Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3102 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il E_ C.F._1
09/12/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Serlapo Bardi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Marcello, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/05/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bormio, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , E_ Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA) nella via
Degli Olmi n. 30 viene assegnata, con gli arredi, alla OR E_
, comproprietaria nella misura di ½ e ivi resterà collocata la residenza
[...] anagrafica del figlio.
Per_ 3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, con il collocamento prevalente del minore presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 4. Il figlio ai fini della residenza anagrafica resta collocato presso la dimora materna a Quartu Sant'Elena (CA) nella via Degli Olmi n. 30.
Pag. 2 di 5 Per_ Il figlio continuerà a trascorrere il proprio tempo prevalentemente (da settembre a giugno per la durata di ogni anno scolastico) presso la madre nella residenza materna e trascorrerà due fine settimana alternati per ogni mese col padre, presso l'abitazione paterna, dal venerdì, al termine delle lezioni scolastiche, alla domenica sera, quando il bambino farà rientro alla casa della madre.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza.
5. A titolo di contributo per il mantenimento dei figlio minore, il sig. CP_1 verserà tramite bonifico su conto corrente bancario ogni mese alla
[...] OR , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € E_
600,00 (euro seicento/00) oltre la rivalutazione annuale agli indici ISTAT, per l'effetto del prevalente collocamento del minore presso la madre;
il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui il minore è collocato presso di sé.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio (scolastiche, mediche e sportive), previamente concordate e documentate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico e per la mensa, le spese per l'iscrizione all'università, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore e sono sempre a carico nella misura del 50%, riferito al preventivo dei costi migliori.
7. Inoltre, a definizione dei reciproci accordi patrimoniali tra loro intercorsi i coniugi stabiliscono che:
a. l'abitazione ubicata nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA) nella via Degli
Olmi n. 30, adibita a dimora coniugale e assegnata alla sig.ra
[...] Per_
che ivi risiede e abita insieme al figlio , continuerà ad essere E_ concessa in locazione a terzi come attività familiare di bed and breakfast per il periodo che va dal giorno 10 del mese di luglio fino al giorno 5 del mese di settembre di ogni anno.
L'attività di bed and breakfast di cui al punto che precede continuerà ad essere gestita dalla sig.ra e i profitti ricavati dalla predetta E_ attività continueranno ad essere destinati per coprire le spese delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA) nella via Degli Olmi n. 30 e sia per le spese delle utenze (elettrica, idrica, internet, tasse comunali) e sia per le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione della medesima abitazione.
Il sig. si obbliga ad accollarsi per intero il pagamento Controparte_1 residuo delle spese di cui al punto che precede (rate del mutuo, utenze
Pag. 3 di 5 domestiche, spese di ordinaria e di straordinaria amministrazione) relative all'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA) nella via Degli Olmi n. 30.
Per_ b. La sig.ra insieme al figlio , durante il periodo che va E_ dal 10 luglio al 5 settembre di ogni anno, vanno ad abitare nell'abitazione materna sita in EN (SO) nella Via per Livigno n. 13/A, ivi trasferendo, limitatamente a tale periodo, altresì la propria attività lavorativa.
Per tale periodo estivo (10 luglio/5 settembre) verrà osservato un tempo di Per_ permanenza paritetica per presso ciascun genitore di modo che il minore possa stare presso ciascun genitore con le seguenti modalità: due notti consecutive con il padre e due notti consecutive con la madre oltre ai fine settimana alternati dal venerdì notte alla domenica notte compresi.
Per_ Per il mese di agosto di ogni anno trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore seguendo il metodo dell'alternanza: dal 1° al 15 con un genitore e dal 16 al 31 con l'altro genitore e l'anno successivo a parti alternate.
c. Con l'odierna conciliazione entrambi i coniugi dichiarano quindi di aver pienamente soddisfatto tutte le proprie ragioni, riconoscendo reciprocamente di aver inteso in tal modo estinguere tutti i pregressi rapporti sorti dal vincolo coniugale, con effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle rispettive pretese.
Inoltre, anche al fine di dirimere ogni futura controversia, le parti dichiarano di rinunziare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra, dichiarano altresì che il relativo effetto preclusivo si estende anche all'ipotesi di scoperta di nuovi documenti, e di qualsivoglia eventuale richiesta che possa venire avanzata in futuro ad ognuna delle parti per qualsivoglia motivo, salva l'ipotesi di dolo di una delle parti.
Perciò esse dichiarano e convengono di non avere più nulla da pretendere, reciprocamente, per nessun titolo o ragione, nessuno escluso né eccettuato, neppure a titolo di risarcimento del danno, né per capitale per interessi, accessori e spese di qualsiasi natura e genere, in dipendenza dei fatti e dei rapporti sopra menzionati, anche a riguardo delle condizioni economiche come sopra concordate.
In particolare, con la sottoscrizione e l'adempimento degli obblighi assunti reciprocamente con il presente accordo, il sig. dichiara di non Controparte_1 avere nulla a pretendere nei confronti della sig.ra per E_ nessun titolo e/o ragione, compresa ogni eventuale pretesa e/o diritto e/o rivalsa e/o, ragione di credito e/o ripetizione di qualsivoglia somma relativamente all'immobile di cui sopra almeno fino alla comune decisione di compravendere il detto bene;
allo stesso modo, per proprio conto, la sig.ra dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti E_
Pag. 4 di 5 della sig. per nessun titolo e/o ragione, compresa ogni Controparte_1 eventuale pretesa e/o diritto e/o rivalsa e/o, ragione di credito e/o ripetizione di qualsivoglia somma relativamente all'immobile di cui sopra almeno fino alla comune decisione di compravendere il detto bene.
Pertanto, con la sottoscrizione e l'adempimento degli obblighi assunti reciprocamente con il presente accordo, entrambi riconoscono pieno effetto novativo delle odierne pattuizioni rispetto a qualsivoglia accordo e/o riconoscimento di debito e/o credito intercorso in data antecedente tra i medesimi e relativamente ai reciproci rapporti, di cui all'espositiva che precede.
Ove occorrer possa, i coniugi e danno atto E_ Controparte_1 che il presente accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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