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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 75/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via dei Mille n. 98, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Marco Marino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: Gestione separata, contribuzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2) in via principale e nel merito accertare e dichiarare
la nullità della pretesa contenuta nella impugnata comunicazione per intervenuta
prescrizione del credito e per l'effetto annullare il provvedimento dell'Ente Previdenziale,
con condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito. Con vittoria di spese e
competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… respingere integralmente l'opposizione promossa e,
per l'effetto, disporre contestuale condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo
1 contributivo per l'importo contestato, maggiorato degli accessori di legge, con vittoria di
spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso la missiva dell' del 15.2.2024 con cui l'Istituto comunicava la posizione debitoria del ricorrente per €. 3.933,02 per contribuzione dovuta per Gestione separata, annualità 2017, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità della controversia.
L'azione deve qualificarsi in termini di accertamento negativo del credito affermato
CP_ dall' sicché l'istanza di sospensiva formulata dalla parte ricorrente (che ha chiesto “…
1) in via preliminare sospendere il pagamento delle somme richieste al fine di evitare un
danno grave, ingiusto e irreparabile per il ricorrente …”) si mostra comunque inammissibile.
L'unica contestazione formulata da parte ricorrente attiene all'intervenuta prescrizione della pretesa contributive ed è infondata, atteso che, come affermato in modo condivisibile dall' resistente, il termine di prescrizione iniziava a decorrere dal 2.7.2018 e non era CP_1
decorso al 26.2.2024 (data di ricezione della comunicazione di debito impugnata),
considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
2 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
CP_ Le argomentazioni della parte ricorrente, in merito, anche in riferimento alla circolare richiamata, non sono accoglibili, atteso che si richiama la prescrizione decorrente dall'1.7.2021 (con riferimento, dunque, ad un termine che inizia a decorrere da tale data),
mentre nel caso in esame la decorrenza del termine era risalente al luglio 2018, per quanto detto.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti, atteso che (per un procedimento iniziato nel 2025) quella versata in atti è datata 3.12.2024 ed è riferita al
2023, in senso contrario al disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c., che richiama l'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 14.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 75/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via dei Mille n. 98, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Marco Marino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: Gestione separata, contribuzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2) in via principale e nel merito accertare e dichiarare
la nullità della pretesa contenuta nella impugnata comunicazione per intervenuta
prescrizione del credito e per l'effetto annullare il provvedimento dell'Ente Previdenziale,
con condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito. Con vittoria di spese e
competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… respingere integralmente l'opposizione promossa e,
per l'effetto, disporre contestuale condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo
1 contributivo per l'importo contestato, maggiorato degli accessori di legge, con vittoria di
spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso la missiva dell' del 15.2.2024 con cui l'Istituto comunicava la posizione debitoria del ricorrente per €. 3.933,02 per contribuzione dovuta per Gestione separata, annualità 2017, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità della controversia.
L'azione deve qualificarsi in termini di accertamento negativo del credito affermato
CP_ dall' sicché l'istanza di sospensiva formulata dalla parte ricorrente (che ha chiesto “…
1) in via preliminare sospendere il pagamento delle somme richieste al fine di evitare un
danno grave, ingiusto e irreparabile per il ricorrente …”) si mostra comunque inammissibile.
L'unica contestazione formulata da parte ricorrente attiene all'intervenuta prescrizione della pretesa contributive ed è infondata, atteso che, come affermato in modo condivisibile dall' resistente, il termine di prescrizione iniziava a decorrere dal 2.7.2018 e non era CP_1
decorso al 26.2.2024 (data di ricezione della comunicazione di debito impugnata),
considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
2 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
CP_ Le argomentazioni della parte ricorrente, in merito, anche in riferimento alla circolare richiamata, non sono accoglibili, atteso che si richiama la prescrizione decorrente dall'1.7.2021 (con riferimento, dunque, ad un termine che inizia a decorrere da tale data),
mentre nel caso in esame la decorrenza del termine era risalente al luglio 2018, per quanto detto.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti, atteso che (per un procedimento iniziato nel 2025) quella versata in atti è datata 3.12.2024 ed è riferita al
2023, in senso contrario al disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c., che richiama l'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 14.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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