Articolo 2 della Legge 30 giugno 1971, n. 518
Articolo 1Articolo 3
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18 agosto 1971
Art. 2.
L'art. 1 della presente legge e' applicabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate al personale di ruolo.
Entrata in vigore il 18 agosto 1971