Art. 2.
L'art. 1 della presente legge e' applicabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate al personale di ruolo.
L'art. 1 della presente legge e' applicabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate al personale di ruolo.