Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.687/22
Tra
e , in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi dagli Avv. Gennaro Esibizione Persona_1
e Daria Esibizione ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Foligno, Via Mentana
n.42, come da procura allegata all'atto di appello
Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Lietta Calzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Luigi
Bonazzi n.9, come da procura speciale a margine della relativa comparsa costitutiva
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.1359/2022 del Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
In via preliminare istruttoria si insiste affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello Voglia nuovamente disporre la rinnovazione della CTU, confermando la nomina dei consulenti e la formulazione dei quesiti di cui all'Ordinanza, datata 24.07.2023;
Nel merito, si insiste affinché Codesta Corte di Appello Voglia accogliere le conclusioni rassegnate in via principale nell'Atto di Citazione in Appello, datato 11.11.2022, e quali:
“Per tutti i motivi di fatto e di diritto rassegnati con la presente impugnazione, e da intendere qui tutti reiterati e trascritti, ACCOGLIERE il presente appello, e per l'effetto RIFORMARE INTEGRALMENTE LA
SENTENZA IMPUGNATA, e, conseguentemente, accogliere le domande e conclusioni tutte ritualmente rassegnate dagli appellanti nel giudizio di primo grado e da intendersi, tutte qui richiamate e trascritte per brevità.”
Per : Controparte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Perugia n.
1359/2022 (Rep. 2946/2022) in data 29/9/2022, pubblicata il 6/10/2022, e notificata in data 13/10/2022; - in via principale, rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori
[...] Per_2
e in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, riconoscendo in ogni caso
[...] Persona_1 la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c.;
- in subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata e di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria avversaria, ridurne l'esorbitante ammontare, circoscrivendo i soli danni, patrimoniali (se dovuti) e non patrimoniali, chiesti dai Sigg.ri e in Parte_1 Parte_2 proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore e non anche per Persona_2 la figlia decurtando tutte le voci di danno generiche, duplicate e/o non dovute e/o non Persona_1 provate, i danni imprevedibili e non risarcibili per mancanza di dolo ai sensi dell'art. 1225 c.c. e negando sulle somme eventualmente liquidate il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata e, soltanto nel caso di costituzione e riproposizione da parte degli eredi del Dr. della domanda di garanzia e manleva, accertare Persona_3
e dichiarare che è tenuta alla garanzia assicurativa esclusivamente alle Controparte_1 condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla polizza e dalle condizioni di assicurazione, fermi i rischi esclusi, il massimale, lo scoperto e la franchigia previsti in polizza e nelle relative Condizioni di Assicurazione, in ogni caso rigettando la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' . Parte_3 In via istruttoria: rigettare tutte le avverse istanze istruttorie e, in particolare, l'istanza di rinnovazione della
CTU medico legale con sostituzione del collegio peritale e/o di richiamo dei CTU a chiarimenti.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, ammettere le richieste istruttorie come articolate con le memorie 183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Con ordinanza in data 28/7/23 il Collegio disponeva una CTU medico-legale; veniva quindi prevista l'udienza del 14/12/23 per il conferimento dei relativi incarichi. Tuttavia con nota depositata in data 15/11/23 la difesa del notificava agli appellanti l'intervenuto decesso del proprio assistito e chiedeva alla Corte Per_3 dichiararsi l'interruzione del giudizio, provvedimento poi assunto con ordinanza del 22/1/24. Con ricorso in data 4/3/24 gli appellanti depositavano il ricorso per la riassunzione del giudizio, a fronte del quale veniva fissata l'udienza del 13/6/24: in vista di tale udienza la con le proprie note scritte di trattazione, CP_1 eccepiva l'intervenuta estinzione del giudizio in ragione della sua tardiva riassunzione da parte degli appellanti, eccezione che veniva contestata da questi ultimi. Con ordinanza in data 16/9/24 il Collegio fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in relazione alla sola questione dell'estinzione del giudizio e, a tale udienza, tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio – avente ad oggetto una domanda risarcitoria proposta dai genitori della minore Persona_1 nei confronti del ginecologo che, durante la gravidanza, non aveva rilevato le gravi deformità a suo carico, domanda seguita dalla chiamata in causa, da parte del ginecologo, della sua assicurazione - risulta CP_1 in effetti estinto. All'esito della sua costituzione nel presente giudizio di appello il dr. decedeva in Per_3 data 6/11/23. In tali ipotesi l'art.300 cpc prevede che il difensore “lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti” e che “Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto”: in ordine a tale meccanismo la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c.,
l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305
c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione
(avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.” (cfr. Cass.civ., sez.6-2, ord. n.27788 del 22/9/22). Ebbene in data 15/11/23 la difesa del aveva provveduto a notificare al difensore degli appellanti Per_3 una comunicazione del seguente tenore: “in data 23.11.2022 avanti alla intestata Autorità veniva iscritta a ruolo la causa (RG n.687/2022) introdotta con atto di citazione in appello dai Signori ed Parte_1
in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, nei Parte_2 confronti di e;
Persona_3 Controparte_2
2) in data 06.11.2023 il Sig. è deceduto come da certificato di morte che si allega (all. A). Persona_3
Tutto ciò premesso, questa difesa CHIEDE che l'intestata Corte di Appello, in persona dell'Ill.mo Giudice
Relatore Dott.ssa Paini Ombretta, preso atto di quanto sopra Voglia disporre l'interruzione del processo.
Si allega: Certificato di morte del Sig. ”. Persona_3
Dunque la difesa del aveva ritualmente portato a conoscenza degli appellanti sia l'intervenuto Per_3 decesso di quest'ultimo sia la data in cui ciò era avvenuto, provvedendo anche ad allegare alla comunicazione il certificato di morte;
ed aveva anche portato a conoscenza degli appellanti la sua volontà di richiedere alla
Corte il conseguente provvedimento di interruzione del giudizio: a fronte di tali chiare indicazioni non si vede come potrebbe sostenersi che l'evento interruttivo non fosse stato portato a conoscenza delle controparti.
La difesa degli appellanti, in particolare, ha dedotto che la comunicazione di cui sopra non sarebbe una comunicazione dell'evento interruttivo ma una comunicazione con cui la difesa del avrebbe inteso Per_3 solo preannunciare la richiesta di interruzione del processo, ma alla luce del su indicato tenore della comunicazione del 15/11/23, pure corredata dall'allegazione del certificato di morte del tale Per_3 deduzione si palesa del tutto infondata, avendo la difesa di quest'ultimo comunicato specificamente alla difesa degli appellanti l'evento del decesso e la sua certificazione, rappresentando poi la preannunciata richiesta alla
Corte di interruzione del processo null'altro che la fisiologica conseguenza processuale della notifica dell'evento alle controparti.
Stante il carattere meramente procedurale della presente pronuncia e tenuto conto della controvertibilità di talune delle questioni mediche dedotte, si reputa equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, in persona della d.ssa O. Paini, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 15/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)