Art. 15. 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei trasporti, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente capo.
Versione
2 settembre 1990
2 settembre 1990