nella casa dove vivono attualmente e risiedono;
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la LI si troverà aò momento dell'assunzione della stessa decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) Il padre potrà esercitare il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze:
a) il padre potrà vedere la LI durante i giorni lavorativi della settimana, compatibilmente con le esigenze della bambina (scuola, compiti, catechismo, palestra) e gli impegni genitoriali, comunque sempre previo accordo degli stessi genitori;
b) il sig. potrà tenere la LI con se facendola pernottare Pt_1 Per_1 presso la propria abitazione una volta a settimana, a weekend alterni;
c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la LI seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la LI trascorrerà con i genitori 15 giorni, anche consecutivi e qualora uno dei due coniugi dovesse lavorare si accorderanno di conseguenza;
6) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_1 CP_1 la somma di euro 150 mensili, per il mantenimento della LI , somma Per_1 che verrà versata sul conto corrente intestato alla sig.ra entro giorno CP_1
5 di ogni mese. Tale importo annualmente rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat. 7) I signori e Parte_1 Controparte_1
provvederanno ognuno al proprio mantenimento. 8) I coniugi sono
[...] obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della LI sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti della LI validi anche per l'espatrio.
9) Le spese straordinarie nell'interesse della LI sono poste a carico Per_1 di ciascun genitore nella misura del 50%, purché però preventivamente concordate da entrambi e documentate. Tra queste si annoverano i libri scolastici ed altri strumenti finalizzati allo studio, apparecchi per la salute, trasporto
2 scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e viaggi di istruzione. Affinchè, quindi venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione nei
Pubblici registri.
Inoltre i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 19/08/2009 in GE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 parte II serie B anno 2009) e che dall'unione è nata la LI (28/06/2015), Per_1 hanno riferito che con provvedimento del 02/10/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in data 19/08/2009 in GE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
3 del predetto Comune, atto n.1 parte II serie B anno 2009 ) alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il sig. Parte_1 dovrà trasferire la propria residenza in un luogo diverso da quella attuale;
2)
[...]
La casa coniugale rimarrà alla sig.ra ; CP_1
3) la LI rimane affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_2 condivisione, pur se collocata presso la madre nella casa dove vivono attualmente e risiedono;
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la LI si troverà aò momento dell'assunzione della stessa decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) Il padre potrà esercitare il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze: a) il padre potrà vedere la LI durante i giorni lavorativi della settimana, compatibilmente con le esigenze della bambina (scuola, compiti, catechismo, palestra) e gli impegni genitoriali, comunque sempre previo accordo degli stessi genitori;
b) il sig. potrà tenere la LI con se facendola pernottare presso la Pt_1 Per_1 propria abitazione una volta a settimana, a weekend alterni;
c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la LI seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la LI trascorrerà con i genitori 15 giorni, anche consecutivi e qualora uno dei due coniugi dovesse lavorare si accorderanno di conseguenza;
6) Il sig. Parte_1 corrisponderà alla signora la somma di euro 150 mensili, per il CP_1 mantenimento della LI , somma che verrà versata sul conto corrente intestato Per_1 alla sig.ra entro giorno 5 di ogni mese. Tale importo annualmente CP_1 rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat. 7) I signori e provvederanno ognuno al proprio Parte_1 Controparte_1 mantenimento. 8) I coniugi sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della LI sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti della LI validi anche per l'espatrio.
9) Le spese straordinarie nell'interesse della LI sono poste a carico di Per_1 ciascun genitore nella misura del 50%, purché però preventivamente concordate da entrambi e documentate. Tra queste si annoverano i libri scolastici ed altri strumenti finalizzati allo studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e viaggi di istruzione. Affinchè, quindi venga
4 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al competente
Ufficio di Stato Civile l'annotazione nei Pubblici registri””.
Inoltre, i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente
TI RA
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI RA Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FRISINA VALERIA
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/08/2025 e Controparte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/08/2009 in GE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 parte II serie B anno 2009) e che dall'unione è nata la LI (28/06/2015), hanno riferito che con Per_1 provvedimento del 02/10/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano integralmente:
1 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il sig. dovrà trasferire la propria residenza in un luogo diverso da Parte_1 quella attuale;
2) La casa coniugale rimarrà alla sig.ra ; CP_1
3) la LI rimane affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_2 condivisione, pur se collocata presso la madre nella casa dove vivono attualmente e risiedono;
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la LI si troverà aò momento dell'assunzione della stessa decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) Il padre potrà esercitare il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze:
a) il padre potrà vedere la LI durante i giorni lavorativi della settimana, compatibilmente con le esigenze della bambina (scuola, compiti, catechismo, palestra) e gli impegni genitoriali, comunque sempre previo accordo degli stessi genitori;
b) il sig. potrà tenere la LI con se facendola pernottare Pt_1 Per_1 presso la propria abitazione una volta a settimana, a weekend alterni;
c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la LI seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la LI trascorrerà con i genitori 15 giorni, anche consecutivi e qualora uno dei due coniugi dovesse lavorare si accorderanno di conseguenza;
6) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_1 CP_1 la somma di euro 150 mensili, per il mantenimento della LI , somma Per_1 che verrà versata sul conto corrente intestato alla sig.ra entro giorno CP_1
5 di ogni mese. Tale importo annualmente rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat. 7) I signori e Parte_1 Controparte_1
provvederanno ognuno al proprio mantenimento. 8) I coniugi sono
[...] obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della LI sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti della LI validi anche per l'espatrio.
9) Le spese straordinarie nell'interesse della LI sono poste a carico Per_1 di ciascun genitore nella misura del 50%, purché però preventivamente concordate da entrambi e documentate. Tra queste si annoverano i libri scolastici ed altri strumenti finalizzati allo studio, apparecchi per la salute, trasporto
2 scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e viaggi di istruzione. Affinchè, quindi venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione nei
Pubblici registri.
Inoltre i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 19/08/2009 in GE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1 parte II serie B anno 2009) e che dall'unione è nata la LI (28/06/2015), Per_1 hanno riferito che con provvedimento del 02/10/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in data 19/08/2009 in GE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
3 del predetto Comune, atto n.1 parte II serie B anno 2009 ) alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il sig. Parte_1 dovrà trasferire la propria residenza in un luogo diverso da quella attuale;
2)
[...]
La casa coniugale rimarrà alla sig.ra ; CP_1
3) la LI rimane affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_2 condivisione, pur se collocata presso la madre nella casa dove vivono attualmente e risiedono;
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la LI si troverà aò momento dell'assunzione della stessa decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) Il padre potrà esercitare il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze: a) il padre potrà vedere la LI durante i giorni lavorativi della settimana, compatibilmente con le esigenze della bambina (scuola, compiti, catechismo, palestra) e gli impegni genitoriali, comunque sempre previo accordo degli stessi genitori;
b) il sig. potrà tenere la LI con se facendola pernottare presso la Pt_1 Per_1 propria abitazione una volta a settimana, a weekend alterni;
c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la LI seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la LI trascorrerà con i genitori 15 giorni, anche consecutivi e qualora uno dei due coniugi dovesse lavorare si accorderanno di conseguenza;
6) Il sig. Parte_1 corrisponderà alla signora la somma di euro 150 mensili, per il CP_1 mantenimento della LI , somma che verrà versata sul conto corrente intestato Per_1 alla sig.ra entro giorno 5 di ogni mese. Tale importo annualmente CP_1 rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat. 7) I signori e provvederanno ognuno al proprio Parte_1 Controparte_1 mantenimento. 8) I coniugi sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della LI sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti della LI validi anche per l'espatrio.
9) Le spese straordinarie nell'interesse della LI sono poste a carico di Per_1 ciascun genitore nella misura del 50%, purché però preventivamente concordate da entrambi e documentate. Tra queste si annoverano i libri scolastici ed altri strumenti finalizzati allo studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e viaggi di istruzione. Affinchè, quindi venga
4 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al competente
Ufficio di Stato Civile l'annotazione nei Pubblici registri””.
Inoltre, i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente
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