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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1198/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1198 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Emanuela TIANA (C.F.
[...] C.F._2
), elettivamente domiciliati a Nuoro, via Monsignor Giuseppe C.F._3
Melas n. 44, presso lo studio del difensore;
attori
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede a RU, via Sassari n. 1;
convenuta contumace
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (rassegnate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.9.2024):
“1) accertato e dichiarato che la con sede in RU (NU) nella Controparte_1
Via Sassari n°1, in qualità del legale rappresentante nato a [...] il Parte_3
06/08/1997, C.F. , residente in [...]
n°61, occupa senza titolo i terreni agricoli siti nel Comune di Illorai (SS) località “Su
Pisanu”, distinti catastalmente al Foglio 26 Mappali n. 111;112;113;114;115;116;
117;118;119;120;121;122;123;124;125;126 - terreni siti nel Comune di Bottidda (SS) località “ ” distinti catastalmente al Foglio 19 Mappale 21- terreni siti nel Comune CP_1
di Bolotana (NU) catastalmente al Foglio 34 Mappali n. 1; 2; 3; 5; 13; 14; 15; 16; 27; 32,
Voglia ordinare alla con sede in RU (NU) nella Via Sassari Controparte_1
n°1, in qualità del legale rappresentante nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], il rilascio C.F._4
immediato dei predetti terreni liberi da persone e cose;
2) condannare, in ogni caso, la con sede in RU (NU) nella Controparte_1
Via Sassari n°1, in qualità del legale rappresentante nato a [...] il Parte_3
06/08/1997, C.F. , residente in [...]
n°61, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da parte ricorrente, in ragione del mancato tempestivo rilascio dei terreni e fino all'effettivo rilascio dei medesimi, quantificata secondo i valori e parametri delle quotazioni immobiliari per i valori agricoli medi previste dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate di Sassari, ovvero ai sensi dell'art.
1226 c.c.;
3) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e della procedura di mediazione, oltre spese generali imponibili ed ulteriori accessori di legge;
4) con condanna della con sede in RU (NU) nella Via Controparte_1
Sassari n°1, in qualità del legale rappresentante nato a [...] il Parte_3
06/08/1997, C.F. , residente in [...]
n°61, per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., anche per non aver partecipato alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e Parte_1 Parte_2
2 hanno esposto quanto segue: Pt_1
a. essi attori, unitamente al MA , erano comproprietari Parte_4
dei “terreni siti nel Comune di Bolotana (NU) località “Su Pisanu”, distinti
catastalmente al Foglio 34 Mappali n. 1; 2; 3; 5; 13; 14; 15; 16; 27; 32; terreni
siti nel Comune di Bottidda (SS) località “ ” distinti catastalmente al CP_1
Foglio 19 Mappale 21; terreni siti nel Comune di Illorai (SS) località “Su
Pisanu”, distinti catastalmente al Foglio 26 Mappali 24; 111; 112; 113; 114; 115;
116;117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124;125 e 126”;
b. con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Nuoro (al n. 230
serie 3 del 19.2.2021), a insaputa di essi attori, aveva Parte_4
concesso in comodato i terreni menzionati nel punto che precede (fatta eccezione per il fondo sito a Illorai e censito alla particella 24) a , quale Parte_3
legale rappresentante della Controparte_1
immettendolo nella relativa detenzione in data 1.1.2021;
c. in seguito ai rifiuti opposti dalla comodataria alle richieste verbali di rilascio dei fondi da parte di essi ricorrenti, con PEC del 24.5.2021 questi ultimi le avevano comunicato di esserne comproprietari – in virtù delle sentenze pronunciate,
rispettivamente, da questo Tribunale l'8.6.2015 e dalla Corte d'Appello di Cagliari
– Sezione distaccata di Sassari il 5.5.2016) – missiva in seguito alla quale la convenuta aveva rappresentato come il proprio comodante Parte_4
si fosse qualificato come “proprietario al pieno possesso” di detti terreni;
d. il 15.6.2022 essi ricorrenti avevano presentato la domanda di mediazione obbligatoria (proc. n. 108/2022) dinanzi la Camera di Conciliazione Forense
Dipartimento O.D.A. Nuoro), procedura alla quale tuttavia non avevano aderito, né
la società convenuta, né ; Parte_4
3 e. la società convenuta non aveva rilasciato i fondi neppure in seguito alla comunicazione di revoca del contratto di comodato inviata da essi attori.
I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l'accertamento dell'occupazione senza titolo dei fondi oggetto di causa da parte della convenuta, con condanna di quest'ultima al rilascio immediato ed a risarcire loro i danni subiti in conseguenza del mancato godimento di detti terreni, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche per non avere partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria.
2. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 6.4.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 7.4.2023, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha invitato la parte ricorrente a documentare il perfezionamento della notifica nei confronti della convenuta, disponendo contestualmente il mutamento del rito da sommario a ordinario, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
3. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 13.9.2023, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha ammesso il solo capitolo k della prova per testimoni chiesta dalla parte attrice nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
4. Nell'udienza del 16.1.2024 il giudice onorario delegato all'assunzione della prova orale ha interrogato il testimone . Testimone_1
5. Con decreto reso il 7.2.2024 il giudice ha rinviato all'udienza del 19.3.2024 per la precisazione delle conclusioni (udienza in seguito differita al 3.10.2024)
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 3.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la parte attrice ha depositato le note nelle quali ha precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
con provvedimento reso il 4.10.2024, ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 ***
7. La domanda con cui e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto l'accertamento dell'occupazione senza titolo dei terreni oggetto di causa da parte della società convenuta, con contestuale condanna di quest'ultima al rilascio immediato dei medesimi fondi, deve essere respinta, per le ragioni che seguono.
7.1 Occorre anzitutto qualificare la pretesa avanzata dagli attori come azione di rivendica della proprietà, poiché:
a. ai sensi dell'art. 948, comma 1, primo periodo c.c., “Il proprietario può
rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio
dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di
possedere o detenere la cosa”;
a. è noto che l'azione reale di rivendica differisce dall'azione personale di restituzione,
in quanto “nel primo caso l'attore chiede che sia accertata la natura abusiva
dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con
conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni,
senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico
originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto
tra questa ed il medesimo convenuto, mentre nel secondo caso la domanda è diretta
ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza
volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra
i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono
necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (Cass., Sez. 3, 23/6/2023, n.
18050; Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052)” (tra le tante, Cass. n. 24736/2024, n.
795/2020, SS.UU. n. 7305/2014);
b. l'azione di restituzione postula pertanto la sussistenza a monte di un rapporto
5 obbligatorio personale inter partes, in virtù del quale la disponibilità materiale del bene, che il proprietario/comproprietario intende recuperare, sia stata in precedenza volontariamente trasferita da quest'ultimo alla parte convenuta;
c. nel caso in esame gli attori sostengono che la Controparte_1
occupi senza titolo i fondi di loro proprietà, nonostante la revoca
[...]
del comodato stipulato dalla medesima convenuta con il loro MA
[...]
, anch'esso contitolare del diritto dominicale su detti terreni;
Parte_4
d. come peraltro si apprende anche dal contratto di comodato, gli attori sono quindi estranei a tale rapporto negoziale e, pertanto, la pretesa recuperatoria non può che essere sussunta nell'alveo della fattispecie ex art. 948 c.c., come peraltro condivisibilmente osservato nel ricorso introduttivo, in cui la causa petendi viene individuata nel titolo dominicale (a pagina 4 si legge infatti che “La titolarità del
diritto reale di proprietà in capo all'attore risulta per tabulas dai documenti in atti
(docc. 1-4-5-12-13 fasc. attoreo”)
7.2 Da tale qualificazione discendono due corollari, inerenti, rispettivamente, al litisconsorzio tra i contitolari ed al contenuto dell'onere probatorio gravante sulla parte invocante la tutela de qua.
7.3 Riguardo al primo aspetto, il contraddittorio deve ritenersi correttamente integrato, sul rilievo che e non hanno Parte_1 Parte_2
contestato la qualità di comproprietario in capo al MA (non Parte_4
convenuto nel presente giudizio), richiamato il consolidato insegnamento secondo cui
“l'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico
ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce
un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata
da uno solo o da taluni dei comproprietari (Sez. 2, n. 6697, 10/05/2002, Rv. 554287 – 01;
6 conf. Cass. 685/2011)” (Cass. n. 21668/2024).
7.4 In relazione al secondo profilo, è noto che incombe sul rivendicante l'onere di assolvere alla probatio diabolica, consistente “nella dimostrazione che il bene rivendicato è stato da
lui acquistato a titolo originario, ovvero, molto più comunemente, che è a lui pervenuto
attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti aventi inizio da chi lo aveva acquistato a
titolo originario. Al fine di soddisfare un tale onere occorre, di conseguenza, che il
giudice venga posto nella condizione di conoscere la sequela” (tra le tante Cass.
7539/2024).
Non si trascura come, unitamente a tale criterio generale, sia stato costantemente affermato che “l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo
rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare
la sua difesa. La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la
probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa
all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio
necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, che egli,
invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario
del suo autore. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è
costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova
legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova
rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto
riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.1569
del 19/01/2022). In particolare, il rigore dell'onere probatorio imposto all'attore in
rivendica risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto
dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale
ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a
7 dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. n.
22598/2010)” (Cass. n. 36335/2023, n. 23591/2023).
7.5 L'attenuazione dell'onere probatorio incombente sull'attore in rivendicazione è quindi ammessa in una serie di ipotesi, ossia qualora:
a. il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell'attore, nel qual caso sarà sufficiente al rivendicante fornire dimostrazione della esistenza di un valido titolo in base al quale quel bene gli sia stato trasmesso dal precedente titolare;
b. il convenuto, non contestando l'originaria appartenenza del bene allo stesso rivendicante, eccepisca in via riconvenzionale l'avvenuta usucapione quale fatto estintivo di tale originario diritto, con la conseguenza che il fallimento della prova della eccepita usucapione dovrà necessariamente comportare l'accoglimento della domanda attrice, posto che in tal caso il thema disputandum attiene sostanzialmente all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore;
c. il convenuto eccepisca di avere usucapito prima della formazione del titolo dell'attore ma in danno di uno dei suoi danti causa, nel qual caso – ancora una volta
– l'insuccesso della prova della usucapione renderà per l'attore sufficiente la dimostrazione della esistenza di un valido titolo d'acquisto proveniente dal sopra detto dante causa, incontestato titolare del bene prima della eccepita usucapione.
7.6 Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, deve concludersi che gli attori non hanno fornito prova idonea del diritto di comproprietà sui terreni oggetto di causa, poiché:
a. occorre premettere come, stante la contumacia della convenuta, non ricorra alcuna delle ipotesi di attenuazione dell'onere ex art. 2697 c.c.;
b. quanto ai documenti 1-4-5-12-13, versati a corredo del ricorso introduttivo – che i
8 germani assumono dimostrare il loro titolo dominicale – i medesimi Pt_1
corrispondono:
i. alle visure storiche catastali (doc. 1);
ii. alla sentenza non definitiva n. 325/2015 pronunciata l'8.6.2015 nella causa n. R.G. 1475/2010 – vertente tra gli odierni attori e il MA
[...]
– con cui questo Tribunale ha dichiarato aperta la Parte_4
successione di anto a Bono il 11/11/1904 e Persona_1
deceduto in Sassari il 01/2/1975”, disponendo contestualmente “procedersi
allo scioglimento della comunione mediante formazione di tre quote di pari
valore” (doc. 4);
iii. all'ordinanza pronunciata il 5.5.2016 nella causa n. R.G. 523/2015, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Parte_4
avverso la sentenza non definitiva menzionata nel punto che precede (doc.
5);
iv. alla dichiarazione di successione di (doc. 12); Persona_2
v. alle domande di voltura presentate dai germani all'Agenzia delle Pt_1
Entrate ai sensi del D.P.R. 650/1972 (doc. 13);
c. trattasi di corredo documentale che, quand'anche considerato nel suo complesso, si appalesa del tutto inidoneo a giustificare l'accoglimento della domanda petitoria de
qua, in particolare:
i. riguardo alle pronunce giudiziali sopra richiamate, è sufficiente osservare che in queste ultime non è rinvenibile alcuna individuazione o elencazione dei beni oggetto dell'asse relitto di , circostanza che Persona_2
non consente di accertarne l'inerenza ai fondi menzionati dalla parte attrice
9 ii.
iii.
iv.
nei suoi scritti difensivi (non sono stati prodotti altri atti difensivi o provvedimenti giudiziali relativi a detta causa);
in ordine alle visure storiche catastali – le quali attestano unicamente l'identità degli intestatari via via succedutisi nel tempo a fini unicamente tributari e fiscali – la giurisprudenza ne ha ripetutamente escluso l'idoneità
probatoria proprio nell'ipotesi in esame, avendo affermato che “al di fuori
dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un
regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti
i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle
risultanze catastali (cfr. da ultimo Cass. n. 7567/2019; Cass. n.
16094/2003)” (Cass. n. 9065/2023);
analoghe considerazioni operano quanto alle volture catastali effettuate dagli attori in seguito al decesso del de cuius, nonché alla relativa denuncia di successione (quest'ultima costituente anche adempimento meramente fiscale e preordinato ad evitare l'applicazione di sanzioni, neppure idoneo
ex se, peraltro, ad integrare accettazione tacita dell'eredità, sul punto Cass.
n. 4783/2007);
in assenza di prova del fatto che le suddette pronunce giudiziali avessero ad oggetto i terreni de quibus (né in esse è rinvenibile il benché minimo riferimento al fatto che tali fondi corrispondessero a quelli elencati nella denuncia di successione o nella documentazione catastale prodotta dalle parti), la spettanza del diritto di proprietà in capo agli attori – in definitiva –
ove non dimostrata a titolo originario (anche mediante prova per testi sul possesso ventennale ad usucapionem da parte del de cuius, mentre l'unico capo dell'espositiva del ricorso all'uopo formulato aveva ad oggetto
10 l'affermazione che gli attori “(…) sono comproprietari dei seguenti terreni
(…)”), avrebbe dovuto essere supportata dalla produzione di contratti scritti, nonché dalle conformi risultanze dei pubblici registri immobiliari
(neppure versate in atti), risalendo all'acquisto a titolo originario,
dovendosi quindi escludere – per le ragioni sopra esposte – che le intestazioni (e volture) catastali, unitamente alla denuncia di successione del de cuius, siano idonee a provare la contitolarità del vantato diritto dominicale.
8. All'infondatezza della domanda di rivendica consegue logicamente il rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occupazione senza titolo,
non avendo gli attori dimostrato di essere comproprietari dei fondi oggetto di causa.
9. In ragione del rigetto di tutte le domande formulate dagli attori e della contumacia della convenuta – la quale non ha quindi sostenuto costi per difendersi nel presente giudizio –
le spese processuali anticipate dai primi debbono restare a loro carico.
10. La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli attori deve essere respinta, per diverse ragioni – ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a giustificarne il rigetto – ossia l'infondatezza delle domande proposte da questi ultimi e il fatto che non debbono essere regolate le spese di lite (richiamato l'insegnamento secondo cui “La condanna per
l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese
processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il
richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di
soccombenza ivi stabilito”, sul punto Cass. n. 15232/2024), nonché per la contumacia della convenuta, considerato che “L'accertamento della responsabilità aggravata, ex
art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti
il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver
11 agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il
comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale” (SS.UU. n. 25041/2021).
11. La deve essere condannata a Controparte_1
versare allo Stato la somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio,
poiché:
a. ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010 (applicabile ratione temporis al caso in esame) “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”;
b. dal verbale negativo di mediazione versato in atti (doc. 10 ricorso ex art. 702 bis
c.p.c.) si apprende che al primo incontro fissato dinanzi al mediatore (il 15.7.2022)
l'odierna convenuta (in persona del legale rappresentante) “non era comparsa né
aveva aderito senza fornire alcuna giustificazione”.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta tutte le domande formulate da e Parte_1 [...]
; Parte_2
b. dispone che le spese processuali anticipate da e Parte_1
restino a loro carico;
Parte_2
c. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da e Parte_1
; Parte_2
d. condanna la al versamento Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contributo
12 unificato dovuto per il presente giudizio.
Nuoro, 22.1.2025
13
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1198 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Emanuela TIANA (C.F.
[...] C.F._2
), elettivamente domiciliati a Nuoro, via Monsignor Giuseppe C.F._3
Melas n. 44, presso lo studio del difensore;
attori
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede a RU, via Sassari n. 1;
convenuta contumace
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (rassegnate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.9.2024):
“1) accertato e dichiarato che la con sede in RU (NU) nella Controparte_1
Via Sassari n°1, in qualità del legale rappresentante nato a [...] il Parte_3
06/08/1997, C.F. , residente in [...]
n°61, occupa senza titolo i terreni agricoli siti nel Comune di Illorai (SS) località “Su
Pisanu”, distinti catastalmente al Foglio 26 Mappali n. 111;112;113;114;115;116;
117;118;119;120;121;122;123;124;125;126 - terreni siti nel Comune di Bottidda (SS) località “ ” distinti catastalmente al Foglio 19 Mappale 21- terreni siti nel Comune CP_1
di Bolotana (NU) catastalmente al Foglio 34 Mappali n. 1; 2; 3; 5; 13; 14; 15; 16; 27; 32,
Voglia ordinare alla con sede in RU (NU) nella Via Sassari Controparte_1
n°1, in qualità del legale rappresentante nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], il rilascio C.F._4
immediato dei predetti terreni liberi da persone e cose;
2) condannare, in ogni caso, la con sede in RU (NU) nella Controparte_1
Via Sassari n°1, in qualità del legale rappresentante nato a [...] il Parte_3
06/08/1997, C.F. , residente in [...]
n°61, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da parte ricorrente, in ragione del mancato tempestivo rilascio dei terreni e fino all'effettivo rilascio dei medesimi, quantificata secondo i valori e parametri delle quotazioni immobiliari per i valori agricoli medi previste dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate di Sassari, ovvero ai sensi dell'art.
1226 c.c.;
3) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e della procedura di mediazione, oltre spese generali imponibili ed ulteriori accessori di legge;
4) con condanna della con sede in RU (NU) nella Via Controparte_1
Sassari n°1, in qualità del legale rappresentante nato a [...] il Parte_3
06/08/1997, C.F. , residente in [...]
n°61, per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., anche per non aver partecipato alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e Parte_1 Parte_2
2 hanno esposto quanto segue: Pt_1
a. essi attori, unitamente al MA , erano comproprietari Parte_4
dei “terreni siti nel Comune di Bolotana (NU) località “Su Pisanu”, distinti
catastalmente al Foglio 34 Mappali n. 1; 2; 3; 5; 13; 14; 15; 16; 27; 32; terreni
siti nel Comune di Bottidda (SS) località “ ” distinti catastalmente al CP_1
Foglio 19 Mappale 21; terreni siti nel Comune di Illorai (SS) località “Su
Pisanu”, distinti catastalmente al Foglio 26 Mappali 24; 111; 112; 113; 114; 115;
116;117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124;125 e 126”;
b. con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Nuoro (al n. 230
serie 3 del 19.2.2021), a insaputa di essi attori, aveva Parte_4
concesso in comodato i terreni menzionati nel punto che precede (fatta eccezione per il fondo sito a Illorai e censito alla particella 24) a , quale Parte_3
legale rappresentante della Controparte_1
immettendolo nella relativa detenzione in data 1.1.2021;
c. in seguito ai rifiuti opposti dalla comodataria alle richieste verbali di rilascio dei fondi da parte di essi ricorrenti, con PEC del 24.5.2021 questi ultimi le avevano comunicato di esserne comproprietari – in virtù delle sentenze pronunciate,
rispettivamente, da questo Tribunale l'8.6.2015 e dalla Corte d'Appello di Cagliari
– Sezione distaccata di Sassari il 5.5.2016) – missiva in seguito alla quale la convenuta aveva rappresentato come il proprio comodante Parte_4
si fosse qualificato come “proprietario al pieno possesso” di detti terreni;
d. il 15.6.2022 essi ricorrenti avevano presentato la domanda di mediazione obbligatoria (proc. n. 108/2022) dinanzi la Camera di Conciliazione Forense
Dipartimento O.D.A. Nuoro), procedura alla quale tuttavia non avevano aderito, né
la società convenuta, né ; Parte_4
3 e. la società convenuta non aveva rilasciato i fondi neppure in seguito alla comunicazione di revoca del contratto di comodato inviata da essi attori.
I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l'accertamento dell'occupazione senza titolo dei fondi oggetto di causa da parte della convenuta, con condanna di quest'ultima al rilascio immediato ed a risarcire loro i danni subiti in conseguenza del mancato godimento di detti terreni, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche per non avere partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria.
2. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 6.4.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 7.4.2023, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha invitato la parte ricorrente a documentare il perfezionamento della notifica nei confronti della convenuta, disponendo contestualmente il mutamento del rito da sommario a ordinario, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
3. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 13.9.2023, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha ammesso il solo capitolo k della prova per testimoni chiesta dalla parte attrice nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
4. Nell'udienza del 16.1.2024 il giudice onorario delegato all'assunzione della prova orale ha interrogato il testimone . Testimone_1
5. Con decreto reso il 7.2.2024 il giudice ha rinviato all'udienza del 19.3.2024 per la precisazione delle conclusioni (udienza in seguito differita al 3.10.2024)
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 3.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la parte attrice ha depositato le note nelle quali ha precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
con provvedimento reso il 4.10.2024, ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 ***
7. La domanda con cui e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto l'accertamento dell'occupazione senza titolo dei terreni oggetto di causa da parte della società convenuta, con contestuale condanna di quest'ultima al rilascio immediato dei medesimi fondi, deve essere respinta, per le ragioni che seguono.
7.1 Occorre anzitutto qualificare la pretesa avanzata dagli attori come azione di rivendica della proprietà, poiché:
a. ai sensi dell'art. 948, comma 1, primo periodo c.c., “Il proprietario può
rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio
dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di
possedere o detenere la cosa”;
a. è noto che l'azione reale di rivendica differisce dall'azione personale di restituzione,
in quanto “nel primo caso l'attore chiede che sia accertata la natura abusiva
dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con
conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni,
senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico
originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto
tra questa ed il medesimo convenuto, mentre nel secondo caso la domanda è diretta
ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza
volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra
i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono
necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (Cass., Sez. 3, 23/6/2023, n.
18050; Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052)” (tra le tante, Cass. n. 24736/2024, n.
795/2020, SS.UU. n. 7305/2014);
b. l'azione di restituzione postula pertanto la sussistenza a monte di un rapporto
5 obbligatorio personale inter partes, in virtù del quale la disponibilità materiale del bene, che il proprietario/comproprietario intende recuperare, sia stata in precedenza volontariamente trasferita da quest'ultimo alla parte convenuta;
c. nel caso in esame gli attori sostengono che la Controparte_1
occupi senza titolo i fondi di loro proprietà, nonostante la revoca
[...]
del comodato stipulato dalla medesima convenuta con il loro MA
[...]
, anch'esso contitolare del diritto dominicale su detti terreni;
Parte_4
d. come peraltro si apprende anche dal contratto di comodato, gli attori sono quindi estranei a tale rapporto negoziale e, pertanto, la pretesa recuperatoria non può che essere sussunta nell'alveo della fattispecie ex art. 948 c.c., come peraltro condivisibilmente osservato nel ricorso introduttivo, in cui la causa petendi viene individuata nel titolo dominicale (a pagina 4 si legge infatti che “La titolarità del
diritto reale di proprietà in capo all'attore risulta per tabulas dai documenti in atti
(docc. 1-4-5-12-13 fasc. attoreo”)
7.2 Da tale qualificazione discendono due corollari, inerenti, rispettivamente, al litisconsorzio tra i contitolari ed al contenuto dell'onere probatorio gravante sulla parte invocante la tutela de qua.
7.3 Riguardo al primo aspetto, il contraddittorio deve ritenersi correttamente integrato, sul rilievo che e non hanno Parte_1 Parte_2
contestato la qualità di comproprietario in capo al MA (non Parte_4
convenuto nel presente giudizio), richiamato il consolidato insegnamento secondo cui
“l'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico
ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce
un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata
da uno solo o da taluni dei comproprietari (Sez. 2, n. 6697, 10/05/2002, Rv. 554287 – 01;
6 conf. Cass. 685/2011)” (Cass. n. 21668/2024).
7.4 In relazione al secondo profilo, è noto che incombe sul rivendicante l'onere di assolvere alla probatio diabolica, consistente “nella dimostrazione che il bene rivendicato è stato da
lui acquistato a titolo originario, ovvero, molto più comunemente, che è a lui pervenuto
attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti aventi inizio da chi lo aveva acquistato a
titolo originario. Al fine di soddisfare un tale onere occorre, di conseguenza, che il
giudice venga posto nella condizione di conoscere la sequela” (tra le tante Cass.
7539/2024).
Non si trascura come, unitamente a tale criterio generale, sia stato costantemente affermato che “l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo
rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare
la sua difesa. La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la
probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa
all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio
necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, che egli,
invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario
del suo autore. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è
costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova
legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova
rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto
riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.1569
del 19/01/2022). In particolare, il rigore dell'onere probatorio imposto all'attore in
rivendica risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto
dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale
ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a
7 dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. n.
22598/2010)” (Cass. n. 36335/2023, n. 23591/2023).
7.5 L'attenuazione dell'onere probatorio incombente sull'attore in rivendicazione è quindi ammessa in una serie di ipotesi, ossia qualora:
a. il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell'attore, nel qual caso sarà sufficiente al rivendicante fornire dimostrazione della esistenza di un valido titolo in base al quale quel bene gli sia stato trasmesso dal precedente titolare;
b. il convenuto, non contestando l'originaria appartenenza del bene allo stesso rivendicante, eccepisca in via riconvenzionale l'avvenuta usucapione quale fatto estintivo di tale originario diritto, con la conseguenza che il fallimento della prova della eccepita usucapione dovrà necessariamente comportare l'accoglimento della domanda attrice, posto che in tal caso il thema disputandum attiene sostanzialmente all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore;
c. il convenuto eccepisca di avere usucapito prima della formazione del titolo dell'attore ma in danno di uno dei suoi danti causa, nel qual caso – ancora una volta
– l'insuccesso della prova della usucapione renderà per l'attore sufficiente la dimostrazione della esistenza di un valido titolo d'acquisto proveniente dal sopra detto dante causa, incontestato titolare del bene prima della eccepita usucapione.
7.6 Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, deve concludersi che gli attori non hanno fornito prova idonea del diritto di comproprietà sui terreni oggetto di causa, poiché:
a. occorre premettere come, stante la contumacia della convenuta, non ricorra alcuna delle ipotesi di attenuazione dell'onere ex art. 2697 c.c.;
b. quanto ai documenti 1-4-5-12-13, versati a corredo del ricorso introduttivo – che i
8 germani assumono dimostrare il loro titolo dominicale – i medesimi Pt_1
corrispondono:
i. alle visure storiche catastali (doc. 1);
ii. alla sentenza non definitiva n. 325/2015 pronunciata l'8.6.2015 nella causa n. R.G. 1475/2010 – vertente tra gli odierni attori e il MA
[...]
– con cui questo Tribunale ha dichiarato aperta la Parte_4
successione di anto a Bono il 11/11/1904 e Persona_1
deceduto in Sassari il 01/2/1975”, disponendo contestualmente “procedersi
allo scioglimento della comunione mediante formazione di tre quote di pari
valore” (doc. 4);
iii. all'ordinanza pronunciata il 5.5.2016 nella causa n. R.G. 523/2015, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Parte_4
avverso la sentenza non definitiva menzionata nel punto che precede (doc.
5);
iv. alla dichiarazione di successione di (doc. 12); Persona_2
v. alle domande di voltura presentate dai germani all'Agenzia delle Pt_1
Entrate ai sensi del D.P.R. 650/1972 (doc. 13);
c. trattasi di corredo documentale che, quand'anche considerato nel suo complesso, si appalesa del tutto inidoneo a giustificare l'accoglimento della domanda petitoria de
qua, in particolare:
i. riguardo alle pronunce giudiziali sopra richiamate, è sufficiente osservare che in queste ultime non è rinvenibile alcuna individuazione o elencazione dei beni oggetto dell'asse relitto di , circostanza che Persona_2
non consente di accertarne l'inerenza ai fondi menzionati dalla parte attrice
9 ii.
iii.
iv.
nei suoi scritti difensivi (non sono stati prodotti altri atti difensivi o provvedimenti giudiziali relativi a detta causa);
in ordine alle visure storiche catastali – le quali attestano unicamente l'identità degli intestatari via via succedutisi nel tempo a fini unicamente tributari e fiscali – la giurisprudenza ne ha ripetutamente escluso l'idoneità
probatoria proprio nell'ipotesi in esame, avendo affermato che “al di fuori
dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un
regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti
i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle
risultanze catastali (cfr. da ultimo Cass. n. 7567/2019; Cass. n.
16094/2003)” (Cass. n. 9065/2023);
analoghe considerazioni operano quanto alle volture catastali effettuate dagli attori in seguito al decesso del de cuius, nonché alla relativa denuncia di successione (quest'ultima costituente anche adempimento meramente fiscale e preordinato ad evitare l'applicazione di sanzioni, neppure idoneo
ex se, peraltro, ad integrare accettazione tacita dell'eredità, sul punto Cass.
n. 4783/2007);
in assenza di prova del fatto che le suddette pronunce giudiziali avessero ad oggetto i terreni de quibus (né in esse è rinvenibile il benché minimo riferimento al fatto che tali fondi corrispondessero a quelli elencati nella denuncia di successione o nella documentazione catastale prodotta dalle parti), la spettanza del diritto di proprietà in capo agli attori – in definitiva –
ove non dimostrata a titolo originario (anche mediante prova per testi sul possesso ventennale ad usucapionem da parte del de cuius, mentre l'unico capo dell'espositiva del ricorso all'uopo formulato aveva ad oggetto
10 l'affermazione che gli attori “(…) sono comproprietari dei seguenti terreni
(…)”), avrebbe dovuto essere supportata dalla produzione di contratti scritti, nonché dalle conformi risultanze dei pubblici registri immobiliari
(neppure versate in atti), risalendo all'acquisto a titolo originario,
dovendosi quindi escludere – per le ragioni sopra esposte – che le intestazioni (e volture) catastali, unitamente alla denuncia di successione del de cuius, siano idonee a provare la contitolarità del vantato diritto dominicale.
8. All'infondatezza della domanda di rivendica consegue logicamente il rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occupazione senza titolo,
non avendo gli attori dimostrato di essere comproprietari dei fondi oggetto di causa.
9. In ragione del rigetto di tutte le domande formulate dagli attori e della contumacia della convenuta – la quale non ha quindi sostenuto costi per difendersi nel presente giudizio –
le spese processuali anticipate dai primi debbono restare a loro carico.
10. La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli attori deve essere respinta, per diverse ragioni – ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a giustificarne il rigetto – ossia l'infondatezza delle domande proposte da questi ultimi e il fatto che non debbono essere regolate le spese di lite (richiamato l'insegnamento secondo cui “La condanna per
l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese
processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il
richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di
soccombenza ivi stabilito”, sul punto Cass. n. 15232/2024), nonché per la contumacia della convenuta, considerato che “L'accertamento della responsabilità aggravata, ex
art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti
il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver
11 agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il
comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale” (SS.UU. n. 25041/2021).
11. La deve essere condannata a Controparte_1
versare allo Stato la somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio,
poiché:
a. ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010 (applicabile ratione temporis al caso in esame) “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”;
b. dal verbale negativo di mediazione versato in atti (doc. 10 ricorso ex art. 702 bis
c.p.c.) si apprende che al primo incontro fissato dinanzi al mediatore (il 15.7.2022)
l'odierna convenuta (in persona del legale rappresentante) “non era comparsa né
aveva aderito senza fornire alcuna giustificazione”.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta tutte le domande formulate da e Parte_1 [...]
; Parte_2
b. dispone che le spese processuali anticipate da e Parte_1
restino a loro carico;
Parte_2
c. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da e Parte_1
; Parte_2
d. condanna la al versamento Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contributo
12 unificato dovuto per il presente giudizio.
Nuoro, 22.1.2025
13
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi