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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA IN VIDEOCONFERENZA
4397/2023 R.G.
Oggi 3 aprile 2025 ore 12.41 innanzi al got Vincenzo Massimiliano Di Fiore sono comparsi i procuratori delle tre parti in causa.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione all'udienza con funzioni video-audio attive in Microsoft Teams e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati.
I difensori ribadiscono di avere già precisato le conclusioni.
Il difensore degli attori chiede di inserire a verbale deduzioni e chiarimenti in ordine al fatto dell'accadimento. L'avv. Adorno si oppone all predetta richiesta.
L'avv. Ferri si associa alla opposizione dell'avv. Adorno.
Il got
Trattandosi di questioni afferenti alla “editio actionis” già oggetto di ampio contraddittorio tra le parti respinge la tardiva richiesta di parte attrice
e dispone procedersi oltre.
I difensori danno atto di avere discusso la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo anche mediante deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
E' stata data lettura delle dichiarazioni rese in videoconferenza ed esse sono state integralmente confermate.
Il got
Dà lettura del dispositivo e della parte motiva della decisione in prosieguo d'udienza esonerando le parti dal comparire nuovamente in videoconferenza all'esito di detto deposito.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 4397/2023 R.G.
promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARAGNA LEONE C.F._2 elettivamente domiciliati in Perugia Via G. Tilli, 54 ATTORI
Contro
(CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA elettivamente domiciliato ex lege in Perugia Via Degli Offici 14
CONVENUTO
e
(CF ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FERRI MARCO elettivamente domiciliata in Latina via Petrarca 38
TERZO EVOCATO
Oggetto: responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
CONCLUSIONI
Il difensore degli attori ha precisato le conclusioni invocando le richieste di cui all'atto introduttivo:
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
, in relazione al danno patito dal minore Controparte_3 Parte_1
2 ; per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €. 19.125,00 Per_1 CP_4
così come meglio specificato in narrativa.
L'Avvocatura dello Stato ha precisato le conclusioni ribadendo le richieste di cui alla citazione per chiamata di terzo e alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e, in particolare, ha insistito per conseguire declaratoria di insussistenza di ogni responsabilità dell'amministrazione scolastica, riguardo ai fatti per cui è causa e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa, e rigettarla perché infondata;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, ritenere e dichiarare che l'amministrazione ha diritto di essere garantita dalla sua compagnia di assicurazione, e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in luogo dell'amministrazione, ovvero, in subordine, a rifondere all'amministrazione stessa, tutte le somme che sarà tenuta a pagare alla controparte.
Con Il difensore della Compagnia di assicurazioni ha precisato le conclusioni sottese dalla comparsa costitutiva qui di seguito trascritte: rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e non provata, con conseguente assorbimento e/o rigetto della domanda di garanzia;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, limitare il risarcimento a quanto risulterà di giustizia;
- in ulteriore subordine, rigettare qualsiasi
Con diversa domanda verso poiché prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto
e non provata.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il presente giudizio ha preso le mosse dal ricorso -ex art. 281 undecies c.p.c.- a seguito del quale gli attori hanno articolato le summenzionate richieste ed hanno dedotto il seguente fatto:
Il 7.1.21 il minore si trovava nel piazzale interno dell' Persona_2 [...]
di in Perugia Via Luigi Canali 27 quando, al Controparte_3 CP_3
3 momento dell'uscita dall'edificio scolastico (ore 12.55 circa), è caduto rovinosamente in terra riportando gravi lesioni fisiche.
L'alunno è caduto a causa della cospicua presenza di fogliame bagnato sulla pavimentazione della rampa del piazzale antistante l'ingresso dell'edificio che ha reso la superficie scivolosa oltre che estremamente insidiosa. Sul luogo del sinistro non veniva rinvenuto alcun presidio antiscivolo, né alcuna segnaletica atta a preannunciare lo stato di pericolo del luogo. Il minore era atteso all'esterno dei cancelli dell'edificio scolastico dallo zio il quale ha assistito alla scena ed ha soccorso il Controparte_5
nipote accompagnato al Pronto Soccorso S.M. della Misericordia di Perugia
Alla diagnosi consistente in “frattura margine laterale epifisi distale tibia sinistra.
Confezionato stivaletto gessato” (All.1 ricorso) ha fatto seguito iter medico terapeutico descritto in atti.
Con decreto -ex art. 281-undecies, c. 2° c.p.c.- è stata fissata l'udienza del 20.2.24.
Con tempestiva comparsa costitutiva del 2.2.24 il ha contestato la CP_1
domanda attorea chiedendone il rigetto sulla base delle suesposte richieste nuovamente ribadite in sede di precisazione delle conclusioni.
Ha chiesto esplicita autorizzazione al fine di estendere il contraddittorio nei confronti di
Con
quale Compagnia di assicurazioni contrattualmente obbligata a tenere indenne l'Amministrazione in caso di condanna.
Il Ministero ha dedotto le seguenti circostanze:
In data 08.01.21 il prof. in servizio presso l'I.O. “B. DI Betto” Persona_3
relazionava (doc. n. 1) di aver ricevuto il giorno prima 07.01.21, alle ore 21.43, messaggio telefonico della madre dell'alunno la quale lo Persona_2
informava che il proprio figlio, appena uscito da scuola, nel piazzale antistante il cancello sarebbe caduto riportando la rottura della caviglia, come diagnosticato da referto ospedaliero. Riferiva il docente che egli, il giorno 07.01.21, aveva accompagnato il predetto alunno alla porta d'ingresso dell'istituto per l'uscita e che questi si era incamminato velocemente all'uscita del cancello per prendere l'autobus e che al riferito accaduto non erano presenti testimoni.
Ha contestato il dato, ritenuto inverosimile, dell'esame del referto del pronto soccorso
(cfr. all. 2 comparsa costitutiva) il cui orario di ammissione alle ore 15:58 rende improbabile il fatto occorso cioè circa tre ore prima ossia verso le ore 12,55 circa
4 soprattutto per la presenza dello zio paventata dagli attori già al momento della caduta del minore.
Inoltre, il piazzale antistante l'ingresso dell'edificio (ove controparte afferma che sarebbe avvenuto l'infortunio) è al di fuori del cancello che definisce l'area di pertinenza degli spazi scolastici e, pertanto, non è di competenza gestionale dell'amministrazione scolastica, ma del Comune di Perugia (v. 4 foto piazzale – doc. n. 14 -17 comparsa costitutiva).
Le fotografie del percorso dal cancello al plesso (doc. nn. 18-26 comparsa costitutiva), rappresentano alberi dai quali non derivano accumuli di fogliame trattandosi di ulivi sempreverdi.
Il sistema scolastico ha adottato ogni misura in favore dell'alunno. Ha preso in carico la particolare situazione del Mezzanotte affiancandogli un insegnante di sostegno ai sensi della Legge n. 104/92. L'art. 13 di detta legge prevede che, nel caso in cui la certificazione della disabilità lo preveda, oltre all'insegnante di sostegno per la didattica della classe, viene predisposto a cura del Comune l'ausilio di operatori per le particolari esigenze personali del minore (difficoltà nella deambulazione).
Nel Programma Educativo Individuale (cosiddetto PEI) non è mai stata contemplata la difficoltà di deambulazione.
In data 30.09.21 (doc. n. 31 memoria istruttoria) sono state evidenziate le difficoltà dell'allievo ma la madre presente non ha mai chiesto l'ausilio per problemi nella deambulazione autonoma dell'alunno. Al contrario, la dott.ssa dell'ASL1 quale Per_4
neuropsichiatra infantile che seguiva il caso (v. doc. n. 32 pag. 4) ha evidenziato la necessità di “lavorare sulle autonomie dell'alunno”.
Cont Con comparsa costitutiva ha contestato la dinamica del fatto paventato dagli attori.
Ha precisato la circostanza in ragione della quale il piazzale antistante l'ingresso dell'edificio si trova al di fuori del cancello dell'istituto scolastico e quindi su area di competenza del Comune e non di pertinenza della scuola.
Ha dedotto la incompatibilità della diagnosi di “frattura isolata dell'angolo esterno dell'epifisi tibiale con lieve diastasi del frammento” di cui al referto di Pronto Soccorso
(doc. 3) cui il minore accede tre ore dopo (h 15.58) l'asserito orario dell'evento (h 12.55) aggiungendo solo genericamente “incidente in altri luoghi” senza alcun riferimento all'Istituto Scolastico. La stessa incompatibilità è data dall'asserita presenza dello zio
5 in attesa del minore all'esterno dei cancelli dell'edificio Controparte_5 Per_1
scolastico.
Ha specificato che il piazzale antistante l'ingresso dell'edificio è al di fuori del cancello dell'istituto scolastico e quindi su area di competenza del Comune.
Alla prima udienza del 13.5.24 ha fatto seguito, in pari data, ordinanza di conversione del rito da semplificato in ordinario con assegnazione, in favore delle parti, del triplo temine, ex art. 171-ter c.p.c., con successivo rinvio al 2.10.24.
A seguito dello scambio delle anzidette memorie sono state ammesse le prove orali articolate dagli attori.
A seguito della modifica dell'ordinanza istruttoria e dei successivi rinvii sono stati escussi i testimoni (per gli attori) e (per Parte_1 Per_3
l'Amministrazione) in data 12.12.24.
Successivamente è stata fissata udienza -ex art. 281 sexies c.p.c.- per la precisazione delle conclusioni prefissata per il 5.3.25 e per la discussione orale e la lettura del dispositivo per l'odierna udienza del 3.4.25.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto prioritario inquadrare il caso in esame nel novero delle fattispecie di cui all'art. 1218 c.c. con le correlate precisazioni in tema di onere probatorio incombente agli attori (ex art.
2697 c.c.).
Il caso prospettato afferisce ad una autolesione dell'alunno all'uscita di scuola.
Questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento maggioritario della Cassazione alla stregua del quale, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso
(autolesione), la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni;
quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di
6 protezione e vigilanza onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona
(Cass. SSUU 9346/02; Cass. 5067/10 e Cass. 8325/10).
La scuola deve dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile ovvero al di fuori della sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione.
La circostanza secondo cui la caduta è avvenuta in un determinato luogo implica un ulteriore distinguo:
La responsabilità della scuola è massimamente evidente finché l'allievo si trattiene entro il plesso scolastico (v. Cass. 3695/16) o nelle sue pertinenze (v. Cass. 22752/13).
La responsabilità è sussistente, persino, nel caso in cui il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalle sue pertinenze ad esclusione delle ipotesi per le quali l'alunno è stato affidato ad un altro adulto e, dunque, non continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell'insegnate od altro dipendente scolastico (v. Cass. 10516/17).
L'art. 1218 c.c. in relazione al caso di specie dà luogo ad un ulteriore chiarimento in tema di onere probatorio incombente agli attori:
Il Tribunale ha ritenuto di dovere condividere gli insegnamenti della Cassazione in conseguenza dei quali gli attori non avrebbero dovuto limitare il proprio onere probatorio mediante la sola allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'Istituto scolastico.
Gli attori avrebbero dovuto dimostrare il nesso causale (materiale) fra condotta dell'obbligato inadempiente e pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
Il nesso causale è una relazione logica non già una prova.
Esso si dimostra mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227 c.c..
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., ma con peculiare atteggiamento dell'onere della prova incombente agli attori rispetto alla regola dettata per l'inadempimento in generale.
7 Se per un verso, la responsabilità dedotta dagli attori ricade nell'alveo della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), per un altro verso, la distribuzione dell'onere della prova fa sì che non possa dirsi sufficiente, al fine di vedere accolta la domanda risarcitoria, la mera allegazione dell'inadempimento (secondo il noto principio di cui alle SSUU 13533/01).
Sul punto, questo giudice onorario ha aderito all'orientamento della giurisprudenza secondo cui è, invece, doverosa e necessaria “la prova che il danno occorso all'alunno sia legato dal nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente.
Colui che si assume danneggiato ha, pertanto, l'onere di dimostrare in concreto
l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento”.
Pertanto, la generale previsione dell'art. 1218 c.c. che esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta non vale nell'odierno processo in ordine al quale l'obbligazione di garanzia nei confronti dell'alunno dà luogo all'onere di provare non già la colpa della debitrice-Amministrazione, bensì il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
Dunque, il principio valido in sede contrattuale (pura) (SSUU 13533/01) è criterio non predicabile nel caso in scrutinio che, invece, comporta, la dimostrazione in concreto del nesso causale fra condotta dell'obbligato e danno lamentato dagli attori (Cass. 8849/21;
SSUU 9346/03; Trib. Roma 7357/24 e Trib. Milano 5.1.23).
In base alle premesse e ai principi che precedono sono state scrutinate tutte le emergenze probatorie acquisite agli atti dell'odierno processo.
Gli attori hanno introdotto un unico testimone ( il quale ha risposto ai Parte_1
capitoli articolati dai genitori del minore:
Capo 1 è vero che in data 07.01.2021, alle ore 12.55 circa, ho atteso l'uscita di
dalla scuola sita in Perugia Via Luigi Canali n.27. Persona_2
Lo ricordo perché quel dì mio fratello mi chiese la cortesia di raggiunge mio nipote
presso l'istituto scolastico per portarlo a casa;
Per_1
Capo 2 è vero che il minore era solo;
ADR non visto nessun altro. Dal mio punto di osservazione non potevo scorgere l'ingresso dell'edificio scolastico.
8 Capo 3 ho visto mio nipote percorrere la discesa ricoperta da fogliame;
Capo 4 ho visto scivolare a terra e l'ho soccorso. Per_1
La dichiarazione resta dall'unico testimone degli attori è immeritevole di credito per le diverse argomentazioni di seguito riportate. ha affermato di conoscere i fatti senza mai precisare circostanze Parte_1
induttive o deduttive di tempo e di luogo con riferimento alla caduta del nipote.
Tale deposizione è priva, inoltre, di causalità indicativa.
Infatti, la terza circostanza “ho visto mio nipote percorrere la discesa ricoperta da fogliame”, di per sé valutata, ha reso equivoca e, dunque, inattendibile la contestuale seconda affermazione “non potevo scorgere l'ingresso dell'edificio scolastico”.
Ciò è apparso irragionevole e perciò inattendibile in quanto la discesa -nel tratto che corre dal cancello verso il fondo strada- coincide esattamente con l'ingresso scolastico (v. foto allegate in atti, ad es., n. 14 comparsa Avvocatura dello Stato).
Il testimone è caduto in contraddizione giacché le fotografie in atti mostrano che
l'ingresso della scuola e la discesa sono un tutt'uno in senso lineare.
Il predetto testimone si è nuovamente contraddetto nella parte in cui ha affermato, per un verso, che la discesa era ricoperta di fogliame (capo 3) e, per un altro verso, ha aggiunto che dal suo punto di vista non poteva scorgere l'ingresso della scuola (capo
4).
Di contro, le predette fotografie mostrano che la discesa parte dal cancello d'ingresso della scuola.
In altri termini, le affermazioni dell'unico testimone degli attori contrastano con i supporti fotografici del sito (es. doc. 14 comparsa costitutiva Avvocatura di Stato) in base ai quali è apparso pressoché difficile, se non addirittura impossibile, voltare lo sguardo alla discesa -appena fuori dal cancello della scuola- senza poter vedere, allo stesso tempo, anche l'ingresso dello stesso Istituto.
Il testimone inoltre, non ha circostanziato il tipo di fogliame nè il fatto che Parte_1
fosse bagnato, benché gli unici alberi che vistosamente costeggiano il cancello (v. foto n°14 comparsa costitutiva Avvocatura dello Stato) sono rappresentati da piante appartenenti a specie (ictu oculi) sempreverde.
9 E' apparsa, inoltre, immotivata la circostanza secondo cui, nonostante la dolorosissima frattura riportata dal minore, è trascorso un considerevole e inspiegabile lasso di tempo tra la caduta delle ore 12.55 ed il soccorso tre ore dopo, ossia, due minuti prima delle ore 16.00 presso il nosocomio perugino.
Il riscontro incrociato tra le suddette circostanze e gli altri atti - in uno alle fotografie prodotte in giudizio dall'AVVOCATURA DELLO STATO - ha validato il convincimento di questo giudice circa l'inattendibilità del predetto testimone in base alla selezione per prevalenza, rilevanza e sovrapponibilità delle altre circostanze emerse nel fascicolo indicato in epigrafe.
L'inattendibilità del testimone afferisce alla oscura, imprecisa e Parte_1
contraddittoria deposizione che questo giudice onorario ha discrezionalmente valutato alla stregua di elementi di natura oggettiva, peraltro, evincibili dalle fotografie versate in atti (v., ad es., doc. n.14 comp. costitutiva Avvocatura di Stato)
(v. Cass. 21239/19 e Cass. 7763/10).
Ergo, la duplice insussistenza di idonee circostanze circa la dinamica del fatto ed il nesso di causalità -come sopra specificato- ha reso infondata la domanda attorea.
Quanto all'onere probatorio spettante alla Amministrazione occorre un ulteriore chiarimento:
L'Amministrazione sarebbe stata tenuta alla dimostrazione, anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento dell'obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.
15190/23; Cass. 5118/23 e Cass. 8849/21). Tuttavia, l'onere in capo alla scuola avrebbe potuto ritenersi sussistente solo in presenza di precise allegazioni dirette a individuare la causa dell'evento dannoso nella mancata osservanza di tali cautele
o comunque nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi che, di contro, l'unico testimone non ha mai dedotto in modo compiuto e Parte_1
attendibile.
10 Se per un verso è indiscutibile la responsabilità della scuola per i fatti subiti dall'alunno anche fuori dal plesso scolastico, per un altro verso, va esclusa la responsabilità in tutti i casi in cui l'alunno risulti, come nel caso in scrutinio, già affidato alle ore
12.55 allo zio . (v. Cass. 10516/17). Controparte_5
Tale circostanza risultante, peraltro, dalla dichiarazione resa dagli attori nell'atto introduttivo è stata sussunta da questo giudice onorario nel novero della fattispecie di cui all'art. 229 c.p.c. avente piena efficacia di confessione spontanea.
Si torna a ripetere: gli attori hanno violato l'art. 2697 c.c. nei limiti precisati dalla surrichiamata giurisprudenza per avere omesso la dimostrazione, in concreto, circa la dinamica del fatto ed il nesso eziologico di tipo materiale.
Ciò ha dato luogo ad un consequenziale effetto anche in ordine all'onere incombente alla Amministrazione convenuta: in mancanza del prioritario assolvimento della prova posta a carico degli attori non
è mai sorto il correlato consequenziale onere per l'Amministrazione afferente alla prova liberatoria.
In base, infatti, al condivisibile principio enunciato dalla Cassazione “l'onere probatorio del convenuto, di contenuto contrario a quello dell'attore, sorge in concreto solo quando quest'ultimo abbia fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che l'insufficienza della prova con cui il convenuto abbia inteso confortare le contestazioni delle pretese dell'attore non vale a dispensare quest'ultimo dell'onere probatorio a suo carico salvo, peraltro, il principio di generale applicazione per cui i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici si da potere essere posti a base della decisione -non solo quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte- ma anche quando questa non li contesti specificamente ed imposti altrimenti il proprio sistema difensivo” (v. Cass. 5733/1993).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
I parametri minimi inderogabili del D.M. 147/22 (v. Cass. 6686/19) sono stati ritenuti congrui in considerazione della semplicità del caso e della portata delle ridotte attività istruttorie risultanti dagli atti.
11 Nei rapporti tra gli attori e il terzo evocato AIG in giudizio dal va applicato CP_1
il principio enunciato dalla Cassazione secondo cui le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia -una volta che sia stata rigettata la domanda principale- vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. (Cass. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
Rigetta la domanda attorea;
Condanna gli attori al pagamento dei compensi di difesa in favore del
[...]
qui liquidati in € 2.400,00 oltre 15% TF iva e cpa;
Controparte_1
Condanna gli attori al pagamento dei compensi di difesa in favore di
[...]
qui liquidati in € 2.400,00 oltre 15% TF Controparte_2
iva e cpa.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 3 aprile 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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