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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14677/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTI _1
ALESSANDRO, dell'avv. DIALTI FRANCESCO e dell'avv.to MARTINI ANTONIO ATTRICE
od. fisc., partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano- COroparte_2 MO LO , con il patrocinio dell'avv. FERRARI LAURA e dell'avv. P.IVA_1
CANALI RICCARDO, elettivamente domiciliata in Milano, VIALE ORTI 14 presso i suddetti difensori. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 P.IVA_2 GIORGIO, dell'avv. GIANNELLI ANDREA e dell'avv. MATINO ANTONIO elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Broletto 20 press i suddetti difensori
CONVENUTI nonché contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGLIA COroparte_3 P.IVA_3 CRISTINA e dell'avv. NEGRI CLEMENTI ANNA PAOLA e dell'avv. PODDA ALESSANDRO elettivamente domiciliata in Milano, VIA BIGLI 2 presso i suddetti difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPANA ANDREA e COroparte_4 dell'avv. RITA PETRASSI, elettivamente domiciliata in Milano, Milano (MI), via San Protaso 5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COroparte_5 P.IVA_4 GIOVANARDI CARLO ALBERTO, e dell'avv. FRANCESCA MARINO, elettivamente domiciliata tramite PEC Email_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANTONIO COroparte_6 P.IVA_5
AURICCHIO, e ed elettivamente domiciliata tramite PEC CP_7 CP_8
Email_2
LITISCONSORTI NECESSARI
Nonché contro pagina 1 di 14
COroparte_9
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, in via principale
accertare e dichiarare che le modifiche apportate ai documenti contrattuali per cui è causa in ordine alle quali ha avuto luogo il voto contrario di , sono _1 inesistenti, nulle, prive di effetto o come meglio, in quanto contrarie agli accordi intercorsi e a legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa condannare , in qualità di società di gestione del fondo denominato Parte_1
“AR”, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla restituzione degli importi che le sono stati corrisposti e che verranno eventualmente corrisposti in corso di causa in forza delle predette modifiche, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al saldo in ogni caso
con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta COroparte_2
CONCLUSIONI
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via pregiudiziale CO
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di con riferimento alla domanda di restituzione dalla stessa esperita, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda;
in subordine, nel merito, CO
2. accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande formulate da nel presente giudizio, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti;
in ogni caso, CO
3. condannare , in persona del suo l.r.p.t., alla refusione in favore di degli onorari e Parte_2 delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge;
4. emettere ogni ulteriore provvedimento comunque connesso alle, o dipendente dalle, domande che precedono.
Per parte convenuta Parte_1
pagina 2 di 14 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare,
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di _1 rispetto a tutte le domande formulate in giudizio, per mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art. 23 delle Rules, per i motivi esposti in atti;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande avversarie sotto i relativi profili soggettivi e oggettivi;
2) accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di _1 rispetto a tutte le domande formulate in giudizio, per i motivi esposti in atti;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande avversarie;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di _1 quantomeno con riferimento alla domanda restitutoria svolta con l'atto di citazione, per i motivi esposti in atti;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda sotto i relativi profili soggettivi ed oggettivi;
in subordine, nel merito,
4) accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da _1 nel presente giudizio, per i motivi esposti in atti;
conseguentemente, rigettare tutte le
[...] domande avversarie;
in ogni caso,
5) condannare in persona del legale rappresentante pro- _1 tempore, alla refusione, in favore di quale società di gestione del fondo Parte_1 denominato “Fondo AR”, delle spese e competenze del presente procedimento, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condannare in persona del legale rappresentante pro- _1 tempore, alla refusione delle spese di lite nei confronti dei terzi chiamati;
7) emettere ogni pronuncia e statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
quale società di gestione del Fondo AR, dichiara sin d'ora di non Parte_1 accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere formulate dalle controparti.
Per la parte chiamata COroparte_6
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale decidere secondo giustizia, dichiarandosi in COroparte_6 qualità di terzo estraneo alla vicenda oggetto del presente procedimento, sin d'ora disponibile a fornire ogni altra informazione in suo possesso che possa essere all'uopo utile a tal fine, con espressa richiesta, sin da ora, ad esser tenuta indenne dalla condanna ad eventuali spese di giudizio, in ragione della propria posizione di terzietà.
pagina 3 di 14 Per la parte chiamata COroparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, anche in via preliminare, incidentale e/o pregiudiziale così decidere:
(1) In via preliminare, nel merito: accertare la carenza di legittimazione attiva di e, _1 conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità dell'azione;
(2) Nel merito, in via principale: condannare l'attrice , in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, a rifondere ad le spese di lite che verranno liquidate dal Tribunale COroparte_3 all'esito del presente giudizio;
(3) Nel merito, in via subordinata: condannare le convenute in persona del legale rappresentante pro tempore COroparte_2
e , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ad Parte_1 [...] le spese di lite che verranno liquidate dal Tribunale all'esito del presente giudizio;
COroparte_3
(4) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per la parte chiamata .: _11
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, premessa all'occorrenza ogni necessaria o opportuna statuizione, declaratoria o accertamento, in via principale
- provvedere secondo giustizia con riferimento alla domanda di _1
[... ;
- respingere ogni altra domanda, da chiunque proposta, nei confronti di _11
[...] in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore applicabili.
Per la parte chiamata COroparte_5 si è costituita nel presente giudizio al fine di consentire l'integrazione COroparte_5 del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., ritenuta necessaria dal giudicante per poter emettere una sentenza utiliter data tra le parti principali, ovvero _1 CO (“ ),
[...] COroparte_2 Parte_1
Ciò premesso, richiamato il contenuto della propria comparsa di costituzione e rilevato che, in ogni caso, la chiamata in causa di seppur disposta dall'Ill.mo Giudice adito, è COroparte_5 dipesa dalle domande svolte da parte attrice, chiede la condanna di FE alla refusione delle spese e
pagina 4 di 14 dei compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese generali e accessori di legge (IVA e CPA).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata (d'ora _1
CO in avanti anche solo ) ha convenuto in giudizio e CP_2 Parte_1
llegando che:
[...]
CO
- era una società che svolgeva attività di investimenti finanziari in diversi mercati;
- nel corso dell'anno 2019, FE aveva sottoscritto alcuni strumenti finanziari (“Notes”) che erano stati emessi da parte di (“Veicolo”), nel contesto di un'operazione di _12
cartolarizzazione di crediti;
CO
- era detentore di Notes (“Noteholder”) di carattere subordinato, mentre , in Parte_1 qualità di società di gestione del fondo denominato “AR”, era detentore di Notes di carattere senior, quindi antergato rispetto agli altri titolari di Notes nella distribuzione dei flussi finanziari in pagamento degli interessi e del rimborso del capitale investito nelle Notes;
- si potevano dunque identificare due fondamentali categorie di Noteholders: (i) la prima, di carattere antergato, di cui era parte , in qualità di società di gestione del fondo denominato Parte_1
“AR”, (“Noteholder A”), titolare di Notes di categoria A (“Notes A”), identificate con il codice
ISIN [...], (ii) la seconda, di subordinati, di cui era parte FE (“Noteholder B”), titolare di
Notes di categoria B (“Notes B”), identificate con il codice ISIN [...];
- nell'ambito di tale operazione, i rapporti erano stati regolati da una serie complessa di contratti, sottoposti alla legge italiana, che erano: (i) accordo di sottoscrizione delle Notes (“Subscription
Agreement”), (ii) termini e condizioni delle Notes (“Terms and Conditions”), (iii) regole di organizzazione dei Noteholders (“Rules of the Noteholders”) (complessivamente, “Accordi”);
- aveva assunto il ruolo di rappresentante dei Noteholders (“Representative COroparte_3 of the Noteholders”), cioè di soggetto deputato, inter alia, a curare gli interessi di tutti i Noteholders;
- nel corso dei primi mesi 2022, erano state convocate le riunioni straordinarie dei Noteholders
(“Extraordinary Resolution”), per quanto riguarda i Noteholders B in data 21 gennaio 2022 ed in data
15 febbraio 2022, per verificare l'opportunità di apportare alcune modifiche, che avrebbero interessato gli Accordi, proposte dai Noteholders A (“Amendments”);
- tali modifiche avevano ad oggetto variazioni relative all'ordine di priorità dei pagamenti delle Notes,
pagina 5 di 14 idonee a condizionare le modalità concrete con cui i Noteholders subordinati ricevevano i pagamenti relativi alle Notes di propria titolarità e, come tali, comportavano una manifesta alterazione dei termini essenziali degli Accordi;
- in occasione di tale deliberazione, FE, esclusivo titolare di Notes B, aveva votato in senso contrario alle proposte di Amendments, ritenendole gravemente pregiudizievoli per i propri interessi, anche in relazione al fatto che le somme oggetto di distribuzione in pagamento della quota capitale ai sottoscrittori di Notes A, qualora oggetto di procedimenti giudiziali pendenti o di richieste di ripetizione da parte dei debitori ceduti (e quindi sottoposte alla concreta possibilità di restituzione), avrebbero potuto determinare l'incapienza del patrimonio destinato al pagamento di interessi e capitale delle categorie subordinate rispetto alle Notes A;
- nonostante tale voto contrario, il Veicolo aveva comunque dato corso agli Amendments.
Così ricostruiti sinteticamente i fatti, parte attrice ha dedotto in punto di diritto che:
- in forza degli Accordi, nonché dei principi di diritto applicabili, le modifiche agli Accordi, in particolare quando dovevano essere adottate tramite Extraordinary Resolution, non avrebbero mai potuto portare alla modifica della struttura e contenuto dei diritti delle altre categorie di Noteholders, a meno che non vi fosse il consenso anche di tali categorie;
- in particolare, la fattispecie prevista dai documenti contrattuali, specificatamente nelle Rules of the
Noteholders, prevedeva sempre, qualora venissero formulate sostanziali proposte di modifica che comportassero l'insorgere (come nel caso di specie) di conflitti di interesse fra le Notes antergate e postergate, la necessità di convocare assemblee separate delle diverse categorie di titolari di Notes chiamate ad esprimersi su tali proposte;
- a seconda dell'oggetto delle modifiche era previsto un quorum diverso all'interno di ciascuna assemblea di categoria e la modifica poteva assumere rilevanza giuridica solo nel caso in cui le diverse assemblee dei titolari delle diverse Notes si fossero tutte pronunciate, con le maggioranze richieste, in favore delle modifiche, approvandole. Il quorum era tanto più elevato quanto più rilevante era la modifica;
- perché potesse essere validamente adottata una Extraordinary Resolution era dunque sempre necessario il voto favorevole della maggioranza di ciascuna categoria di Noteholders;
- non era previsto negli Accordi alcun meccanismo giuridico che consentisse alla categoria sovraordinata di modificare direttamente la sfera giuridica delle categorie subordinate (senza il loro pagina 6 di 14 consenso), modificando i contenuti dei contratti di sottoscrizione delle Notes a suo tempo firmati dai rispettivi titolari con l'emittente dei titoli e alterando così il contenuto dei diritti incorporati nelle Notes;
- risultava dunque evidente che gli Amendments non potessero trovare accoglimento o esecuzione alcuna in quanto non erano stati approvati da tutte le categorie dei Noteholders;
- le due modifiche disposte in forza degli Amendments concernevano: (i) il rimborso anticipato del capitale ai Noteholders A rispetto a quanto inizialmente pattuito e (ii) il cambiamento delle modalità di rimborso del prestito nel caso di incapienza di fondi;
- in particolare, per effetto degli Amendments era stato modificato l'art. 4 dei Terms and Conditions con la conseguenza per cui era stata eliminata la previsione che vietava al Veicolo il pagamento di importi per sorte capitale dovuti ai titolari di Notes A in anticipo rispetto alla Final Maturity Date. L'effetto di tali modifiche era la possibilità (ritenuta illecita) di distribuire, ai soli titolari di Notes A, importi in linea capitale che, diversamente (secondo le previsioni originarie), non avrebbero potuto essere distribuiti;
- inoltre era stato modificato l'art. 10 dei Terms and Conditions ed era stata introdotta, quale ulteriore ipotesi di “Issuer Enforcement Event”, il mancato pagamento, nella loro interezza, delle Notes A alla
Final Maturity Date.
Con il presente giudizio parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, in via principale
− accertare e dichiarare che le modifiche apportate ai documenti contrattuali per cui è causa in ordine alle quali ha avuto luogo il voto contrario di , sono inesistenti, _1
nulle, prive di effetto o come meglio, in quanto contrarie agli accordi intercorsi e a legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa
− condannare , in qualità di società di gestione del fondo denominato Parte_1
“AR”, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla restituzione degli importi che le sono stati corrisposti e che verranno eventualmente corrisposti in corso di causa in forza delle predette modifiche, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al saldo in ogni caso
− con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge.”
pagina 7 di 14 1).1 Si è costituita contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata COroparte_2 dall'attrice e concludendo nel seguente modo:
“CONCLUSIONI voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via pregiudiziale
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di con riferimento alla domanda CP_13 di restituzione esperita nell'atto di citazione della medesima Attrice, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda;
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da , per impossibilità CP_13
giuridica della tutela richiesta in ragione della mancata integrazione del necessario contraddittorio processuale per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto;
in subordine, nel merito,
3. accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande formulate da nel presente CP_13
giudizio, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto;
in ogni caso,
4. condannare , in persona del suo l.r.p.t., alla refusione in favore di CP_13 COroparte_2
degli onorari e delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge;
[...]
5. emettere ogni ulteriore provvedimento comunque connesso alle, o dipendente dalle, domande che precedono.”
1).2 Si è altresì costituita contestando anch'essa la ricostruzione in diritto Parte_1
delle conseguenze derivanti dalle modificazioni apportate agli accordi e concludendo nel modo seguente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4), e 164, comma 4, c.p.c., per l'omessa o insufficiente esposizione dei fatti costitutivi delle domande proposte, per le ragioni esposte nel presente atto;
conseguentemente, fissare a un termine perentorio per integrare la domanda, _1
restando ferme le decadenze maturate;
pagina 8 di 14 - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da , per impossibilità CP_13
giuridica della tutela richiesta, per le ragioni esposte nel presente atto;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di _1 per le ragioni esposte nel presente atto;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande dalla stessa formulate in giudizio;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di _1 con riferimento alla domanda restitutoria svolta con l'atto di citazione, per le ragioni esposte nel presente atto;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di per _1
aver preso parte alle condotte illecite che hanno reso necessarie le modifiche ai documenti dell'Operazione , per le ragioni esposte nel presente atto;
Parte_2
IN SUBORDINE, NEL MERITO,
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da _1 con l'atto di citazione, per le ragioni – in fatto e in diritto – esposte nel presente atto;
[...]
IN OGNI CASO,
- condannare in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, alla refusione, in favore di quale società di gestione del fondo Parte_1 denominato “Fondo AR”, delle spese e competenze del presente procedimento, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- emettere ogni pronuncia e statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
1).3 Alla udienza del 9 maggio 2023 il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , COroparte_3 COroparte_5 _11
e COroparte_9 COroparte_6
1).4 Si è costituita la quale rassegnava le seguenti conclusioni: COroparte_6
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale decidere secondo giustizia, dichiarandosi in COroparte_6 qualità di terzo estraneo alla vicenda oggetto del presente procedimento, sin d'ora disponibile a fornire ogni altra informazione in suo possesso che possa essere all'uopo utile a tal fine, con espressa richiesta, sin da ora, ad esser tenuta indenne dalla condanna ad eventuali spese di giudizio, in ragione della propria posizione di terzietà.”
pagina 9 di 14 1).5 Si è costituita concludendo nel seguente modo: COroparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, anche in via preliminare, incidentale e/o pregiudiziale così decidere:
(1) In via preliminare, processuale: differire ex art. 269, secondo comma, c.p.c., l'udienza di prima comparizione delle parti e autorizzare
a chiamare in causa il terzo COroparte_3 _14
, C.F. , P.IVA , con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in
[...] P.IVA_6 P.IVA_7
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivarle dal presente giudizio;
(2) In via preliminare, nel merito: accertare la carenza di legittimazione attiva di e, _1 conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità dell'azione;
(3) Nel merito: condannare la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante pro CP_14
tempore, a corrispondere ad le spese di lite che venisse chiamata a COroparte_3 sostenere all'esito del presente giudizio, oltre a ogni ulteriore eventuale costo;
(4) In ogni caso: con vittoria di spese, le competenze e gli onorari di giudizio.”
1).6 Si è costituita concludendo nel seguente modo: _11
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, premessa all'occorrenza ogni necessaria o opportuna statuizione, declaratoria o accertamento in via principale
- provvedere secondo giustizia con riferimento alla domanda di _1
[... ;
- respingere ogni domanda, da chiunque proposta, nei confronti di;
_11
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore applicabili.”
pagina 10 di 14 1).7 Si è costituita infine la quale ha concluso nel seguente COroparte_5
modo:
“Fermo quanto sopra, per i motivi esposti in narrativa, nella sua qualità COroparte_5 di Servicer dell'operazione di cartolarizzazione in oggetto, ritiene che gli Atti Modificativi siano validi ed efficaci e, per l'effetto, si riporta adesivamente alle conclusioni formulate nel merito da Pt_2
.
[...]
Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione, eccezione e produzione, anche in via istruttoria, che risultasse eventualmente necessaria in ragione della costituzione in giudizio degli altri soggetti terzi chiamati in causa.
In ogni caso, dal momento che la chiamata in causa di seppur disposta COroparte_5
dal Giudice, è dipesa dalle domande svolte da parte attrice nel presente giudizio, si chiede la condanna
CO di alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese generali e accessori di legge (IVA e CPA).”
1).8 non si costituiva e veniva dichiarata contumace. COroparte_9
1).9 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 13 dicembre 2024 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) La questione sottoposta da parte attrice è così riassumibile.
Viene chiesto sostanzialmente al Tribunale se, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 19 delle c.d. “Rules of the Organisation of the Noteholders”, coordinate con le regole ermeneutiche codicistiche in tema di interpretazione dei contratti nonché delle norme contenute in materia di cartolarizzazione nella legge n. 130/1999, le modificazioni operate in data 20 dicembre 2021 e in data 28 gennaio 2022, da , quale società di gestione del Fondo AR (coincidente quindi con i noteholders di Parte_1 classe A), possano essere ritenute vincolanti nei confronti anche dell'attrice quale unica c.d. noteholder di classe B.
Invero secondo parte attrice, in sintesi:
- le citate Rules of the Organisation of the Noteholders dispongono che le modifiche rilevanti come quelle per cui è causa, che costituiscono basic terms modifications, debbano essere approvate dall'assemblea di ciascun gruppo di noteholders con la maggioranza qualificata dei ¾ come espressamente previsto dall'art. 2;
pagina 11 di 14 - l'articolo 4 prevede che qualsiasi delibera approvata in un'assemblea degli obbligazionisti di classe A, debitamente convocata e tenuta come sopra indicato, sarà vincolante anche per gli obbligazionisti di classe B;
- tuttavia il medesimo articolo 4 ha come incipit la frase “fatto salvo l'articolo 19”;
- a sua volta l'articolo 19 riguarda le deliberazioni straordinarie.
Da questi richiami la società attrice conclude nel senso che le deliberazioni di cui all'art. 19, per essere efficaci, devono necessariamente essere approvate sia dai noteholders di classe A sia dai noteholders di classe B.
Ritiene il Tribunale che le conclusioni attoree non possano essere condivise.
L'art. 2 delle rules è la sede in cui si trovano tutte le definizioni delle espressioni utilizzate nel regolamento. Nulla si dice tuttavia rispetto ai rapporti tra i possessori delle notes di classe A e B.
L'articolo fondamentale in tale senso è, invece, l'articolo 4, che pone una regola che non trova, in realtà, alcuna deroga: ossia che qualsiasi delibera approvata in un'assemblea degli obbligazionisti di classe A, debitamente convocata e tenuta come sopra indicato, sarà vincolante anche per gli obbligazionisti di classe B.
L'articolo non contiene alcuna eccezione per materia, nemmeno in caso di basic terms modification.
A sua volta, il riferimento all'articolo 19 non solo non appare dirimente in senso favorevole all'attrice, ma anzi il rinvio dell'articolo 4 all'articolo 19 risulta introdurre una ulteriore restrizione a carico dei detentori di classe B.
Invero, l'articolo 19 specifica che eventuali modifiche alle rules approvate dai possessori dei titoli di classe B idonee a incidere sui diritti spettanti ai portatori dei titoli di classe A, per essere efficaci, devono essere approvate da questi ultimi.
Quindi non solo non esiste una regola che impone l'approvazione da parte dei noteholders di classe B di eventuali modifiche apportate da quelli di classe A ma, anzi, impone esattamente il contrario: le eventuali modificazioni da parte dei detentori dei titoli di classe B, se incidenti su diritti dei detentori di classe A, dovranno necessariamente essere approvare da questi ultimi.
Tale disciplina, va osservato non risulta impedito né dalla disciplina generale, né da quella speciale;
in effetti, il fatto che in materia di cartolarizzazione l'art. 5, comma, 2, legge n. 130/1999 escluda l'applicabilità delle norme comuni di cui agli artt. 2410 e 2420 c.c. consente di ritenere che vi sia un'ampia autonomia negoziale per la disciplina di voto dei possessori delle notes.
pagina 12 di 14 Né appaiono utili ai fini dell'accoglimento delle domande attoree i richiami alle regole interpretative del contratto poste dagli artt. 1362 e ss. c.c.
In realtà da tali regole non è possibile ricavare alcuna illogicità circa la previsione di due assemblee separate, le cui decisioni siano una subordinata all'altra.
Peraltro si evidenzia quanto segue.
Come correttamente osservato da le due delibere oggetto di impugnazione hanno Parte_1
riguardato:
- la Prima Delibera ha rimodulato il profilo del rimborso del capitale dei Titoli di Classe A. Più precisamente, i Titoli di Classe A vengono rimborsati non già in un'unica soluzione alla Data di
Scadenza, ma in corrispondenza di ciascuna data di pagamento prevista nel contesto dell'Operazione
nei limiti della liquidità volta per volta disponibile all'Emittente e previo soddisfacimento Parte_3 dei costi antergati secondo l'originario ordine di priorità;
- la Seconda Delibera ha rettificato il termine per la cancellazione dei Titoli, che non coincide più, come in precedenza, con la Data di Scadenza, e dunque con una data che poteva prescindere dall'effettivo rimborso dei Titoli e dal completamento dell'attività di recupero dei crediti cartolarizzati, ma è stato fissato nella successiva tra le seguenti date: (a) la Data di Scadenza, (b) due anni dopo l'azzeramento del portafoglio dei crediti cartolarizzati, (c) due anni dopo la cessione o la rinuncia da parte dell'Emittente dei crediti cartolarizzati ancora da incassare.
Tali Delibere non hanno inciso sulle altre previsioni del Regolamento dei Titoli e, nello specifico, sui termini e le condizioni del rimborso del capitale dei Titoli di Classe B e di pagamento degli interessi a valere sui medesimi, i quali sono rimasti invariati, essendo sin dall'origine subordinati all'integrale rimborso del capitale e al pagamento degli interessi a valere sui Titoli di Classe A.
Tale circostanza non permette di comprendere neppure in che modo, concretamente, le modifiche abbiano danneggiato la società attrice, tenuto conto che in ogni caso i principi regolatori dell'investimento sono rimasti invariati ossia rispetto alla previsione dell'integrale pagamento in favore dei detentori delle note di classe A, senza la quale in alcun modo i detentori di classe B possono vantare alcuna pretesa.
Parte attrice non ha, in ogni caso, chiarito tale aspetto.
pagina 13 di 14 Conseguentemente la domanda di parte attrice volta a dichiarare l'inesistenza, la nullità o l'inefficacia delle modifiche al regolamento della cartolarizzazione apportate con la delibera dei noteholders A in data 20 dicembre 2021 e in data 28 gennaio 2022 è infondata.
Di conseguenza sono parimenti da rigettare le consequenziali domande formulate dall'attrice.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna l'attrice a rifondere le spese di lite sostenute da tutte le parti che si liquidano nel seguente modo, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile di bassa complessità senza attività istruttoria:
- € 5.261,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di COroparte_2
[...]
- € 6.713,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di Parte_1
[...]
- € 3.809,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di ciascun litisconsorte chiamato in causa e quindi in favore di COroparte_6 COroparte_3 [...]
e _11 COroparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande attoree;
2. condanna l'attrice a rifondere le spese di lite sostenute da tutte le parti che si liquidano nel seguente modo:
- € 5.261,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di COroparte_2
[...]
- € 6.713,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di Parte_1
[...]
- € 3.809,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di ciascun litisconsorte chiamato in causa e quindi in favore di COroparte_6 COroparte_3 [...]
e _11 COroparte_5
Milano, 11 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14677/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTI _1
ALESSANDRO, dell'avv. DIALTI FRANCESCO e dell'avv.to MARTINI ANTONIO ATTRICE
od. fisc., partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano- COroparte_2 MO LO , con il patrocinio dell'avv. FERRARI LAURA e dell'avv. P.IVA_1
CANALI RICCARDO, elettivamente domiciliata in Milano, VIALE ORTI 14 presso i suddetti difensori. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 P.IVA_2 GIORGIO, dell'avv. GIANNELLI ANDREA e dell'avv. MATINO ANTONIO elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Broletto 20 press i suddetti difensori
CONVENUTI nonché contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGLIA COroparte_3 P.IVA_3 CRISTINA e dell'avv. NEGRI CLEMENTI ANNA PAOLA e dell'avv. PODDA ALESSANDRO elettivamente domiciliata in Milano, VIA BIGLI 2 presso i suddetti difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPANA ANDREA e COroparte_4 dell'avv. RITA PETRASSI, elettivamente domiciliata in Milano, Milano (MI), via San Protaso 5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COroparte_5 P.IVA_4 GIOVANARDI CARLO ALBERTO, e dell'avv. FRANCESCA MARINO, elettivamente domiciliata tramite PEC Email_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANTONIO COroparte_6 P.IVA_5
AURICCHIO, e ed elettivamente domiciliata tramite PEC CP_7 CP_8
Email_2
LITISCONSORTI NECESSARI
Nonché contro pagina 1 di 14
COroparte_9
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, in via principale
accertare e dichiarare che le modifiche apportate ai documenti contrattuali per cui è causa in ordine alle quali ha avuto luogo il voto contrario di , sono _1 inesistenti, nulle, prive di effetto o come meglio, in quanto contrarie agli accordi intercorsi e a legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa condannare , in qualità di società di gestione del fondo denominato Parte_1
“AR”, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla restituzione degli importi che le sono stati corrisposti e che verranno eventualmente corrisposti in corso di causa in forza delle predette modifiche, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al saldo in ogni caso
con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta COroparte_2
CONCLUSIONI
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via pregiudiziale CO
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di con riferimento alla domanda di restituzione dalla stessa esperita, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda;
in subordine, nel merito, CO
2. accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande formulate da nel presente giudizio, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti;
in ogni caso, CO
3. condannare , in persona del suo l.r.p.t., alla refusione in favore di degli onorari e Parte_2 delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge;
4. emettere ogni ulteriore provvedimento comunque connesso alle, o dipendente dalle, domande che precedono.
Per parte convenuta Parte_1
pagina 2 di 14 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare,
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di _1 rispetto a tutte le domande formulate in giudizio, per mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art. 23 delle Rules, per i motivi esposti in atti;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande avversarie sotto i relativi profili soggettivi e oggettivi;
2) accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di _1 rispetto a tutte le domande formulate in giudizio, per i motivi esposti in atti;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande avversarie;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di _1 quantomeno con riferimento alla domanda restitutoria svolta con l'atto di citazione, per i motivi esposti in atti;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda sotto i relativi profili soggettivi ed oggettivi;
in subordine, nel merito,
4) accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da _1 nel presente giudizio, per i motivi esposti in atti;
conseguentemente, rigettare tutte le
[...] domande avversarie;
in ogni caso,
5) condannare in persona del legale rappresentante pro- _1 tempore, alla refusione, in favore di quale società di gestione del fondo Parte_1 denominato “Fondo AR”, delle spese e competenze del presente procedimento, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condannare in persona del legale rappresentante pro- _1 tempore, alla refusione delle spese di lite nei confronti dei terzi chiamati;
7) emettere ogni pronuncia e statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
quale società di gestione del Fondo AR, dichiara sin d'ora di non Parte_1 accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere formulate dalle controparti.
Per la parte chiamata COroparte_6
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale decidere secondo giustizia, dichiarandosi in COroparte_6 qualità di terzo estraneo alla vicenda oggetto del presente procedimento, sin d'ora disponibile a fornire ogni altra informazione in suo possesso che possa essere all'uopo utile a tal fine, con espressa richiesta, sin da ora, ad esser tenuta indenne dalla condanna ad eventuali spese di giudizio, in ragione della propria posizione di terzietà.
pagina 3 di 14 Per la parte chiamata COroparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, anche in via preliminare, incidentale e/o pregiudiziale così decidere:
(1) In via preliminare, nel merito: accertare la carenza di legittimazione attiva di e, _1 conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità dell'azione;
(2) Nel merito, in via principale: condannare l'attrice , in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, a rifondere ad le spese di lite che verranno liquidate dal Tribunale COroparte_3 all'esito del presente giudizio;
(3) Nel merito, in via subordinata: condannare le convenute in persona del legale rappresentante pro tempore COroparte_2
e , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ad Parte_1 [...] le spese di lite che verranno liquidate dal Tribunale all'esito del presente giudizio;
COroparte_3
(4) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per la parte chiamata .: _11
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, premessa all'occorrenza ogni necessaria o opportuna statuizione, declaratoria o accertamento, in via principale
- provvedere secondo giustizia con riferimento alla domanda di _1
[... ;
- respingere ogni altra domanda, da chiunque proposta, nei confronti di _11
[...] in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore applicabili.
Per la parte chiamata COroparte_5 si è costituita nel presente giudizio al fine di consentire l'integrazione COroparte_5 del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., ritenuta necessaria dal giudicante per poter emettere una sentenza utiliter data tra le parti principali, ovvero _1 CO (“ ),
[...] COroparte_2 Parte_1
Ciò premesso, richiamato il contenuto della propria comparsa di costituzione e rilevato che, in ogni caso, la chiamata in causa di seppur disposta dall'Ill.mo Giudice adito, è COroparte_5 dipesa dalle domande svolte da parte attrice, chiede la condanna di FE alla refusione delle spese e
pagina 4 di 14 dei compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese generali e accessori di legge (IVA e CPA).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata (d'ora _1
CO in avanti anche solo ) ha convenuto in giudizio e CP_2 Parte_1
llegando che:
[...]
CO
- era una società che svolgeva attività di investimenti finanziari in diversi mercati;
- nel corso dell'anno 2019, FE aveva sottoscritto alcuni strumenti finanziari (“Notes”) che erano stati emessi da parte di (“Veicolo”), nel contesto di un'operazione di _12
cartolarizzazione di crediti;
CO
- era detentore di Notes (“Noteholder”) di carattere subordinato, mentre , in Parte_1 qualità di società di gestione del fondo denominato “AR”, era detentore di Notes di carattere senior, quindi antergato rispetto agli altri titolari di Notes nella distribuzione dei flussi finanziari in pagamento degli interessi e del rimborso del capitale investito nelle Notes;
- si potevano dunque identificare due fondamentali categorie di Noteholders: (i) la prima, di carattere antergato, di cui era parte , in qualità di società di gestione del fondo denominato Parte_1
“AR”, (“Noteholder A”), titolare di Notes di categoria A (“Notes A”), identificate con il codice
ISIN [...], (ii) la seconda, di subordinati, di cui era parte FE (“Noteholder B”), titolare di
Notes di categoria B (“Notes B”), identificate con il codice ISIN [...];
- nell'ambito di tale operazione, i rapporti erano stati regolati da una serie complessa di contratti, sottoposti alla legge italiana, che erano: (i) accordo di sottoscrizione delle Notes (“Subscription
Agreement”), (ii) termini e condizioni delle Notes (“Terms and Conditions”), (iii) regole di organizzazione dei Noteholders (“Rules of the Noteholders”) (complessivamente, “Accordi”);
- aveva assunto il ruolo di rappresentante dei Noteholders (“Representative COroparte_3 of the Noteholders”), cioè di soggetto deputato, inter alia, a curare gli interessi di tutti i Noteholders;
- nel corso dei primi mesi 2022, erano state convocate le riunioni straordinarie dei Noteholders
(“Extraordinary Resolution”), per quanto riguarda i Noteholders B in data 21 gennaio 2022 ed in data
15 febbraio 2022, per verificare l'opportunità di apportare alcune modifiche, che avrebbero interessato gli Accordi, proposte dai Noteholders A (“Amendments”);
- tali modifiche avevano ad oggetto variazioni relative all'ordine di priorità dei pagamenti delle Notes,
pagina 5 di 14 idonee a condizionare le modalità concrete con cui i Noteholders subordinati ricevevano i pagamenti relativi alle Notes di propria titolarità e, come tali, comportavano una manifesta alterazione dei termini essenziali degli Accordi;
- in occasione di tale deliberazione, FE, esclusivo titolare di Notes B, aveva votato in senso contrario alle proposte di Amendments, ritenendole gravemente pregiudizievoli per i propri interessi, anche in relazione al fatto che le somme oggetto di distribuzione in pagamento della quota capitale ai sottoscrittori di Notes A, qualora oggetto di procedimenti giudiziali pendenti o di richieste di ripetizione da parte dei debitori ceduti (e quindi sottoposte alla concreta possibilità di restituzione), avrebbero potuto determinare l'incapienza del patrimonio destinato al pagamento di interessi e capitale delle categorie subordinate rispetto alle Notes A;
- nonostante tale voto contrario, il Veicolo aveva comunque dato corso agli Amendments.
Così ricostruiti sinteticamente i fatti, parte attrice ha dedotto in punto di diritto che:
- in forza degli Accordi, nonché dei principi di diritto applicabili, le modifiche agli Accordi, in particolare quando dovevano essere adottate tramite Extraordinary Resolution, non avrebbero mai potuto portare alla modifica della struttura e contenuto dei diritti delle altre categorie di Noteholders, a meno che non vi fosse il consenso anche di tali categorie;
- in particolare, la fattispecie prevista dai documenti contrattuali, specificatamente nelle Rules of the
Noteholders, prevedeva sempre, qualora venissero formulate sostanziali proposte di modifica che comportassero l'insorgere (come nel caso di specie) di conflitti di interesse fra le Notes antergate e postergate, la necessità di convocare assemblee separate delle diverse categorie di titolari di Notes chiamate ad esprimersi su tali proposte;
- a seconda dell'oggetto delle modifiche era previsto un quorum diverso all'interno di ciascuna assemblea di categoria e la modifica poteva assumere rilevanza giuridica solo nel caso in cui le diverse assemblee dei titolari delle diverse Notes si fossero tutte pronunciate, con le maggioranze richieste, in favore delle modifiche, approvandole. Il quorum era tanto più elevato quanto più rilevante era la modifica;
- perché potesse essere validamente adottata una Extraordinary Resolution era dunque sempre necessario il voto favorevole della maggioranza di ciascuna categoria di Noteholders;
- non era previsto negli Accordi alcun meccanismo giuridico che consentisse alla categoria sovraordinata di modificare direttamente la sfera giuridica delle categorie subordinate (senza il loro pagina 6 di 14 consenso), modificando i contenuti dei contratti di sottoscrizione delle Notes a suo tempo firmati dai rispettivi titolari con l'emittente dei titoli e alterando così il contenuto dei diritti incorporati nelle Notes;
- risultava dunque evidente che gli Amendments non potessero trovare accoglimento o esecuzione alcuna in quanto non erano stati approvati da tutte le categorie dei Noteholders;
- le due modifiche disposte in forza degli Amendments concernevano: (i) il rimborso anticipato del capitale ai Noteholders A rispetto a quanto inizialmente pattuito e (ii) il cambiamento delle modalità di rimborso del prestito nel caso di incapienza di fondi;
- in particolare, per effetto degli Amendments era stato modificato l'art. 4 dei Terms and Conditions con la conseguenza per cui era stata eliminata la previsione che vietava al Veicolo il pagamento di importi per sorte capitale dovuti ai titolari di Notes A in anticipo rispetto alla Final Maturity Date. L'effetto di tali modifiche era la possibilità (ritenuta illecita) di distribuire, ai soli titolari di Notes A, importi in linea capitale che, diversamente (secondo le previsioni originarie), non avrebbero potuto essere distribuiti;
- inoltre era stato modificato l'art. 10 dei Terms and Conditions ed era stata introdotta, quale ulteriore ipotesi di “Issuer Enforcement Event”, il mancato pagamento, nella loro interezza, delle Notes A alla
Final Maturity Date.
Con il presente giudizio parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, in via principale
− accertare e dichiarare che le modifiche apportate ai documenti contrattuali per cui è causa in ordine alle quali ha avuto luogo il voto contrario di , sono inesistenti, _1
nulle, prive di effetto o come meglio, in quanto contrarie agli accordi intercorsi e a legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa
− condannare , in qualità di società di gestione del fondo denominato Parte_1
“AR”, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla restituzione degli importi che le sono stati corrisposti e che verranno eventualmente corrisposti in corso di causa in forza delle predette modifiche, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al saldo in ogni caso
− con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge.”
pagina 7 di 14 1).1 Si è costituita contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata COroparte_2 dall'attrice e concludendo nel seguente modo:
“CONCLUSIONI voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via pregiudiziale
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di con riferimento alla domanda CP_13 di restituzione esperita nell'atto di citazione della medesima Attrice, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda;
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da , per impossibilità CP_13
giuridica della tutela richiesta in ragione della mancata integrazione del necessario contraddittorio processuale per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto;
in subordine, nel merito,
3. accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande formulate da nel presente CP_13
giudizio, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto;
in ogni caso,
4. condannare , in persona del suo l.r.p.t., alla refusione in favore di CP_13 COroparte_2
degli onorari e delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge;
[...]
5. emettere ogni ulteriore provvedimento comunque connesso alle, o dipendente dalle, domande che precedono.”
1).2 Si è altresì costituita contestando anch'essa la ricostruzione in diritto Parte_1
delle conseguenze derivanti dalle modificazioni apportate agli accordi e concludendo nel modo seguente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4), e 164, comma 4, c.p.c., per l'omessa o insufficiente esposizione dei fatti costitutivi delle domande proposte, per le ragioni esposte nel presente atto;
conseguentemente, fissare a un termine perentorio per integrare la domanda, _1
restando ferme le decadenze maturate;
pagina 8 di 14 - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da , per impossibilità CP_13
giuridica della tutela richiesta, per le ragioni esposte nel presente atto;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di _1 per le ragioni esposte nel presente atto;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande dalla stessa formulate in giudizio;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di _1 con riferimento alla domanda restitutoria svolta con l'atto di citazione, per le ragioni esposte nel presente atto;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di per _1
aver preso parte alle condotte illecite che hanno reso necessarie le modifiche ai documenti dell'Operazione , per le ragioni esposte nel presente atto;
Parte_2
IN SUBORDINE, NEL MERITO,
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da _1 con l'atto di citazione, per le ragioni – in fatto e in diritto – esposte nel presente atto;
[...]
IN OGNI CASO,
- condannare in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, alla refusione, in favore di quale società di gestione del fondo Parte_1 denominato “Fondo AR”, delle spese e competenze del presente procedimento, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- emettere ogni pronuncia e statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
1).3 Alla udienza del 9 maggio 2023 il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , COroparte_3 COroparte_5 _11
e COroparte_9 COroparte_6
1).4 Si è costituita la quale rassegnava le seguenti conclusioni: COroparte_6
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale decidere secondo giustizia, dichiarandosi in COroparte_6 qualità di terzo estraneo alla vicenda oggetto del presente procedimento, sin d'ora disponibile a fornire ogni altra informazione in suo possesso che possa essere all'uopo utile a tal fine, con espressa richiesta, sin da ora, ad esser tenuta indenne dalla condanna ad eventuali spese di giudizio, in ragione della propria posizione di terzietà.”
pagina 9 di 14 1).5 Si è costituita concludendo nel seguente modo: COroparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, anche in via preliminare, incidentale e/o pregiudiziale così decidere:
(1) In via preliminare, processuale: differire ex art. 269, secondo comma, c.p.c., l'udienza di prima comparizione delle parti e autorizzare
a chiamare in causa il terzo COroparte_3 _14
, C.F. , P.IVA , con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in
[...] P.IVA_6 P.IVA_7
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivarle dal presente giudizio;
(2) In via preliminare, nel merito: accertare la carenza di legittimazione attiva di e, _1 conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità dell'azione;
(3) Nel merito: condannare la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante pro CP_14
tempore, a corrispondere ad le spese di lite che venisse chiamata a COroparte_3 sostenere all'esito del presente giudizio, oltre a ogni ulteriore eventuale costo;
(4) In ogni caso: con vittoria di spese, le competenze e gli onorari di giudizio.”
1).6 Si è costituita concludendo nel seguente modo: _11
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, premessa all'occorrenza ogni necessaria o opportuna statuizione, declaratoria o accertamento in via principale
- provvedere secondo giustizia con riferimento alla domanda di _1
[... ;
- respingere ogni domanda, da chiunque proposta, nei confronti di;
_11
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore applicabili.”
pagina 10 di 14 1).7 Si è costituita infine la quale ha concluso nel seguente COroparte_5
modo:
“Fermo quanto sopra, per i motivi esposti in narrativa, nella sua qualità COroparte_5 di Servicer dell'operazione di cartolarizzazione in oggetto, ritiene che gli Atti Modificativi siano validi ed efficaci e, per l'effetto, si riporta adesivamente alle conclusioni formulate nel merito da Pt_2
.
[...]
Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione, eccezione e produzione, anche in via istruttoria, che risultasse eventualmente necessaria in ragione della costituzione in giudizio degli altri soggetti terzi chiamati in causa.
In ogni caso, dal momento che la chiamata in causa di seppur disposta COroparte_5
dal Giudice, è dipesa dalle domande svolte da parte attrice nel presente giudizio, si chiede la condanna
CO di alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese generali e accessori di legge (IVA e CPA).”
1).8 non si costituiva e veniva dichiarata contumace. COroparte_9
1).9 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 13 dicembre 2024 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) La questione sottoposta da parte attrice è così riassumibile.
Viene chiesto sostanzialmente al Tribunale se, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 19 delle c.d. “Rules of the Organisation of the Noteholders”, coordinate con le regole ermeneutiche codicistiche in tema di interpretazione dei contratti nonché delle norme contenute in materia di cartolarizzazione nella legge n. 130/1999, le modificazioni operate in data 20 dicembre 2021 e in data 28 gennaio 2022, da , quale società di gestione del Fondo AR (coincidente quindi con i noteholders di Parte_1 classe A), possano essere ritenute vincolanti nei confronti anche dell'attrice quale unica c.d. noteholder di classe B.
Invero secondo parte attrice, in sintesi:
- le citate Rules of the Organisation of the Noteholders dispongono che le modifiche rilevanti come quelle per cui è causa, che costituiscono basic terms modifications, debbano essere approvate dall'assemblea di ciascun gruppo di noteholders con la maggioranza qualificata dei ¾ come espressamente previsto dall'art. 2;
pagina 11 di 14 - l'articolo 4 prevede che qualsiasi delibera approvata in un'assemblea degli obbligazionisti di classe A, debitamente convocata e tenuta come sopra indicato, sarà vincolante anche per gli obbligazionisti di classe B;
- tuttavia il medesimo articolo 4 ha come incipit la frase “fatto salvo l'articolo 19”;
- a sua volta l'articolo 19 riguarda le deliberazioni straordinarie.
Da questi richiami la società attrice conclude nel senso che le deliberazioni di cui all'art. 19, per essere efficaci, devono necessariamente essere approvate sia dai noteholders di classe A sia dai noteholders di classe B.
Ritiene il Tribunale che le conclusioni attoree non possano essere condivise.
L'art. 2 delle rules è la sede in cui si trovano tutte le definizioni delle espressioni utilizzate nel regolamento. Nulla si dice tuttavia rispetto ai rapporti tra i possessori delle notes di classe A e B.
L'articolo fondamentale in tale senso è, invece, l'articolo 4, che pone una regola che non trova, in realtà, alcuna deroga: ossia che qualsiasi delibera approvata in un'assemblea degli obbligazionisti di classe A, debitamente convocata e tenuta come sopra indicato, sarà vincolante anche per gli obbligazionisti di classe B.
L'articolo non contiene alcuna eccezione per materia, nemmeno in caso di basic terms modification.
A sua volta, il riferimento all'articolo 19 non solo non appare dirimente in senso favorevole all'attrice, ma anzi il rinvio dell'articolo 4 all'articolo 19 risulta introdurre una ulteriore restrizione a carico dei detentori di classe B.
Invero, l'articolo 19 specifica che eventuali modifiche alle rules approvate dai possessori dei titoli di classe B idonee a incidere sui diritti spettanti ai portatori dei titoli di classe A, per essere efficaci, devono essere approvate da questi ultimi.
Quindi non solo non esiste una regola che impone l'approvazione da parte dei noteholders di classe B di eventuali modifiche apportate da quelli di classe A ma, anzi, impone esattamente il contrario: le eventuali modificazioni da parte dei detentori dei titoli di classe B, se incidenti su diritti dei detentori di classe A, dovranno necessariamente essere approvare da questi ultimi.
Tale disciplina, va osservato non risulta impedito né dalla disciplina generale, né da quella speciale;
in effetti, il fatto che in materia di cartolarizzazione l'art. 5, comma, 2, legge n. 130/1999 escluda l'applicabilità delle norme comuni di cui agli artt. 2410 e 2420 c.c. consente di ritenere che vi sia un'ampia autonomia negoziale per la disciplina di voto dei possessori delle notes.
pagina 12 di 14 Né appaiono utili ai fini dell'accoglimento delle domande attoree i richiami alle regole interpretative del contratto poste dagli artt. 1362 e ss. c.c.
In realtà da tali regole non è possibile ricavare alcuna illogicità circa la previsione di due assemblee separate, le cui decisioni siano una subordinata all'altra.
Peraltro si evidenzia quanto segue.
Come correttamente osservato da le due delibere oggetto di impugnazione hanno Parte_1
riguardato:
- la Prima Delibera ha rimodulato il profilo del rimborso del capitale dei Titoli di Classe A. Più precisamente, i Titoli di Classe A vengono rimborsati non già in un'unica soluzione alla Data di
Scadenza, ma in corrispondenza di ciascuna data di pagamento prevista nel contesto dell'Operazione
nei limiti della liquidità volta per volta disponibile all'Emittente e previo soddisfacimento Parte_3 dei costi antergati secondo l'originario ordine di priorità;
- la Seconda Delibera ha rettificato il termine per la cancellazione dei Titoli, che non coincide più, come in precedenza, con la Data di Scadenza, e dunque con una data che poteva prescindere dall'effettivo rimborso dei Titoli e dal completamento dell'attività di recupero dei crediti cartolarizzati, ma è stato fissato nella successiva tra le seguenti date: (a) la Data di Scadenza, (b) due anni dopo l'azzeramento del portafoglio dei crediti cartolarizzati, (c) due anni dopo la cessione o la rinuncia da parte dell'Emittente dei crediti cartolarizzati ancora da incassare.
Tali Delibere non hanno inciso sulle altre previsioni del Regolamento dei Titoli e, nello specifico, sui termini e le condizioni del rimborso del capitale dei Titoli di Classe B e di pagamento degli interessi a valere sui medesimi, i quali sono rimasti invariati, essendo sin dall'origine subordinati all'integrale rimborso del capitale e al pagamento degli interessi a valere sui Titoli di Classe A.
Tale circostanza non permette di comprendere neppure in che modo, concretamente, le modifiche abbiano danneggiato la società attrice, tenuto conto che in ogni caso i principi regolatori dell'investimento sono rimasti invariati ossia rispetto alla previsione dell'integrale pagamento in favore dei detentori delle note di classe A, senza la quale in alcun modo i detentori di classe B possono vantare alcuna pretesa.
Parte attrice non ha, in ogni caso, chiarito tale aspetto.
pagina 13 di 14 Conseguentemente la domanda di parte attrice volta a dichiarare l'inesistenza, la nullità o l'inefficacia delle modifiche al regolamento della cartolarizzazione apportate con la delibera dei noteholders A in data 20 dicembre 2021 e in data 28 gennaio 2022 è infondata.
Di conseguenza sono parimenti da rigettare le consequenziali domande formulate dall'attrice.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna l'attrice a rifondere le spese di lite sostenute da tutte le parti che si liquidano nel seguente modo, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile di bassa complessità senza attività istruttoria:
- € 5.261,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di COroparte_2
[...]
- € 6.713,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di Parte_1
[...]
- € 3.809,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di ciascun litisconsorte chiamato in causa e quindi in favore di COroparte_6 COroparte_3 [...]
e _11 COroparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande attoree;
2. condanna l'attrice a rifondere le spese di lite sostenute da tutte le parti che si liquidano nel seguente modo:
- € 5.261,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di COroparte_2
[...]
- € 6.713,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di Parte_1
[...]
- € 3.809,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori in favore di ciascun litisconsorte chiamato in causa e quindi in favore di COroparte_6 COroparte_3 [...]
e _11 COroparte_5
Milano, 11 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA
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