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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 6880 /2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata in VIA XII OTTOBRE, 2/74 - GENOVA presso P.IVA_1 l'Avvocato VARESE NICOLA che la rappresenta e difende;
Ricorrente contro
, c.f. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
Convenuto contumace
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa occorrendo ammissione dei mezzi istruttori dedotti e deducendi, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dal signor e comprovata dagli atti di causa e Controparte_1 conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il IG a sgomberare a Controparte_2 propria cura e spese dai beni dallo stesso accumulati nel cortile e nella cantina di cui è causa.
Ordinare al IG la rimozione degli impianti installati sopra la parte di Controparte_2 immobile che dà accesso alla cantina di Parte_1
Ordinare al medesimo di astenersi dal porre in essere in futuro condotta analoga a quelle sopra descritte.
Condannare il IG l al risarcimento dei danni subiti da da Controparte_3 Parte_1 liquidarsi in separato giudizio. Vinte le spese ed onorari di giudizio”
Motivi della decisione ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. al fine di vedere accolte le Parte_1 conclusioni riportate in epigrafe allegando:
che svolge l'attività commerciale di vendita articoli per coloritura in due locali commerciali siti in
Genova, in Via Orsini 13 R e Via Borzoli 16R-18R-20R e cortile 8 A: quest'ultimo immobile è costituito da un laboratorio disposto sui piani terreno e primo, avente accesso dal civico 8AR ( otto
A rosso ) di Via Borzoli mediante cortile di proprietà, della consistenza catastale di 216 (duecentosedici) metri quadrati (compreso l'annesso cortile); - magazzino al piano primo seminterrato della casa civici 7 (sette) e 9 (nove) di Via Borzoli, della consistenza catastale di 42
(quarantadue) metri quadrati, con accesso esclusivo dal cortile di proprietà dell'immobile civico
8AR (otto A rosso); - tettoia della consistenza catastale di 86 (ottantasei) metri quadrati;
il laboratorio con la tettoia e la corte annessa formano un unico corpo, a confini: civico tre di Via Borzoli, distacchi, civici ventidue rosso, nove e sette di Via Borzoli;
il magazzino al piano primo seminterrato confina con intercapedine, terrapieno e distacco di proprietà. Detti immobili sono iscritti al Catasto Fabbricati, sezione BOR, foglio 70, mappali:- 67 sub. 1 con graffati il mappale
166 sub. 3 e il mappale43 sub. 1, piano T-1, zona censuaria 2, categoria C/3, classe 3, consistenza
216 metri quadrati, superficie catastale totale 282 mq., Rendita Catastale euro 1.204,79 (il laboratorio con l'annessa corte); - 36 sub. 23 (derivato dal sub. 1), piano S1, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 4, consistenza 42 metri quadrati, superficie catastale totale 63 mq., Rendita
Catastale euro 210,40 (il magazzino);- 166 sub. 4, piano 1, zona censuaria 2, categoria C/7, classe 2, consistenza 86 metri quadrati, superficie catastale totale 86 mq., Rendita Catastale euro 266,49 (la tettoia);
che detiene gli immobili di via Borzoli 16R-18R-20R -8A Genova in virtù dei contratti di locazione finanziaria n. n.01465350/001 – 01496342/001;
che gli immobili sono nell'esclusivo possesso di che li possiede in forza dei Parte_1 predetti titoli ed ivi svolge la propria attività di vendita;
che i locali di via Borzoli consistono in una parte ad uso negozio ( civ. 16R-18R-20R ) e un'altra parte costituita da un cortile di pertinenza del negozio, delimitato da un cancello ( corrispondente al civico 8 A ), dedicato ad area parcheggio, riservata alla clientela dell'esercizio commerciale in parola;
che il cancello di accesso al cortile è aperto durante l'arco di tutta la giornata lavorativa al fine di consentire ai clienti, del negozio di Area Colore, autorizzati, di parcheggiare per il tempo necessario a rifornirsi presso lo stesso;
che il cancello rimane chiuso negli orari di chiusura del negozio di Parte_1
che dal cortile, infatti, è possibile accedere direttamente al negozio tramite una porta finestra che funge da ingresso secondario;
che il cortile anzidetto dà inoltre accesso a un magazzino/capannone, ugualmente destinato a usi inerenti all'attività di commercio dell'impresa di Area colore. Nei fondi dello stabile vi è poi una cantina nella disponibilità esclusiva di anch'essa di pertinenza ai locali anzidetti, a cui Parte_1 si accede tramite passaggio nel cortile;
che a fianco al negozio di precisamente al civ. 10R-12R è ubicata una pizzeria, Parte_1 denominata “LA SAPORITA” P.IVA e titolare dell'esercizio commerciale della P.IVA_2 pizzeria La Saporita è nato in [...] il [...], CF: Controparte_1
, residente in [...]/6; C.F._3
che il giorno 12 Settembre 2023 alle ore 10 circa il signor , legale rappresentante pt Persona_1 di giungeva presso il negozio di via Borzoli e constatava che nel cortile adiacente al Parte_1 negozio, non accessibile al pubblico tranne che per i clienti e dipendenti del negozio di Parte_1
[... autorizzati, erano presenti oggetti di vario genere, non riconducibili all'attività commerciale di quali ad esempio contenitori di plastica per la lievitazione dell'impasto per la pizza, Parte_1
3 termosifoni, scarti di ferro, una cassetta wc, infisso di una finestra;
che inoltre il signor rinveniva numerose barre di ferro accatastate riconducibili alla struttura _1 di un Dehor -Veranda di enormi dimensioni: anche una struttura del dehor della pizzeria, smontata, è stata appoggiata in piedi alla porta di sicurezza del capannone di proprietà Parte_1 impedendone l'apertura e risultando molto pericolosa;
che il IG chiedendo informazioni ai dipendenti veniva a conoscenza che l'accumulo e _1 l'abbandono degli oggetti sopra indicati era avvenuto qualche giorno prima, senza alcuna autorizzazione, da parte del IG;
Controparte_2
che il IG ammetteva di aver accumulato e abbandonato gli oggetti sopraindicati CP_2 senza autorizzazione alcuna in occasione della ristrutturazione della pizzeria e rassicurava il rappresentante legale di che in breve tempo avrebbe rimosso gli oggetti;
Parte_1
che nei giorni successivi il legale rappresentante di si recava nuovamente nel cortile Parte_1 di via Borzoli e, non solo, constatava che gli oggetti sopra elencati erano ancora lì ma che erano stati accatastati nel locale cantina del negozio di anche ulteriori oggetti cavi, Parte_1 guaine, aste e tubi di ferro, pannelli in legno porte, materiale evidentemente riconducibile ai lavori di ristrutturazione dell'esercizio commerciale della pizzeria limitrofa;
che il signor nuovamente ammetteva di essere entrato nella cantina di Controparte_2 [...]
e di aver deposto gli ulteriori oggetti, rassicurando ancora una volta il legale di Parte_1 [...] che in pochi giorni avrebbe sgomberato l'area; Pt_1
che in data 18.09.23 sporgeva denuncia penale alla Procura della Repubblica presso Parte_1 il Tribunale di Genova ma sin qui non è stato assunto alcun provvedimento;
che in data 16.05.24 il IG veniva informato dai propri dipendenti che il IG _1
, senza permessi o autorizzazioni aveva installato dei condizionatori nella pizzeria, CP_2 appoggiando i due motori dei condizionatori sul tetto del manufatto di proprietà di che Parte_1 dà accesso alla cantina sempre di proprietà Parte_1
che il cortile, la cantina ed il tetto ad accesso alla cantina sono diventati oggetto di utilizzo illecito da parte del IG rendendo la proprietà di una discarica di oggetti riposti CP_2 Parte_1 dal IG senza alcuna autorizzazione e permesso;
CP_2
che è pacificamente l'unico soggetto legittimato all'utilizzo dell'area oggetto di Parte_1 causa ed in particolare del cortile e della cantina annessi al proprio esercizio commerciale, disponendone conformemente e legittimamente, essendo titolare del contratto di leasing;
che in forza di ciò ha provveduto sempre alla chiusura notturna del cortile e della Parte_1 cantina. Sta di fatto che di giorno il cancello deve rimanere aperto per lo svolgimento dell'attività lavorativa di Il parcheggio è un valore aggiunto all'attività perché permette Parte_1 esclusivamente ai propri clienti di parcheggiare e caricare e scaricare il materiale comprato. Si precisa che il personale ed i dipendenti di non possono sorvegliare continuamente il Parte_1 cortile per tutto il giorno per verificare eventuali intrusioni di soggetti terzi in quanto impegnati a servire i clienti;
che era illegittima l' utilizzazione da parte del IG del distacco in parola dal quale è CP_2 completamente estraneo.
Il resistente è comparso personalmente all' udienza del 28/11/2024 ma non si è costituito ritualmente in giudizio mediante il deposito di comparsa di costituzione e risposta ed è quindi stato dichiarato contumace.
La causa è stata quindi istruita mediante l' audizione di alcuni testimoni e all' esito è stata rinviata all' udienza del 27/3/2025 per la discussione orale.
All' udienza del 27/3/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Le domande della società ricorrente possono essere accolte alla luce delle fotografie dello stato dei luoghi prodotte in giudizio e delle deposizioni dei testi escussi all' udienza del 29/1/2025.
In particolare i testimoni hanno confermato:
che il 12.09.23 il signor si recava nel cortile di e trovava presenti vari oggetti _1 Parte_1 quali ad esempio contenitori di plastica per la lievitazione dell'impasto per la pizza, 3 termosifoni, scarti di ferro, una cassetta wc, infisso di una finestra;
che il 12.09.23 il signor si recava nel cortile di e trovava presenti numerose _1 Parte_1 barre di ferro accatastate riconducibili alla struttura di un Dehor – Veranda;
che la struttura smontata del Dehor è stata appoggiata alla porta di sicurezza del capannone di proprietà e può facilmente cadere;
Parte_1
che la struttura del dehor impedisce l'uscita dalla porta di sicurezza del capannone di Parte_1
[...
che il signor chiedeva spiegazioni al signor che gli diceva che erano _1 Controparte_2 oggetti di sua proprietà e di averli ivi trasportati senza autorizzazione alcune;
che signor comunicava al signor che in pochi giorni li avrebbe tolti;
Controparte_2 _1
che qualche giorno dopo il 12.09.23 il signor si recava nel cortile per verificare se il signor _1
avesse tolto gli oggetti;
Controparte_2
che il signor , invece constatava la presenza ancora di tutti gli oggetti;
_1
che il signor scopriva che anche nella cantina di erano stati riposti altri _1 Parte_1 oggetti cavi, guaine, aste e tubi di ferro, pannelli in legno porte, materiale riconducibile ai lavori di ristrutturazione dell'esercizio commerciale della pizzeria limitrofa;
che in data 16.05.24 il signor veniva contattato dai dipendenti che lo avvertivano di aver _1 trovato appoggiati due motori di condizionatori sul tetto di accesso alla cantina.
Ne consegue che deve essere accertata e dichiarata l' illegittimità/illiceità della condotta posta in essere dal convenuto e conseguentemente il Controparte_1 convenuto deve essere condannato a sgomberare, a propria cura e spese, dai beni dallo stesso accumulati nel cortile e nella cantina di cui è causa;
deve essere altresì ordinato a CP_2
di rimuovere gli impianti installati sopra la parte di immobile che dà accesso alla cantina di
[...]
e di astenersi dal porre in essere in futuro condotta analoga a quelle sopra descritte. Parte_1
Il convenuto deve essere altresì condannato al risarcimento dei danni subiti da per la Parte_1 condotta illecita posta in essere, danni da liquidarsi in separato giudizio.
Le spese legali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva così provvede:
ACCERTA E DICHIARA
l'illegittimità ed illiceità della condotta posta in essere dal convenuto
[...]
meglio descritta in motivazione e, conseguentemente Controparte_1
CONDANNA
Il convenuto : CP_2 CodiceFiscale_4
a sgomberare, a propria cura e spese, dai beni dallo stesso accumulati nel cortile e nella cantina di cui è causa;
a rimuovere gli impianti installati sopra la parte di immobile che dà accesso alla cantina di
[...]
Parte_1
ad astenersi dal porre in essere in futuro condotte analoghe a quelle oggetto di causa;
CONDANNA
il convenuto al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 [...] per la condotta illecita posta in essere, danni da liquidarsi in separato giudizio;
Parte_1
CONDANNA
a rimborsare alla società ricorrente le spese legali del Controparte_1 giudizio liquidate in € 558,60 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge Così deciso in Genova il 27 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino