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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/07/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1817/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. SCIACCA VALERIO Parte_1
e RB NO ZZ, con l'Avv. LO BELLO MARIA EUGENIA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra NO ZZ BA e il Sig. premesso Parte_1 che dalla loro relazione sentimentale è nato, in data 04.01.2019, il figlio
[...]
riconosciuto al momento della nascita solo dalla madre. Persona_1
Con ricorso congiunto depositato il 16.04.2025 le parti esponevano che il minore ha sempre convissuto con la madre e che solo a decorrere dalla primavera del 2023 ha iniziato ad incontrare il padre. In ricorso si esponeva altresì che in data 26.03.2025, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Trento, atto n.133, P.II, Serie B, Uff. 1, il Sig. Parte_1 riconosceva il figlio acconsentendo al mantenimento del solo cognome Per_1 materno. Le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine al risarcimento per mancato contributo al mantenimento pregresso al riconoscimento e del danno endofamiliare e, pertanto, chiedevano, ex 473 bis e ss., che il Tribunale di Trento regolamentasse l'affidamento del figlio minore alle seguenti condizioni: Per_1
1) il figlio sarà affidato alla madre BA RI Persona_1
IL e sarà collocato presso la stessa, attualmente residente in [...], dove il minore già ha la propria residenza anagrafica;
2) la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio sarà esercitata dalla madre, nel senso che tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei figli saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
3) potrà vedere il padre ogni volta che entrambi ne Persona_1 abbiano possibilità e senza alcuna formalità nei preavvisi;
4) corrisponderà a BA RI IL in via anticipata Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 400,00 a titolo di contributo nel mantenimento ordinario di sino al raggiungimento Persona_1 dell'indipendenza economica di quest'ultimo; tali importi saranno soggetti ad adeguamento annuale in base agli indici Istat con prima rivalutazione da gennaio 2026; 5) le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, da individuarsi secondo le linee guida saranno suddivise al CP_1
50% tra i genitori, con obbligo di preventivo accordo tra genitori se superiori a euro 100,00 e non urgenti e quindi indilazionabili;
tali spese dovranno essere documentate dal genitore che la ha anticipate e il rimborso della quota di competenza da parte dell'altro genitore dovrà avvenire, in forza dell'esibizione della relativa documentazione;
6) BA RI IL riconosce e da atto che ha già Parte_1 corrisposto l'importo di euro 4.000,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio sino al 31 dicembre 2025 e l'importo di euro 52.600,00 a titolo di risarcimento per il mancato contributo al mantenimento pregresso, in esecuzione all'accordo raggiunto;
Pag. 2 di 4 7) in esecuzione all'accordo raggiunto verserà l'importo di euro Parte_1
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno endoparentale entro il 24 giugno 2025; tale versamento verrà eseguito tramite l'acquisto di buoni fruttiferi postali dedicati ai minori vincolati alla maggiore età e/o in subordine su un conto corrente intestato al minore e che gli sarà reso disponibile al raggiungimento della maggiore età; 8) l'importo dell'assegno unico e l'assegno erogato dalla P.A.T. verrà assegnato a Parte_2
9) le parti acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto del figlio per eventuale espatrio a scopo turistico;
10) spese del procedimento compensate. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 23.04.2025, fissava la comparizione delle parti all'udienza del 21.05.2025. I ricorrenti, con istanza depositata il 06.05.2025 chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte di trattazione che veniva autorizzata dal Presidente del Tribunale in data 08.05.2025. La Sig.ra BA RI IL e il Sig. , con note depositate Parte_1 il 12.05.2025, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso alle quali si riportavano integralmente. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note scritte. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento alla madre e la collocazione presso la stessa del figlio non risulta contrastare con l'interesse dello stesso, né vi è motivo Per_1 di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1817/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. SCIACCA VALERIO Parte_1
e RB NO ZZ, con l'Avv. LO BELLO MARIA EUGENIA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra NO ZZ BA e il Sig. premesso Parte_1 che dalla loro relazione sentimentale è nato, in data 04.01.2019, il figlio
[...]
riconosciuto al momento della nascita solo dalla madre. Persona_1
Con ricorso congiunto depositato il 16.04.2025 le parti esponevano che il minore ha sempre convissuto con la madre e che solo a decorrere dalla primavera del 2023 ha iniziato ad incontrare il padre. In ricorso si esponeva altresì che in data 26.03.2025, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Trento, atto n.133, P.II, Serie B, Uff. 1, il Sig. Parte_1 riconosceva il figlio acconsentendo al mantenimento del solo cognome Per_1 materno. Le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine al risarcimento per mancato contributo al mantenimento pregresso al riconoscimento e del danno endofamiliare e, pertanto, chiedevano, ex 473 bis e ss., che il Tribunale di Trento regolamentasse l'affidamento del figlio minore alle seguenti condizioni: Per_1
1) il figlio sarà affidato alla madre BA RI Persona_1
IL e sarà collocato presso la stessa, attualmente residente in [...], dove il minore già ha la propria residenza anagrafica;
2) la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio sarà esercitata dalla madre, nel senso che tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei figli saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
3) potrà vedere il padre ogni volta che entrambi ne Persona_1 abbiano possibilità e senza alcuna formalità nei preavvisi;
4) corrisponderà a BA RI IL in via anticipata Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 400,00 a titolo di contributo nel mantenimento ordinario di sino al raggiungimento Persona_1 dell'indipendenza economica di quest'ultimo; tali importi saranno soggetti ad adeguamento annuale in base agli indici Istat con prima rivalutazione da gennaio 2026; 5) le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, da individuarsi secondo le linee guida saranno suddivise al CP_1
50% tra i genitori, con obbligo di preventivo accordo tra genitori se superiori a euro 100,00 e non urgenti e quindi indilazionabili;
tali spese dovranno essere documentate dal genitore che la ha anticipate e il rimborso della quota di competenza da parte dell'altro genitore dovrà avvenire, in forza dell'esibizione della relativa documentazione;
6) BA RI IL riconosce e da atto che ha già Parte_1 corrisposto l'importo di euro 4.000,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio sino al 31 dicembre 2025 e l'importo di euro 52.600,00 a titolo di risarcimento per il mancato contributo al mantenimento pregresso, in esecuzione all'accordo raggiunto;
Pag. 2 di 4 7) in esecuzione all'accordo raggiunto verserà l'importo di euro Parte_1
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno endoparentale entro il 24 giugno 2025; tale versamento verrà eseguito tramite l'acquisto di buoni fruttiferi postali dedicati ai minori vincolati alla maggiore età e/o in subordine su un conto corrente intestato al minore e che gli sarà reso disponibile al raggiungimento della maggiore età; 8) l'importo dell'assegno unico e l'assegno erogato dalla P.A.T. verrà assegnato a Parte_2
9) le parti acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto del figlio per eventuale espatrio a scopo turistico;
10) spese del procedimento compensate. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 23.04.2025, fissava la comparizione delle parti all'udienza del 21.05.2025. I ricorrenti, con istanza depositata il 06.05.2025 chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte di trattazione che veniva autorizzata dal Presidente del Tribunale in data 08.05.2025. La Sig.ra BA RI IL e il Sig. , con note depositate Parte_1 il 12.05.2025, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso alle quali si riportavano integralmente. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note scritte. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento alla madre e la collocazione presso la stessa del figlio non risulta contrastare con l'interesse dello stesso, né vi è motivo Per_1 di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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