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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4210/2024 R.G.,
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Tuglie, alla via Aldo Moro n. 90, presso lo studio dell'avv. Isidoro
Bernardi, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Melendugno alla via
Angelo Carducci n. 58, presso lo studio dell'avv. Angela De Giorgi, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del la causa è stata decisa, ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2024, emesso in data 1° aprile 2024, con il quale il Tribunale di
Lecce gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 57.710,96, oltre ad interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
Premetteva che la pretesa restitutoria azionata in sede monitoria si fondava sulla sentenza definitiva della Corte di appello di Lecce che aveva riformato in senso assolutorio la pronuncia di condanna, emessa dal Tribunale ordinario di Lecce, nei confronti del medico che aveva avuto in cura il proprio compagno nel corso dell'accesso presso l'Ospedale di Gallipoli, in virtù della quale il predetto medico era stato condannato in primo grado, ai sensi dell'art. 589 c.p, alla pena della reclusione di un anno Cont nonché, in solido con la opposta, in qualità di responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese processuali.
In primo luogo, sosteneva la nullità del provvedimento di ingiunzione per parziale difetto di rappresentanza in capo al procuratore ad litem costituito nella fase monitoria il cui ius postulandi era,
a suo dire, stato conferito solo al fine di recuperare le spese legali liquidate in favore delle parti civili, non già gli importi riconosciuti a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno.
Esponeva di aver introdotto il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi con l'accertamento dell'errore diagnostico terapeutico del sanitario che aveva avuto in cura il proprio congiunto. Formulava eccezione di compensazione tra la pretesa azionata in sede monitoria ed il credito, originato a vario titolo dall'evento morte del proprio compagno, oggetto di altro giudizio civile ex art. 8, comma 3, Legge 24/17 e 281 undecies c.p.c, anche previo accertamento incidentale del maggior importo dovuto da nell'ambito della presente controversia. In via Parte_2 subordinata, domandava sospendersi il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 295
c.p.c. in attesa della pronuncia definitiva sul merito della responsabilità professionale del sanitario, stante l'identità di oggetto tra le due cause.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutività del medesimo, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Quest'ultima esponeva Parte_2 che la sentenza di condanna in forza delle quale era stata solidalmente obbligata a corrispondere l'importo di euro 50.000,00 in favore di a titolo di provvisionale era stata Parte_1 definitivamente riformata dalla Corte d'Appello di Lecce “perché il fatto non sussiste”, formula assolutoria confermata dalla Corte di cassazione. In primo luogo, contestava il motivo di opposizione fondato sul difetto parziale di procura, valorizzando la portata letterale della procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. Rimarcava, altresì, che l'anzidetto vizio era in ogni caso suscettibile di sanatoria ai sensi del novellato art. 182 c.p.c. Nel merito ribadiva la fondatezza del proprio diritto alla ripetizione di quanto versato in esecuzione di una pronuncia penale definitivamente modificata, insistendo per il rigetto delle istanze di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. Per l'effetto, domandava la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza del 17.6.2025, il Giudice respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio per cui è causa e rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.7.2025.
********
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente appare destituita di fondamento l'eccezione relativa al difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito in fase monitoria nell'interesse di La procura alle liti posta Parte_2 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo è stata conferita espressamente al fine “al fine di proporre, al Tribunale civile di Lecce, ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c, volta al recupero delle spese liquidate da quale responsabile civile- in favore di , giusta sentenza Parte_2 Parte_1 di condanna di primo grado del Tribunale di Lecce n. 2037/2016, definitivamente riformata con sentenza d'appello, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione”. Vi è dunque prova documentale che il difensore sia stato incaricato del recupero processuale dei crediti facenti capo ad in Parte_2 conseguenza della modifica della statuizione penale di condanna emessa dal Tribunale ordinario di
Lecce. Se ne deduce che ha dimostrato l'esistenza del potere di rappresentanza Parte_2 processuale in capo all'avvocato costituito nel procedimento per ingiunzione. In ogni caso, parte opponente ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta in opposizione un nuovo mandato difensivo, sicché l'eventuale vizio della fase monitoria deve intendersi sanato ex art. 182
c.p.c.
Nel merito appare provato, ed invero anche non contestato, il presupposto fattuale della pretesa azionata in sede monitoria, ovverosia il pagamento della provvisionale in forza della sentenza penale di primo grado, successivamente riformata con pronuncia assolutoria confermata in Cassazione. La
Suprema Corte ha chiarito che “quando nei confronti di un imputato sia stata emessa in primo grado con la sentenza di riconoscimento della responsabilità penale anche la condanna generica al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale e, successivamente, in secondo grado sia stata, invece, pronunciata assoluzione per non aver commesso il fatto, pur senza esplicita pronunzia sulle statuizioni civili, legittimamente colui che abbia versato la provvisionale può richiederne la restituzione, in quanto la causa debendi che prima aveva trovato fondamento nella condanna penale è venuta meno con la successiva pronuncia di assoluzione piena” (Cass. civ., sez.
III, 07/06/2002 n. 8301). Nel caso di specie, il pronunciamento della Corte d'Appello ha integralmente sostituito la prima statuizione di condanna emessa dal Tribunale di Lecce, caducando il titolo giuridico che giustificava il pagamento delle somme a titolo di provvisionale da parte del responsabile civile. Per l'effetto va riconosciuta la fondatezza della pretesa restitutoria azionata con il procedimento monitorio.
Premesso il diritto di parte opposta a ripetere le somme pagate in forza di una sentenza non più esistente, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Tale norma così dispone: “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”. Nel caso di specie, l'accertamento del controcredito opposto in compensazione dalla parte debitrice sarebbe oggetto di una pronuncia incidentale nella presenta controversia ed è, altresì, sottoposto a giudizio civile di merito innanzi al Tribunale di Lecce ex art. 8, comma 3, Legge 24/17 e 281 undecies c.p.c.
Sul punto si richiama l'orientamento assunto dalla Suprema Corte di cassazione “le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido,
o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione
(art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cassazione, Sezioni Unite,
15/11/2016 sentenza n. 23225). L'obbligo risarcitorio di oltre ad essere sub iudice in Parte_2 altro giudizio civile, è contestato anche in questa sede processuale in ragione dell'idoneità della pronuncia penale irrevocabile di assoluzione a fare stato nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.c.
Nel caso di specie non può operare il meccanismo estintivo della compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c. stante il difetto dei requisiti di certezza e esigibilità delle somme di denaro portate in compensazione, richiesti dall'art. 1243, comma 1, c.c.
Alla vicenda in esame non è applicabile neppure la disciplina del secondo comma dell'art. 1243 c.c. trattandosi di un controcredito che non è prontamente e facilmente liquidabile in base al titolo.
Priva di fondatezza appare, da ultimo, l'istanza finalizzata ad ottenere la sospensione della presente controversia ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento introdotto ex art. 8, comma
3, Legge 24/17 e 281 undecies c.p.c, in quanto va “esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.” (cfr. Cassazione
Sezioni Unite, sentenza n. 23225 del15/11/2016).
In ogni caso, ove il giudizio instaurato per la liquidazione del danno da responsabilità medica dovesse concludersi con una pronuncia favorevole per l'opponente, la decisione non si porrebbe in contrasto con la presente sentenza il cui ambito cognitorio è limitato al diritto del responsabile civile di ripetere gli importi versati a titolo di provvisionale sulla base di una sentenza definitivamente riformata.
Per le motivazioni innanzi espresse va integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
A fronte del rigetto dell'opposizione, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico della parte opponete, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna , al pagamento in favore di in persona del Direttore Generale Parte_1 Parte_2 pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 4.7.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4210/2024 R.G.,
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Tuglie, alla via Aldo Moro n. 90, presso lo studio dell'avv. Isidoro
Bernardi, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Melendugno alla via
Angelo Carducci n. 58, presso lo studio dell'avv. Angela De Giorgi, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del la causa è stata decisa, ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2024, emesso in data 1° aprile 2024, con il quale il Tribunale di
Lecce gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 57.710,96, oltre ad interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
Premetteva che la pretesa restitutoria azionata in sede monitoria si fondava sulla sentenza definitiva della Corte di appello di Lecce che aveva riformato in senso assolutorio la pronuncia di condanna, emessa dal Tribunale ordinario di Lecce, nei confronti del medico che aveva avuto in cura il proprio compagno nel corso dell'accesso presso l'Ospedale di Gallipoli, in virtù della quale il predetto medico era stato condannato in primo grado, ai sensi dell'art. 589 c.p, alla pena della reclusione di un anno Cont nonché, in solido con la opposta, in qualità di responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese processuali.
In primo luogo, sosteneva la nullità del provvedimento di ingiunzione per parziale difetto di rappresentanza in capo al procuratore ad litem costituito nella fase monitoria il cui ius postulandi era,
a suo dire, stato conferito solo al fine di recuperare le spese legali liquidate in favore delle parti civili, non già gli importi riconosciuti a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno.
Esponeva di aver introdotto il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi con l'accertamento dell'errore diagnostico terapeutico del sanitario che aveva avuto in cura il proprio congiunto. Formulava eccezione di compensazione tra la pretesa azionata in sede monitoria ed il credito, originato a vario titolo dall'evento morte del proprio compagno, oggetto di altro giudizio civile ex art. 8, comma 3, Legge 24/17 e 281 undecies c.p.c, anche previo accertamento incidentale del maggior importo dovuto da nell'ambito della presente controversia. In via Parte_2 subordinata, domandava sospendersi il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 295
c.p.c. in attesa della pronuncia definitiva sul merito della responsabilità professionale del sanitario, stante l'identità di oggetto tra le due cause.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutività del medesimo, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Quest'ultima esponeva Parte_2 che la sentenza di condanna in forza delle quale era stata solidalmente obbligata a corrispondere l'importo di euro 50.000,00 in favore di a titolo di provvisionale era stata Parte_1 definitivamente riformata dalla Corte d'Appello di Lecce “perché il fatto non sussiste”, formula assolutoria confermata dalla Corte di cassazione. In primo luogo, contestava il motivo di opposizione fondato sul difetto parziale di procura, valorizzando la portata letterale della procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. Rimarcava, altresì, che l'anzidetto vizio era in ogni caso suscettibile di sanatoria ai sensi del novellato art. 182 c.p.c. Nel merito ribadiva la fondatezza del proprio diritto alla ripetizione di quanto versato in esecuzione di una pronuncia penale definitivamente modificata, insistendo per il rigetto delle istanze di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. Per l'effetto, domandava la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza del 17.6.2025, il Giudice respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio per cui è causa e rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.7.2025.
********
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente appare destituita di fondamento l'eccezione relativa al difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito in fase monitoria nell'interesse di La procura alle liti posta Parte_2 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo è stata conferita espressamente al fine “al fine di proporre, al Tribunale civile di Lecce, ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c, volta al recupero delle spese liquidate da quale responsabile civile- in favore di , giusta sentenza Parte_2 Parte_1 di condanna di primo grado del Tribunale di Lecce n. 2037/2016, definitivamente riformata con sentenza d'appello, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione”. Vi è dunque prova documentale che il difensore sia stato incaricato del recupero processuale dei crediti facenti capo ad in Parte_2 conseguenza della modifica della statuizione penale di condanna emessa dal Tribunale ordinario di
Lecce. Se ne deduce che ha dimostrato l'esistenza del potere di rappresentanza Parte_2 processuale in capo all'avvocato costituito nel procedimento per ingiunzione. In ogni caso, parte opponente ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta in opposizione un nuovo mandato difensivo, sicché l'eventuale vizio della fase monitoria deve intendersi sanato ex art. 182
c.p.c.
Nel merito appare provato, ed invero anche non contestato, il presupposto fattuale della pretesa azionata in sede monitoria, ovverosia il pagamento della provvisionale in forza della sentenza penale di primo grado, successivamente riformata con pronuncia assolutoria confermata in Cassazione. La
Suprema Corte ha chiarito che “quando nei confronti di un imputato sia stata emessa in primo grado con la sentenza di riconoscimento della responsabilità penale anche la condanna generica al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale e, successivamente, in secondo grado sia stata, invece, pronunciata assoluzione per non aver commesso il fatto, pur senza esplicita pronunzia sulle statuizioni civili, legittimamente colui che abbia versato la provvisionale può richiederne la restituzione, in quanto la causa debendi che prima aveva trovato fondamento nella condanna penale è venuta meno con la successiva pronuncia di assoluzione piena” (Cass. civ., sez.
III, 07/06/2002 n. 8301). Nel caso di specie, il pronunciamento della Corte d'Appello ha integralmente sostituito la prima statuizione di condanna emessa dal Tribunale di Lecce, caducando il titolo giuridico che giustificava il pagamento delle somme a titolo di provvisionale da parte del responsabile civile. Per l'effetto va riconosciuta la fondatezza della pretesa restitutoria azionata con il procedimento monitorio.
Premesso il diritto di parte opposta a ripetere le somme pagate in forza di una sentenza non più esistente, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Tale norma così dispone: “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”. Nel caso di specie, l'accertamento del controcredito opposto in compensazione dalla parte debitrice sarebbe oggetto di una pronuncia incidentale nella presenta controversia ed è, altresì, sottoposto a giudizio civile di merito innanzi al Tribunale di Lecce ex art. 8, comma 3, Legge 24/17 e 281 undecies c.p.c.
Sul punto si richiama l'orientamento assunto dalla Suprema Corte di cassazione “le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido,
o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione
(art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cassazione, Sezioni Unite,
15/11/2016 sentenza n. 23225). L'obbligo risarcitorio di oltre ad essere sub iudice in Parte_2 altro giudizio civile, è contestato anche in questa sede processuale in ragione dell'idoneità della pronuncia penale irrevocabile di assoluzione a fare stato nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.c.
Nel caso di specie non può operare il meccanismo estintivo della compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c. stante il difetto dei requisiti di certezza e esigibilità delle somme di denaro portate in compensazione, richiesti dall'art. 1243, comma 1, c.c.
Alla vicenda in esame non è applicabile neppure la disciplina del secondo comma dell'art. 1243 c.c. trattandosi di un controcredito che non è prontamente e facilmente liquidabile in base al titolo.
Priva di fondatezza appare, da ultimo, l'istanza finalizzata ad ottenere la sospensione della presente controversia ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento introdotto ex art. 8, comma
3, Legge 24/17 e 281 undecies c.p.c, in quanto va “esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.” (cfr. Cassazione
Sezioni Unite, sentenza n. 23225 del15/11/2016).
In ogni caso, ove il giudizio instaurato per la liquidazione del danno da responsabilità medica dovesse concludersi con una pronuncia favorevole per l'opponente, la decisione non si porrebbe in contrasto con la presente sentenza il cui ambito cognitorio è limitato al diritto del responsabile civile di ripetere gli importi versati a titolo di provvisionale sulla base di una sentenza definitivamente riformata.
Per le motivazioni innanzi espresse va integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
A fronte del rigetto dell'opposizione, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico della parte opponete, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna , al pagamento in favore di in persona del Direttore Generale Parte_1 Parte_2 pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 4.7.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino