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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa
Valentina Stabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 187 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , domiciliato Parte_1 C.F._1
all'indirizzo pec in uso all'Avv. Ma- Email_1
niglia Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Appellante -
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona del Prefetto pro-
[...] P.IVA_1
tempore
- Appellata -
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
-
Tribunale di Sciacca parte, ha citato in giudizio la Parte_1 CP_2
di proponendo appello avverso la sentenza a ver-
[...] CP_1
bale n. 47/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Partanna il 16/10/2023 nel procedimento n. 28/2023 RGCC, conclu- sosi con il rigetto del proposto ricorso.
Il procedimento di primo grado è stato incoato a seguito dell'opposizione, proposta ex art. 205 D.lgs. 285/1992
(C.d.S.) e art. 6 D.lgs. n. 150/2011 dall'odierno appellante, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Trapa- ni, di cui al protocollo n. 4927 del 19/01/2023, notificata in data 01/02/2023 - in cui è richiamato il verbale di contesta- zione n. PTR1605000071 spiccato dalla Polizia stradale di in data 08/11/2018 - con cui è stata spiccata la CP_1
sanzione di cui all'art. 17bis R.D. 773/1931 (TULPS) per vio- lazione dell'art. TULPS, perché avrebbe esercitato nel territo- rio di Santa Ninfa l'attività di vendita auto usate senza la prescritta licenza del Sindaco, nonostante avesse cessato formalmente tale attività regolare in data 31/12/2017.
Il G.d.P. ha, in particolare, rigettato il ricorso dopo aver- lo riqualificato come opposizione all'ordinanza ingiunzione presentata ai sensi della L. 689/1981, a fronte della qualifi- cazione operata, di contro, da ai sensi del Parte_1
C.d.S. e del D.lgs. n. 150/2011; il Giudicante ha pertanto ri- tenuto rispettato il termine dei 5 anni concessi al Prefetto per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Tribunale di Sciacca
- 2 - Attraverso il gravame, l'appellante ha contestato l'omessa pronuncia da parte del G.d.P. sugli altri motivi cui è stato affidato il ricorso, vale a dire:
1) il verbale di contestazione n. PTR1605000071 e l'ordinanza del Prefetto sarebbero carenti di motivazio- ne e indeterminati, tenuto conto che l'art. 115 TULPS non prescriverebbe la necessità della licenza del sinda- co per l'attività contestata. Inoltre, le autovetture ille- gittimamente messe in vendita non sarebbero identifi- cabili, né sarebbe stato dimostrato che il ricorrente esercitasse in quel momento un'attività di vendita, co- me dimostrerebbero le autofatture di acquisto delle au- tovetture invendute, e le procure rilasciate alla società
DBF service s.r.l. e aventi ad oggetto la gestione delle incombenze amministrative. Le autovetture sarebbero state peraltro parcate nello spaziale in proprietà del ri- corrente a titolo di mero deposito, non come esposizio- ne in vendita. Il ricorrente si trovava, poi, sui luoghi del contestato illecito per motivi estemporanei non lavora- tivi, oltre a non essere presenti potenziali clienti in quei luoghi e in quel momento.
2) la Polizia di Stato non avrebbe avuto la competenza istituzionale ad accertare e scegliere la sanzione per le violazioni di cui sopra, poiché l'art. 17quinquies TULPS riserverebbe tale facoltà al solo Prefetto;
né detta illegit-
Tribunale di Sciacca
- 3 - timità potrebbe dirsi sanata ex tunc dalla successiva ordinanza prefettizia.
La costituitasi in primo grado, Controparte_1
è invece rimasta contumace nel presente grado di giudizio.
La causa è stata istruita in modo documentale, poi trat- tenuta in decisione all'udienza del 13/11/2024, previa con- cessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
IN DIRITTO
L'appello è fondato.
Il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla se- conda doglianza illustrata dal ricorrente, vale a dire l'illegittimità del verbale della Polizia di Stato, prima, e dell'ordinanza prefettizia, poi;
doglianza peraltro fondata.
La soluzione passa dall'individuazione dell'ambito di ap- plicazione dell'art. 115 TULPS, nella parte in cui per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno o di “altre agenzie di affari” richieda la licenza dell'Autorità di p.s., individuata, dalla normativa vigente, nella figura del Sindaco del luogo in cui si intenda esercitare l'attività.
Ai sensi dell'art. 205 TULPS “sotto la denominazione di
«agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'art. 15 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediario nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Tribunale di Sciacca
- 4 - Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensati, i ricercatori di merci, di clienti
o di affari per esercizi od agenzie autorizzati;
le agenzie per abbonamenti ai giornali;
le agenzie teatrali;
le agenzie di viag- gi, di pubblici incanti;
gli uffici di pubblicità, e simili. solo nella parte relativa alle spese di lite e va rigettato nel resto”.
La norma va considerata su un piano di eccezionalità, dunque soggetta a un'interpretazione restrittiva, alla luce del- la regola generale contenuta nel D.lgs. n. 59/2010, attuativo della Direttiva 2006/123/CE, corroborante l'obiettivo di libe- ralizzazione del mercato all'interno dello spazio U.E.
L'art. 8 let. f) D.lgs. 59/2010, in particolare, definisce il
“regime di autorizzazione” come “qualsiasi procedura, non ine- rente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un desti- natario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ot- tenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzato- rio la segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Naturalmente, l'esistenza di una qualsiasi attività eco- nomica non può sfuggire ai controlli pubblici, di talché l'inizio di una qualsiasi attività commerciale diversa da quelle per le quali è richiesta la previa licenza dell'Autorità di p.s. impone,
Tribunale di Sciacca
- 5 - fra gli altri requisiti, anche la presentazione della Segnalazio- ne Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si svolge la stessa attività, ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990.
Dal combinato disposto delle citate norme emerge, per- tanto, la necessità di individuare se l'attività commerciale in esame rientri o meno fra le “altre agenzie di affari” e il cui esercizio è dall'art. 115 TULPS subordinato al previo otteni- mento della licenza rilasciata dall'Autorità di p.s.; o, vicever- sa, sia annoverabile fra le attività commerciali per le quali è richiesta la semplice S.C.I.A.
A ben guardare, il testo dell'115 TULPS e la definizione contenuta nell'art. 205 TULPS rimandano al concetto tradi- zionale di “agenzia”, individuabile tutte le volte in cui l'impresa abbia come scopo quello di fungere da intermedia- rio fra più soggetti che vogliano concludere un affare, tale impresa restandone fuori.
In altre parole, per potersi parlare di “agenzia” ai sensi del TULPS occorre un complesso di beni e servizi organizzati, anche in modo elementare, finalizzati allo svolgimento, in modo continuativo, professionale e con scopo di lucro, di un'attività intermediaria per la trattazione di affari al- trui;
concetto non perfettamente coincidente con quello di “contratto di agenzia” ex art. 1742 c.c., dal contenuto più specifico e limitato (Cass., sez. I civ., sent. n. 18619
Tribunale di Sciacca
- 6 - del 28/08/2006).
L'espressione “intermediazione” per la trattazione di affari altrui risponde al comune significato di chi si fa promotore o agevolatore di trattative terze finalizzate alla conclusione uno o più affari, ponendo direttamente o in- direttamente in contatto fra loro due o più soggetti de- terminati: tutte le figure elencate dal citato art. 205 co. 2
TULPS, fatta eccezione per l'ultima, si caratterizzino, di- fatti, per essere attività finalizzate a porre in collegamen- to soggetti determinati.
Quanto fin qui tratteggiato mal si attaglia al caso di specie, in cui la documentazione agli atti, specialmente le autofatture prodotte e le procure conferite alla società
DBF service s.r.l. evidenziano che la proprietà delle autovettu- re parcheggiate sui luoghi ispezionati dalla Polizia di Stato appartengono a in relazione al cui ope- Parte_1
rato non sono emersi nel corso dei due giudizi elementi in grado di dimostrare che egli stesse compiendo attività di intermediazione per la gestione di affari altrui e non di affari propri.
In conclusione, all'atto dell'accertamento ammini- strativo non vi erano elementi tali da potere fare ritenere l'eventuale attività di messa in vendita delle autovetture rientrante in quelle indicate dall'art. 115 TULPS.
La scelta assunta dal Tribunale risponde alla logica
Tribunale di Sciacca
- 7 - decisionale della ragione più liquida, che rende super- fluo vagliare il secondo motivo di appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono li- quidate, ai sensi del D.M. 55/2014, per il primo grado in euro 346,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA, a titolo di compensi professionali, ed euro 43,00
a titolo di spese vive;
per il secondo grado, in euro
332,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA, a titolo di compensi professionali ed euro 64,50 a titolo di spese vive, che devono essere rifuse all'Erario per essere stato il ricorrente ammesso, per il presente grado di giudizio, al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando all'esito della causa in epigrafe, in accoglimento del gravame:
- ANNULLA l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di con protocollo n. 4927 del 19/01/2023, e il CP_1
verbale di contestazione n. PTR1605000071 della Poli- zia stradale di il 08/11/2018; CP_1
- CONDANNA Controparte_1
in persona del Prefetto
[...]
pro-tempore, a rifondere all'appellante la somma di eu- ro 346,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
Tribunale di Sciacca
- 8 - CPA, a titolo di onorari, ed euro 43,00 a titolo di spese vive, per il primo grado di giudizio;
- CONDANNA Controparte_1
in persona del Prefetto
[...]
pro-tempore, a rifondere all'Erario euro 332,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, a titolo di onorario, ed euro 64,50 a titolo di spese vive, per il pre- sente grado di giudizio
- Così deciso in Sciacca, il 06/06/2025
Il Giudice
Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa
Valentina Stabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 187 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , domiciliato Parte_1 C.F._1
all'indirizzo pec in uso all'Avv. Ma- Email_1
niglia Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Appellante -
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona del Prefetto pro-
[...] P.IVA_1
tempore
- Appellata -
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
-
Tribunale di Sciacca parte, ha citato in giudizio la Parte_1 CP_2
di proponendo appello avverso la sentenza a ver-
[...] CP_1
bale n. 47/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Partanna il 16/10/2023 nel procedimento n. 28/2023 RGCC, conclu- sosi con il rigetto del proposto ricorso.
Il procedimento di primo grado è stato incoato a seguito dell'opposizione, proposta ex art. 205 D.lgs. 285/1992
(C.d.S.) e art. 6 D.lgs. n. 150/2011 dall'odierno appellante, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Trapa- ni, di cui al protocollo n. 4927 del 19/01/2023, notificata in data 01/02/2023 - in cui è richiamato il verbale di contesta- zione n. PTR1605000071 spiccato dalla Polizia stradale di in data 08/11/2018 - con cui è stata spiccata la CP_1
sanzione di cui all'art. 17bis R.D. 773/1931 (TULPS) per vio- lazione dell'art. TULPS, perché avrebbe esercitato nel territo- rio di Santa Ninfa l'attività di vendita auto usate senza la prescritta licenza del Sindaco, nonostante avesse cessato formalmente tale attività regolare in data 31/12/2017.
Il G.d.P. ha, in particolare, rigettato il ricorso dopo aver- lo riqualificato come opposizione all'ordinanza ingiunzione presentata ai sensi della L. 689/1981, a fronte della qualifi- cazione operata, di contro, da ai sensi del Parte_1
C.d.S. e del D.lgs. n. 150/2011; il Giudicante ha pertanto ri- tenuto rispettato il termine dei 5 anni concessi al Prefetto per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Tribunale di Sciacca
- 2 - Attraverso il gravame, l'appellante ha contestato l'omessa pronuncia da parte del G.d.P. sugli altri motivi cui è stato affidato il ricorso, vale a dire:
1) il verbale di contestazione n. PTR1605000071 e l'ordinanza del Prefetto sarebbero carenti di motivazio- ne e indeterminati, tenuto conto che l'art. 115 TULPS non prescriverebbe la necessità della licenza del sinda- co per l'attività contestata. Inoltre, le autovetture ille- gittimamente messe in vendita non sarebbero identifi- cabili, né sarebbe stato dimostrato che il ricorrente esercitasse in quel momento un'attività di vendita, co- me dimostrerebbero le autofatture di acquisto delle au- tovetture invendute, e le procure rilasciate alla società
DBF service s.r.l. e aventi ad oggetto la gestione delle incombenze amministrative. Le autovetture sarebbero state peraltro parcate nello spaziale in proprietà del ri- corrente a titolo di mero deposito, non come esposizio- ne in vendita. Il ricorrente si trovava, poi, sui luoghi del contestato illecito per motivi estemporanei non lavora- tivi, oltre a non essere presenti potenziali clienti in quei luoghi e in quel momento.
2) la Polizia di Stato non avrebbe avuto la competenza istituzionale ad accertare e scegliere la sanzione per le violazioni di cui sopra, poiché l'art. 17quinquies TULPS riserverebbe tale facoltà al solo Prefetto;
né detta illegit-
Tribunale di Sciacca
- 3 - timità potrebbe dirsi sanata ex tunc dalla successiva ordinanza prefettizia.
La costituitasi in primo grado, Controparte_1
è invece rimasta contumace nel presente grado di giudizio.
La causa è stata istruita in modo documentale, poi trat- tenuta in decisione all'udienza del 13/11/2024, previa con- cessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
IN DIRITTO
L'appello è fondato.
Il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla se- conda doglianza illustrata dal ricorrente, vale a dire l'illegittimità del verbale della Polizia di Stato, prima, e dell'ordinanza prefettizia, poi;
doglianza peraltro fondata.
La soluzione passa dall'individuazione dell'ambito di ap- plicazione dell'art. 115 TULPS, nella parte in cui per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno o di “altre agenzie di affari” richieda la licenza dell'Autorità di p.s., individuata, dalla normativa vigente, nella figura del Sindaco del luogo in cui si intenda esercitare l'attività.
Ai sensi dell'art. 205 TULPS “sotto la denominazione di
«agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'art. 15 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediario nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Tribunale di Sciacca
- 4 - Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensati, i ricercatori di merci, di clienti
o di affari per esercizi od agenzie autorizzati;
le agenzie per abbonamenti ai giornali;
le agenzie teatrali;
le agenzie di viag- gi, di pubblici incanti;
gli uffici di pubblicità, e simili. solo nella parte relativa alle spese di lite e va rigettato nel resto”.
La norma va considerata su un piano di eccezionalità, dunque soggetta a un'interpretazione restrittiva, alla luce del- la regola generale contenuta nel D.lgs. n. 59/2010, attuativo della Direttiva 2006/123/CE, corroborante l'obiettivo di libe- ralizzazione del mercato all'interno dello spazio U.E.
L'art. 8 let. f) D.lgs. 59/2010, in particolare, definisce il
“regime di autorizzazione” come “qualsiasi procedura, non ine- rente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un desti- natario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ot- tenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzato- rio la segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Naturalmente, l'esistenza di una qualsiasi attività eco- nomica non può sfuggire ai controlli pubblici, di talché l'inizio di una qualsiasi attività commerciale diversa da quelle per le quali è richiesta la previa licenza dell'Autorità di p.s. impone,
Tribunale di Sciacca
- 5 - fra gli altri requisiti, anche la presentazione della Segnalazio- ne Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si svolge la stessa attività, ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990.
Dal combinato disposto delle citate norme emerge, per- tanto, la necessità di individuare se l'attività commerciale in esame rientri o meno fra le “altre agenzie di affari” e il cui esercizio è dall'art. 115 TULPS subordinato al previo otteni- mento della licenza rilasciata dall'Autorità di p.s.; o, vicever- sa, sia annoverabile fra le attività commerciali per le quali è richiesta la semplice S.C.I.A.
A ben guardare, il testo dell'115 TULPS e la definizione contenuta nell'art. 205 TULPS rimandano al concetto tradi- zionale di “agenzia”, individuabile tutte le volte in cui l'impresa abbia come scopo quello di fungere da intermedia- rio fra più soggetti che vogliano concludere un affare, tale impresa restandone fuori.
In altre parole, per potersi parlare di “agenzia” ai sensi del TULPS occorre un complesso di beni e servizi organizzati, anche in modo elementare, finalizzati allo svolgimento, in modo continuativo, professionale e con scopo di lucro, di un'attività intermediaria per la trattazione di affari al- trui;
concetto non perfettamente coincidente con quello di “contratto di agenzia” ex art. 1742 c.c., dal contenuto più specifico e limitato (Cass., sez. I civ., sent. n. 18619
Tribunale di Sciacca
- 6 - del 28/08/2006).
L'espressione “intermediazione” per la trattazione di affari altrui risponde al comune significato di chi si fa promotore o agevolatore di trattative terze finalizzate alla conclusione uno o più affari, ponendo direttamente o in- direttamente in contatto fra loro due o più soggetti de- terminati: tutte le figure elencate dal citato art. 205 co. 2
TULPS, fatta eccezione per l'ultima, si caratterizzino, di- fatti, per essere attività finalizzate a porre in collegamen- to soggetti determinati.
Quanto fin qui tratteggiato mal si attaglia al caso di specie, in cui la documentazione agli atti, specialmente le autofatture prodotte e le procure conferite alla società
DBF service s.r.l. evidenziano che la proprietà delle autovettu- re parcheggiate sui luoghi ispezionati dalla Polizia di Stato appartengono a in relazione al cui ope- Parte_1
rato non sono emersi nel corso dei due giudizi elementi in grado di dimostrare che egli stesse compiendo attività di intermediazione per la gestione di affari altrui e non di affari propri.
In conclusione, all'atto dell'accertamento ammini- strativo non vi erano elementi tali da potere fare ritenere l'eventuale attività di messa in vendita delle autovetture rientrante in quelle indicate dall'art. 115 TULPS.
La scelta assunta dal Tribunale risponde alla logica
Tribunale di Sciacca
- 7 - decisionale della ragione più liquida, che rende super- fluo vagliare il secondo motivo di appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono li- quidate, ai sensi del D.M. 55/2014, per il primo grado in euro 346,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA, a titolo di compensi professionali, ed euro 43,00
a titolo di spese vive;
per il secondo grado, in euro
332,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA, a titolo di compensi professionali ed euro 64,50 a titolo di spese vive, che devono essere rifuse all'Erario per essere stato il ricorrente ammesso, per il presente grado di giudizio, al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando all'esito della causa in epigrafe, in accoglimento del gravame:
- ANNULLA l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di con protocollo n. 4927 del 19/01/2023, e il CP_1
verbale di contestazione n. PTR1605000071 della Poli- zia stradale di il 08/11/2018; CP_1
- CONDANNA Controparte_1
in persona del Prefetto
[...]
pro-tempore, a rifondere all'appellante la somma di eu- ro 346,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
Tribunale di Sciacca
- 8 - CPA, a titolo di onorari, ed euro 43,00 a titolo di spese vive, per il primo grado di giudizio;
- CONDANNA Controparte_1
in persona del Prefetto
[...]
pro-tempore, a rifondere all'Erario euro 332,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, a titolo di onorario, ed euro 64,50 a titolo di spese vive, per il pre- sente grado di giudizio
- Così deciso in Sciacca, il 06/06/2025
Il Giudice
Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 9 -