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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2519/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Erasmo Tarantino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/11/2025
Motivazione
Con ricorso depositato l'1 marzo 2023 ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'inesistenza del diritto dell' di recuperare l'indebito vantato con la nota del CP_1
12 maggio 2021 pari ad € 10.106,29 e concernente l'assegno sociale erogato tra gennaio
2019 e maggio 2021. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, titolare di assegno sociale dall'1 novembre 2017, ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per i periodi antecedenti al provvedimento di revoca totale o parziale della prestazione, evidenziando di aver sempre regolarmente presentato le dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate;
in subordine, ha contestato la legittimità dell'azione di recupero
1 intrapresa dall' in violazione dei limiti stabiliti in via generale dall'art. 69 della L. CP_1
153/1969 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 novembre 2023 l ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Carattere indebito della prestazione ed eccezione d'irripetibilità.
Innanzitutto, va escluso che nella fattispecie (riguardante l'assegno sociale) trovi applicazione l'art. 13, comma 2, della L. 412/1991, visto che tale norma, esattamente come l'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali.
Questo giudice, va detto, è consapevole del fatto che secondo la locale Corte
d'Appello “l'assegno sociale (ex pensione sociale) è prestazione eccezionalmente inclusa tra quelle soggette alla disciplina dell'indebito previdenziale stante quanto previsto dall'art. 52, L. 88/89”
(cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 260/2023 del 10 maggio 2023), con tutte le conseguenze in termini ripetibilità dell'indebito, ma in questa sede ritiene preferibile dare continuità al diverso orientamento della Corte di Cassazione secondo cui all'indebito relativo all'assegno sociale trovano applicazione le regole stabilite per l'indebito assistenziale (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020). Tale indirizzo ermeneutico, infatti, appare più convincente in considerazione del fatto che l'art. 52, L. 88/1989 fa espresso riferimento alla ormai soppressa pensione sociale, prestazione diversa dall'assegno sociale (seppur quest'ultimo in evidente ed indiscutibile continuità con la prima), cui non sembrerebbe potersi estendere l'applicazione della sanatoria di cui di discute in conseguenza del suo carattere eccezionale.
Chiarito quanto precede, va rilevato come il carattere indebito della prestazione ricevuta dal tra gennaio 2019 e maggio 2021 non sia controverso tra le parti, Pt_1
cosicché la soluzione della lite dipende dall'eccezione di irripetibilità sollevata dal ricorrente.
Ebbene, l'art. 3, comma 6, L. 335/1995 stabilisce espressamente che l'assegno viene erogato immediatamente con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente, ma viene conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
2 La legittimità dell'azione di recupero va vagliata alla luce della superiore disposizione.
Ciò posto, il provvedimento dell' va dichiarato senz'altro legittimo non soltanto CP_1 con riferimento agli anni 2020 e 2021, visto che la contestazione dell'indebito perveniva entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di riferimento per la situazione reddituale, ma anche in relazione all'anno 2019, visto che secondo la Corte d'Appello di
Palermo va ritenuta tempestiva l'azione di recupero dell'indebito maturato sull'assegno sociale laddove intrapresa entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello in cui i redditi dell'anno di riferimento sono resi ostensibili e conoscibili all' con la CP_1
dichiarazione dei redditi (cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 513/2024 del 6-9 settembre 2024, prestando attenzione che nella fattispecie l'anno di riferimento era il 2020, la relativa dichiarazione dei redditi veniva presentata nel 2021 ed il provvedimento di recupero interveniva prima del luglio 2022).
L'eccezione ex art. 69 della L. 153/1969 concernente la modalità di recupero dell'indebito.
Parte ricorrente ha sostenuto che le trattenute operate dall'ente previdenziale avrebbero violato l'art. 69, comma 1, della L. 153/1969, sostanzialmente condividendo CP_ l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 26580 dell'11 ottobre 2024).
La Corte d'Appello di Palermo, tuttavia, ha recentemente ritenuto che la norma invocata dall'odierno ricorrente non sarebbe applicabile all'assegno sociale, perché tale prestazione non rientrerebbe in nessuna delle categorie cui fa espresso riferimento l'art. 69 della L. 153/1969; la stessa Corte, però, al contempo ha stabilito che l'assegno sociale, in quanto “normativamente derivato dalla pensione sociale”, sarebbe radicalmente e totalmente
“impignorabile” (cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 658/2025 del 24 maggio 2025:
“l'art. 69 L. n.153/1969 regola la pignorabilità di pensioni, assegni o indennità spettanti in forza del R.D.L. n.1827 del 1935 ovvero degli assegni di cui all'art.11 L.1115/1968; l'assegno sociale non
3 rientra in nessuna di queste categorie poiché istituito (nella sua originaria veste di pensione sociale) in epoca successiva per effetto dell'art.26 L.153/1969 ed evidentemente distinto dall'assegno a sostegno dei lavoratori licenziati introdotto dall'art.11 cit..; - l'ammontare dell'assegno sociale non supera oggi (è pari a 538,69 euro mensili) ed evidentemente nemmeno nel 2021 (allorquando era pari a 460,28 euro) l'ammontare dell'importo minimo pignorabile ai sensi dell'art. 545 comma 7
c.p.c. “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di
1.000 euro”; - per effetto del combinato disposto dell'art.26 comma 11 L.n.153/1969 (per il quale la pensione sociale non era “cedibile, né sequestrabile, né pignorabile”), dell'art. 3 comma 6
L.n.335/1995 (“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale … è corrisposto un assegno, denominato assegno sociale”) e del successivo comma 7 (“Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni”), si può affermare che anche l'assegno sociale, perché normativamente derivato dalla pensione sociale, sia, come quest'ultima, “impignorabile”.”).
Ora, se l'affermazione circa l'impignorabilità dell'assegno sociale merita di essere condivisa, questo giudice ritiene che la trattenuta dell'indebito operata dall' nei limiti CP_1
del quinto sia comunque legittima per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' pacifico che l'impignorabilità di un credito precluda anche la compensazione del medesimo (art. 1246, n. 3, c.c.): il problema è che nella fattispecie non si è davanti ad una compensazione in senso proprio, bensì ad una compensazione cd. atecnica (cfr. Cass., sez.
III, ordinanza n. 26365 del 9 ottobre 2024: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale”).
A ben guardare, infatti, l' all'esito di un meccanismo del tutto fisiologico CP_1
(consistente nell'anticipazione della prestazione sulla base della dichiarazione dell'istante e nel successivo conguaglio all'esito dell'effettiva situazione reddituale del beneficiario) non faceva altro che calcolare, in base ad un'operazione contabile, l'effettiva consistenza
4 della prestazione assistenziale spettante, riducendo (comunque nei limiti del quinto) i ratei successivi al fine di equilibrarli (in questo senso, compensarli) con quelli maggiori precedentemente erogati (siccome non dovuti in base ad una valutazione effettuata, legittimamente, ex post).
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto anche del secondo motivo di ricorso.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese di lite.
Respinto integralmente il ricorso, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate in considerazione delle ragioni della decisione e della sussistenza di opposti ed autorevoli precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA MO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2519/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Erasmo Tarantino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/11/2025
Motivazione
Con ricorso depositato l'1 marzo 2023 ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'inesistenza del diritto dell' di recuperare l'indebito vantato con la nota del CP_1
12 maggio 2021 pari ad € 10.106,29 e concernente l'assegno sociale erogato tra gennaio
2019 e maggio 2021. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, titolare di assegno sociale dall'1 novembre 2017, ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per i periodi antecedenti al provvedimento di revoca totale o parziale della prestazione, evidenziando di aver sempre regolarmente presentato le dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate;
in subordine, ha contestato la legittimità dell'azione di recupero
1 intrapresa dall' in violazione dei limiti stabiliti in via generale dall'art. 69 della L. CP_1
153/1969 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 novembre 2023 l ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Carattere indebito della prestazione ed eccezione d'irripetibilità.
Innanzitutto, va escluso che nella fattispecie (riguardante l'assegno sociale) trovi applicazione l'art. 13, comma 2, della L. 412/1991, visto che tale norma, esattamente come l'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali.
Questo giudice, va detto, è consapevole del fatto che secondo la locale Corte
d'Appello “l'assegno sociale (ex pensione sociale) è prestazione eccezionalmente inclusa tra quelle soggette alla disciplina dell'indebito previdenziale stante quanto previsto dall'art. 52, L. 88/89”
(cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 260/2023 del 10 maggio 2023), con tutte le conseguenze in termini ripetibilità dell'indebito, ma in questa sede ritiene preferibile dare continuità al diverso orientamento della Corte di Cassazione secondo cui all'indebito relativo all'assegno sociale trovano applicazione le regole stabilite per l'indebito assistenziale (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020). Tale indirizzo ermeneutico, infatti, appare più convincente in considerazione del fatto che l'art. 52, L. 88/1989 fa espresso riferimento alla ormai soppressa pensione sociale, prestazione diversa dall'assegno sociale (seppur quest'ultimo in evidente ed indiscutibile continuità con la prima), cui non sembrerebbe potersi estendere l'applicazione della sanatoria di cui di discute in conseguenza del suo carattere eccezionale.
Chiarito quanto precede, va rilevato come il carattere indebito della prestazione ricevuta dal tra gennaio 2019 e maggio 2021 non sia controverso tra le parti, Pt_1
cosicché la soluzione della lite dipende dall'eccezione di irripetibilità sollevata dal ricorrente.
Ebbene, l'art. 3, comma 6, L. 335/1995 stabilisce espressamente che l'assegno viene erogato immediatamente con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente, ma viene conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
2 La legittimità dell'azione di recupero va vagliata alla luce della superiore disposizione.
Ciò posto, il provvedimento dell' va dichiarato senz'altro legittimo non soltanto CP_1 con riferimento agli anni 2020 e 2021, visto che la contestazione dell'indebito perveniva entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di riferimento per la situazione reddituale, ma anche in relazione all'anno 2019, visto che secondo la Corte d'Appello di
Palermo va ritenuta tempestiva l'azione di recupero dell'indebito maturato sull'assegno sociale laddove intrapresa entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello in cui i redditi dell'anno di riferimento sono resi ostensibili e conoscibili all' con la CP_1
dichiarazione dei redditi (cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 513/2024 del 6-9 settembre 2024, prestando attenzione che nella fattispecie l'anno di riferimento era il 2020, la relativa dichiarazione dei redditi veniva presentata nel 2021 ed il provvedimento di recupero interveniva prima del luglio 2022).
L'eccezione ex art. 69 della L. 153/1969 concernente la modalità di recupero dell'indebito.
Parte ricorrente ha sostenuto che le trattenute operate dall'ente previdenziale avrebbero violato l'art. 69, comma 1, della L. 153/1969, sostanzialmente condividendo CP_ l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 26580 dell'11 ottobre 2024).
La Corte d'Appello di Palermo, tuttavia, ha recentemente ritenuto che la norma invocata dall'odierno ricorrente non sarebbe applicabile all'assegno sociale, perché tale prestazione non rientrerebbe in nessuna delle categorie cui fa espresso riferimento l'art. 69 della L. 153/1969; la stessa Corte, però, al contempo ha stabilito che l'assegno sociale, in quanto “normativamente derivato dalla pensione sociale”, sarebbe radicalmente e totalmente
“impignorabile” (cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 658/2025 del 24 maggio 2025:
“l'art. 69 L. n.153/1969 regola la pignorabilità di pensioni, assegni o indennità spettanti in forza del R.D.L. n.1827 del 1935 ovvero degli assegni di cui all'art.11 L.1115/1968; l'assegno sociale non
3 rientra in nessuna di queste categorie poiché istituito (nella sua originaria veste di pensione sociale) in epoca successiva per effetto dell'art.26 L.153/1969 ed evidentemente distinto dall'assegno a sostegno dei lavoratori licenziati introdotto dall'art.11 cit..; - l'ammontare dell'assegno sociale non supera oggi (è pari a 538,69 euro mensili) ed evidentemente nemmeno nel 2021 (allorquando era pari a 460,28 euro) l'ammontare dell'importo minimo pignorabile ai sensi dell'art. 545 comma 7
c.p.c. “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di
1.000 euro”; - per effetto del combinato disposto dell'art.26 comma 11 L.n.153/1969 (per il quale la pensione sociale non era “cedibile, né sequestrabile, né pignorabile”), dell'art. 3 comma 6
L.n.335/1995 (“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale … è corrisposto un assegno, denominato assegno sociale”) e del successivo comma 7 (“Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni”), si può affermare che anche l'assegno sociale, perché normativamente derivato dalla pensione sociale, sia, come quest'ultima, “impignorabile”.”).
Ora, se l'affermazione circa l'impignorabilità dell'assegno sociale merita di essere condivisa, questo giudice ritiene che la trattenuta dell'indebito operata dall' nei limiti CP_1
del quinto sia comunque legittima per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' pacifico che l'impignorabilità di un credito precluda anche la compensazione del medesimo (art. 1246, n. 3, c.c.): il problema è che nella fattispecie non si è davanti ad una compensazione in senso proprio, bensì ad una compensazione cd. atecnica (cfr. Cass., sez.
III, ordinanza n. 26365 del 9 ottobre 2024: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale”).
A ben guardare, infatti, l' all'esito di un meccanismo del tutto fisiologico CP_1
(consistente nell'anticipazione della prestazione sulla base della dichiarazione dell'istante e nel successivo conguaglio all'esito dell'effettiva situazione reddituale del beneficiario) non faceva altro che calcolare, in base ad un'operazione contabile, l'effettiva consistenza
4 della prestazione assistenziale spettante, riducendo (comunque nei limiti del quinto) i ratei successivi al fine di equilibrarli (in questo senso, compensarli) con quelli maggiori precedentemente erogati (siccome non dovuti in base ad una valutazione effettuata, legittimamente, ex post).
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto anche del secondo motivo di ricorso.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese di lite.
Respinto integralmente il ricorso, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate in considerazione delle ragioni della decisione e della sussistenza di opposti ed autorevoli precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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