Articolo 4 della Legge 23 gennaio 1963, n. 2
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24 gennaio 1963
Art. 4. Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione di l'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall' articolo 69 secondo e terzo comma del Codice penale ; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;
d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1963