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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1059/2024 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo.
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in LADISPOLI (RM) in data 19.10.1991, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di LADISPOLI, dell'anno 1991, al N. 32, Parte II, Serie A, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
I figli sono: nato a [...] il 09/09/'94 e residente in [...] int.2 C.F. Persona_1
maggiorenne, attualmente impiegato indipendente economicamente C.F._3 nata a [...] il [...] e residente in [...] int.2 C.F. Persona_2 maggiorenne non indipendente economicamente. C.F._4
nato il [...] a [...] e residente in [...] int.2 C.F. Persona_3
prossimo alla maggiore età non indipendente economicamente. C.F._5
In ordine ai predetti: il figlio maggiore lavora e pertanto provvede autonomamente al proprio sostentamento, ferme Per_1 restando le liberalità e gli esborsi che i genitori gli attribuiranno in caso di necessità come assistenza materiale famigliare. Per_ Quanto ai due figli e essi proseguiranno la convivenza con la madre in Ladispoli via Per_2 Pescara 33 int. 2. Per_ I due figli e permarranno presso il domicilio della madre in Ladispoli via Pescara 33 int. Per_2 2 ( in co et stessi). Essi in considerazione della età maggiore per e 17 anni per Per_2 Per_
“grande minore” concorderanno direttamente col padre i tempi e le modalità di frequentazione azione anche agli impegni di studio e sociali dei figli e del genitore, non essendo evidentemente di alcun supporto il Piano genitoriale vista la realtà fattuale, come altresì per il figlio maggiore Per_1 Il padre conferirà alla madre a titolo di assegno perequativo la somma di €. 200,00 cadauno p Per_ figli e (400,00 Euro mensili) entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mesi annui oltre Per_2 al 5 e s traordinarie come da protocollo del tribunale di Civitavecchia. La casa coniugale sita in Ladispoli (Rm) via Pescara 33 int 2 è intestata ai 3 figli compreso il minore Per_
con tutore la sorella della sig.ra , sig.ra nata a [...] il Parte_1 Parte_3
20/05/1970 residente a [...] int 1, C.F. Il Sig. C.F._6 Pt_2 se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali;
I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1059/2024 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo.
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in LADISPOLI (RM) in data 19.10.1991, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di LADISPOLI, dell'anno 1991, al N. 32, Parte II, Serie A, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
I figli sono: nato a [...] il 09/09/'94 e residente in [...] int.2 C.F. Persona_1
maggiorenne, attualmente impiegato indipendente economicamente C.F._3 nata a [...] il [...] e residente in [...] int.2 C.F. Persona_2 maggiorenne non indipendente economicamente. C.F._4
nato il [...] a [...] e residente in [...] int.2 C.F. Persona_3
prossimo alla maggiore età non indipendente economicamente. C.F._5
In ordine ai predetti: il figlio maggiore lavora e pertanto provvede autonomamente al proprio sostentamento, ferme Per_1 restando le liberalità e gli esborsi che i genitori gli attribuiranno in caso di necessità come assistenza materiale famigliare. Per_ Quanto ai due figli e essi proseguiranno la convivenza con la madre in Ladispoli via Per_2 Pescara 33 int. 2. Per_ I due figli e permarranno presso il domicilio della madre in Ladispoli via Pescara 33 int. Per_2 2 ( in co et stessi). Essi in considerazione della età maggiore per e 17 anni per Per_2 Per_
“grande minore” concorderanno direttamente col padre i tempi e le modalità di frequentazione azione anche agli impegni di studio e sociali dei figli e del genitore, non essendo evidentemente di alcun supporto il Piano genitoriale vista la realtà fattuale, come altresì per il figlio maggiore Per_1 Il padre conferirà alla madre a titolo di assegno perequativo la somma di €. 200,00 cadauno p Per_ figli e (400,00 Euro mensili) entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mesi annui oltre Per_2 al 5 e s traordinarie come da protocollo del tribunale di Civitavecchia. La casa coniugale sita in Ladispoli (Rm) via Pescara 33 int 2 è intestata ai 3 figli compreso il minore Per_
con tutore la sorella della sig.ra , sig.ra nata a [...] il Parte_1 Parte_3
20/05/1970 residente a [...] int 1, C.F. Il Sig. C.F._6 Pt_2 se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali;
I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone