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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE rel. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 781/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.07.1949, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fracchia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, corso F. Cavallotti 36, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fracchia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, corso F. Cavallotti 36, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“dichiarare ai sensi dell'art. 3 della l. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in San Nazzaro Sesia (NO) il 16.04.1978, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Nazzaro Sesia al n. 9 parte II serie A anno 1978; ordinare al Comune di San Nazzaro Sesia di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
nulla disporre sulle spese della procedura.”
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 Controparte_1
16.4.1978 in San Nazzaro Sesia. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 23.4.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato con decreto n.2216/2007 emesso dal Tribunale di Novara. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Ritiene il Tribunale che la domanda in punto status, rispetto alla quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possa essere recepita dalla presente decisione. Il Tribunale infine prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto spese. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili contratto in San Nazzaro Sesia in data 16.4.1978 da e , atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del predetto comune al n. 9, parte II, serie A, anno 1978;
2. prende atto delle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. dichiara che la sig.ra erde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 CP_1 matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Nazzaro Sesia di provvedere alle incombenze di legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9.5.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE rel. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 781/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.07.1949, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fracchia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, corso F. Cavallotti 36, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fracchia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, corso F. Cavallotti 36, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“dichiarare ai sensi dell'art. 3 della l. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in San Nazzaro Sesia (NO) il 16.04.1978, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Nazzaro Sesia al n. 9 parte II serie A anno 1978; ordinare al Comune di San Nazzaro Sesia di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
nulla disporre sulle spese della procedura.”
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 Controparte_1
16.4.1978 in San Nazzaro Sesia. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 23.4.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato con decreto n.2216/2007 emesso dal Tribunale di Novara. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Ritiene il Tribunale che la domanda in punto status, rispetto alla quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possa essere recepita dalla presente decisione. Il Tribunale infine prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto spese. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili contratto in San Nazzaro Sesia in data 16.4.1978 da e , atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del predetto comune al n. 9, parte II, serie A, anno 1978;
2. prende atto delle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. dichiara che la sig.ra erde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 CP_1 matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Nazzaro Sesia di provvedere alle incombenze di legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9.5.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
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