CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 242/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario ENRICO IANNOTTA, con studio in VIA DI
SAN GODENZO n. 15, ROMA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ON
), assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario FEDERICO P.IVA_2
SCANFERLATO, con studio in VIA MANIN n. 54, TREVISO
ONoparte_2
, e
[...] CP CP_2 contumaci
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
24.11.2023, n. 2174/2023 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia codesta Ecc.ma
Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:
1. annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Treviso,
Sezione I, G.U. Dott.ssa Giulia Civiero, alle date 22-24 novembre 2023,
n. 2174/2023, di che trattasi;
2. per l'effetto, in accoglimento dei motivi del presente appello, 2.1. accertato e dichiarato l'illecito contrattuale e/o extracontrattuale denunciato con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, condannare (con sentenza di condanna generica) (già ON [...]
, in persona del suo legale rappresentante legale ONoparte_4 pro tempore, con sede in , Piazza Salimbeni,3 -53100 (SI) (P.IVA CP_1
e C.F.: PEC: t), a P.IVA_2 Email_1 risarcire tutti i danni che verranno quantificati in separato giudizio, con ogni conseguente pronuncia;
2.2. considerato l'interesse di Parte_1 di estendere la domanda anche nei confronti di ,
[...] CP condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni CP conseguenti all'avvenuto pagamento dei due assegni n. 0189229904-06
e n. 0189229905-07 dell'importo di € 1.500.000,00 ciascuno, incassati nello stesso giorno, nonostante questi ultimi risultassero ictu oculi manifestamente falsificati nell'indicazione del beneficiario “ CP
” in luogo dell'originario intestatario “TA Assicurazioni S.p.A.”,
[...]
ON ovviamente unitamente a solidalmente con che verranno quantificati in separato giudizio, con ogni conseguente pronuncia;
2.3. in via subordinata, solo per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della (già ON
, in persona del suo legale rappresentante ONoparte_4 legale pro tempore, con sede in , Piazza Salimbeni,3 - 53100 (SI) CP_1
E (P.IVA e C.F.: PEC: ) in P.IVA_2 Email_1
pag. 2/18 favore della correntista azione esercitata in Parte_2 via surrogatoria ex art. 2900 c.c., e, per l'effetto, condannare (con sentenza di condanna generica) ON
(già , in persona del suo legale ONoparte_4 rappresentante legale pro tempore, con sede in , Piazza Salimbeni, CP_1
3 - 53100 (SI) (P.IVA e C.F.: PEC: P.IVA_2
t), a risarcire tutti i danni che Email_1 verranno quantificati in separato giudizio, con ogni conseguente pronuncia;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e spese generali oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio”. In via istruttoria si insiste per l'ammissione di CTU percipiente diretta a dimostrare la natura, manifesta e grossolana, rilevabile ictu oculi, della falsificazione dei due originali degli assegni, n. 0189229904-06 e n. 0189229905-07, del valore di € 1.500.000,00 cadauno, che, ciò nonostante, sono stati negoziati dall'Istituto di credito e di cui al primo motivo di appello.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA:
1. per le ragioni esposte, rigettare l'appello proposto da e Parte_1 confermare la sentenza appellata;
in via subordinata 2. ridurre la domanda attorea ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1,
c.p.c.; 3. accertato e dichiarato che è l'unico autore e CP responsabile del danno lamentato dall'odierna appellante, condannare lo stesso al pagamento di quanto fosse riconosciuto a favore di anche con condanna dello stesso, per tutti i motivi Parte_1 esposti in atti, a tener indenne di ON quanto la stessa fosse denegatamente condannata a pagare a favore di in accoglimento della domanda da questa presentata Parte_1 nei suoi confronti;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite pag. 3/18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2174/2023 il Tribunale di Treviso ha a) dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di;
b) rigettato la Parte_1 CP domanda di di condanna generica di Parte_1 [...]
ON (d'ora in poi, per brevità , già ON
[...]
al risarcimento del danno. ONoparte_4
1.1 Il Tribunale muove dalla premessa che, in un separato giudizio (n.
4724/2017 RG), e avevano chiesto il Parte_3 Parte_4 risarcimento dei danni a che aveva incorporato Parte_1 [...]
Parte_5 Parte_6 CP_2
e , deducendo di essere stati truffati dall'agente
[...] CP della società . Nel presente Parte_2 CP giudizio aveva, di conseguenza, chiesto la condanna Parte_1
ON di a ristorarla dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento delle domande di AN ER e Per_1
e, in subordine, aveva dichiarato di surrogarsi ex art. 2900 c.c.
[...] nei diritti di sempre Parte_6 per ottenere la condanna dell'istituto di credito. All'udienza di prima comparazione aveva dichiarato di estendere anche nei confronti del la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla CP negoziazione di due assegni bancari. Le domande svolte inizialmente ON solo nei confronti di e successivamente estese al , CP trovavano giustificazione nella falsificazione dei due assegni bancari n.
0189229904-06 e n. 0189229905-07, ciascuno di euro 1.500.000,00.
Dopo averli contraffatti, era riuscito a incassarli perché erano CP
pag. 4/18 stati visionati in modo superficiale da un dipendente di
[...]
. CP_4
1.2 Il Tribunale chiarisce che con l'atto introduttivo Parte_1 non aveva formulato domande contro e che aveva CP presumibilmente citato il medesimo, e CP_2 [...] quali litisconsorti con riferimento alla Parte_6 domanda surrogatoria, formulata senza specificare la fonte del credito. ON Solo dopo che la convenuta aveva formalizzato una domanda di manleva contro , aveva a sua volta proposto CP Parte_1 nei confronti del una domanda di risarcimento. Per il Tribunale la CP domanda contro costituisce un'inammissibile domanda CP nuova perché a) non vi era stata un'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo Parte_1 CP
ON
), chiamato dal convenuto;
b) non poteva
[...] CP considerarsi terzo chiamato in causa dal convenuto, in quanto era diventato una parte del processo per scelta dell'attore; c) l'esigenza di ON estendere la domanda contro non era dipesa dalle difese di CP perché fin dall'atto di citazione era stato individuato come CP
l'autore della contraffazione degli assegni;
d) la domanda formulata da non poteva ritenersi nemmeno una domanda Parte_1 complanare perché formulata in modo totalmente aggiuntivo e parallelo ON rispetto a quella proposta contro
1.3 Il Tribunale ritiene che, in virtù del principio della ragione più liquida, possa essere immediatamente esaminata la domanda di ON risarcimento
contro
Era incontestato che i due assegni indicassero come beneficiario , “soggetto che – a quanto pare – è lo CP stesso che si è presentato agli sportelli”. Non poteva essere contestata pag. 5/18 la legittimazione cartolare e astratta del . Per il CP Parte_1 dipendente della banca avrebbe dovuto rilevare la macroscopica contraffazione del nome del beneficiario, perché “ ” era Persona_2 stato sostituito a “TA Assicurazioni s.p.a.”, che compare negli assegni originali.
1.4 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – spiega il giudice - nel caso di falsificazione o alterazione di assegno bancario non trasferibile, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c.. Il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, occorrendo a tale fine una valutazione in concreto del suo comportamento, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, potendo farsi carico agli impiegati della banca soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche o strumentali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso.
1.5 Il Tribunale dà atto che gli assegni erano stati visionati in udienza dal magistrato e dai legali delle parti e afferma che la contraffazione non è affatto certa né evidente né, tantomeno, grossolana perché “… non presentavano segni evidenti di alterazioni, cancellature, difformità grafologiche macroscopiche. Il materiale degli assegni, infatti, era quello tipico di siffatti titoli, diverso dalla carta utilizzata comunemente, la
pag. 6/18 colorazione era uniforme anche nell'area destinata al nome del beneficiario, non vi erano segni esteriori di cancellature o abrasioni, né vi erano apparenti e macroscopiche esitazioni nel tratto e nella grafia”.
ON 1.6 Il Tribunale aggiunge che, secondo quanto allegato da aveva a disposizione una rete di professionisti in grado di CP falsificare titoli e documenti e che, nel valutare la condotta degli impiegati della occorre anche considerare che ONoparte_4
era persona conosciuta dalla filiale e dunque vi poteva essere nei CP suoi confronti una certa fiducia tale da ridurre i sospetti in ordine alla possibilità che egli potesse commettere un grave reato. era socio CP di Global Servizi Assicurativi di NI AL & C. s.a.s., e sia la persona fisica sia la società erano correntisti.
2. L'appellante chiede che, in riforma della Parte_1 sentenza, sia accolta la domanda di condanna generica al risarcimento del danno (punto 2.1 delle conclusioni). Senza essere collegate a motivi di appello nelle conclusioni vengono anche trascritte la domanda di risarcimento contro (punto 2.2 delle conclusioni) e la CP domanda di surroga (punto 2.3 delle conclusioni). L'appellante premette che, nel separato giudizio promosso dai coniugi ONoparte_6
e avevano chiarito che Parte_6 CP_2
si era fatto consegnare dalla segretaria dell'agenzia, con delega CP di firma, due assegni bancari dell'importo di euro 1.500.000,00 intestati a TA Assicurazione s.p.a., che avrebbero dovuto alla Parte_7 sede legale della compagnia;
li aveva alterati sostituendo il nome del beneficiario con il proprio e versati sul conto a lui intestato sempre presso la stessa filiale di Castelfranco Veneto. La domanda di risarcimento ex art. 2049 c.c. contro Parte_1 Parte_2
pag. 7/18 e era stata accolta e la Parte_6 CP_2 CP sentenza era stata confermata in secondo grado, sia pure con una riduzione del quantum. lamenta: Parte_1
2.1 la violazione degli artt. 61 c.p.c. e 2697 c.c. e del principio secondo cui il giudice non può, da un lato, negare ingresso alla consulenza tecnica e, dall'altro, ritenere indimostrati i fatti che, grazie alla consulenza, avrebbero potuto essere provati. Nel giudizio di primo grado era stata chiesta una CTU grafologica percipiente diretta a dimostrare la natura grossolana, rilevabile ictu oculi, della contraffazione dei due originali degli assegni negoziati dall'Istituto di credito. La consulenza tecnica costituisce fonte oggettive di prova quando, come nel caso di specie, si risolve anche nell'accertamento di situazioni rilevabili sono con il concorso di determinate cognizioni tecniche;
2.2 l'insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia perché all'udienza in cui erano stati esaminati gli assegni parte attrice non aveva affatto riconosciuto che la contraffazione non fosse grossolana. L'apodittica motivazione si risolve in una petizione di principio. Dalla comparazione degli assegni risulta evidente: a) la falsificazione della “F” di TA in una “P”; b) una gestualità non spontanea e non sbrigativa;
c) nella lettera “P” un ritmo scrittorio poco vitale dall'inizio alla fine e una continuità con semplici e scanditi legamenti, in un contesto lento e statico, diretto a ricoprire gli aspetti grafici della “F”; c) il sollevamento del secondo e terzo elemento e particolare chiusura non completa a sinistra delle lettere “R” con un ritocco;
d) i segni individualizzanti, le aperture e i profili dalla “P”, gli stacchi, l'allungo e i particolari significativi tentennamenti della “R” volti pag. 8/18 ad alterare l'indicazione del beneficiario;
e) le lettere “E”, “T” ed “L” sovrapposte a diverse lettere;
f) così anche per le lettere “C”, “S”, “A”,
“R” ed “E” di “ ”; g) la cancellazione del nome del precedente CP
Parte beneficiario, rimanendo comunque la “p” e la “A” di “ ”. Deve poi ON considerarsi che aveva “bancato” nello stesso giorno due assegni ON dall'importo esorbitante. Il fatto che fosse socio di Global Servizi
Assicurativi di NI AL & C. s.a.s. avrebbe dovuto generare ulteriori sospetti perché si presume che il socio abbia, rispetto a un terzo, una maggiore facilità di accesso alla documentazione interna alla società e, comunque, desta sospetto il fatto che la società possa pagare una così ingente somma nello stesso giorno in favore del socio.
3. Delle parti appellate, nonostante la regolarità delle notifiche, si è ON costituita unicamente che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.. In via subordinata, ha riproposto la domanda di manleva nei confronti di . Oltre a richiamare le CP argomentazioni del giudice di primo grado, l'appellata ha evidenziato:
➢ che l'attore non aveva reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di CTU e che il caso da trattare non richiede competenze tecniche e il giudice ha proceduto in prima persona alla verifica degli assegni;
➢ che l'appellante si dilunga in una serie di considerazioni tecniche tipiche di una consulenza grafologica, che ha chiaramente fatto eseguire. Svolge considerazioni che nulla hanno a che vedere con una contraffazione immediatamente percepibile;
pag. 9/18 ➢ che era socio accomandante della società e gestiva in totale CP autonomia la filiale di Castelfranco Veneto dell'agenzia assicurativa, tenendo i rapporti con la banca;
➢ che l'azione surrogatoria, esercitata in via subordinata, deve ritenersi inammissibile perché l'appello deve essere motivato per ciascuno dei motivi e deve indicare il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure proposte e le violazioni di legge;
➢ che nel giudizio in primo grado erano rimaste assorbite delle eccezioni che devono ritenersi riproposte. La domanda di condanna per responsabilità contrattuale non può avere accesso, non avendo l'appellante alcun rapporto contrattuale con ONoparte_4
Non è ravvisabile una responsabilità da contatto sociale perché non era contestabile la legittimazione cartolare e astratta del . La CP responsabilità extracontrattuale era irrimediabilmente prescritta perché
l'atto di significazione diffida risale al 5 ottobre 2017 mentre gli assegni erano stati bancati il 2 novembre 2007. Era stato anche eccepito il concorso di colpa perché il presunto autore della contraffazione era agente dell'agenzia generale di TA Assicurazioni.
4. La riproposizione della domanda di garanzia impropria da parte di ON non implica la proposizione un'impugnazione incidentale e quindi non è assoggettata al relativo regime processuale, bensì alla disciplina dell'art. 346 c.p.c.. Pertanto, deve escludersi la decadenza da tale domanda nel caso in cui sia mancata la notificazione al terzo garante, rimasto contumace in appello (v. Cass., sez. 1, sent. n. 8973 del 2000).
ON 5. L'eccezione di relativa alla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. è sanata ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c. per effetto della costituzione dell'appellata.
pag. 10/18 6. Il primo motivo di appello sulla mancata ammissione della
CTU non è fondato. La consulenza non è un mezzo di prova ma un mezzo istruttorio e quindi è sottratta alla disponibilità delle parti. non contesta i limiti della responsabilità della banca Parte_1 individuati dal Tribunale, richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento ai controlli che possono essere richiesti al dipendente di banca. L'alterazione deve essere rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Nello stesso tempo, tuttavia, l'appellante insiste affinché la prova che l'alterazione fosse accertabile dal dipendente della banca sia data con una CTU percipiente perché vengono in rilievo “… situazioni rilevabili con il concorso di determinate cognizioni tecniche” (v. atto di appello, pag. 16). Non sussiste un vizio di motivazione ed è piuttosto la doglianza a rivelarsi contraddittoria. Al dipendente della banca non si richiede il possesso delle cognizioni tecniche di un CTU esperto in grafologia.
7. Il secondo motivo di appello sulla responsabilità da contatto sociale della banca deve essere accolto. Gli assegni alterati sono riportati a pag. 13 e 15 dell'atto di appello in immagini a colori.
pag. 11/18 I principi di diritto indicati dal giudice di primo di primo grado sul genere di controllo a cui è tenuto il dipendente dell'istituto di credito non vengono posti in discussione: non può pretendersi la preparazione di un perito grafologo e neppure il possesso di particolari competenze o pag. 12/18 di attrezzature sofisticate, dovendo la contraffazione o falsificazione essere rilevabili ictu oculi, attraverso l'esame visivo e tattile dell'assegno (cfr. Cass., sez. 6-1, ord. n. 16178 del 2018 e Cass., sez.
3, sent. n. 20292 del 2011). Deve tuttavia precisarsi che la banca risponde secondo le regole contrattuali perché la responsabilità è da contatto sociale ed è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta al banchiere dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass., sez. un., 21.3.2018 n. 12478). Nel caso in esame:
➢ l'operazione eseguita dal cliente allo sportello era molto particolare perché, pur essendo persona nota, stava trasferendo CP la somma di tre milioni di euro con due assegni da un conto societario a un conto personale. Che fosse solito negoziare titoli di tale valore CP non è stato dimostrato (e nemmeno allegato) e nel caso specifico i titoli erano stati negoziati su un conto personale, sicché doveva ipotizzarsi che potesse vantare nei confronti della CP Parte_8 un credito del tutto fuori dall'ordinario;
[...]
➢ se è vero che molti delle osservazioni dalla difesa dell'appellante presuppongono particolari conoscenze in tema di contraffazione, anche a una persona priva di competenze in grafologia può constatare che la prima lettera del cognome “P” di entrambi i titoli presenta un CP segno grafico innaturale, essendo ravvisabili più segmenti fra loro uniti.
Anche il modo in cui appaiono congiunte le lettere “L” ed “E” di CP non appare naturale, perché la parte inferiore della “L” è stata all'evidenza allungata con un ritocco.
Se si considerano le anomalie appena descritte, che l'importo in lettere e il beneficiario dei titoli apparivano scritti da persone con grafie diverse, tenuto conto della somma di denaro da trasferirsi, era esigibile che il dipendente della banca eseguisse un controllo contattando e pag. 13/18 chiedendo rassicurazioni alla correntista società che Parte_2 aveva emesso i due titoli. Se il controllo fosse stato eseguito, si sarebbe immediatamente scoperto che la beneficiaria dei titoli era TA
Assicurazioni s.p.a. e non . CP
8. Non sono accoglibili le eccezioni rimaste assorbite nel giudizio di primo grado. La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 r.d.
21.12.1933, n. 1736, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (v. Cass., s.u. sent. n. 12477 del 2018). Una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., la prescrizione applicabile è quella ordinaria, di dieci anni, prevista dall'art. 2946 c.c. e non quella quinquennale.
9. Secondo la giurisprudenza il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione pag. 14/18 attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'"an" separato da quello sul "quantum" le circostanze imputabili al danneggiato e idonee a determinare un suo concorso di colpa vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza sia al grado della loro efficienza causale (cfr. Cass., 3, sent. n. 240 del 2001 e Cass., sez. 2, sent. n. 13242 del 2007). ON Nessuno dei fatti richiamati dall'appellata consente di ravvisare un concorso del fatto colposo di perché: Parte_1
➢ il mancato esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti di
[...]
e di è dedotto in termini del Parte_6 CP tutto generici (v. comparsa di costituzione e risposta di appello, pag.
14);
➢ la sentenza del Tribunale di Treviso 2.2.2021 n. 184/2021 non individua, come non lo fa l'appellata richiamandola, alcuna circostanza specifica che possa rilevare ai fini di un concorso nel fatto colposo della compagnia di assicurazione rispetto allo specifico illecito di CP
oggetto del presente processo;
[...]
➢ irregolarità emerse nell'anno 2011 appaiono inconferenti rispetto alla negoziazione illecita di due assegni avvenuta nell'anno 2007.
Negli scritti conclusivi la difesa della banca richiama anche l'art. 1227, comma 2, c.c., relativo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Trattasi di eccezione in senso stretto (cfr.
Cass., sez. 3, ord. n. 19218 del 2018 e Cass., sez. 3, sent. n. 12714 del
2010) e dalla lettura della comparsa di risposta di primo grado non risulta che l'eccezione fosse stata tempestivamente sollevata (v.
pag. 15/18 ON comparsa di costituzione e risposta di primo grado pag. 28, 29 e
31).
10. Come richiesto dall'appellante deve essere pronunciata una condanna generica al risarcimento del danno. Non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Nel caso in esame è stata chiamata a Parte_1 rispondere in un distinto processo, quale assicuratore preponente, dai clienti anche per la condotta illecita di ONoparte_8 CP relativa alla falsificazione dei due assegni (v. sentenza del Tribunale di
Treviso 2.2.2021 n. 184/2021 e sentenza della Corte di Appello di
Venezia 9.11.2023, n. 2196).
11. Deve essere parimenti accolta la domanda di manleva proposta ON da nei confronti di perché la responsabilità da CP contatto sociale della banca nei confronti di è la Parte_1 diretta conseguenza di una condotta illecita, integrante il delitto di truffa aggravata, posta in essere (quantomeno) da . CP
12. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo ON 2014, n. 55, seguono la soccombenza di nei confronti di ON e di rispetto a in entrambi i gradi Parte_1 CP di giudizio. Atteso che è pronunciata una condanna generica, la causa viene considerata di valore indeterminabile di media complessità.
Applicati parametri medi, i compensi vengono liquidati nella somma di euro 10.860,00 per il giudizio di primo grado (euro 2.127,00 + euro
1.416,00 + euro 3.738,00 + euro 3.579,99) e nella somma di euro pag. 16/18 8.470,00 per il gravame (euro 2.518,00 + euro 1.665,00 è+ euro
4.287,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ON
[...] ONoparte_2
, e avverso la
[...] CP CP_2 sentenza del Tribunale di Treviso 24.11.2023, n. 2174/2023, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma, 1. condanna a risarcire a ON
i danni conseguenti alla negoziazione di due Parte_1 assegni bancari falsificati, da liquidarsi in separato giudizio;
2. accerta che è tenuto a manlevare CP ON
per tutte le somme che
[...] ON
sarà tenuta a corrispondere a a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento dei danni;
3. condanna
[...] alla rifusione delle spese del giudizio di primo ON grado in favore di liquidate nella somma di euro Parte_1
10.860,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.; 4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio di CP primo grado in favore di ON liquidate nella somma di euro 10.860,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna alla ON rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di Parte_1
pag. 17/18 liquidate nella somma di euro 8.470,00 per compensi ed euro Pt_1
831,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio CP di appello in favore di ON liquidate nella somma di euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Venezia, 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 242/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario ENRICO IANNOTTA, con studio in VIA DI
SAN GODENZO n. 15, ROMA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ON
), assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario FEDERICO P.IVA_2
SCANFERLATO, con studio in VIA MANIN n. 54, TREVISO
ONoparte_2
, e
[...] CP CP_2 contumaci
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
24.11.2023, n. 2174/2023 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia codesta Ecc.ma
Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:
1. annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Treviso,
Sezione I, G.U. Dott.ssa Giulia Civiero, alle date 22-24 novembre 2023,
n. 2174/2023, di che trattasi;
2. per l'effetto, in accoglimento dei motivi del presente appello, 2.1. accertato e dichiarato l'illecito contrattuale e/o extracontrattuale denunciato con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, condannare (con sentenza di condanna generica) (già ON [...]
, in persona del suo legale rappresentante legale ONoparte_4 pro tempore, con sede in , Piazza Salimbeni,3 -53100 (SI) (P.IVA CP_1
e C.F.: PEC: t), a P.IVA_2 Email_1 risarcire tutti i danni che verranno quantificati in separato giudizio, con ogni conseguente pronuncia;
2.2. considerato l'interesse di Parte_1 di estendere la domanda anche nei confronti di ,
[...] CP condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni CP conseguenti all'avvenuto pagamento dei due assegni n. 0189229904-06
e n. 0189229905-07 dell'importo di € 1.500.000,00 ciascuno, incassati nello stesso giorno, nonostante questi ultimi risultassero ictu oculi manifestamente falsificati nell'indicazione del beneficiario “ CP
” in luogo dell'originario intestatario “TA Assicurazioni S.p.A.”,
[...]
ON ovviamente unitamente a solidalmente con che verranno quantificati in separato giudizio, con ogni conseguente pronuncia;
2.3. in via subordinata, solo per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della (già ON
, in persona del suo legale rappresentante ONoparte_4 legale pro tempore, con sede in , Piazza Salimbeni,3 - 53100 (SI) CP_1
E (P.IVA e C.F.: PEC: ) in P.IVA_2 Email_1
pag. 2/18 favore della correntista azione esercitata in Parte_2 via surrogatoria ex art. 2900 c.c., e, per l'effetto, condannare (con sentenza di condanna generica) ON
(già , in persona del suo legale ONoparte_4 rappresentante legale pro tempore, con sede in , Piazza Salimbeni, CP_1
3 - 53100 (SI) (P.IVA e C.F.: PEC: P.IVA_2
t), a risarcire tutti i danni che Email_1 verranno quantificati in separato giudizio, con ogni conseguente pronuncia;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e spese generali oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio”. In via istruttoria si insiste per l'ammissione di CTU percipiente diretta a dimostrare la natura, manifesta e grossolana, rilevabile ictu oculi, della falsificazione dei due originali degli assegni, n. 0189229904-06 e n. 0189229905-07, del valore di € 1.500.000,00 cadauno, che, ciò nonostante, sono stati negoziati dall'Istituto di credito e di cui al primo motivo di appello.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA:
1. per le ragioni esposte, rigettare l'appello proposto da e Parte_1 confermare la sentenza appellata;
in via subordinata 2. ridurre la domanda attorea ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1,
c.p.c.; 3. accertato e dichiarato che è l'unico autore e CP responsabile del danno lamentato dall'odierna appellante, condannare lo stesso al pagamento di quanto fosse riconosciuto a favore di anche con condanna dello stesso, per tutti i motivi Parte_1 esposti in atti, a tener indenne di ON quanto la stessa fosse denegatamente condannata a pagare a favore di in accoglimento della domanda da questa presentata Parte_1 nei suoi confronti;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite pag. 3/18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2174/2023 il Tribunale di Treviso ha a) dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di;
b) rigettato la Parte_1 CP domanda di di condanna generica di Parte_1 [...]
ON (d'ora in poi, per brevità , già ON
[...]
al risarcimento del danno. ONoparte_4
1.1 Il Tribunale muove dalla premessa che, in un separato giudizio (n.
4724/2017 RG), e avevano chiesto il Parte_3 Parte_4 risarcimento dei danni a che aveva incorporato Parte_1 [...]
Parte_5 Parte_6 CP_2
e , deducendo di essere stati truffati dall'agente
[...] CP della società . Nel presente Parte_2 CP giudizio aveva, di conseguenza, chiesto la condanna Parte_1
ON di a ristorarla dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento delle domande di AN ER e Per_1
e, in subordine, aveva dichiarato di surrogarsi ex art. 2900 c.c.
[...] nei diritti di sempre Parte_6 per ottenere la condanna dell'istituto di credito. All'udienza di prima comparazione aveva dichiarato di estendere anche nei confronti del la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla CP negoziazione di due assegni bancari. Le domande svolte inizialmente ON solo nei confronti di e successivamente estese al , CP trovavano giustificazione nella falsificazione dei due assegni bancari n.
0189229904-06 e n. 0189229905-07, ciascuno di euro 1.500.000,00.
Dopo averli contraffatti, era riuscito a incassarli perché erano CP
pag. 4/18 stati visionati in modo superficiale da un dipendente di
[...]
. CP_4
1.2 Il Tribunale chiarisce che con l'atto introduttivo Parte_1 non aveva formulato domande contro e che aveva CP presumibilmente citato il medesimo, e CP_2 [...] quali litisconsorti con riferimento alla Parte_6 domanda surrogatoria, formulata senza specificare la fonte del credito. ON Solo dopo che la convenuta aveva formalizzato una domanda di manleva contro , aveva a sua volta proposto CP Parte_1 nei confronti del una domanda di risarcimento. Per il Tribunale la CP domanda contro costituisce un'inammissibile domanda CP nuova perché a) non vi era stata un'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo Parte_1 CP
ON
), chiamato dal convenuto;
b) non poteva
[...] CP considerarsi terzo chiamato in causa dal convenuto, in quanto era diventato una parte del processo per scelta dell'attore; c) l'esigenza di ON estendere la domanda contro non era dipesa dalle difese di CP perché fin dall'atto di citazione era stato individuato come CP
l'autore della contraffazione degli assegni;
d) la domanda formulata da non poteva ritenersi nemmeno una domanda Parte_1 complanare perché formulata in modo totalmente aggiuntivo e parallelo ON rispetto a quella proposta contro
1.3 Il Tribunale ritiene che, in virtù del principio della ragione più liquida, possa essere immediatamente esaminata la domanda di ON risarcimento
contro
Era incontestato che i due assegni indicassero come beneficiario , “soggetto che – a quanto pare – è lo CP stesso che si è presentato agli sportelli”. Non poteva essere contestata pag. 5/18 la legittimazione cartolare e astratta del . Per il CP Parte_1 dipendente della banca avrebbe dovuto rilevare la macroscopica contraffazione del nome del beneficiario, perché “ ” era Persona_2 stato sostituito a “TA Assicurazioni s.p.a.”, che compare negli assegni originali.
1.4 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – spiega il giudice - nel caso di falsificazione o alterazione di assegno bancario non trasferibile, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c.. Il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, occorrendo a tale fine una valutazione in concreto del suo comportamento, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, potendo farsi carico agli impiegati della banca soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche o strumentali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso.
1.5 Il Tribunale dà atto che gli assegni erano stati visionati in udienza dal magistrato e dai legali delle parti e afferma che la contraffazione non è affatto certa né evidente né, tantomeno, grossolana perché “… non presentavano segni evidenti di alterazioni, cancellature, difformità grafologiche macroscopiche. Il materiale degli assegni, infatti, era quello tipico di siffatti titoli, diverso dalla carta utilizzata comunemente, la
pag. 6/18 colorazione era uniforme anche nell'area destinata al nome del beneficiario, non vi erano segni esteriori di cancellature o abrasioni, né vi erano apparenti e macroscopiche esitazioni nel tratto e nella grafia”.
ON 1.6 Il Tribunale aggiunge che, secondo quanto allegato da aveva a disposizione una rete di professionisti in grado di CP falsificare titoli e documenti e che, nel valutare la condotta degli impiegati della occorre anche considerare che ONoparte_4
era persona conosciuta dalla filiale e dunque vi poteva essere nei CP suoi confronti una certa fiducia tale da ridurre i sospetti in ordine alla possibilità che egli potesse commettere un grave reato. era socio CP di Global Servizi Assicurativi di NI AL & C. s.a.s., e sia la persona fisica sia la società erano correntisti.
2. L'appellante chiede che, in riforma della Parte_1 sentenza, sia accolta la domanda di condanna generica al risarcimento del danno (punto 2.1 delle conclusioni). Senza essere collegate a motivi di appello nelle conclusioni vengono anche trascritte la domanda di risarcimento contro (punto 2.2 delle conclusioni) e la CP domanda di surroga (punto 2.3 delle conclusioni). L'appellante premette che, nel separato giudizio promosso dai coniugi ONoparte_6
e avevano chiarito che Parte_6 CP_2
si era fatto consegnare dalla segretaria dell'agenzia, con delega CP di firma, due assegni bancari dell'importo di euro 1.500.000,00 intestati a TA Assicurazione s.p.a., che avrebbero dovuto alla Parte_7 sede legale della compagnia;
li aveva alterati sostituendo il nome del beneficiario con il proprio e versati sul conto a lui intestato sempre presso la stessa filiale di Castelfranco Veneto. La domanda di risarcimento ex art. 2049 c.c. contro Parte_1 Parte_2
pag. 7/18 e era stata accolta e la Parte_6 CP_2 CP sentenza era stata confermata in secondo grado, sia pure con una riduzione del quantum. lamenta: Parte_1
2.1 la violazione degli artt. 61 c.p.c. e 2697 c.c. e del principio secondo cui il giudice non può, da un lato, negare ingresso alla consulenza tecnica e, dall'altro, ritenere indimostrati i fatti che, grazie alla consulenza, avrebbero potuto essere provati. Nel giudizio di primo grado era stata chiesta una CTU grafologica percipiente diretta a dimostrare la natura grossolana, rilevabile ictu oculi, della contraffazione dei due originali degli assegni negoziati dall'Istituto di credito. La consulenza tecnica costituisce fonte oggettive di prova quando, come nel caso di specie, si risolve anche nell'accertamento di situazioni rilevabili sono con il concorso di determinate cognizioni tecniche;
2.2 l'insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia perché all'udienza in cui erano stati esaminati gli assegni parte attrice non aveva affatto riconosciuto che la contraffazione non fosse grossolana. L'apodittica motivazione si risolve in una petizione di principio. Dalla comparazione degli assegni risulta evidente: a) la falsificazione della “F” di TA in una “P”; b) una gestualità non spontanea e non sbrigativa;
c) nella lettera “P” un ritmo scrittorio poco vitale dall'inizio alla fine e una continuità con semplici e scanditi legamenti, in un contesto lento e statico, diretto a ricoprire gli aspetti grafici della “F”; c) il sollevamento del secondo e terzo elemento e particolare chiusura non completa a sinistra delle lettere “R” con un ritocco;
d) i segni individualizzanti, le aperture e i profili dalla “P”, gli stacchi, l'allungo e i particolari significativi tentennamenti della “R” volti pag. 8/18 ad alterare l'indicazione del beneficiario;
e) le lettere “E”, “T” ed “L” sovrapposte a diverse lettere;
f) così anche per le lettere “C”, “S”, “A”,
“R” ed “E” di “ ”; g) la cancellazione del nome del precedente CP
Parte beneficiario, rimanendo comunque la “p” e la “A” di “ ”. Deve poi ON considerarsi che aveva “bancato” nello stesso giorno due assegni ON dall'importo esorbitante. Il fatto che fosse socio di Global Servizi
Assicurativi di NI AL & C. s.a.s. avrebbe dovuto generare ulteriori sospetti perché si presume che il socio abbia, rispetto a un terzo, una maggiore facilità di accesso alla documentazione interna alla società e, comunque, desta sospetto il fatto che la società possa pagare una così ingente somma nello stesso giorno in favore del socio.
3. Delle parti appellate, nonostante la regolarità delle notifiche, si è ON costituita unicamente che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.. In via subordinata, ha riproposto la domanda di manleva nei confronti di . Oltre a richiamare le CP argomentazioni del giudice di primo grado, l'appellata ha evidenziato:
➢ che l'attore non aveva reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di CTU e che il caso da trattare non richiede competenze tecniche e il giudice ha proceduto in prima persona alla verifica degli assegni;
➢ che l'appellante si dilunga in una serie di considerazioni tecniche tipiche di una consulenza grafologica, che ha chiaramente fatto eseguire. Svolge considerazioni che nulla hanno a che vedere con una contraffazione immediatamente percepibile;
pag. 9/18 ➢ che era socio accomandante della società e gestiva in totale CP autonomia la filiale di Castelfranco Veneto dell'agenzia assicurativa, tenendo i rapporti con la banca;
➢ che l'azione surrogatoria, esercitata in via subordinata, deve ritenersi inammissibile perché l'appello deve essere motivato per ciascuno dei motivi e deve indicare il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure proposte e le violazioni di legge;
➢ che nel giudizio in primo grado erano rimaste assorbite delle eccezioni che devono ritenersi riproposte. La domanda di condanna per responsabilità contrattuale non può avere accesso, non avendo l'appellante alcun rapporto contrattuale con ONoparte_4
Non è ravvisabile una responsabilità da contatto sociale perché non era contestabile la legittimazione cartolare e astratta del . La CP responsabilità extracontrattuale era irrimediabilmente prescritta perché
l'atto di significazione diffida risale al 5 ottobre 2017 mentre gli assegni erano stati bancati il 2 novembre 2007. Era stato anche eccepito il concorso di colpa perché il presunto autore della contraffazione era agente dell'agenzia generale di TA Assicurazioni.
4. La riproposizione della domanda di garanzia impropria da parte di ON non implica la proposizione un'impugnazione incidentale e quindi non è assoggettata al relativo regime processuale, bensì alla disciplina dell'art. 346 c.p.c.. Pertanto, deve escludersi la decadenza da tale domanda nel caso in cui sia mancata la notificazione al terzo garante, rimasto contumace in appello (v. Cass., sez. 1, sent. n. 8973 del 2000).
ON 5. L'eccezione di relativa alla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. è sanata ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c. per effetto della costituzione dell'appellata.
pag. 10/18 6. Il primo motivo di appello sulla mancata ammissione della
CTU non è fondato. La consulenza non è un mezzo di prova ma un mezzo istruttorio e quindi è sottratta alla disponibilità delle parti. non contesta i limiti della responsabilità della banca Parte_1 individuati dal Tribunale, richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento ai controlli che possono essere richiesti al dipendente di banca. L'alterazione deve essere rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Nello stesso tempo, tuttavia, l'appellante insiste affinché la prova che l'alterazione fosse accertabile dal dipendente della banca sia data con una CTU percipiente perché vengono in rilievo “… situazioni rilevabili con il concorso di determinate cognizioni tecniche” (v. atto di appello, pag. 16). Non sussiste un vizio di motivazione ed è piuttosto la doglianza a rivelarsi contraddittoria. Al dipendente della banca non si richiede il possesso delle cognizioni tecniche di un CTU esperto in grafologia.
7. Il secondo motivo di appello sulla responsabilità da contatto sociale della banca deve essere accolto. Gli assegni alterati sono riportati a pag. 13 e 15 dell'atto di appello in immagini a colori.
pag. 11/18 I principi di diritto indicati dal giudice di primo di primo grado sul genere di controllo a cui è tenuto il dipendente dell'istituto di credito non vengono posti in discussione: non può pretendersi la preparazione di un perito grafologo e neppure il possesso di particolari competenze o pag. 12/18 di attrezzature sofisticate, dovendo la contraffazione o falsificazione essere rilevabili ictu oculi, attraverso l'esame visivo e tattile dell'assegno (cfr. Cass., sez. 6-1, ord. n. 16178 del 2018 e Cass., sez.
3, sent. n. 20292 del 2011). Deve tuttavia precisarsi che la banca risponde secondo le regole contrattuali perché la responsabilità è da contatto sociale ed è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta al banchiere dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass., sez. un., 21.3.2018 n. 12478). Nel caso in esame:
➢ l'operazione eseguita dal cliente allo sportello era molto particolare perché, pur essendo persona nota, stava trasferendo CP la somma di tre milioni di euro con due assegni da un conto societario a un conto personale. Che fosse solito negoziare titoli di tale valore CP non è stato dimostrato (e nemmeno allegato) e nel caso specifico i titoli erano stati negoziati su un conto personale, sicché doveva ipotizzarsi che potesse vantare nei confronti della CP Parte_8 un credito del tutto fuori dall'ordinario;
[...]
➢ se è vero che molti delle osservazioni dalla difesa dell'appellante presuppongono particolari conoscenze in tema di contraffazione, anche a una persona priva di competenze in grafologia può constatare che la prima lettera del cognome “P” di entrambi i titoli presenta un CP segno grafico innaturale, essendo ravvisabili più segmenti fra loro uniti.
Anche il modo in cui appaiono congiunte le lettere “L” ed “E” di CP non appare naturale, perché la parte inferiore della “L” è stata all'evidenza allungata con un ritocco.
Se si considerano le anomalie appena descritte, che l'importo in lettere e il beneficiario dei titoli apparivano scritti da persone con grafie diverse, tenuto conto della somma di denaro da trasferirsi, era esigibile che il dipendente della banca eseguisse un controllo contattando e pag. 13/18 chiedendo rassicurazioni alla correntista società che Parte_2 aveva emesso i due titoli. Se il controllo fosse stato eseguito, si sarebbe immediatamente scoperto che la beneficiaria dei titoli era TA
Assicurazioni s.p.a. e non . CP
8. Non sono accoglibili le eccezioni rimaste assorbite nel giudizio di primo grado. La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 r.d.
21.12.1933, n. 1736, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (v. Cass., s.u. sent. n. 12477 del 2018). Una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., la prescrizione applicabile è quella ordinaria, di dieci anni, prevista dall'art. 2946 c.c. e non quella quinquennale.
9. Secondo la giurisprudenza il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione pag. 14/18 attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'"an" separato da quello sul "quantum" le circostanze imputabili al danneggiato e idonee a determinare un suo concorso di colpa vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza sia al grado della loro efficienza causale (cfr. Cass., 3, sent. n. 240 del 2001 e Cass., sez. 2, sent. n. 13242 del 2007). ON Nessuno dei fatti richiamati dall'appellata consente di ravvisare un concorso del fatto colposo di perché: Parte_1
➢ il mancato esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti di
[...]
e di è dedotto in termini del Parte_6 CP tutto generici (v. comparsa di costituzione e risposta di appello, pag.
14);
➢ la sentenza del Tribunale di Treviso 2.2.2021 n. 184/2021 non individua, come non lo fa l'appellata richiamandola, alcuna circostanza specifica che possa rilevare ai fini di un concorso nel fatto colposo della compagnia di assicurazione rispetto allo specifico illecito di CP
oggetto del presente processo;
[...]
➢ irregolarità emerse nell'anno 2011 appaiono inconferenti rispetto alla negoziazione illecita di due assegni avvenuta nell'anno 2007.
Negli scritti conclusivi la difesa della banca richiama anche l'art. 1227, comma 2, c.c., relativo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Trattasi di eccezione in senso stretto (cfr.
Cass., sez. 3, ord. n. 19218 del 2018 e Cass., sez. 3, sent. n. 12714 del
2010) e dalla lettura della comparsa di risposta di primo grado non risulta che l'eccezione fosse stata tempestivamente sollevata (v.
pag. 15/18 ON comparsa di costituzione e risposta di primo grado pag. 28, 29 e
31).
10. Come richiesto dall'appellante deve essere pronunciata una condanna generica al risarcimento del danno. Non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Nel caso in esame è stata chiamata a Parte_1 rispondere in un distinto processo, quale assicuratore preponente, dai clienti anche per la condotta illecita di ONoparte_8 CP relativa alla falsificazione dei due assegni (v. sentenza del Tribunale di
Treviso 2.2.2021 n. 184/2021 e sentenza della Corte di Appello di
Venezia 9.11.2023, n. 2196).
11. Deve essere parimenti accolta la domanda di manleva proposta ON da nei confronti di perché la responsabilità da CP contatto sociale della banca nei confronti di è la Parte_1 diretta conseguenza di una condotta illecita, integrante il delitto di truffa aggravata, posta in essere (quantomeno) da . CP
12. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo ON 2014, n. 55, seguono la soccombenza di nei confronti di ON e di rispetto a in entrambi i gradi Parte_1 CP di giudizio. Atteso che è pronunciata una condanna generica, la causa viene considerata di valore indeterminabile di media complessità.
Applicati parametri medi, i compensi vengono liquidati nella somma di euro 10.860,00 per il giudizio di primo grado (euro 2.127,00 + euro
1.416,00 + euro 3.738,00 + euro 3.579,99) e nella somma di euro pag. 16/18 8.470,00 per il gravame (euro 2.518,00 + euro 1.665,00 è+ euro
4.287,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ON
[...] ONoparte_2
, e avverso la
[...] CP CP_2 sentenza del Tribunale di Treviso 24.11.2023, n. 2174/2023, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma, 1. condanna a risarcire a ON
i danni conseguenti alla negoziazione di due Parte_1 assegni bancari falsificati, da liquidarsi in separato giudizio;
2. accerta che è tenuto a manlevare CP ON
per tutte le somme che
[...] ON
sarà tenuta a corrispondere a a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento dei danni;
3. condanna
[...] alla rifusione delle spese del giudizio di primo ON grado in favore di liquidate nella somma di euro Parte_1
10.860,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.; 4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio di CP primo grado in favore di ON liquidate nella somma di euro 10.860,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna alla ON rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di Parte_1
pag. 17/18 liquidate nella somma di euro 8.470,00 per compensi ed euro Pt_1
831,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio CP di appello in favore di ON liquidate nella somma di euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Venezia, 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 18/18