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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel.-est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1149/2020
TRA
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., sig. (C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di Parte_2 C.F._1 procura speciale alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Gianluca Flammia (C.F. n.
), presso il cui studio in Napoli, alla via Vito Fornari, n. 4, elettivamente C.F._2
domicilia;
APPELLANTE PRINCIPALE
E
già (P. Iva e Numero di Iscrizione al registro delle RO Controparte_2
Imprese n. ), in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, P.IVA_2
Ing. (C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di Controparte_3 C.F._3
procura speciale alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Giorgio Falini (C.F. n. ) e C.F._4 Parte_3
(C.F. n. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di
[...] C.F._5
pagina 1 di 22 quest'ultimo in Napoli, alla via Rodolfo Falvo, n. 2;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C. Fiscale e Partita Iva n. ), Iscritta all'Albo degli Controparte_4 P.IVA_3
Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB con il numero 52, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti autentica con atto del notaio dr.ssa di Milano del Persona_1
16.6.2011, allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Matteo Rossi
(C.F. ), nonché, disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura C.F._6 speciale alle liti (rilasciata dall'avv. Matteo Rossi, a tanto autorizzato) allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. (C.F. n. , Controparte_5 C.F._7
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Nola (NA), alla Via Variante 7/bis n.
250;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione
Civile, n. 196/2020, depositata in data 21.1.2020, notificata in data 28.2.2020.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 9.12.2013 ed in data 2.1.2015, la Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa
[...] Parte_1
Maria Capua Vetere, rispettivamente la e la (divenuta, poi, Controparte_4 Controparte_6
e, oggi, , e deduceva: CP_2 RO
- di aver sottoscritto, in data 15 giugno 1999, con la Fina S.p.A. (divenuta, poi, , un CP_6 contratto di fornitura di gasolio con “carta EU”, che prevedeva:
a) il rilascio da parte della società petrolifera di card abbinate a singoli automezzi con identificazione della targa;
b) il tipo di prodotto petrolifero di cui il cliente poteva rifornirsi presso le stazioni CP_6
(ora Total Erg);
[...]
c) il limite massimo giornaliero di erogazione in favore di ogni singolo automezzo e per ogni singola “card”;
d) l'emissione per ogni rifornimento di uno scontrino (rectius transazione acquisto) sottoscritta dall'autista dell'automezzo che attesti l'erogazione avvenuta;
e) la fatturazione con addebito in conto corrente per richieste di incasso (cd. RID) per tutte le pagina 2 di 22 fatture emesse periodicamente (mensilmente e/o 2 volte al mese) da CP_6
- di aver chiesto ed ottenuto diverse “Cards EU” dalla Fina S.p.A. - poi - la CP_6
quale, a sua volta, al momento della sottoscrizione del contratto, aveva chiesto ed ottenuto dalla società attrice l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente per richieste di incasso per tutte le fatture emesse da essa CP_6
- che, al momento della sottoscrizione, era stato precisato che l'azienda cessionaria del credito di cui alle fatture emesse per i contratti Eurocard Traffic sarebbe stata la e, Parte_4 successivamente, la come comunicato con nota dell'11 maggio 2004; Controparte_4
- che la in data 14 settembre 2006, comunicava telefonicamente alla Controparte_6
un consumo anomalo di gasolio, registrato nel periodo 2-9 settembre 2006, relativo Parte_1 alla “carta EU n. 71109500587000125” abbinata all'automezzo Volvo 4x2 FH 16 Tg
Ce 763395, in uso all'autista , inviandole poi, in pari data, un fax dal quale si Persona_2
evinceva che erano stati erogati al medesimo automezzo e presso la medesima stazione di servizio molteplici rifornimenti di gasolio, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, per un totale di 5.975,87 litri di carburante;
- che la prontamente contestava l'avvenuta erogazione del Parte_1
carburante; evidenziava che si trattava di truffa perpetuata in proprio danno e, pertanto, sporgeva, in data 18 settembre 2006, querela contro ignoti alla stazione dei Carabinieri di
Capua; provava documentalmente che l'automezzo cui era abbinato la Card clonata era fermo, in alcuni dei giorni ricompresi tra il 2 e il 9 settembre, presso la propria sede e che il era in ferie;
infine, ad ulteriore dimostrazione delle proprie prospettazioni, inviava Per_2
dischi cronotachigrafici e rapportini di servizio n. 1067 del 6 settembre 2006 e n. 1121 dell'11 settembre 2011, impartiti all'autista n. 1067, dai quali risultava che i primi Persona_2
viaggi effettuati con il predetto automezzo dal , dopo il rientro dalle ferie, avevano un Per_2
percorso incompatibile con la stazione di Lucera;
- che, nonostante ciò, la non provvedeva al blocco della carta “EU” e seguivano CP_6
ulteriori rifornimenti fraudolenti;
riconosciuto, con fax del 31 ottobre 2006, il colpevole ritardo con il quale era stata bloccata la carta EU – avvenuto soltanto in data 24 ottobre
2006 – , la dapprima s'impegnava a stornare tutti gli erronei addebiti ma, poi, stornava CP_6
di fatto soltanto la fattura relativa alle erogazioni successive al 14 settembre 2006;
- che, a fronte di ciò, la contestava nuovamente la fattura Y6B93204 del 14 settembre Parte_1
2006, pari ad euro 7434,07, chiedendo, con esito negativo, alla di attivarsi affinchè, alla CP_6
data del 20 ottobre 2006, non venisse addebitata a mezzo RID la predetta somma in favore pagina 3 di 22 della cessionaria la quale, tuttavia, come provato dall'estratto conto del Banco di CP_4
Napoli al 31 ottobre 2006, incassava la somma contestata;
- che, infine, pur a seguito dell'ulteriore missiva inviata dalla alla in data 14 Parte_1 CP_4
dicembre 2007 nel tentativo di una compensazione dei crediti reciprocamente vantati, la chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_4 esecutivo, dell'importo pari ad euro 1886,90;
Tanto dedotto, la concludeva chiedendo: Parte_1
“1) Accertare e dichiarare che il pagamento da parte della della Parte_1
somma di Euro 7.024,08, avvenuto a mezzo RID, del 15 ottobre 2006 non era dovuto né alla nè alla in quanto non vi era alcun obbligo ovvero trattavasi di CP_6 Controparte_4
obbligazione inesistente e/o invalida e/o priva di titolo ovvero ricorre la inesistenza/ invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio o inesistenza della fonte del debito e per l'effetto condannare la in via esclusiva ovvero in via solidale CP_4
e/o alternativa con la ovvero chi riterrà di ragione il Tribunale alla restituzione della CP_6
somma di Euro 7.024,08, in favore della maggiorata degli interessi Parte_1
ex artt 4 e 5 DLG 231/02 e della rivalutazione monetaria dal fatto 15 ottobre 2006 al soddisfo trattandosi di un debito di valore in quanto l'“accipiens” ha incassato la somma “in mala fede” nonostante la costituzione in mora della Parte_1
2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, ovvero in via alternativa e/o subordinata, per tutti i fatti descritti in premessa nell'atto di citazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo per responsabilità contrattuale per violazione del contratto sottoscritto nel 1999, mancata consegna
e/o prova dell'erogazione fornita e/o extracontrattuale per violazione della correttezza e buona fede in contrahendo, per omissione propria e di propri dipendenti e/o culpa in vigilando ex art
1228 , 2043 e 249 c.c.) e previa, se del caso, declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia di eventuali clausole limitative della responsabilità indicate nel contratto sottoscritto in data 15 giugno 1999 tra la e la Fina s.p.a., la responsabilità contrattuale e/o il Parte_1
concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della e per Controparte_6
l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti dalla danni Parte_1
da quantificarsi quantomeno nella somma indebitamente versata pari ad Euro 7.028,07, oltre interessi ex art. 4 e 5 DLG 231/2002 dal 15.10.2006 al soddisfo e rivalutazione ovvero una somma diversa di Giustizia da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Tribunale adito;
3) Condannare i convenuti in via solidale e/o alternativa e/o chi di ragione al risarcimento dei
pagina 4 di 22 danni ex art 2043 c.c. e 96 c.p.c. per responsabilità processuale ovvero per aver agito in giudizio
e/o resistito in giudizio con mala fede ben consapevoli e/o a conoscenza che la somma di Euro
7.028,07 non era dovuta, indebitamente trattenuta e che andava restituita e/o per non aver compensato tale somma con quanto effettivamente dovuto dalla per Parte_1
fatture successivamente emesse dalla danni quantificati in ulteriori Euro Controparte_6
10.000,00, ovvero in una somma, maggiore o minore diversa di Giustizia secondo il prudente apprezzamento del Tribunale adito ovvero pari alla differenza tra quanto effettivamente avrebbe dovuto versare se le controparti avessero compensato il credito vantato dalla
[...]
a titolo di indebito e comunque per le spese legali sostenute a seguito della Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 04570/2012 (spese legali pari ad € 5.000,00 circa);
4) Con vittoria di spese, onorario, spese generali e accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 21 febbraio
2014, la la quale – dopo aver dedotto di essere divenuta cessionaria, in forza di Controparte_4
contratto sottoscritto in data 30.4.2044 con la Total Erg S.p.A., di tutti i crediti, nella titolarità di quest'ultima, derivanti dall'utilizzo delle tessere EU, tra cui quello vantato nei confronti della e relativo alla fattura n. Y6B93204; che della predetta cessione la società attrice Parte_1 era a conoscenza, come dalla stessa ammesso nel punto V dell'atto di citazione;
che il predetto credito era stato recuperato dalla e successivamente girato alla come previsto dal CP_4 CP_6
contratto di factoring tra di esse intercorrente;
che, nonostante ciò, nel novembre 2013, la aveva chiesto la restituzione dell'importo pari ad €. 7.028,07, oltre interessi moratori e Parte_1
rivalutazione monetaria alla la quale, con successiva lettera del 12.12.2013, negava CP_4
l'avversa pretesa, evidenziando che la somma richiesta era stata incassata dalla e che, CP_6
pertanto, essa non aveva alcun titolo per intervenire nella gestione delle carte EU CP_4
– eccepiva: in via preliminare:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del Tribunale di Milano, in quanto le due società convenute non avevano sede nel distretto dell'adito Tribunale
e, in particolare, la aveva sede in Milano;
il pagamento dell'obbligazione dedotta in CP_4 giudizio era stato eseguito a Milano;
non vi era alcuna prova di quanto asserito dall'attrice in relazione al luogo in cui era avvenuta la sottoscrizione del contratto intercorso tra la e la Parte_1
CP_6
-la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che unica beneficiaria della somma azionata era la e non la la quale, in adempimento a quanto previsto dal contratto di CP_6 CP_4
pagina 5 di 22 factoring intercorrente con la si era limitata a recuperare i crediti dei debitori ceduti per poi CP_6
corrispondere, a mezzo bonifico bancario, gli importi incassati alla cedente;
nel merito:
- contestava le avverse pretese, evidenziando che era dovuto dalla il pagamento della Parte_1
fattura n. Y6B93204, sia perché relativa a forniture effettuate dal 2.9.2006 al 9.9.2006 e, dunque, in un momento antecedente alla segnalazione del consumo anomalo e alla richiesta di blocco della carta EU n. 711309500587000125, sia perché la società attrice non aveva in alcun modo provato l'asserita clonazione della predetta carta;
-rivendicava la correttezza del proprio operato, provata anche dal decreto ingiuntivo emesso –
e confermato a seguito del rigetto dell'opposizione presentata dalla – dal Tribunale di Parte_1
Milano nei confronti di quest'ultima, seppur in relazione a fatture successive e diverse da quella oggetto del presente giudizio;
-si opponeva alla richiesta di compensazione avanzata dalla controparte, contestando sia l'an, sia il quantum del credito vantato dall'attrice;
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere manlevata dalla cedente unica beneficiaria delle somme corrisposte dalla e di cui, CP_6 Parte_1
pertanto, chiedeva di disporre la chiamata in causa.
Tanto dedotto, la concludeva chiedendo: CP_4
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del Tribunale di Milano per le motivazioni dedotte in narrativa;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le motivazioni Controparte_4
dedotte in atti e conseguentemente estromettere dal presente giudizio. Controparte_4
Nel merito in via principale:
-in ogni caso rigettare tutte le domande di parte attrice formulate Parte_1
nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_4
In via subordinata e riconvenzionale:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande attoree venissero accolte, accertare e dichiarare obbligata a tenere indenne e manlevare e Controparte_2 Controparte_4
conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede in Roma Viale dell'Industria n. 92, già parte convenuta del presente giudizio,
a restituire a in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Milano Via Cino del Duca n. 12, le eventuali somme che quest'ultima fosse tenuta a versare a
pagina 6 di 22
Parte_1
- Con riferimento alla suddetta domanda riconvenzionale, e solo ove l'Ill.mo Giudice ne ravvisi la necessità ai fini del contraddittorio, si chiede, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., l'autorizzazione alla chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 in Roma Viale dell'Industria n. 92, già convenuta nel presente giudizio, chiedendo il differimento della prima udienza fissata per il giorno 18.03.2014, al fine di consentire alla scrivente difesa la chiamata in giudizio di Con ogni più ampia riserva. Controparte_2
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, – già – previo Controparte_2 CP_6 differimento della prima udienza all'1.7.2014, questa si costituiva con comparsa depositata in data 1 luglio 2014 nella quale, in via preliminare, eccepiva:
- la nullità dell'atto di citazione nei suoi confronti, per mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 c.p.c.;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito da parte attrice in favore del Tribunale di Milano
o di Roma, in quanto essa aveva sede legale in Roma, mentre la aveva sede CP_2 CP_4
legale in Milano ed entrambe non avevano sedi secondarie nel foro adito;
del pari, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., Milano era il luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento richiesto dalla nel presente giudizio, trattandosi di obbligazione pecuniaria di importo Parte_1
non predeterminato, ma, se del caso, da determinarsi nel corso del giudizio, con conseguente natura “querable” dell'obbligazione medesima e relativa applicazione dell'art. 1182 c.c.; parimenti, Milano era il luogo in cui era stato concluso, per accettazione della Fina, il contratto di fornitura per il tramite delle carte EU, dal quale sarebbe sorta l'obbligazione per cui è causa;
- la continenza del presente giudizio rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto dalla al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto Parte_1
dalla e definito con sentenza di rigetto del Tribunale di Milano;
il presente giudizio, CP_4
quindi, avrebbe dovuto essere riassunto dinanzi al Tribunale Milano ed ivi essere sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito quello il giudizio anteriore;
in via subordinata, nell'ipotesi di avvenuto passaggio in giudicato della predetta sentenza del Tribunale di Milano di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rigettare le domande avanzate dalla nel presente giudizio per intervenuto giudicato sulla debenza e soprattutto sulla Parte_1
legittimità della somma richiesta;
nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice e, in particolare,
pagina 7 di 22 contestava: che i rifornimenti fossero stati di entità tale da superare la capienza del serbatoio del veicolo cui era collegata la carta carburante utilizzata per effettuare i prelievi medesimi (capienza, invero, neppure dedotta da parte attrice); la natura e la tempistica asseritamente illecite dei prelievi effettuati;
che il veicolo cui era collegato la carta non fosse presente presso l'impianto ove erano stati effettuati i prelievi oggetto di causa;
che la carta carburante di cui al presente giudizio fosse stata diligentemente custodita presso la sede dell'attrice, nell'arco temporale in cui erano state effettuate le forniture;
infine, di aver riconosciuto che la fosse stata vittima Parte_1
di truffa, essendosi limitata, pur non essendone onerata, a segnalare alla controparte la presenza di una serie di ripetute forniture di valore elevato, ma non per questo di natura intrinsecamente illecita, al fine di acquisirne notizie in merito.
Pertanto, la , ribadita l'esclusiva responsabilità della per le forniture oggetto di CP_2 Parte_1
causa, chiedeva che il Tribunale adito volesse:
“-in rito, in via pregiudiziale, dichiarare, per i motivi indicati in premessa ed ogni altro rilevabile d'ufficio, la propria incompetenza per territorio, per essere competente a decidere, Il
Tribunale di Roma, ovvero il Tribunale di Milano;
-in rito, ancora in via pregiudiziale, dichiarare la continenza del presente giudizio rispetto a quello pendente dinanzi al Tribunale di Milano, di cui in narrativa;
-in subordine, nel merito: rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in premessa, ivi compreso il giudicato, ed ogni altro rilevabile d'ufficio. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che consisteva nell'assunzione dell'interrogatorio formale del procuratore speciale del legale rappresentante della;
nell'escussione dei testi e nell'espletamento della CTU), decideva la causa con CP_2
sentenza n. 196/2020, depositata in data 21.1.2020, con la quale così statuiva:
“1)disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti, rigetta la domanda della attrice Parte_1
2) per l'effetto dichiara il difetto di interesse alla decisione sulla domanda riconvenzionale di manleva proposta da contro l'altra convenuta;
Controparte_4
3) compensa per intero tra tutte le parti le spese di lite;
4) pone in via definitiva a carico dell'attrice e della convenuta (già RO CP_2
già le spese di c.t.u., ciascuna per la metà”.
[...] Controparte_6
Il giudice di primo grado:
- rigettava, perché inammissibile, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito pagina 8 di 22 proposta, pur tempestivamente, dalla convenuta non avendo quest'ultima Controparte_7
contestato la competenza per territorio del giudice adito sotto tutti i possibili criteri di collegamento concorrenti (trattandosi di persona giuridica, la società eccipiente avrebbe dovuto anche dedurre che nel circondario del giudice adito non si trovava un suo stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda);
- dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito proposta dalla (già , perché formulata in comparsa di Controparte_2 Controparte_6 risposta depositata oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione. Ed invero, la notifica dell'atto di citazione alla era avvenuta senza il rispetto del termine a comparire di 90 giorni, di cui Controparte_2 all'art. 163 bis c.p.c., tuttavia, la , costituendosi in giudizio, non si era limitata a CP_2
dedurre la nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire, ma si era difesa nel merito, proponendo, in via preliminare, eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, così determinando la sanatoria della nullità, senza che occorresse la fissazione di un termine per il deposito di nuova comparsa di costituzione e risposta (cass. civ.,
16.10.2014), con la conseguenza che tale termine era stato concesso senza giustificato motivo e che, quindi, doveva tenersi conto della prima costituzione avvenuta intempestivamente (non venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione per il giorno 14.3.2014, ma solo all'udienza dell'1.7.2014, a cui era stata differita la comparizione delle parti, ex art. 269 c.p.c.), il che comportava la decadenza dal potere di sollevare l'eccezione di incompetenza.
Nel merito, il primo giudice rigettava la domanda attrice con due ordini di motivazioni:
a) l'attrice non aveva provato la propria prospettazione, ossia che la carta carburante era stata clonata;
la mera allegazione della clonazione non era sufficiente a far ritenere provato tale assunto e, d'altro canto, l'impiego della carta carburante avrebbe potuto ascriversi anche furto o a temporanea sottrazione della stessa ovvero a compiacente cessione in uso a terzi della medesima carta (da parte del cliente o del detentore per suo conto);
b) in ogni caso, ciò che non consentiva di accogliere la domanda attrice era la clausola 4.3. delle condizioni generali di contratto, che espressamente prevede “la cliente è esonerata dalla responsabilità per l'utilizzo della carta, a partire dal terzo successivo a quello in cui abbia segnalato l'uso improprio della stessa”; nel caso di specie, le erogazioni contestate di carburante erano avvenute tra il 2 e il 9 settembre 2006, mentre la segnalazione dell'uso improprio della carta era avvenuto con raccomandata dell'attrice solo il 18.9.2006; la clausola pagina 9 di 22 non era affetta da nullità in quanto non realizzava una vera e propria limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1229 c.c., quanto piuttosto una distribuzione del rischio contrattuale (cass. civ., 14869/2019).
Affermava, poi, il primo giudice che il rigetto della domanda principale determinava il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda riconvenzionale di manleva proposta dalla compensava le spese di lite, tenuto conto della soccombenza dei convenuti sulla CP_4 questione dell'incompetenza, della mancata esibizione di quanto loro richiesto e “della dubbiezza del caso”.
B. Il giudizio di appello
Avverso la sentenza di primo grado pubblicata in data 21.1.2020, notificata in data 28.2.2020, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato in data Parte_1
19.3.2020 alla (già già e alla RO CP_8 Controparte_6 CP_4
con cui ha chiesto:
[...]
“1)In rito, in via preliminare, accertare e dichiarare, in accoglimento del primo e/o secondo motivo di appello la nullità della sentenza nr 196/2020 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere , in persona del G.O.P. dott. Mazzuoccolo del 21 gennaio 2020 per omessa e/o illogica e/o contraddittoria motivazione posta a fondamento della decisione ovvero per aver violato l'art.
115 c.p.c. come meglio esposto sub II del presente atto e per l'effetto previa riforma della stessa accogliere tutte le domande attrici di accertamento negativo e/o restitutorie e/o risarcitorie formulate nel primo grado di giudizio, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese di lite ivi comprese quella di CTU e CTP;
2) Nel merito, in via preliminare, in accoglimento del terzo motivo di appello accertare e dichiarare , nulle e/o invalide e/o inefficaci la/e clausola/e 4.2.2 e 4.3 delle condizioni generali del contratto del 15 giugno 1999 per abusività delle stesse e/o vessatorietà e/o per mancanza di doppia sottoscrizione e/o per violazione degli artt.1229 e 1341 c.c., per i motivi meglio esposti nel presente atto ovvero quelli che rileverà d'Ufficio, la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli;
3) Nel merito, in via istruttoria ed in via preliminare, ai sensi dell'art. 345 ultimo comma c.p.c., riesaminare integralmente i documenti depositati in primo grado nonché le prove espletate innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vertere se del caso disponendo la rinnovazione della
CTU ovvero integrando il mandato al perito nominato dott. sottoponendogli i Persona_3
quesiti indicati nel sesto motivo di appello sub lettere A,B,C,D ed E;
4) Nel merito, previo riesame di tutta la documentazione prodotta e le prove espletate in primo grado ivi compresa la CTU, in accoglimento di tutti i motivi di appello e previa riforma integrale
pagina 10 di 22 della sentenza nr. 196/2020 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua – I sez. civile - in composizione monocratica in persona del G.O.P. Raffaele Mazzuoccolo , depositata resa pubblica in data 21 gennaio 2020 nella causa iscritta al NRG 7214/2013 , accogliere tutte le domande introdotte in primo grado dalla con citazione notificata in Parte_1
data 9 dicembre 2013 e più precisamente:
A) Accertare e dichiarare che il pagamento da parte della della Parte_1
somma di Euro 7.024,08 avvenuto a mezzo RID del 15 ottobre 2006 non era dovuto né alla CP_6
nè alla in quanto non vi era alcun obbligo ovvero trattavasi di obbligazione
[...] Controparte_4
inesistente e/o invalida e/o priva di titolo ovvero ricorre la inesistenza/ invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio o inesistenza della fonte del debito ovvero alcun credito vanta Total Erg e per l'effetto condannare la in via esclusiva ovvero CP_4
in via solidale e/o alternativa con la ( gia Total Erg s.p.a.) ovvero chi riterrà di RO
ragione la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli alla restituzione della somma di Euro 7.024,08, in favore della maggiorata degli interessi ex artt 4 e 5 DLG 231/02 e Parte_1
della rivalutazione monetaria dal fatto 15 ottobre 2006 ovvero dal 31 ottobre 2006 al soddisfo trattandosi di un debito di valore in quanto l'“accipiens” ha incassato la somma “in mala fede” nonostante la costituzione in mora della Parte_1
B) Accertare e dichiarare, in ogni caso ovvero in via alternativa e/o subordinata al capo A), per tutti i fatti descritti in premessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo per responsabilità contrattuale per violazione del contratto datato 15 giugno 1999 , mancata consegna e/o prova dell'erogazione fornita e/o extracontrattuale per violazione della “correttezza e buona fede in contrahendo”, per omissione propria e di propri dipendenti e/o culpa in vigilando ex art 1228 ,
2043 e 2049 c.c.) la responsabilità contrattuale e/o il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Total Erg s.p.a. e per l'effetto condannare ( gia RO
Total Erg s.p.a.) al risarcimento dei danni subiti dalla danni da Parte_1
quantificarsi quantomeno nella somma percepita pari ad Euro 7.028,07# oltre interessi ex art. 4
e 5 DLG 231/2002 dal 15.10.2006 o 31 ottobre 2006 sino al soddisfo e rivalutazione monetaria ovvero una somma diversa di Giustizia da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento della
Ecc.ma Corte di Appello di Napoli;
C) Condannare gli appellati in via solidale e/o alternativa e/o chi di ragione al risarcimento dei danni ex art 2043 c.c. e 96 c.p.c. per responsabilità processuale ovvero per aver agito in giudizio
e/o resistito in giudizio con mala fede ben consapevoli e/o a conoscenza che la somma di Euro
7.028,07 non era dovuta, indebitamente trattenuta e che andava restituita e/o per non aver
pagina 11 di 22 compensato tale somma con quanto effettivamente dovuto dalla per Parte_1
fatture successivamente emesse dalla danni quantificati in ulterior Euro Controparte_6
10.000,00# ovvero in una somma, maggiore o minore diversa di Giustizia secondo il prudente apprezzamento del Tribunale adito ovvero pari alla differenza tra quanto effettivamente avrebbe dovuto versare se le controparti avessero compensato il credito vantato dalla
[...]
a titolo di indebito e comunque per le spese legali sostenute a seguito della Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 04570/2012 (spese legali pari ad € 5.000,00 circa).
5) Condannare essi appellati, in via solidale o chi ragione al pagamento delle spese, compenso e spese generali 15% del doppio grado di giudizio con attribuzione all'avv.to Gianluca Flamnmia
e al rimborso, direttamente alla dei costi sostenuti a favore del Controparte_9
C.T.U, dott. (Euro 1.550,00) e CTP dott. ( Euro 534,40). Persona_3 Persona_4
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 9.9.2020 (a fronte della prima udienza fissata in citazione per il 30.9.2020), la
(già , che ha spiegato appello incidentale avverso la RO Controparte_2
sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'eccezione d'incompetenza territoriale da essa sollevata in primo grado (primo motivo di appello incidentale)
e nella parte in cui compensava le spese di lite (secondo motivo di appello incidentale).
Nel merito, la ha contestato la fondatezza dell'appello principale, RO
chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio anche la che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 e 348bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, eccependo ancora una volta la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la l'unica beneficiaria delle somme corrisposte dalla CP_2
in virtù del contratto di factoring intercorso tra essa e la . In via Parte_1 CP_4 CP_2 subordinata all'accoglimento dell'appello, ha chiesto di accertare e dichiarare RO
(già obbligata a tenere indenne e manlevare e,
[...] Controparte_2 Controparte_4
conseguentemente, condannare (già , a restituire a RO Controparte_2 CP_4 le eventuali somme che quest'ultima fosse stata tenuta a versare a
[...] Parte_1
[...
con vittoria delle spese di lite.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 15 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma, con successiva ordinanza del 29 ottobre
2024, ne è stata disposta la rimessione sul ruolo, avendo la società appellante chiesto –all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.5.2024, nonché nella memoria di replica, depositata in pagina 12 di 22 data 4.9.2024 – la fissazione, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, dell'udienza di discussione orale, ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., nella formulazione – anteriore alla modifica normativa introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d.
“Riforma Cartabia”) – applicabile, ratione temporis, al presente giudizio. All'udienza del
4.12.2024, all'esito della discussione orale, la causa è stata assunta in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame del primo motivo di appello incidentale proposto dall'appellata RO
(già
[...] Controparte_2
L'ordine logico impone di esaminare in via preliminare il primo motivo di appello incidentale con cui la (già ) ha impugnato la sentenza di primo grado nella RO CP_2
parte in cui aveva ritenuto tardiva e, quindi, inammissibile la sua eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Milano o di Roma.
L'appellante incidentale (già ) ha dedotto che se la costituzione del RO CP_2
convenuto, che eccepisca il difetto del termine a comparire e spieghi le proprie difese nel merito,
è idonea a sanare il difetto di vocatio in ius della citazione, allora essa deve essere idonea a sanare anche l'eventuale mancato rispetto da parte del convenuto stesso del termine di costituzione tempestiva, non potendo l'efficacia sanante essere predicata solo a favore del negligente attore.
Il primo motivo di appello incidentale è infondato, in quanto l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito proposta in primo grado dalla , anche ove dovesse ritenersi CP_2
tempestiva, è, in ogni caso, inammissibile per come formulata.
Ed invero, l'attrice in primo grado ha proposto una pluralità di domande (azione di ripetizione di indebito, azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale ed azione di risarcimento danni da illecito extracontrattuale), per cui, con riferimento ad ogni singola domanda, la convenuta avrebbe dovuto contestare la competenza per territorio del giudice adito sotto CP_2 il profilo dell'art. 19 c.p.c. e dell'art. 20 c.p.c., e, in relazione a quest'ultima norma, in base al criterio del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione ed al criterio del luogo dell'adempimento dell'obbligazione, ma tanto non è avvenuto, non avendo la convenuta operato un CP_2
distinguo tra le tre varie azioni proposte, ma essendosi essa limitata genericamente a dedurre, sotto il profilo dell'art. 19 c.p.c., che la sua sede era a Roma e quella della a Milano e che CP_10
non vi erano sede secondarie nel foro adito;
sotto il profilo dell'art. 20 c.p.c., che Milano era il luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento richiesto dalla e che Milano Pt_1
era in luogo in cui era stato concluso il contratto di fornitura dedotto in giudizio.
A questo punto si passa all'esame dell'appello principale proposto dalla Parte_1
pagina 13 di 22 D.Esame dei motivi di appello principale
C.1. Con il primo motivo di appello principale, l'appellante ha censurato la sentenza di Parte_1
primo grado per omessa, illogica e/o contraddittoria motivazione, deducendo che il primo giudice, dopo aver affermato che risultava confermata, dalle risultanze istruttorie, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla società attrice (clonazione della carta;
abbinamento esclusivo della stessa ad un determinato automezzo), aveva ritenuto, così cadendo in contraddizione, che la prospettazione attorea fosse soltanto una mera supposizione, giungendo al rigetto delle domande della società attrice, interpretando, apoditticamente, una clausola contrattuale vessatoria e non recante la doppia sottoscrizione, con un richiamo generico ad una pronuncia inconferente della Corte di Cassazione.
C.2. Con il secondo motivo di appello principale, la società appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva fondato il rigetto delle domande attoree sulla clausola 4.3. delle condizioni generali di contratto, secondo cui “la cliente è esonerata dalla responsabilità per l'utilizzo della carta a partire dal terzo giorno successivo a quello in cui abbia segnalato l'uso improprio della stessa”, omettendo di rilevare che, essendosi la CP_2
costituita soltanto all'udienza del 1 luglio 2014 (a fronte della prima udienza fissata in citazione per il 14 marzo 2014) e, dunque, tardivamente, essa era ormai decaduta dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, e, dunque, non solo l'eccezione di incompetenza, ma anche l'eccezione relativa all'operatività di una clausola limitativa della responsabilità.
C.3. Con il terzo motivo di appello principale, la società appellante ha eccepito la nullità della clausola di cui agli artt.
4.2.2. e 4.3. delle condizioni generali di contratto, la quale prevedeva: “Il cliente EU sarà liberato da ogni responsabilità come definita dall'art.
4.3.3. nei confronti della Fina a decorrere da: terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento da parte della Fina di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, segnalante la scomparsa o
l'utilizzo improprio della Carta… Se la scomparsa o l'utilizzo improprio risultano in tutto o in parte dovuti ad un errore qualsiasi o ad una negligenza del Cliente EU o di un portatore della carta a cui è stata affidata la Carta in oggetto il termine sopracitato sarà esteso da tre a dieci giorni lavorativi”.
L'appellante principale ha argomentato che le predette clausole necessitavano, ai sensi dell'art. 1341 c.c., della doppia sottoscrizione, perché vessatorie, in quanto erano state inserite in un modulo di adesione predisposto nel 1999 dalla FINA;
non erano state oggetto di sottoscrizione da parte della con esse si procrastinava di giorni, o addirittura di anni, dal presunto evento Parte_1
dannoso, ogni responsabilità della società fornitrice, prevedendo – d'altro canto – la pagina 14 di 22 responsabilità del cliente anche per colpa lieve;
erano nulle anche per violazione dell'art. 1229, comma 1, c.c., perché escludevano la responsabilità del debitore anche in ipotesi di dolo o colpa grave dello stesso;
prevedevano espressamente che tutti gli eventuali danni – anche quelli imputabili per colpa grave e/o dolo della fornitrice – ricadessero sulla cliente, a prescindere dal comportamento tenuto da quest'ultima; trasferivano al cliente gli effetti della condotta posta in essere dalla debitrice, che, nel caso di specie, aveva comunicato al cliente (ignaro, perché non avrebbe potuto effettuare alcuna verifica) il presunto consumo anomalo di carburante soltanto a distanza di 12 giorni dalla prima ipotetica erogazione di carburante.
C.4. Con il quarto motivo di appello principale, la società appellante ha rimproverato al primo giudice di aver omesso di considerare che, mentre era incontestato l'avvenuto pagamento delle somme richieste in restituzione da essa appellante, la , pur a fronte delle puntuali CP_2
contestazioni sollevate da essa appellante principale e pur gravando su di essa, in applicazione del principio di vicinanza della prova, il relativo onere probatorio, non aveva in alcun modo provato l'effettiva erogazione in favore della delle forniture di carburante di cui Parte_1
pretendeva il pagamento, che, anzi, risultavano smentita dalle risultanze istruttorie acquisite. Ed invero, da un lato, la CTU, la CTP, nonché le dichiarazioni rese dai testi escussi avevano confermato l'impossibilità anche solo tecnica di effettuare, con i tempi e le quantità dedotte dalla convenuta, il rifornimento indicato nell'estratto conto inviato in data 14.9.2006; dall'altro, dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., degli scontrini e/o delle matrici delle forniture e/o dei registri contabili, che per legge l'appellata avrebbe dovuto conservare, il primo giudice avrebbe dovuto dedurre, se non un'implicita ammissione dei fatti da provare, quanto meno l'inesistenza o la mancata prova dell'asserita erogazione del carburante, e tanto in applicazione dell'art.
5.2 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “qualsiasi fornitura di prodotti o prestazioni di servizi ….sarà descritta su di uno scontrino avente la funzione di bolla di consegna …detto scontrino identificherà i prodotti e i servizi nonché le loro quantità fornite o prestate nel punto vendita …esso costituirà la prova dell'avvenuta fornitura di prodotti”.
C.5. Con il quinto motivo di appello principale, la ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, omettendo ogni motivazione sulla pur allegata responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle appellate ed invocando, a sostegno della propria pronuncia, una sentenza della Corte di
Cassazione in tema di furto carta carburante, nella quale, tuttavia, era stata affermata la responsabilità del cliente non per l'esistenza di una clausola contrattuale, come nel caso di specie,
pagina 15 di 22 ma perché ricorreva “la causa efficiente per la negligenza dello stesso che non aveva adeguatamente custodito le carte, favorendone il furto”.
Nel caso in esame, invece – ha dedotto l'appellante – la aveva provato di aver Parte_1
diligentemente custodito le carte carburante;
di non aver mai utilizzato quella oggetto di causa, ricevuta nell'agosto 2006; di aver immediatamente contestato l'estratto conto;
di aver proposto reclamo alla allegando documenti giustificativi, così provando la massima diligenza CP_2
contrattuale che aveva caratterizzato il proprio comportamento, esente, pertanto, da qualsiasi colpa, anche quella lieve. Viceversa, la in violazione dell'art.
5.2. del contratto, Controparte_2 secondo cui la prova dell'avvenuta fornitura del carburante è data esclusivamente dagli scontrini, non aveva mai esibito i predetti scontrini;
non aveva effettuato un puntuale controllo dei presunti consumi anomali, se non a distanza di 15 giorni dal primo rifornimento anomalo;
aveva autorizzato, in data 2 settembre 2006, forniture di gasolio in violazione del plafond giornaliero pari a euro 1000,00 e, dal 4 settembre 2006, in violazione di quello mensile di 2.000,00; in violazione dei doveri di lealtà e buona fede, nonché degli obblighi di protezione, pur essendosi impegnata a bloccare prontamente la carta, vi aveva provveduto soltanto in data 31 ottobre 2006, così concorrendo personalmente e/o indirettamente, attraverso una carente organizzazione, un'imperizia dei propri dipendenti o una culpa in vigilando, all'evento. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistente una responsabilità diretta, a titolo contrattuale, della CP_6
o una responsabilità extracontrattuale per fatti dei propri dipendenti, che avevano omesso
[...]
un controllo cui erano tenuti, condannando la stessa al risarcimento del danno, quantificato quantomeno nella somma indebitamente trattenuta, pari ad euro 7.028,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
C.6. Con il sesto motivo di appello principale, subordinato al mancato accoglimento dei motivi di appello precedenti, l'appellante ha chiesto rinnovarsi la CTU o, in alternativa, disporsi Parte_1
la sua integrazione, invitando il CTU a rendere i chiarimenti già chiesti con le note difensive e quelle tecniche a firma del CTU ed inviate al CTU in data 21.2.2018.
C.7. Con il settimo, l'ottavo, il nono motivo di appello principale, la in ossequio al Parte_1 principio devolutivo dell'appello, ha reiterato tutte le domande già proposte in primo grado, evidenziando la fondatezza della richiesta restitutoria avanzata anche nei confronti della CP_11
[...]
. Infine, con il decimo motivo di appello principale, l'appellante ha evidenziato la fondatezza
[...]
della richiesta delle spese di CTU e di CTP.
C.9 Il primo motivo di appello principale è infondato, in quanto dalla lettura della sentenza pagina 16 di 22 impugnata emerge in maniera chiara che il primo giudice ha posto a fondamento della decisione due rationes decidendi autonome l'una dall'altra, senza aver mai affermato che risultava provata la prospettazione dei fatti offerta dalla società attrice.
Ed invero, da una parte, il primo giudice affermava che la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice (clonazione della carta ed abbinamento esclusivo della stessa ad un determinato automezzo) era rimasta sfornita di prova, e, pertanto, non poteva escludersi che l'impiego della carta carburante poteva ascriversi nella fattispecie del furto o della temporanea sottrazione della stessa ovvero ancora nella compiacente cessione della medesima carta in uso a terzi, da parte del cliente o di chi la deteneva per suo conto;
dall'altra – e questo era dirimente – ciò che non consentiva di accogliere la domanda della società attrice era la clausola di cui al n.
4.3. delle condizioni generali di contratti, di cui il primo giudice escludeva il carattere vessatorio.
C.10 Il terzo motivo di appello principale, da esaminare congiuntamente al secondo, è infondato.
Il primo giudice affermava che la clausola n.
4.3 delle condizioni generali di contratto, secondo cui la cliente è esonerata da responsabilità per l'utilizzo anomalo della carta a partire dal terzo giorno successivo a quello in cui abbia segnalato l'uso improprio della carta, non era vessatoria, perché non realizzava una limitazione della responsabilità, ex art. 1229 c.c., quanto piuttosto una distribuzione del rischio contrattuale, e richiamava in proposito cass. civ., 14869/2019.
Effettivamente, la clausola che esonera il cliente da ogni responsabilità per l'utilizzo anomalo della carta carburante solo a partire dal terzo giorno successivo a quello in cui il cliente abbia segnalato l'uso anomalo della carta carburante non può ritenersi vessatoria, perché non limita la responsabilità dell'erogatore, ex art. 1229 c.c., ma piuttosto distribuisce il rischio contrattuale tra le parti, nel senso che, in caso di utilizzo anomalo della carta (per furto, clonazione, sottrazione, ecc.), prima della denuncia, da parte del cliente, dell'utilizzo anomalo della carta, il rischio è carico del cliente;
dopo la denuncia, a partire dal terzo da essa, il rischio si trasferisce sull'erogatore.
La Corte di Cassazione nella sentenza richiamata dal primo giudice, cass. civ., .31.5.2019, n.
14869, ha chiarito che la limitazione della responsabilità è tale quando l'esenzione da responsabilità prescinde da un qualche comportamento a carico della controparte, ossia quando non ha fonte nella violazione di un obbligo altrui;
se la limitazione di responsabilità del debitore,
è, invece, conseguenza dell'inadempimento della controparte, nessuna delle indicate rationes della norma 1229 c.c. viene in rilievo. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella
Part sentenza n. 14869/2019, la limitazione della responsabilità dell' in caso di furto delle carte, operava fino a che non fosse denunciato il furto, mentre con la denuncia del furto e, quindi, con pagina 17 di 22 l'adempimento di un onere del creditore, la limitazione veniva meno. Part Non si può dire – affermava la Corte di Cassazione - che la responsabilità dell' per l'erronea fornitura di carburante era esclusa preventivamente, anche nei casi di dolo e colpa grave, ma piuttosto era subordinata all'adempimento di un onere, gravante sulla cliente, di denunciare il furto della carta. Si tratta di una clausola sulla distribuzione del rischio contrattuale, nella ipotesi del particolare evento costituito dal furto delle carte, nel senso che prima del ricevimento della comunicazione da parte del cliente ogni rischio è a carico della ditta titolare della carta, mentre l'onere della denuncia di furto fa traslare il rischio sull'erogatore.
I principi espressi dalla Corte di Cassazione nella menzionata sentenza del 31.5.2019, n. 14869, richiamata dal primo giudice, sono applicabili anche alla clausola 4.3. delle condizioni generali di contratto, che, in caso di uso anomalo della carta carburanti, fa traslare il rischio contrattuale sulla società erogatrice di carburante solo a decorrere dal terzo giorno successivo aalla segnalazione, da parte del cliente, dell'uso anomalo della carta.
Orbene, se la clausola di cui all'art.
4.3 delle condizioni generali di contratto non è vessatoria, ma distribuisce solo il rischio contrattuale tra le parti, essa non richiede la doppia sottoscrizione ed, è, quindi, valida ed operativa.
Va anche osservato che il terzo motivo di appello principale non attinge l'altra ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la società attrice non aveva provato la dedotta clonazione della carta, con conseguente suo esonero di ogni sua responsabilità, potendo ben essersi verificate altre circostanze, quali il furto della carta (e del pin, si aggiunge in questa sede), o la sottrazione della carta (e del pin, si aggiunge in questa sede) o la cessione della medesima carta e del pin a terzi, da parte della stessa società attrice o di chi deteneva per suo conto la card.
Se la clausola di cui all'art.
4.3. delle condizioni generali di contratto non è una clausola limitativa della responsabilità della , oggi ma solo una clausola CP_2 RO
che distribuisce il rischio contrattuale tra le parti, la sua invocazione da parte della RO non integra un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, onde non è sottoposta ai limiti di decadenza di cui all'art. 166 c.p.c. e tanto è dirimente per il rigetto del terzo motivo dell'appello principale.
C.11. Il quarto motivo di appello principale non coglie nel segno, in quanto, da una parte, non attacca affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che esclude ogni responsabilità della per l'operatività della menzionata clausola 4.3. delle condizioni generali di contratto;
CP_2 dall'altra, non si confronta adeguatamente con l'altra ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale il primo giudice affermava che l'impiego della carta poteva ascriversi anche a furto,
pagina 18 di 22 o a temporanea sottrazione della stessa ovvero a compiacente cessione in uso a terzi da parte del cliente o del suo detentore. Inoltre - aggiungeva il primo giudice - non era decisiva l'asserzione che la carta carburante fosse formalmente associata a quel determinato automezzo, essendo possibile, comunque, utilizzarla per il rifornimento di un veicolo diverso (caso non raro, non espressamente sanzionato in contratto, oltre che facilmente realizzabile, ancor più quanto il rifornimento di carburante fosse avvenuto, come nel caso di specie, con modalità self service ed in orario di chiusura della stazione di servizio, in assenza dell'operatore del punto vendita, o di un suo addetto).
Infine, va precisato la società attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
(pag. 5), contestava solo l'erogazione del carburante in suo favore, ma non negava il fatto storico ed oggettivo dell'erogazione di carburante da parte della , tanto che ipotizzava una truffa CP_2
perpetrata in proprio danno da ignoti (e non dalla ), sporgendo, appunto, denuncia contro CP_2 ignoti, assumendo che la card era stata clonata e che l'automezzo a cui era abbinata la card clonata era rimasto fermo, in alcuni giorni ricompreso dal 2 al settembre 2006, presso la sede sociale.
C.12. Anche il quinto motivo di appello principale è inammissibile perché non attacca una delle due rationes decidendi della sentenza di primo grado, secondo cui circostanza dirimente ad escludere ogni forma di responsabilità era la clausola 4.3. delle condizioni generali di contratto, secondo cui la cliente è esonerata dalla responsabilità per l'utilizzo della carta a partire dal terzo giorno successivo a quello in cui abbia segnalato l'uso improprio della carta;
nel caso di specie, le erogazioni contestate erano avvenute tra il 2 ed il 9 settembre 2006, mentre la segnalazione dell'uso improprio della carta era successivo, essendo avvenuto con raccomandata del 18.9.2006.
C.13. Il sesto motivo di appello principale è inammissibile, in quanto le risultanze della CTU non sono state poste dal primo giudice a fondamento della decisione di rigetto delle domande della società attrice;
né, d'altro canto, dalla rinnovazione della CTU potrebbero emergere delle risultanze tali da sovvertire la decisione del primo giudice.
C.14. I motivi di appello principale dal settimo al nono sono inammissibili, perché non sono idonei a superare le motivazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, risolvendosi essi nella mera reiterazione di difese già espletate dalla in primo grado. Parte_1
C.15. Il rigetto dei suindicati motivi di appello principale determina il rigetto anche del decimo motivo di appello principale, con cui la ha chiesto il rimborso delle spese di Parte_6
CTU e di CTP, in riforma della sentenza impugnata, che poneva le spese di CTU a carico, per metà, sull'odierna appellante principale e sull'appellata (già . RO Controparte_2
pagina 19 di 22 E.Esame del secondo motivo di appello incidentale proposto dalla RO
A questo punto occorre esaminare il secondo motivo di appello incidentale, con cui la
[...]
(già Total Erg S.p.A.) ha impugnato la sentenza di primo grado per aver essa CP_1 compensato le spese di lite, in violazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c.
Il primo giudice compensava le spese di lite tra le parti per la soccombenza dei convenuti sulla questione della competenza, per la mancata esibizione di quanto chiesto ai convenuti con ordinanza del 25.5.2015 e per la “dubbiezza del caso (scarsamente lumeggiato)”.
L'appellante incidentale ha dedotto che le società convenute non potevano RO
ritenersi soccombenti rispetto alla questione della competenza, perché fondata;
i documenti richiesti, anche ove esibiti, non avrebbero consentito una diversa pronuncia, essendo stata la stessa fondata sull'art.
4.3. delle condizioni generali di contratto;
non costituisce causa giustificativa della compensazione delle spese di lite l'asserita dubbiezza del caso, né tanto meno che il caso fosse “scarsamente lumeggiato”, circostanza che avrebbe dovuto indurre, al più, il
Tribunale ad integrare l'attività istruttoria.
Effettivamente, le ragioni indicate nella sentenza impugnata non integrano i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione delle spese processuali.
Ed invero, è insegnamento costante della Corte di Cassazione quello per cui il criterio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito. Ne deriva che alcuna rilevanza può avere, ai fini della compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra l'odierna appellante principale, attrice in primo grado, e la (già , odierna RO Controparte_2 appellante incidentale, convenuta in primo grado, la circostanza che quest'ultima, pienamente vittoriosa nel merito, sia rimasta però soccombente in relazione all'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito (cass. civ., 2.9.2014, n. 18503). Allo stesso modo, nessuna rilevanza ai fini della compensazione delle spese può avere la circostanza della mancata esibizione, da parte della convenuta (già , di quanto ad RO Controparte_2
essa richiesto, in quanto detta circostanza è rimasta ai margini della ratio decidendi della decisione impugnata, e la circostanza “della dubbiezza del caso”, in quanto essa ridonda a danno dell'attrice che, in quanto tale, era onerata di provare i fatti prospettati a fondamento Parte_1
delle sue domande.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale proposto dalla CP_1
pagina 20 di 22 (già , le spese del giudizio di primo grado, relative al rapporto CP_1 Controparte_2 processuale tra l'appellante principale e l'appellata/appellante incidentale Parte_1 [...]
seguono la soccombenza della prima, e sono liquidate con le modalità indicate nel CP_1
paragrafo successivo. In base al principio della soccombenza, a carico dell'odierna appellante principale vanno poste anche le spese della CTU espletata in primo grado.
Resta invece ferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (compensazione) tra l'appellante principale, attrice in primo grado, e l'appellata convenuta in Controparte_4 primo grado, in mancanza di appello incidentale di quest'ultima.
F. Le spese processuali
Le spese del giudizio di primo grado, relative al rapporto tra l'appellante principale e l'appellata/appellante incidentale sono liquidate nella misura indicata in RO
dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore della domanda, determinato dal petitum), ed applicando i valori medi.
Le spese del giudizio di secondo grado, relative al rapporto tra l'appellante principale e le appellate, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in conformità a quanto richiesto dalle appellate nelle rispettive note spese allegate alle rispettive memoria di replica da ultimo depositate in data 4.9.2024 (nelle note spese è stata applicata la tabella n. 12 allegata al DM
55/2014 e succ. mod.; è stato correttamente utilizzato come scaglione di riferimento quello da €
5.200,01 a € 26.000,00 e sono stati applicati i valori medi per le tre fasi richieste: studio della controversia, introduzione del giudizio e decisoria); non può essere, tuttavia, riconosciuta la maggiorazione del 30% richiesta dall'appellata per “la presenza di altra parte”, in RO quanto la presenza dell'altra appellata, la non ha determinato nessun aggravio di difesa a CP_4
carico della RO
In considerazione del rigetto dell'appello principale deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente pagina 21 di 22 giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 RO
(già e avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
[...] Controparte_2 Controparte_4
Capua Vetere, Prima Sezione Civile, n. 196/2020, depositata in data 21.1.2020, notificata in data
28.2.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) Accoglie il secondo motivo di appello incidentale proposto da (già RO
, e, rigettato, il primo, in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) Controparte_2
Condanna l'appellante principale, al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata/appellante incidentale, delle spese del giudizio di primo RO
grado, che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali,
Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
2) Pone le spese della CTU espletata in primo grado a carico dell'appellante principale, Parte_1
3) Condanna l'appellante principale al pagamento in favore dell'appellata/appellante incidentale delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 3.966,00 per RO
compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Condanna l'appellante principale al pagamento in favore dell'appellata delle Controparte_4 spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 3.966,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 31.1.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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