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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1650/2019
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to PASQUALE PELLEGRINO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA VILLA MARGHERITA n. 1, CORIGLIANO CALABRO, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GIOVANNI CIMINO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIALE RIMEMBRANZE n. 170, CORIGLIANO ROSSANO, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Parte ricorrente non ha provveduto al deposito telematico di note, parte resistente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/05/2019, la
[...]
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 29/03/2019, emesso da questo Tribunale per la somma di euro 7.910,55 (per TFR), oltre rivalutazione e interessi, oltre compensi. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario. Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito, inoltre affermandosi titolare di un controcredito nei confronti di , dedotto in Controparte_1 compensazione, pari a euro 36.719,03, per danno patrimoniale. Assunto il lavoratore in data 2/04/2010, dopo un primo licenziamento avvenuto a giugno 2018 e una nuova assunzione di poco successiva, realizzata una situazione di mancata corrispondenza tra gli incassi e i versamenti sul conto corrente (ricavabile dalla documentazione contabile e bancaria degli ultimi due anni), verificato altresì il mancato pagamento di alcuni fornitori, con successive richieste di recupero del credito, imputato un vero e proprio dissesto finanziario a e ad Controparte_1 una cattiva gestione da parte sua, addetto agli uffici interni di cassa con delega al compimento delle operazioni bancarie, a fronte dell'asserita assenza di spiegazioni la società ha provveduto al licenziamento per giusta causa ad ottobre 2018. In particolare, l'opposto avrebbe creato un danno patrimoniale pari a euro 26.719,03 per debiti ancora da risanare, nonché ad euro 10.000,00 di finanziamento richiesti dalla società.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e in diritto l'avversario Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto, insieme alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione deve essere respinta, in luce delle seguenti motivazioni.
I. In particolare, deve essere rigettata con riferimento al punto in cui deduce la carenza di prova del diritto al TFR di cui è causa. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base della Certificazione Unica 2018, da cui risulta l'importo del TFR pari a euro 7.910,55, nonché sulla base del certificato rilasciato dal centro per l'impiego di Corigliano Calabro, da cui risulta la cessazione del rapporto di lavoro in data 10/10/2018, per licenziamento per giusta causa (cfr. doc. ric., peraltro il licenziamento è incontestato tra le parti). A fronte di tali evidenze documentali, la doglianza di parte opponente risulta generica e di stile. Inoltre, nulla ha dedotto la società sull'avvenuto pagamento del TFR.
II. Per quanto attiene invece all'opposto controcredito di natura risarcitoria, la domanda volta ad ottenere la compensazione deve essere dichiarata inammissibile.
2 Infatti, la sussistenza del medesimo credito è stata oggetto di precedente pronuncia (di rigetto), resa all'esito del giudizio RG n. 1208/2019 di impugnativa del licenziamento del 10/10/2018, nell'ambito del quale la società ha proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, con conseguente condanna al pagamento delle somme. Trattandosi, dunque, della medesima res controversa, già oggetto di accertamento in altro giudizio precedentemente instaurato, per evitare un contrasto tra giudicati, in virtù del principio del ne bis in idem (posto dall'art. 39 c.p.c., che è norma di ordine pubblico processuale, la quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda, cfr. ex multis Sez. Lav., Sentenza n. 7813 del 03/04/2014), la domanda va dichiarata inammissibile.
III. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato, e deve esserne altresì dichiarata la definitiva esecutorietà.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile la domanda di compensazione.
- Rigetta il ricorso per il resto e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara altresì la definitiva esecutorietà.
- Condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore di
. Controparte_1
Castrovillari, 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
3
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to PASQUALE PELLEGRINO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA VILLA MARGHERITA n. 1, CORIGLIANO CALABRO, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GIOVANNI CIMINO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIALE RIMEMBRANZE n. 170, CORIGLIANO ROSSANO, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Parte ricorrente non ha provveduto al deposito telematico di note, parte resistente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/05/2019, la
[...]
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 29/03/2019, emesso da questo Tribunale per la somma di euro 7.910,55 (per TFR), oltre rivalutazione e interessi, oltre compensi. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario. Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito, inoltre affermandosi titolare di un controcredito nei confronti di , dedotto in Controparte_1 compensazione, pari a euro 36.719,03, per danno patrimoniale. Assunto il lavoratore in data 2/04/2010, dopo un primo licenziamento avvenuto a giugno 2018 e una nuova assunzione di poco successiva, realizzata una situazione di mancata corrispondenza tra gli incassi e i versamenti sul conto corrente (ricavabile dalla documentazione contabile e bancaria degli ultimi due anni), verificato altresì il mancato pagamento di alcuni fornitori, con successive richieste di recupero del credito, imputato un vero e proprio dissesto finanziario a e ad Controparte_1 una cattiva gestione da parte sua, addetto agli uffici interni di cassa con delega al compimento delle operazioni bancarie, a fronte dell'asserita assenza di spiegazioni la società ha provveduto al licenziamento per giusta causa ad ottobre 2018. In particolare, l'opposto avrebbe creato un danno patrimoniale pari a euro 26.719,03 per debiti ancora da risanare, nonché ad euro 10.000,00 di finanziamento richiesti dalla società.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e in diritto l'avversario Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto, insieme alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione deve essere respinta, in luce delle seguenti motivazioni.
I. In particolare, deve essere rigettata con riferimento al punto in cui deduce la carenza di prova del diritto al TFR di cui è causa. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base della Certificazione Unica 2018, da cui risulta l'importo del TFR pari a euro 7.910,55, nonché sulla base del certificato rilasciato dal centro per l'impiego di Corigliano Calabro, da cui risulta la cessazione del rapporto di lavoro in data 10/10/2018, per licenziamento per giusta causa (cfr. doc. ric., peraltro il licenziamento è incontestato tra le parti). A fronte di tali evidenze documentali, la doglianza di parte opponente risulta generica e di stile. Inoltre, nulla ha dedotto la società sull'avvenuto pagamento del TFR.
II. Per quanto attiene invece all'opposto controcredito di natura risarcitoria, la domanda volta ad ottenere la compensazione deve essere dichiarata inammissibile.
2 Infatti, la sussistenza del medesimo credito è stata oggetto di precedente pronuncia (di rigetto), resa all'esito del giudizio RG n. 1208/2019 di impugnativa del licenziamento del 10/10/2018, nell'ambito del quale la società ha proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, con conseguente condanna al pagamento delle somme. Trattandosi, dunque, della medesima res controversa, già oggetto di accertamento in altro giudizio precedentemente instaurato, per evitare un contrasto tra giudicati, in virtù del principio del ne bis in idem (posto dall'art. 39 c.p.c., che è norma di ordine pubblico processuale, la quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda, cfr. ex multis Sez. Lav., Sentenza n. 7813 del 03/04/2014), la domanda va dichiarata inammissibile.
III. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato, e deve esserne altresì dichiarata la definitiva esecutorietà.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile la domanda di compensazione.
- Rigetta il ricorso per il resto e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara altresì la definitiva esecutorietà.
- Condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore di
. Controparte_1
Castrovillari, 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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