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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2281/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 6.5.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MINISTERI MARCO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con Controparte_1 mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa , dott. Controparte_2
Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere stata inserita nelle GPS della provincia di Crotone per le classi di concorso AG56
(I fascia) e ADMM (I fascia) - giusta domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi del
16/04/2023-nonché per la classe A030 (II fascia), giusta domanda di inserimento del
29/05/2022, contestava l'omessa attribuzione, per ciascuna cdc, di n. 6 punti per il “
Diploma di perfezionamento, Insegnare con la metodologia CLIL. A.A 2021/2022. Corso erogato ai sensi dell'art. 14 del D.M n. 249 del 10/09/2010 ” nonché di n. 1 punto – nella classe di concorso A030 - per ulteriore diploma di perfezionamento “L'applicazione delle nuove tecnologie
(TIC) in ambito didattico”, titoli conseguiti presso l'Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, in violazione di quanto previsto dalla O.M. n. 112/2022
(Allegato 4 , punto B12 ; Allegato 3, punto B12; Allegato 7, punto B12; Tab 4 – B15).
Tanto premesso, così concludeva “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale di 144 punti per la classi di concorso AG56; al riconoscimento del punteggio integrale di 86 punti per la classe di concorso ADMM al riconoscimento del punteggio integrale di 82 punti per la classe di concorso A030 per titoli culturali e di carriera dichiarati nella domanda di ammissione ed elenchi aggiuntivi, tra cui il CLIL, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Crotone;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio di 17 punti per le classi di concorso AG56 e ADMM e 17 punti per la classe di concorso A030 per titoli culturali dichiarati nella domanda di ammissione, tra cui il CLIL, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Crotone;
PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere alla ricorrente il punteggio integrale punteggio al riconoscimento del punteggio integrale di 144 punti per la classi di concorso AG56 e di 86 punti per la classe di concorso ADMM nonché di 82 punti per la classe di concorso A030 per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, tra cui il CLIL, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Crotone, in applicazione delle Tabelle A/3 e A/7 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112; CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua;
IN OGNI
CASO, CON DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO O,
COMUNQUE, DISAPPLICAZIONE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo.Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso le competenze. Con la maggiorazione sui compensi di difesa di cui sopra del
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014 in ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso”.
Il , nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato e insisteva CP_1 per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
**
Il ricorso è fondato. Dalla documentazione in atti è pacifico che la ricorrente sia in possesso del diploma
“Insegnare con la Metodologia CLIL”, conseguito in data 07/03/2022 presso l'Accademia di
Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, ente accreditato nel sistema AFAM dall'anno scolastico 2017/2018 e sino al 20.03.2023( cfr. all. 9 e 10 fascicolo ricorrente).
Altrettanto pacifico che la mancata attribuzione, da parte del , in favore della CP_1 ricorrente, di n. 6 punti per le c.d.c. AG56, ADMM e A030 nonché di un ulteriore punto limitatamente alla cdc A030, è dipeso proprio dall'omessa valutazione di tale “Diploma di perfezionamento, Insegnare con la metodologia CLIL. A.A 2021/2022. Corso erogato ai sensi dell'art.
14 del D.M n. 249 del 10/09/2010”1.
Il riteneva corretta la valutazione operata evidenziando come l'Accademia delle CP_1
Belle Arti di Agrigento fosse (nuovamente) entrata a far parte del sistema AFAM, con decorrenza dall'anno accademico 2017/2018, in forza del decreto ministeriale n. 78 del 31 gennaio 2018, in veste di Istituzione privata, autorizzata ex art. 11, comma 1, del d.P.R.
212/2005, al rilascio di titoli accademici di primo livello in “Pittura” (DAPL 01), “Scultura”
(DAPL02), “Decorazione” (DAPL 03), “Scenografia” (DAPL 05)”; chiariva, tuttavia, che siffatto accreditamento era venuto meno in forza del decreto ministeriale n. 175 del 20 marzo 2023 ( cfr. all. fascicolo ricorrente, deposito del 18.3.2024) a mezzo del quale era stato previsto che “1. A decorrere dalla data del presente decreto è revocata all'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento l'autorizzazione concessa con
Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del
D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL
01), Scultura (DAPL02), Decorazione (DAPL 03); Scenografia (DAPL 05). 2. È fatto salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e
l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018” Giova premettere che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n.212 del 2005, recante il regolamento per la disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, la cui emanazione è prevista dall'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, di riordino della “Alta Formazione artistica e musicale (cd. Istituti “AFAM”), stabilisce che, fino all'entrata in vigore del regolamento disciplinante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione e il riequilibrio dell'offerta didattica, l'autorizzazione può essere conferita anche alle istituzioni non statali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508, previa presentazione, da parte di queste ultime, di una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità del loro ordinamento didattico alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché dimostrativa della disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento della relativa attività.
In sostanza, il predetto regolamento ha consentito alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello, e in corsi biennali di secondo livello.
L' Accademia di Belle Arti “Michelangelo”, che svolge attività didattica di alta formazione nel campo della “Pittura”, “Scultura”, “Decorazione” e “Scenografia” (Dipartimento di
“Arti visive e discipline dello spettacolo”), a seguito dell'introduzione del nuovo ordinamento strutturato in un triennio formativo di primo livello ed in un successivo biennio specialistico, otteneva l'autorizzazione al rilascio di diplomi di I e di II livello.
Come si evince dal D.M. 175 del 2023 nonché dalle sentenze dell'AGA e dell'AGO,
l'Accademia Michelangelo veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 11 d.P.R.
8.7.2005 n.212, con decorrenza dal 2017-2018, a rilasciare titoli accademici aventi pieno valore legale;
ciò con riferimento ai corsi triennali di primo livello in “Pittura” (DAPL 01), “Scultura”
(DAPL 02), “Decorazione” (DAPL 03) e “Scenografia” (DAPL 05).
Successivamente il emanava il Decreto n. 175 del 20.3.2023, di revoca CP_1 dell'autorizzazione relativa al triennio di primo livello, con la conseguenza che veniva meno il presupposto necessario per poter ottenere l'ampliamento dell'offerta formativa, come condivisibilmente osservato da Cons. di Stato, Sez. VII, n. 10065 del 2022 “ il ha CP_1 introdotto un principio di progressività nelle autorizzazioni, prevedendo che l'attivazione di corsi di secondo livello avrebbe potuto essere autorizzata solo allorquando risultassero già attivati, presso il richiedente, corsi di primo livello, onde rendere coerente ed unitario l'intero percorso post-scolastico dei discenti che frequentano, per averla prescelta, l'istituzione accademica. Di conseguenza, la predetta attivazione dei corsi di primo livello, e la loro operatività al momento della domanda relativa al secondo livello, è stata configurata come un vero e proprio pre-requisito per l'ammissibilità di quest'ultima, che, in caso di insussistenza, pregiudica la possibilità del prosieguo del procedimento”.
Il suddetto decreto di revoca 175/2023, tuttavia, fa salvo il riconoscimento legale dei titoli accademici di primo livello conseguiti “in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 (ossia “Pittura”, “Scultura”,
“Decorazione” e “Scenografia”) alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi
e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n.
78/2018”.
I titoli conseguiti dalla ricorrente, come correttamente rilevato dal , non si CP_1 annoverano tra quelli autorizzati sino al 2023.
Sul punto appare, però, opportuno precisare che sino al D.M. 175/2023 l'Accademia, in quanto annoverata tra le AFAM riconosciute, è stata soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art.1 c. V della Direttiva Ministeriale
170/2016 secondo cui “Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)”.
Tale status ha consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello,
Master di I livello per la formazione del personale scolastico.
Pertanto, i titoli culturali e accademici di I livello dell'Accademia, rilasciati a personale docente nel periodo in cui risultava AFAM legalmente riconosciuta, cioè dall'a.s. 2017/18
e sino al 20.3.23, possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.
Nel caso di specie, il titolo posseduto dalla parte ricorrente è stato conseguito nell'intervallo temporale che va dall'a.s. 2017/18 sino al 20.3.23, con conseguente valutabilità ai fini delle graduatorie impugnate. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente attribuzione dei seguenti punteggi:
-punteggio integrale di 144 punti per la classi di concorso AG56;
-punteggio integrale di 86 punti per la classe di concorso ADMM
-punteggio integrale di 82 punti per la classe di concorso A030
Le spese di lite sono compensate alla luce della complessità delle questioni affrontate e della stratificazione delle norme di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2281/2023, così provvede:
-dichiara che le certificazioni conseguite dalla parte ricorrente presso l'Accademia Belle Arti
“Michelangelo” sono valutabili ai fini delle graduatorie G.P.S. per il biennio 2022 – 2024;
-condanna il a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio integrale, come CP_1 indicato in parte motiva, per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione alle G.P.S. per il biennio 2022 – 2024 nella provincia di Crotone;
-compensa le spese.
Crotone, 06/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero gli allegati 3, 4, 7 dell' O.M. n. 112/2022, distinguendo in base alla graduatoria di riferimento, al punto
B12 prevedono l'attribuzione di n. 6 punti per ciascun “Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE”; mentre la tabelle 4 al punto B15 prevede l'attribuzione di un punto per ciascun “Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici” ( cfr. all. 26 fascicolo ricorrente).