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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/12/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3908/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 2 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 7/10/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 8/10/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. MARTIRE VALENTINA ha concluso come da nota depositata Controparte_1 in data 1.12.2025 per l'avv. IS IU ha concluso come da nota Controparte_2 depositata in data 1.12.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:36 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3908/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3908/2021 R.G. promossa da: tra
c.f./p.i. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MARTIRE VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma
(RM), Via Federico Cesi n. 44, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
p.i. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
IS IU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fondi (LT),
Piazza Giuseppe De Santis n. 6, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: inadempimento contrattuale; risarcimento danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, la società che Controparte_1 si occupa della commercializzazione e distribuzione di prodotti dolciari, sia a proprio marchio che per quello di terzi, all'interno della Grande Distribuzione Organizzata, consistente nella più grande e diffusa rete di Ipermercati su tutto il territorio italiano ( Conad, Despar etc.), ha CP_3 CP_4 convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la al fine di sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere: - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, per CP_2
l'effetto, - Accertare e dichiarare il diritto della al risarcimento del danno patito, Controparte_1 nella misura di € 13.188,89 oltre iva di legge in favore della o in quella misura Controparte_1 maggiore o minore che si riterrà di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa;
- Dichiarare integralmente compensato il credito portato dalle fatture nn. 794/FD e 923/FD del 2020 CP_2 di € 564,30 l'una, per un totale di € 1128,60 e condannare la convenuta al pagamento della differenza che verrà in tal modo determinata;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri come per legge.”.
La società attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver richiesto, sin dal mese di ottobre 2020, come tutti gli anni, per tramite del proprio funzionario sig. , alla società Parte_1 convenuta la loro miglior offerta per la fornitura di prodotti dolciari per il Carnevale 2021 (all. 01); - che l'odierna convenuta, tramite e-mail sottoscritta dalla sig. Responsabile Qualità e Parte_2
Marketing, aveva confermato i medesimi prezzi già applicati per il Carnevale 2019-2020, evidenziando la necessità, prima di procedere all'ordine, di concordare, anche in base agli aggiornamenti degli impianti produttivi, le caratteristiche del quantitativo di etichette necessarie al completamento del fabbisogno dell'intera fornitura prevista;
- di aver acquistato, dopo aver concordato tali caratteristiche, a seguito dell'invio di un campione ricevuto in data 19/10/2020, il quantitativo previsto delle etichette necessarie per un costo complessivo di euro 1.075,70 dalla
[...]
- di aver effettuato il primo ordine di impianto dei prodotti, consistente nello specifico in Pt_3 prodotti per la campagna del Carnevale per complessivi euro 5.280,00 (di cui n. 250 cartoni di
“castagnole fritte al rhum” nel formato da 200gr per 8 pz cad., n. 350 cartoni di “castagnole fritte alla vaniglia” nel formato da 200gr per 8 pz cad. 7); - che, in data 02/12/2020, la società convenuta aveva confermato via e-mail l'ordine ricevuto, indicando al suo interno la consegna tassativa del prodotto il 05/01/2021 presso la Logistica di Cerealdolci corrente in Pomezia, Via Pontinia Vecchia km 30.500 (all. 02); - di aver effettuato un nuovo ordine di prodotti dolciari, consistente nello specifico in n. 90 cartoni di “peschine al cacao” per un valore merce di euro 564,30; - che, in data
15/12/2020, la società convenuta aveva confermato a mezzo email il nuovo ordine ricevuto, indicando al suo interno la consegna tassativa del prodotto entro il 14/01/2021; - di essere stata contattata telefonicamente, in data 22/12/2020, ad appena 5 giorni lavorativi dalla consegna del primo ordine, dalla convenuta, tramite il sig. il quale le rappresentava verbalmente di non voler Testimone_1 più adempiere all'obbligazione assunta con le conferme d'ordine già inviate, né ai successivi ordinativi già previsti ed inerenti la campagna Carnevale 2021, essendo venuto meno il proprio interesse nel portare avanti il rapporto di fornitura;
- che, in pari data, la convenuta, tramite e-mail della sig.ra l.r.p.t. della società, confermava l'impossibilità di procedere Persona_1 all'evasione dell'ordine per “problemi interni all'azienda” (all. 03); - di essere stata informata, da alcuni clienti, che la convenuta stava offrendo loro i prodotti negati alla stessa, approfittando del fatto che quest'ultima non aveva disponibilità del prodotto per effetto della loro stessa mancata consegna;
- di aver formulato, in data 25/02/2021, alla convenuta formale richiesta di risarcimento danni in ragione dell'inadempimento contrattuale, cui aveva fatto seguito, in data 26/02/2021, pec a firma del difensore della convenuta, invocando l'impossibilità di dare seguito agli ordinativi stante l'
“inaspettata condizione pandemica” (all. 04). costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_2
22/03/2022, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, deducendo la natura occasionale dei rapporti commerciali, privi di vincolo di fornitura continuativa, nonché l'assenza di un contratto di durata, trattandosi di singole vendite, precisando l'impossibilità sopravvenuta di adempiere per cause non imputabili alla stessa, legate alla pandemia Covid-19, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis: Preliminarmente dichiarare nullità della costituzione in giudizio della società , per violazione e falsa applicazione Controparte_1 dell'art. 165 comma 1 cpp , l'attrice si è costituita in giudizio senza depositare un indice dei documenti richiamati ed offerti in comunicazione . Sempre preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione stante la sua assoluta genericità , per violazione dell'art. 163 , comma 3 n.4 , stante la generica, insufficiente e contraddittoria ricostruzione dei fatti controversi e decisivi per il giudizio costituiti dalla puntuale indicazione delle condotte tali da determinare l'evento. Nel merito rigettare la domanda della società attrice perché inammissibile , comunque infondata in fatto ed in diritto . Condannare l'attrice al risarcimento dei danni a favore della convenuta ex art. 96, I comma
c.p.c., nella misura che verrà liquidata in corso di causa, anche in via equitativa;
Condannare parte attrice al pagamento delle spese competenze ed onorarti del giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, concessi i termini ex art. 183, co.
6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, risultano prive di pregio le preliminari eccezioni di nullità dell'atto di costituzione attoreo per omessa allegazione dell'indice dei documenti, posto che l'assenza di tale elemento non è sanzionata a pena di nullità, così come l'eccezione di nullità per asserita genericità dell'atto introduttivo, posto che la difesa della convenuta ha potuto prendere specifica posizione sulle richieste avversarie.
Nel merito, le domande svolte dall'odierna parte attrice meritano accoglimento nei limiti qui di seguito indicati. Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572).
Nel caso di specie, dalla copiosa documentazione versata in atti dall'attrice e, segnatamente, dalla corrispondenza intercorsa tra le due società (all. 1-2, citazione), nonché dagli ordinativi n. 2838 del
2.12.2020 e n. 2969 del 15.12.2020 aventi ad oggetto la fornitura da parte della convenuta di prodotti dolciari in favore dell'attrice per l'importo totale di euro 5.844,30 (all. 11, memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.) con consegna rispettivamente prevista nelle date del 5 e 14 gennaio 2021, si evince la sussistenza di un contratto inter partes avente ad oggetto la fornitura da parte della convenuta di prodotti di pasticceria (si veda, art. 2, all. 12, memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2),
c.p.c.)
Risulta altresì per tabulas che, nelle mensilità di ottobre e novembre 2020, la società convenuta avesse già regolarmente consegnato all'attrice altra merce, di cui alle fatture n. 794 del 28.10.2020 e n. 923 del 24.11.2020 per un importo di 564,30 ciascuna (all. 10, citazione;
all. doc. 2, comparsa) e non pagate dall'attrice.
Ciò posto, acclarata l'esistenza del contratto inter partes, risulta altrettanto pacifica la mancata consegna da parte della convenuta della merce di cui agli ordinativi n. 2838 del 2.12.2020 e n. 2969 del 15.12.2020.
L'inadempimento della convenuta sussiste e può essere ritenuto di non scarsa importanza, considerato la ricaduta improvvisa ed immediata sulla fornitura della merce attesa dall'attrice ed inaspettatamente interrotta.
A tale proposito, le argomentazioni difensive della convenuta non sono supportate da adeguati riscontri obiettivi.
Ed invero, se da un lato, con la missiva inoltrata via pec il 22.12.2020, la responsabile dell'amministrazione, sig.ra comunicava l'impossibilità di evadere gli ordini per Per_1
“problemi interni all'azienda” (all. 03, citazione), dall'altro, la missiva del 26/02/2021, a firma del legale della convenuta, invocava un sostanziale inadempimento per “gravi problemi aziendali, legati anche alla inaspettata condizione pandemica” (all. 04, citazione), invocando la stessa quale causa di forza maggiore ex art. 1256 c.c. tale da estinguere l'obbligazione.
Orbene, l'istituto invocato dalla difesa convenuta non può trovare spazio nella fattispecie concreta oggetto di attenzione da parte del Tribunale. La norma in esame prevede che “La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.”.
L'impossibilità deve rivestire i requisiti dell'obiettività e dell'assolutezza, ossia deve essere tale non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto, e deve costituire un ostacolo che non può essere superato neanche con uno sforzo estremo.
L'impossibilità che estingue l'obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; la stessa non deve essere imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima non deve essere venuto meno (Cass. n. 8766/2019; Cass. n. 20811/2014).
L'onere della prova della non imputabilità, anche remota, dell'evento impeditivo ai fini dell'estinzione dell'obbligazione deve essere offerta dal debitore (Cass. n. 6594/2012) non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis (Cass. n. 13142/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, è evidente che l'impedimento invocato dalla società convenuta non possa qualificarsi come impossibilità assoluta ad adempiere e ciò lo dimostra il fatto che, nei mesi di ottobre e novembre 2020, quand'era ancora in corso la pandemia, peraltro nella sua fase meno acuta, la stessa avesse fornito regolarmente la merce all'attrice (all. 10, citazione;
all. doc. 2, comparsa).
L'interruzione ex abrupto della fornitura della merce oggetto di ordinativi è, pertanto, del tutto ingiustificata e a ciò consegue l'inadempimento della convenuta (e, dunque, l'“an” della pretesa) con le conseguenze di legge.
Quanto alle voci di danno richieste dall'attrice e, segnatamente: a) € 488,49, pari al costo delle
15.400,00 etichette acquistate specificamente per i prodotti (all. 13 e 14), b) € 3.535,00 CP_2 per il mancato guadagno aziendale derivante dalla perdita del conseguente fatturato sui due ordini già effettuati e non evasi, c) €. 6.165,00 per il mancato guadagno aziendale derivante dalla perdita del conseguente fatturato sui successivi ordini in programmazione già previsti, come dettato dal rapporto storico precedente (all. 9), d) € 3.000,00 per la lesione dell'immagine professionale nei confronti dei propri clienti, possono essere riconosciute soltanto le voci a, b, c, in quanto in parte documentate e, comunque, non fatte oggetto di specifica contestazione avversaria.
Non può, invece, trovare accoglimento difettando qualsiasi allegazione sul punto la voce d), afferente al danno da immagine asseritamente subìto.
Non è poi contestato l'omesso pagamento da parte dell'attrice del credito portato dalle fatture nn. 794/FD e 923/FD del 2020 di € 564,30 l'una, per un totale di € 1.128,60, tant'è che CP_2 ne ha chiesto la compensazione con quanto spettantegli.
Conclusivamente, acclarato l'inadempimento colpevole al contratto inter partes da parte della convenuta, dichiara risolto lo stesso (si veda, Cass. 3012/2010) e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 9.059,89 (= € 488,49 + €
3.535,00 + €. 6.165,00 - € 1.128,60), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, già operata la compensazione del credito della convenuta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale e della non particolare complessità della causa, caratterizzata dal mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione, accertata la risoluzione del contratto di fornitura inter partes per inadempimento imputabile alla convenuta, risolve lo stesso e, per l'effetto, condanna la convenuta a risarcire all'attrice la somma pari ad euro 9.059,89 per le voci di cui in parte motiva e già operata la compensazione, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna altresì la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 2/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 2/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini