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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Morte dell'assicurato
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5877/2024 R.G. Affari Civili Registro Generale Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 07.10.2025, avente ad oggetto: “Morte dell'assicurato”; e vertente N. 5877/24 tra
e , in qualità di esercente la CRONOLOGICO Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sulla figlia minore , rappresentati e N. _______________ Persona_1
difesi dall'avv. V. Fiorillo del Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Salerno, Via SS. REPERTORIO Martiri Salernitani, n. 31; N. _______________
Ricorrente n. 118/2025 R.B. Prev. e
Controparte_1
[...] Discusso nel termine
[...] del 07.10.2025 CO e D. NT in virtù di procura generale in data 18.06.2014 per atto mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter notar A. di Napoli, elettivamente domiciliato presso la sede cpc Per_2
dell'Avvocatura Distrettuale Inail in Salerno, Via De Leo, n. 12;
Resistente
Deposito minuta
§§§ _________________
Nel termine del giorno 07.10.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le
Pubblicazione in data conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
__________________
Giudizio n. 5877/24 R.G. + 1 c/o pag. 1 Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.11.2024 e Parte_1 Parte_2
, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...] [...]
, adivano il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedevano di Persona_1 accertare e dichiarare il resistente obbligato a riconoscere, a seguito della morte CP_1
a causa del lavoro di , la rendita mensile in favore di entrambi Parte_3 essi ricorrenti ex art. 85, comma I, Dpr. n. 1124/1965, nonché il beneficio una tantum per la morte in favore di entrambi essi ricorrenti ex art. 85 del Dpr. n.
1124/1965, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 cod. proc. civ. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale CP_1 impugnava l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di ritto (acquisizione della documentazione depositata dalle parti, accertamenti tecnici), nel termine del giorno 07.10.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da e , in Parte_1 Parte_2 qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
, è infondata e, pertanto, va rigettata.
[...]
Invero, nel caso di specie, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito la prova del collegamento della patologia con le mansioni svolte: in particolare, quanto alla prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente (cfr. pag. 5 del ricorso), la stessa appare del tutto irrilevante ai fini della decisione, dal momento le circostanze indicate nei capi di prova articolati non sono oggetto di contestazione fra le parti e, peraltro, sono generiche e/o valutative.
Per quanto riguarda gli accertamenti tecnici svolti (così come richiesti dalla stessa parte ricorrente), il Ctu nominato, dott. , dopo attenta analisi e Persona_3 valutazione medico legale, ha affermato che “Nel caso del sig. anche Parte_1 nell'ipotesi di una morte dovuta alla necrosi miocardica, non si rileva che tale evento, normalmente ascrivibile ad una causa naturale sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza
Giudizio n. 5877/24 R.G. + 1 c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 inconsueta o da un accadimento verificatosi nell'ambito del lavoro che abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità. Non vi è nulla che possa far propendere per una condizione di stress psicologico od ambientale, sulla scorta degli atti ed, in particolare, da quanto dichiarato dal figlio . In Pt_1 conclusione, non sono risultati, all'indagine, elementi utili, per ritenere che la morte del sig. , sia stata dovuta ad infarto del miocardio e che lo Parte_3 stesso sia stato causato o concausato dalle sue condizioni lavorative” (cfr. relazione peritale in data 28.07.2025, pagg. 14-17);
e ha concluso affermando che “Non sono risultati, all'indagine, elementi utili, per ritenere che la morte del sig. , sia stata dovuta ad infarto del Parte_3 miocardio. Anche nell'ipotesi di una morte dovuta a necrosi miocardica, non si rileva che tale evento, normalmente ascrivibile ad una causa naturale, alla luce della documentazione agli atti, sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta o da un accadimento verificatosi nell'ambito del lavoro che abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità” (cfr. relazione peritale in data 28.07.2025, pag. 23).
Le conclusioni del Ctu, ad avviso del Tribunale, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, infatti, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame: peraltro, il Ctu ha anche risposto, in maniera esauriente, alle osservazioni formulate dal Ctp della parte ricorrente, evidenziando quanto segue: “Lette le garbate osservazioni del CTP, dott.ssa , si Persona_4 espone quanto segue.
In merito all'attività lavorativa svolta dal sig. , come esposto Parte_3 nella bozza, si è tenuto conto di quanto risulta agli atti. In particolare, dallo stesso ricorso dell'avvocato Fiorillo si legge” …“per motivi connessi alla sua prestazione lavorativa di responsabile della produzione veniva inviato spesso in trasferta al fine di predisporre le offerte per la partecipazione alle gare pubbliche da parte della società datrice di lavoro, Gruppo industriale Di IA S.r.l., che aveva il suo core business proprio nel servizio di lavaggio industriale e forniture di biancheria agli enti pubblici del settore sanitario”. Peraltro, quanto sopra risulta anche dalla dichiarazione del figlio ai Carabinieri di Comiso. Si prende atto che anche per il
CTP non vi sono elementi veramente significativi di valenza medicolegale per ritenere la morte del sig. dovuta ad infarto del miocardio (…Ne Parte_1 consegue che anche la diagnosi dell'infarto miocardico è ipotetica, non
Giudizio n. 5877/24 R.G. + 1 c/o pag. 3 Parte_1 CP_1 determinando tali patologie segni caratteristici propri, ma essendo rilevabili solo ed esclusivamente segni abiotici…). Lo stesso CTP non pone osservazioni o censure alla bozza del sottoscritto, ma si limita a contestare quanto relazionato dal CTP Pers dell' , dott. . Infine, la dott.ssa così scrive:” … CP_1 Persona_5 Per_4
Lo stress psicologico ed ambientale ha agito ovviamente da “causa violenta”, considerando che l'impegno del in ambito lavorativo nelle giornate Parte_1 immediatamente precedenti il decesso e nella giornata stessa dell'exitus, sono state
l' occasione di lavoro…”. In verità, non vi è agli atti alcun elemento che possa far presumere uno stress psicologico ed ambientale, se non la suddetta trasferta di lavoro. Si ritiene di confermare le risposte ai quesiti come da bozza (cfr. relazione peritale in data 28.07.2025, pag. 21-22).
In ultimo, va rilevata l'inammissibilità delle note scritte depositate dalla parte ricorrente in data 07.10.2025, h. 20,18: come tali, non vengono prese in esame dal
Tribunale adito. Infatti, tali note scritte, di ben n. 46 pagine, sono in evidente violazione del dettato di cui all'art. 127 ter cpc, che prescrive che le stesse contengono le sole istanze e conclusioni, oltre che del dettato dell'art. 121 cpc, in forza del quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.
(cfr. Cass. ordinanza n. 7600/2023).
In conclusione, quindi, per i motivi esposti, la domanda della parte ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali vengono liquidate in CP_1 dispositivo in base alla T.P. vigente, causa di valore indeterminabile;
egualmente le spese della Ctu vanno poste a carico definitivo della parte ricorrente soccombente;
egualmente le spese di Ctu vanno poste a carico definitivo dei ricorrenti, in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...] [...]
, nei confronti dell' con ricorso depositato in data 14.11.2024 Persona_1 CP_1
e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al rimborso in favore del resistente CP_1
Giudizio n. 5877/24 R.G. + 1 c/o pag. 4 Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 3.750,00 per compenso, oltre Iva e
Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%;
3) Pone le spese di Ctu, come già liquidate con separato decreto, a definitivo carico dei ricorrenti, in solido fra loro.
Così deciso in Salerno in data 07.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5877/24 R.G. + 1 c/o pag. 5 Parte_1 CP_1