Ordinanza cautelare 30 settembre 2021
Sentenza 23 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/06/2022, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2022
N. 04297/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03748/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3748 del 2021, proposto da
LA Croce, rappresentata e difesa dall'avvocato Agostino Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Napoli, alla via San Felice n. 33, presso lo studio dell’avvocato Gaetano Mastropasqua;
contro
Comune di Lettere, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Catello Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Napoli, alla via F. Crispi n. 62, presso lo studio dell’avvocato Stefano Curcio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 02/2021 del 03/06/2021 assunta in pari data al n. 5395 del protocollo generale del Comune di Lettere;
- di ogni altro atto e provvedimento, anche endoprocedimentale, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lettere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Michele Buonauro, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, in qualità di comproprietaria del manufatto sito nel Comune di Lettere, in via Veragna di Porzio n. 6, composto da un piano seminterrato, piano terra e primo (foglio 10, p.lla 97, sub 1, 2, 3, 4), è insorta avverso il provvedimento emesso dall’amministrazione comunale n. 02/2021 del 3 giugno 2021, con cui il Comune di Lettere le ha ingiunto la demolizione di opere abusive, così descritte:
a) al piano seminterrato:
- tettoia con struttura in ferro inclinata coperta con lamiera coibentata e chiusa sui lati da pannelli pvc trasparenti avente larghezza dì 2,30 mt (3,30 compresa del balcone) occupante l’intero fronte del fabbricato fino al muro del confinante;
- scala in ferro con relativa copertura che collega il piano seminterrato al piano terra;
b) al piano terra:
- piccola finestra a lume ingrediente, ricavata nel bagnetto posto al cespite con accesso balcone posteriore;
c) al piano primo:
- copertura in lamiera in metallo, sorretta da struttura in ferro, posta a chiusura di ambiente in blocchi di lapillo non rifinito, oltre alla copertura della scala di accesso al piano suddetto in lamiera.
1.1. Articola censure di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; violazione dell’articolo 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 (non sarebbe indicata l’area che viene acquisita di diritto); carenza di istruttoria e di motivazione; sproporzione della sanzione demolitoria; difetto di interesse attuale alla demolizione e violazione del principio dell’affidamento.
1.2. L’amministrazione intimata si è costituita e ha concluso per la reiezione del gravame.
1.3. Accolta con ordinanza n. 1669 del 2021 l’istanza cautelare, all'udienza pubblica del 15 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso non è meritevole di favorevole apprezzamento.
2.1. A seguito di sopralluogo, i tecnici del Comune di Piano di Sorrento hanno accertato (con verbale prot. 397/21 e integrazione prot. 5338 del 1° giugno 2021) una serie di interventi edilizi sopra meglio descritti, stimati come abusivi.
3. Prima di esaminare nel dettaglio le singole opere oggetto della controversia, occorre esaminare le censure che investono in modo generale l’atto amministrativo impugnato.
3.1. Parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 per aver l’amministrazione omesso la comunicazione di avvio del procedimento che ha portato al provvedimento gravato.
La censura si rivela infondata.
Al riguardo il Collegio evidenzia l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129).
3.2. La mancata indicazione dell’area da acquisirsi al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, non implica l’illegittimità della misura demolitoria; ed invero l'individuazione dell'area di pertinenza della "res abusiva" non deve necessariamente compiersi al momento dell'emanazione dell'ingiunzione di demolizione, bensì può anche aversi nel provvedimento successivo, con il quale viene accertata l'inottemperanza e si procede all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune.
3.3. L’amministrazione ha fornito precise indicazioni circa il contrasto degli interventi con le norme edilizie applicabili (l’immobile insiste in zona A2 del vigente PRG assoggettato all’art. 14 NTA rubricato : Zone “A2” (Zona territoriale 2 del PUT) - Zone di interesse storico ambientale ove sono consentiti solo interventi di manutenzione) e con i vincoli ivi esistenti (di tipo sismico e paesaggistico), per cui l’apparato motivazionale si presenta idoneo a chiarire il percorso logico-motivazionale seguito, dal momento che le opere comportano anche una variazione prospettica dell’edificio. In ogni caso, va detto che la valutazione di quanto realizzato non può avvenire atomisticamente, bensì cumulativamente, non essendo ammissibile un suo artificioso frazionamento.
3.4. Il decorso di un ampio lasso di tempo non è una condizione che inficia la legittimità dell’ordine demolitorio. In giurisprudenza è stata dibattuta la particolare ipotesi in cui sia trascorso un notevole lasso di tempo tra la commissione dell’abuso, il suo accertamento e l’adozione della misura sanzionatoria, in quanto alcune pronunce hanno ritenuto di poter fare una eccezione al suindicato principio generale richiedendo, a tutela dell’affidamento del privato, una specifica motivazione sulla sussistenza di ragioni di interesse pubblico che giustifichino la misura demolitoria, tanto che il provvedimento che non specifichi tali ragioni è stato ritenuto affetto dal vizio di difetto di motivazione.
3.5.1. Il Consiglio di Sato, con decisione resa in Adunanza plenaria (n. 9 del 2017) ha però definitivamente chiarito che il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo (pur se tardivamente adottata) non deve essere motivata circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un qualche affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
In particolare, nel caso di abusi edilizi vi è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, che confida nell’omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza.
In queste ipotesi il fattore tempo non agisce in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse Al riguardo, il Collegio rileva come di affidamento meritevole di tutela si possa parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente ed in senso compiuto reso nota la propria posizione all’Amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa Amministrazione a ritenere come legittimo il suo operato; non già nel caso, come quello di specie, in cui si commetta un illecito a tutta insaputa della stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5509).
Inoltre, l’abuso edilizio rappresenta un illecito permanente integrato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi, di talché ogni provvedimento repressivo dell’Amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, bensì interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento (T.A.R. Brescia, Sez. I, 22 febbraio 2010, n. 860).
4. Passando allo specifico esame delle opere in contestazione, va rilevato che esse complessivamente presentano carattere ristrutturativo (costituendo un insieme sistematico suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente), e per realizzarle sarebbe occorso un permesso di costruire (ovvero di una scia alternativa, la cui mancanza comunque giustifica l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31 DPR 380/2001), del cui rilascio però non è stata fornita prova.
Altresì, dall’esame partito delle stesse, si rileva che:
- al piano seminterrato, la scala in ferro, stante il vincolo paesaggistico, seppur qualificabile in astratto come pertinenza, deve considerarsi abusiva per mancanza del titolo paesaggistico; lo stesso è a dirsi per la tettoia (con la conseguenza che il titolo edilizio evocato – e contestato dal Comune di Lettere – non sarebbe di per sé sufficiente);
- al piano terra, l’apertura della finestra/lume ingrediente, qualificabile come intervento di tipo ristrutturativo incidente sul prospetto dell’edificio, avrebbe richiesto, quanto meno, un’autorizzazione paesistica semplificata, non rinvenibile agli atti;
- al primo piano, le coperture oggetto di demolizione, alterando il prospetto dell’edificio e venendo a chiudere un volume, avrebbero richiesto necessariamente il rilascio di un permesso di costruire, nonché dell’autorizzazione paesaggistica.
Vale solo soggiungere che l’amministrazione comunale ha evidenziato come le opere siano successive allo stato dei luoghi risultante al 2013 dalle planimetrie catastali e dall’atto di cessione delle quote immobiliari, mentre parte ricorrente neppure ha dimostrato che le stesse siano antecedenti all’imposizione del vincolo paesaggistico (al riguardo le aerofotogrammetrie, per la loro scarsa intelligibilità, non sono dirimenti).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato.
3.1. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Buonauro | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO