CASS
Ordinanza 22 febbraio 2023
Ordinanza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/02/2023, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 11333-2022 proposto da: SCAPELLATO VINCENZO, CANTAGALLI BENEDETTO, MANCA GIUSEPPE, PETRUCCI ROCCO, FORCINA GIUSEPPE, MORETTI CLAUDIA nella qualità di coniuge superstite di Forcina Ezio, MEDDI UGO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO FAZI, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 5513 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 22/02/2023 Ric. 2022 n. 11333 sez. SU - ud. 06-12-2022 -2- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 63/2022 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 01/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO. Rilevato che: I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano, sulla base di un solo motivo, con ricorso qualificato dai medesimi come “regolamento facoltativo di competenza”, la sentenza n. 63/2022, depositata il primo marzo 2022, non notificata, resa dalla Corte dei conti – sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello – con la quale il giudice contabile ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dai ricorrenti avverso la sentenza n. 69/2021, depositata il 2 marzo 2021, con la quale lo stesso giudice contabile, per quanto qui d’interesse, aveva rigettato l’appello proposto dai ricorrenti medesimi, ex dipendenti, collocati in quiescenza, appartenenti agli organismi di informazione per la sicurezza, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la sezione Lazio n. 2023/2010, che ne aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo dell’indennità di funzione o operativa percepita durante il servizio, chiedendo, in sostanza, che nella controversia in oggetto venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio). Ric. 2022 n. 11333 sez. SU - ud. 06-12-2022 -3- Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro- tempore, eccependo in primo luogo l’inammissibilità dell’avverso ricorso e deducendone in subordine l’infondatezza. In prossimità dell’adunanza fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, l’Amministrazione controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1, cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e 14 del d. lgs. n. 174/2016 (cod. giust. cont.), nonché violazione dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.). Lamentano i ricorrenti, tutti già dipendenti dello Stato provenienti dai ruoli delle Forze Armate e di Polizia, trasferiti, su loro consenso, nei ruoli istituiti con l’art. 7 della l. 24 ottobre 1977, n. 801, che la sentenza impugnata resa dalla sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti avrebbe erroneamente circoscritto l’oggetto del giudizio di appello, rilevando come la sua cognizione non potesse estendersi ad ulteriori doglianze alla luce della decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti 29 gennaio 2018 n. 2/QM, mentre il giudizio di revocazione era fondato sul rinvenimento di nuovo documento, costituito dalla Circolare del Segretario Generale del CESIS N. 325-26/3136 del 23 gennaio 1998, dalla quale, si evincerebbe, secondo i ricorrenti, che l’Amministrazione avrebbe sempre operato, in virtù del riferimento all’art. 56 del d.P.C.M. n. 8/1980, un rinvio recettizio alla disciplina pensionistica generale del pubblico impiego. Chiedono pertanto la cassazione della sentenza impugnata, rilevando che le predette indennità costituiscono trattamento che, anche se erogato alla cessazione dell’attività lavorativa, trova la sua Ric. 2022 n. 11333 sez. SU - ud. 06-12-2022 -4- causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio, trattandosi di materia estranea al trattamento pensionistico e, quindi, estranea alla giurisdizione della Corte dei conti, concludendo nel senso che la giurisdizione in materia debba radicarsi in capo al giudice amministrativo, dopo avere peraltro, contraddittoriamente, nell’esposizione del motivo di ricorso, prospettato la devoluzione della controversia al giudice ordinario. 1.1. Il motivo, così come il ricorso su di esso esclusivamente basato, è inammissibile. 1.2. Va premesso che, seppur erroneamente rubricato come regolamento facoltativo di competenza ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., il ricorso deve essere correttamente qualificato come proposto ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., All. 1, 207 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 74, e 111, comma 8, Cost., per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice speciale che ha reso la pronuncia impugnata. 1.3. Orbene, dall’esposizione del fatto processuale come esposto dagli stessi ricorrenti, non è assolutamente revocabile in dubbio - a fronte di una vicenda il cui nucleo essenziale, quanto alla questione di diritto ivi affrontata, imperniata sul rapporto tra l’art. 18 del d.P.C.M. n. 8/1980 e l’art. 2 della l. n. 335/1995, è rimasto sostanzialmente lo stesso, sin dalla proposizione della domanda originaria, passando attraverso il ricorso in appello avverso la sentenza sfavorevole nel merito resa in primo grado e quindi al successivo giudizio di revocazione avverso la sentenza resa in grado d’appello - che mai sia stato dai ricorrenti denunciato, prima del ricorso ora in esame, il difetto di giurisdizione del giudice contabile. 1.3.1. Ciò comporta che - applicando i noti principi di cui a Cass. SU 9 ottobre 2008, n. 24883 (tra le molte successive conformi si vedano Cass. SU, ord. 13 giugno 2011, n. 12905; Cass. SU, 27 aprile 2018, n. 19782; Cass. SU, ord. 20 luglio 2022, n. 22687; Cass. SU, 29 novembre 2017, n. 28503, quest’ultima con specifico riferimento Ric. 2022 n. 11333 sez. SU - ud. 06-12-2022 -5- ad impugnazione di sentenza resa dal giudice contabile) recepiti nella formulazione dell’attuale All.
1 - art. 15 d.lgs. n. 174/2016, che, stabilita al primo comma la rilevabilità d’ufficio in primo grado del difetto di giurisdizione, al secondo comma prevede che «nel giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione» - avendo la pronuncia di primo grado, che ha pronunciato nel merito rigettando la domanda dei ricorrenti, implicitamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile adito, senza che detta statuizione implicita fosse stata oggetto di gravame con il ricorso in appello, quanto alla giurisdizione, in materia, del giudice contabile, dinanzi al quale doveva essere conseguentemente radicato anche il successivo ricorso per revocazione, deve ritenersi formato pertanto il giudicato interno, ciò determinando l’inammissibilità del presente ricorso. Alla medesima conclusione sono pervenute le ordinanze di queste Sezioni Unite nn. 36052, 36053, 36054 e 36055, rese in analoghe controversie, depositate in data 9 dicembre 2022, nelle more della pubblicazione della presente decisione. 2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della controricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2022 n. 11333 sez. SU - ud. 06-12-2022 -6- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili
- ricorrenti -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 5513 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 22/02/2023 Ric. 2022 n. 11333 sez. SU - ud. 06-12-2022 -2- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 63/2022 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 01/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO. Rilevato che: I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano, sulla base di un solo motivo, con ricorso qualificato dai medesimi come “regolamento facoltativo di competenza”, la sentenza n. 63/2022, depositata il primo marzo 2022, non notificata, resa dalla Corte dei conti – sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello – con la quale il giudice contabile ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dai ricorrenti avverso la sentenza n. 69/2021, depositata il 2 marzo 2021, con la quale lo stesso giudice contabile, per quanto qui d’interesse, aveva rigettato l’appello proposto dai ricorrenti medesimi, ex dipendenti, collocati in quiescenza, appartenenti agli organismi di informazione per la sicurezza, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la sezione Lazio n. 2023/2010, che ne aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo dell’indennità di funzione o operativa percepita durante il servizio, chiedendo, in sostanza, che nella controversia in oggetto venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio). Ric. 2022 n. 11333 sez. SU - ud. 06-12-2022 -3- Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro- tempore, eccependo in primo luogo l’inammissibilità dell’avverso ricorso e deducendone in subordine l’infondatezza. In prossimità dell’adunanza fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, l’Amministrazione controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1, cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e 14 del d. lgs. n. 174/2016 (cod. giust. cont.), nonché violazione dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.). Lamentano i ricorrenti, tutti già dipendenti dello Stato provenienti dai ruoli delle Forze Armate e di Polizia, trasferiti, su loro consenso, nei ruoli istituiti con l’art. 7 della l. 24 ottobre 1977, n. 801, che la sentenza impugnata resa dalla sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti avrebbe erroneamente circoscritto l’oggetto del giudizio di appello, rilevando come la sua cognizione non potesse estendersi ad ulteriori doglianze alla luce della decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti 29 gennaio 2018 n. 2/QM, mentre il giudizio di revocazione era fondato sul rinvenimento di nuovo documento, costituito dalla Circolare del Segretario Generale del CESIS N. 325-26/3136 del 23 gennaio 1998, dalla quale, si evincerebbe, secondo i ricorrenti, che l’Amministrazione avrebbe sempre operato, in virtù del riferimento all’art. 56 del d.P.C.M. n. 8/1980, un rinvio recettizio alla disciplina pensionistica generale del pubblico impiego. Chiedono pertanto la cassazione della sentenza impugnata, rilevando che le predette indennità costituiscono trattamento che, anche se erogato alla cessazione dell’attività lavorativa, trova la sua Ric. 2022 n. 11333 sez. SU - ud. 06-12-2022 -4- causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio, trattandosi di materia estranea al trattamento pensionistico e, quindi, estranea alla giurisdizione della Corte dei conti, concludendo nel senso che la giurisdizione in materia debba radicarsi in capo al giudice amministrativo, dopo avere peraltro, contraddittoriamente, nell’esposizione del motivo di ricorso, prospettato la devoluzione della controversia al giudice ordinario. 1.1. Il motivo, così come il ricorso su di esso esclusivamente basato, è inammissibile. 1.2. Va premesso che, seppur erroneamente rubricato come regolamento facoltativo di competenza ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., il ricorso deve essere correttamente qualificato come proposto ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., All. 1, 207 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 74, e 111, comma 8, Cost., per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice speciale che ha reso la pronuncia impugnata. 1.3. Orbene, dall’esposizione del fatto processuale come esposto dagli stessi ricorrenti, non è assolutamente revocabile in dubbio - a fronte di una vicenda il cui nucleo essenziale, quanto alla questione di diritto ivi affrontata, imperniata sul rapporto tra l’art. 18 del d.P.C.M. n. 8/1980 e l’art. 2 della l. n. 335/1995, è rimasto sostanzialmente lo stesso, sin dalla proposizione della domanda originaria, passando attraverso il ricorso in appello avverso la sentenza sfavorevole nel merito resa in primo grado e quindi al successivo giudizio di revocazione avverso la sentenza resa in grado d’appello - che mai sia stato dai ricorrenti denunciato, prima del ricorso ora in esame, il difetto di giurisdizione del giudice contabile. 1.3.1. Ciò comporta che - applicando i noti principi di cui a Cass. SU 9 ottobre 2008, n. 24883 (tra le molte successive conformi si vedano Cass. SU, ord. 13 giugno 2011, n. 12905; Cass. SU, 27 aprile 2018, n. 19782; Cass. SU, ord. 20 luglio 2022, n. 22687; Cass. SU, 29 novembre 2017, n. 28503, quest’ultima con specifico riferimento Ric. 2022 n. 11333 sez. SU - ud. 06-12-2022 -5- ad impugnazione di sentenza resa dal giudice contabile) recepiti nella formulazione dell’attuale All.
1 - art. 15 d.lgs. n. 174/2016, che, stabilita al primo comma la rilevabilità d’ufficio in primo grado del difetto di giurisdizione, al secondo comma prevede che «nel giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione» - avendo la pronuncia di primo grado, che ha pronunciato nel merito rigettando la domanda dei ricorrenti, implicitamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile adito, senza che detta statuizione implicita fosse stata oggetto di gravame con il ricorso in appello, quanto alla giurisdizione, in materia, del giudice contabile, dinanzi al quale doveva essere conseguentemente radicato anche il successivo ricorso per revocazione, deve ritenersi formato pertanto il giudicato interno, ciò determinando l’inammissibilità del presente ricorso. Alla medesima conclusione sono pervenute le ordinanze di queste Sezioni Unite nn. 36052, 36053, 36054 e 36055, rese in analoghe controversie, depositate in data 9 dicembre 2022, nelle more della pubblicazione della presente decisione. 2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della controricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2022 n. 11333 sez. SU - ud. 06-12-2022 -6- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili